Accoglimento
Sentenza 17 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
Decreto collegiale 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02405/2025REG.PROV.COLL.
N. 06106/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 6106 del 2024, proposto da Hitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AR RI, NA IN, IA AS, LA GA, EL AS, LU AZ, NA OV, GI GE, CA EC, CA AN, SA NO, TO TT, RA LL, DR D'RI, NA CA, OL BI, AR NN NI, AU EN, NA AR MA, LO De CA, RE LE, RA AL, LT PE, IM ZZ, DA EL, IA GG, EF TI, DAa NA, NA OL, NAmaria RC, IE AR, NN NZ, RO AR, RT AR, HI AR, ZI DA CI, AT SS, SA AC, NN PI, IA SI, AR NO, IC NO, AV MI AN, NN AR OY, GO MI, LO LI, RF RA, IS GA, Agio s.r.l., EF ET, rappresentati e difesi dagli avvocati RO Renna, Nicola Sabbini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato AR RI in Roma, Piazzale Clodio 61;
OL EL ME, RT CA, PI GU, NZ AD, OR SA NI, RE RI, NC AT, NC GA, IZ AR, IO NI, NC RT, NN GA, RA PI, DA CA, GU OT, LA PI IS Lefe'Vre, PH IN Lefe'Vre, IE IC Lefe'Vre, NG IL, IO LO, DR EL, AE RC, AT RI, AVe NI, IG CR, TI De GR, NN GO, RE ZA, NA IO, MA HIntano, FA ZI HIntano, TO AN, AR ES SC, AT TA, NA GH, AD NG ZO, DO EL, Agiotech S.r.l., PP RI SO, NAmaria ELBA, RO AR, PP DO, BA OM, IS ET, AL MA, AN DI, AM PO, DR TA, Groupe Concorde Eurl S.r.l., TO OT, NA IT UI, AU LI, TO IO CC, CA RI, AU IN, LA ER, NA UB, NAmaria ZO, DR HI, ROa FE, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Trinità D'GU e NO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, EF Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, n. 547/2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR RI, NA IN, IA AS, LA GA, EL AS, LU AZ, NA OV, GI GE, CA EC, CA AN, SA NO, TO TT, RA LL, DR D'RI, NA CA, OL BI, AR NN NI, AU EN, NA AR MA, LO De CA, RE LE, RA AL, LT PE, IM ZZ, DA EL, IA GG, EF TI, DAa NA, NA OL, NAmaria RC, IE AR, NN NZ, RO AR, RT AR, HI AR, ZI DA CI, AT SS, SA AC, NN PI, IA SI, AR NO, IC NO, AV MI AN, NN AR OY, GO MI, LO LI, RF RA, IS GA, Agio s.r.l., EF ET, del Ministero della Cultura e del Comune di Trinità D’GU e NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere LO Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Hitalia s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 547/2024, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sull’atto di appello proposto dalla predetta società e, in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Oggetto del giudizio definito con la sentenza di questo Consiglio n. 547/2024 è il provvedimento unico n. 385/2015 del 23 giugno 2017, rilasciato alla società Hitalia s.r.l. dal Comune di Trinità D’GU e NO, previa autorizzazione paesaggistica della competente Soprintendenza (acquisita per silenzio assenso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 con la determinazione finale della conferenza di servizi, prot. n. 385/2014, dell’11 dicembre 2015); il predetto titolo edilizio autorizzava la realizzazione di un fabbricato su di un lotto residuo non edificato, facente parte dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 5 febbraio 1980.
L’area in questione è ubicata in località “ Li DD ”, all’interno del “ Residence Cala SS ”, comparto 2, gruppo 13, censita catastalmente al foglio n. 22, mappale n. 397; detto terreno, sotto il profilo della destinazione urbanistica, ricade nella sottozona “FI-6” (“ insediamenti turistici pianificati ”).
L’art. 40 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.) del Comune di Trinnità D’GU e NO prevede quale normativa applicabile all’area in questione quella stabilita dal piano di lottizzazione.
