Articolo 9 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 maggio 1990
Art. 9. 1. E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, e' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1, salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonche' i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali modificati dall'Italia.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto".
- Il testo dell' art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'.
L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e' effettuata dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT".
Entrata in vigore il 6 maggio 1990