3. Il provvedimento unico n. 385/2015 del 18 dicembre 2015 rilasciato dal Comune di Trinità d’GU e NO in favore di Calarossa Immobiliare s.r.l., il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, di cui all’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, acquisito per silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la determinazione finale della conferenza di servizi dell’11 dicembre 2015 e il provvedimento unico n. 385/2015 del 23 giugno 2017 rilasciato dal Comune di Trinità d’GU e NO in favore di Hitalia s.r.l. sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo del giudizio, dai proprietari di altre unità immobiliari facenti parte del “ Residence Cala SS ”.
4. Con sentenza n. 407/2019, il T.a.r. Sardegna accoglieva il ricorso di primo grado, reputando fondato il terzo motivo del ricorso (in sintesi, il giudice di primo grado ha qualificato come mera voltura il titolo edilizio sopravvenuto, ritenendo nel contempo che il titolo edilizio originario, ossia quello rilasciato alla dante causa di Hitalia s.r.l. fosse decaduto e, quindi, non potesse essere volturato); sono state assorbite le altre censure (formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nel ricorso per motivi aggiunti).
5. Avverso la sentenza del T.a.r. Sardegna n. 407/2019, la società Hitalia s.r.l. proponeva ricorso in appello, affidato a quattro motivi:
5.1. Con il primo motivo, la società appellante deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 e 16 del d.P.R. 380/2021 nonché dell’art. 64 del c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c.
Si evidenziava che nel corso del giudizio era stata data compiuta dimostrazione che alla dante causa dell’appellante non era stato mai rilasciato alcun permesso di costruire; quello esibito costituiva una mera bozza mai caricata sul portale SUAP; la destinataria del titolo non aveva mai corrisposto la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione; le predette circostanze non erano state contestate dalle altre parti; di qui l’invocata applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
5.2. Con il secondo motivo di appello si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt.11 del d.P.R. 380/2001, 81 c.p.c., 39 c.p.a. e 24 della Costituzione.
L’appellante aveva evidenziato che, ai sensi dell’art. 11 T.U.E., “ il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ”. Tale provvedimento è qualificato dalla legge “ trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa ” (art. 11 co. 2 cit.). mentre nel caso di specie non vi era stato alcun provvedimento di voltura.
5.3. Con il terzo motivo di appello, l’appellante denunciava: violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.P.R. 380/2001 e 21 - octies della l. 241/1990 e s.m.i.
Non essendo mutata la destinazione urbanistica dell’area, l’utilizzo della voltura (piuttosto che il rilascio di un nuovo titolo edilizio) costituirebbe mera irregolarità formale, sanabile ai sensi dell’art. 21 - octies della l. 241/1990, di cui il Comune aveva invocato l’applicazione.
5.4. Con il quarto motivo di appello, la società Hitalia s.r.l. deduceva: violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 15 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 della l. 241/1990; il giudice di primo grado sarebbe pervenuto alle conclusioni contestate, attribuendo (erroneamente) valenza provvedimentale al verbale della conferenza di servizi.
6. La maggior parte degli originari ricorrenti si costituiva nel giudizio di appello, riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. tutti i motivi che il giudice di primo grado aveva omesso di esaminare, considerandoli assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo.
7. Nel giudizio di appello, si costituiva anche il Comune di Trinità d’GU e NO che sollecitava l’accoglimento dell’appello, prestando piena adesione a quanto sostenuto dalla società appellante (Hitalia s.r.l.).
Si costituiva in giudizio anche il Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), evidenziando la propria estraneità rispetto alle questioni controverse.
8. Con sentenza n. 547/2024, il Consiglio di Stato, Sez. VII, ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo dell’appello, dichiarando assorbito il terzo; pronunciandosi sui motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale, ha respinto il secondo, quarto e quinto motivo del ricorso e la prima censura prospettata nell’atto di motivi aggiunti; ha invece accolto il primo motivo di ricorso e la seconda censura prospettata nell’atto di motivi aggiunti, con i quali in sostanza era stato dedotto che l’iniziativa edificatoria autorizzata dal Comune di Trinità d’GU e NO non era compatibile con la volumetria residua disponibile per l’area in questione.
In particolare, nella sentenza oggetto di revocazione, questo Consiglio, per la parte di interesse, così si è espresso:
“ 4.1. Come recentemente affermato da questo Consiglio (cfr. sentenza 2 marzo 2020, n. 1845), i piani di lottizzazione hanno una scadenza di dieci anni; e, ai sensi dell’art. 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la scadenza dei termini di efficacia dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici che ne condividono la natura (quali i piani di lottizzazione ed i piani di zona per l’edilizia economica e popolare), benché non comporti la decadenza di ogni disciplina urbanistica dell’area – rimanendo espressamente ferme, a tempo indeterminato, le prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti – rende tuttavia inattuabili le previsioni del piano medesimo che non abbiano avuto concreta attuazione. In tal senso è, del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. V, 1° febbraio 2019, n. 809), per la quale “nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione; non si possono più eseguire neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria”. Ne consegue che anche la convenzione di lottizzazione, scaduta e rimasta inattuata in parte qua, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 31 agosto 2017, n. 4144; VI, 26 agosto 2014, n. 4278; IV, 28 dicembre 2012, n. 6703)”. Con specifico riferimento alla presente controversia, va segnalato il precedente rappresentato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547: il quale, nel dare atto che la scadenza della convenzione di lottizzazione “afferisce all’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche agli effetti obbligatori che questa produce tra le parti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, nr. 5413; id., 20 dicembre 2013, nr. 6160)”, nondimeno, precisa che “ciò non significa che l’Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte urbanistiche trasfuse nella convenzione, ma soltanto che le parti possono anche oltre il termine di scadenza suindicato esigere l’adempimento degli obblighi (p.es. di corresponsione di somme a titolo di oneri, di realizzazione di opere di urbanizzazione etc.) che la controparte si è assunta con la convenzione stessa”.
Quanto al profilo del regime urbanistico dei suoli interessati dalla convenzione, costituisce ius receptum che la scadenza di essa determini la riespansione della piena potestà pianificatoria del Comune, in modo da escludere che gli originari lottizzanti possano vantare aspettative giuridicamente qualificate (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4278, 28 dicembre 2012, n. 6703, 1° aprile 2011, n. 2071, 15 settembre 2010, n. 6882).
Nella specie, tuttavia, il nuovo strumento urbanistico (il P.U.C. del 2014) ha espressamente fatto salve le previsioni del piano di lottizzazione convenzionato in questione.
4.2. Per quanto concerne la volumetria massima realizzabile all’interno del perimetro dell’originaria lottizzazione “Cala rossa – Li DD”, secondo il Comune l’art. 40 delle NTA stabilisce che la “…normativa applicabile è stabilita dai PDL convenzionati e dalle presenti NTA – RE (comma quinto)” e che i “dati dimensionali per singola zona” sono quelli risultanti dalle “tabelle allegate alle presenti disposizioni (comma sesto)”. Nella tabella presente nell’art. 40 delle NTA, con riferimento alla zona F16 ex F3A – F3B Cala SS, si precisa e prescrive che i volumi massimi realizzabili sono pari a mc 102.448,00. DA canto suo, il piano di lottizzazione (le cui regole sono state espressamente fatte salve, come appena sopra chiarito), prevedeva nel dettaglio che nel “comparto 2”, ossia quello nel cui perimetro ricade l’intervento oggi proposto, fossero realizzabili al massimo 24.164,25 mc (per un totale complessivo nei quattro comparti pari a mc 102.447,50, ossia proprio la misura fatta salva nel PUC).
Secondo i ricorrenti, invece, le norme del piano urbanistico sarebbero state violate, perché nella relazione introduttiva del PUC si darebbe atto della presenza nella ex lottizzazione Cala SS di volumi, già esistenti e realizzati, pari a mc 101.966. Considerati i volumi massimi realizzabili, pari a mc 102.448,00, residuerebbero e sarebbero dunque realizzabili solo mc 482. Il titolo edilizio impugnato, che legittima invece la realizzazione di mc 2.081,65, determinerebbe quindi uno sforamento dei limiti posti dall’art. 40 delle NTA.
Il Comune non contesta la quantificazione dei volumi massimi realizzabili tratti dalla relazione generale, ma evidenzia l’equivoco in ordine al dato contenuto nella relazione generale stessa che considerava come “impegnata” anche la volumetria relativa ad una concessione edilizia del 24 aprile 1996, tuttavia mai consumata in ragione della mancata realizzazione dell’edificio. Nel concreto, dunque, esistevano i volumi necessari per legittimare il rilascio del titolo impugnato.
La tesi sostenuta dall’ente locale non è condivisibile.
Di questa ‘traslazione di cubatura’ non vi è alcuna evidenza in atti.
Inoltre, la cessione di cubatura dovrebbe emergere da un atto formale, non essendo certamente autorizzato il Comune a ‘traslare’ la volumetria assentibile su un fondo verso un altro fondo per il solo fatto che il titolare della concessione sia decaduto da un titolo edilizio.
I motivi di ricorso sono, sotto questo profilo, corretti nella misura in cui evidenziano che residuano e sono realizzabili solo mc 482 di volumetria ”.
9. Con il ricorso in esame, la società Hitalia s.r.l. chiede la revocazione della sentenza sopra richiamata, deducendo errore di fatto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. risultante dagli atti e dai documenti di causa.
In particolare, chiede la revocazione della predetta sentenza, nella parte in cui questo Consiglio ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Evidenzia che, al paragrafo 4.2. della predetta pronuncia, questo Consiglio ha statuito che il Comune di Trinità D’GU e NO ha illegittimamente riconosciuto alla società Hitalia s.r.l. una volumetria eccedente i limiti consentiti dall’art. 40 delle n.t.a. del P.U.C.
Il Collegio giudicante, dopo aver dato atto che i volumi massimi realizzabili nel perimetro dell’originaria lottizzazione “ Cala SS ” erano pacificamente pari a mc. 102.448,00, avrebbe ritenuto (erroneamente) che nel caso di specie residuassero solo 482 mc.
A giudizio della società Hitalia s.r.l., il Collegio giudicante sarebbe incorso in errore di fatto, immediatamente riscontrabile dalle risultanze processuali.
Dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di revocazione, sostiene che, nel caso di specie, il difetto di percezione nella lettura degli atti e documenti di causa (che ha determinato l’errore del Collegio di ritenere insussistente una volumetria residua tale da consentire il rilascio del titolo impugnato) sarebbe ravvisabile nell’aver ritenuto che la volumetria residua disponibile si fondasse su una traslazione di cubatura da un fondo ad un altro fondo.
Non avendo rinvenuto la prova documentale della ritenuta “cessione di cubatura” da un altro lotto di terreno in favore del lotto oggetto dell’intervento edificatorio, il Consiglio di Stato ha accolto la censura dei ricorrenti (appellati), annullando il P.U. n. 385/2015 del 23 giugno 2017.
La decisione del Consiglio di Stato si fonderebbe su un errato presupposto di fatto, poiché in realtà, la sussistenza di una volumetria residua non proveniva da una cessione di cubatura (ovvero da un contratto di trasferimento di diritti edificatori dal titolare di un terreno al titolare di un altro terreno), ma dalla circostanza, documentata dal Comune ed espressamente riconosciuta anche dai ricorrenti nel corso del giudizio di primo grado, che nel computo della volumetria esprimibile dal lotto oggetto dell’intervento era stata inizialmente ed erroneamente ricompresa anche quella oggetto di una concessione edilizia (del 24 aprile 1996), mai utilizzata.
DAla documentazione depositata in giudizio risulterebbe accertato che la concessione edilizia del 24 aprile 1996 riguardava l’edificazione di un fabbricato per una volumetria di mc. 2.086,81 nel medesimo Comparto 2 con riguardo al medesimo lotto di terreno destinato all’edificazione del “Gruppo 13” oggetto del titolo impugnato (dunque, non un fondo diverso) e che tale volumetria non è stata consumata, risultando quindi disponibile all’atto del rilascio del titolo edilizio impugnato.
L’organo giudicante avrebbe percepito in maniera errata il contenuto degli atti di causa, rimanendo erroneamente ancorato al dato inizialmente dedotto dai ricorrenti nell’atto introduttivo di primo grado (nel quale la volumetria disponibile era quantificata in 482 mc) e non avvedendosi come tale valore risultasse smentito dalla documentazione in atti nonché superato dalle deduzioni degli stessi ricorrenti nei successivi atti di causa.
L’errata o omessa percezione degli atti del giudizio avrebbe indotto il Collegio giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la società Hitalia s.r.l. ritiene che sussistano i presupposti per invocare, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 co. 1 n. 4 c.p.c., la revocazione parziale della sentenza impugnata, onde eliminarla nella parte relativa all’accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con esclusivo riguardo al paragrafo 4.2. (fermo dunque quanto stabilito nel paragrafo 4.1 della sentenza n. 547/2024).
10. Con riguardo alla fase rescissoria, la società Hitalia s.r.l. ha chiesto che questo Consiglio proceda ad un rinnovato esame del merito della controversia con riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, respingendoli per le motivazioni sopra esposte e sulla base delle risultanze processuali richiamate, e quindi accertando che:
a) nel perimetro della lottizzazione erano stati edificati volumi inferiori a quelli originariamente - ed erratamente – riportati della Relazione introduttiva del P.U.C., nei quali ultimi erano stati erroneamente compresi anche quelli di mc. 2.086,81 relativi alla concessione edilizia del 24 aprile 1996, non realizzata;
b) nel Comparto 2, con riferimento al lotto di terreno oggetto dell’intervento edificatorio in questione, i volumi effettivamente disponibili erano pari a circa mc. 2.118,24 e dunque superiori ai 2.081,65 mc. autorizzati col provvedimento impugnato, da ritenersi in conseguenza legittimamente rilasciato.
Per l’effetto, la società chiede, quindi, che venga respinto il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con ogni pronuncia consequenziale.
11. Si sono costituiti nel presente giudizio (di revocazione) il Ministero della Cultura, alcuni dei ricorrenti (del giudizio di primo grado) e il Comune di Trinità D’GU e NO.
12. Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, il Ministero della Cultura, dopo aver evidenziato che la controversia decisa con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione non ha riguardato alcun atto o provvedimento del Ministero della Cultura (già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ovvero della sua articolazione periferica marginalmente coinvolta nella vicenda), ha chiesto quindi la estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva.
13. Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, i ricorrenti del giudizio di primo grado (indicati in epigrafe) hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
13.1. Sostengono che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo con cui i ricorrenti in primo grado avevano lamentato che l’Amministrazione resistente in primo grado avesse abilitato Hitalia s.r.l. a realizzare un intervento edilizio « in mancanza di una puntuale ricognizione della cubatura realizzata nella zona ‘F1-6’ » (cfr. sentenza impugnata, §4).
A loro giudizio il Consiglio di Stato avrebbe utilizzato “a titolo esemplificativo” la fattispecie di “traslazione di cubatura” a conferma della mancata verifica da parte dell’Amministrazione comunale della volumetria residua nel lotto di interesse.
In altri termini, in mancanza di un atto di ricognizione della volumetria disponibile, prevarrebbe quanto previsto nella relazione al PUC, secondo cui « residuano e sono realizzabili solo mc 482 di volumetria ».
Il Collegio giudicante si sarebbe limitato a evidenziare che, in sede di rilascio del titolo abilitativo, era mancata da parte del Comune una puntuale ricognizione della cubatura effettivamente realizzata nella zona ‘F1-6’ e che, in assenza di tale verifica o di una prova contraria (quale poteva essere una cessione di cubatura da un fondo all’altro), che non è mai stata fornita in giudizio, dovesse prevalere il dato della relazione generale del PUC, secondo cui « residuano e sono realizzabili solo mc 482 di volumetria ».
Evidenziano inoltre che il tema della volumetria residua nel comparto di cui è causa avrebbe costituito sin dal primo grado di giudizio un punto controverso, che ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata. Si tratterebbe semmai di errore di giudizio o di valutazione, non censurabile in sede di revocazione.
13.2. In subordine, anche a voler ritenere sussistente la causa di revocazione, la soluzione del giudizio non potrebbe essere diversa da quella di cui alla sentenza impugnata.
L’Amministrazione comunale non avrebbe effettuato un accertamento puntuale della cubatura complessivamente edificata nella zona, in sede di approvazione della contestata iniziativa edificatoria; inoltre, non avrebbe controllato la correttezza della metodologia di calcolo utilizzata per quantificare il volume dell’erigendo edificio; il volume del progetto presentato dalla società eccederebbe la volumetria residua disponibile nella zona nella misura di 548,01 mc (secondo quando calcolato dai consulenti tecnici dei ricorrenti in primo grado).
13.3. In sintesi, pur riconoscendo che la differenza tra cubatura assentita e quella edificata è più ampia di quella desumibile dal dato indicato nella Relazione generale illustrativa del P.U.C., sostengono che comunque la volumetria residua disponibile a fini edificatori sarebbe insufficiente a legittimare l’approvazione del progetto edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l.
In particolare, dopo aver richiamato le conclusioni dei consulenti di parte, sostengono che la volumetria relativa al progetto presentato dal Hitalia s.r.l. ammonterebbe a complessivi 2.666,25 mc (2.081,65 mc+ 584,60 mc), a fronte di 2.118,24 mc disponibili.
14. Con memoria depositata in giudizio in data 16 dicembre 2024, il Comune di Trinità d’GU e NO ha prestato adesione alle conclusioni della società Hitalia s.r.l.
15. Nella memoria di replica depositata in data 23 dicembre 2024, il Comune di Trinità d’GU e NO si sofferma anche sul merito delle deduzioni relative al superamento della cubatura ammissibile.
Evidenzia che le relative censure dovrebbero essere dichiarate inammissibili, in quanto su di esse il Consiglio di Stato non si è pronunciato nella sentenza impugnata per revocazione, con la conseguenza che esse dovrebbero considerarsi respinte o comunque assorbite.
Contesta le deduzioni delle controparti (secondo cui i volumi reali dell’intervento sarebbero superiori a quelli dichiarati nel progetto, in quanto non si sarebbe tenuto conto del volume dei sottotetti, in violazione del c.d. “ decreto LO ”).
Evidenzia in primo luogo che nel giudizio di primo grado, in data 20 ottobre 2017, il Comune ha depositato la tavola VR1, dalla quale si evincerebbe la metodologia di calcolo dei volumi seguita dall’ufficio; la censura sarebbe quindi irricevibile, per tardività.
Nel merito, sostiene che la lottizzazione è stata approvata nella vigenza del precedente c.d. “ decreto DU ”, che non imponeva di computare il volume dei sottotetti (non si applicherebbe quindi il decreto LO invocato dalle controparti).
16. Con memoria di replica depositata in data 23 dicembre 2024, i ricorrenti in primo grado hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate (inammissibilità del ricorso per revocazione e, comunque, infondatezza delle deduzioni della società Hitalia s.r.l.).
17. Con memoria di replica depositata in data 24 dicembre 2024, Hitalia s.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso per revocazione.
Con riguardo alla fase rescissoria, ha ritenuto le deduzioni delle controparti irricevibili, per tardività, e comunque infondate nel merito (nel decreto LO non sarebbe previsto espressamente previsto l’obbligo di computare nella volumetria anche i sottotetti; secondo la prassi seguita dal Comune non si computerebbero nei volumi i sottotetti con pendenza inferiore al 35%; al momento della approvazione del piano di lottizzazione, sarebbe stato vigente il decreto DU che non prevedeva il computo dei sottotetti, ai fini del calcolo della volumetria).
18. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
19. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando:
1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 15 novembre 2024 n. 9175; sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; 2 ottobre 2019 n. 6749; sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).
20. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti (di ammissibilità) sopra richiamati per il riconoscimento dell’errore di fatto revocatorio.
Questo Consiglio ha posto alla base della sentenza n. 547/2024 un elemento di fatto erroneo; ha infatti ritenuto che, per effetto della mancata cessione di cubatura relativa ad altro lotto di terreno, la volumetria residua utilizzabile per la realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l. fosse di soli mc. 482.
In realtà, nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado, al punto II.3 gli stessi ricorrenti evidenziano quanto segue:
“ II.3 Innanzitutto giova segnalare che in sede di accesso agli atti non è stato riscontrato alcun documento successivo alla Relazione Generale Illustrativa del P.U.C. vigente indicativo della volumetria sino a ora edificata nella zona controversa. Tale verifica è stata, pertanto, effettuata dai geometri GA, i quali hanno potuto appurare che rispetto ai 102.447,50 mc complessivamente ammessi dall’originario Piano di Lottizzazione ormai scaduto, ad oggi sono stati edificati complessivamente 100.138 mc a fronte dei 101.964,30 mc dichiarati nei vari provvedimenti abilitativi. Si tratta, nello specifico, di 99.877,49 mc realizzati in forza dei titoli edilizi rilasciati in attuazione del Piano di Lottizzazione, a cui vanno aggiunti ulteriori 260,51 mc realizzati in base alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4. La differenza tra cubatura assentita ed edificata è più ampia di quella desumibile dal dato indicato nella Relazione Generale Illustrativa del P.U.C., ma comunque insufficiente a legittimare l’approvazione del progetto edilizio presentato da Cala SS Immobiliare e, successivamente, volturato a HITALIA ”.
Nella relazione tecnica del 28 marzo 2018 prodotta nel giudizio di primo grado, i tecnici incaricati dagli stessi ricorrenti (geom. NN GA; geom. Willy GA), dopo aver richiamato i titoli edilizi abilitativi rilasciati con riguardo al Comparto 2 del piano di lottizzazione e aver dato atto che l’intervento edilizio relativo alla concessione edilizia n. 2509 del 24 aprile 1996 non è stato realizzato, pervengono alla seguente conclusione:
“ Ne risulta pertanto che la volumetria attualmente disponibile, nell’ambito del Comp. 2, ammonti a complessivi mc. 2.118,24 (mc. residui 31,43 + mc. non realizzati 2.086,81) ” (pag. 17).
Nella memoria difensiva depositata in data 20 ottobre 2017 nell’ambito del giudizio di primo grado, il Comune di Trinità D’GU e NO (pagg. 7 e 8) ha evidenziato quanto segue:
“ Ebbene, in concreto, nel corso dell’istruttoria del procedimento sfociato nell’atto impugnato, l’amministrazione comunale ha verificato che, nel perimetro della lottizzazione cala rossa – li canneddi, erano e sono in effetti presenti volumi inferiori, rispetto a quelli che erano stati originariamente riportati nella relazione generale al PUC (iii).
In particolare, il Comune ha condiviso e recepito, facendoli propri, i calcoli e le verifiche effettuati dalla controinteressata nella relazione denominata “riepilogo volumetrie comparto 2” (docc. n. 4, 5 e 6), che costituisce uno degli atti allegati al provvedimento unico e quindi fa parte del sostrato istruttorio e decisorio del procedimento.
Attraverso tale relazione è stato infatti verificato che all’interno del comparto 2 dell’originaria lottizzazione (ossia quello nel quale si colloca l’intervento sub iudice) erano stati realizzati solo mc 22.047,15, a fronte dei 24.165 mc astrattamente realizzabili.
Stando così le cose, i volumi disponibili erano pari a mc 2.117,85, mentre il provvedimento impugnato ne autorizza 2.081,65, ossia una misura inferiore a quella massima, e quindi pienamente legittima ”.
Le parti sopra richiamate dunque concordano con la conclusione secondo la quale la volumetria disponibile del comparto 2 del piano di lottizzazione non era quella indicata nella relazione al PUC (482 mc), ma quella maggiore sopra richiamata (2.118,24 mc secondo i tecnici dei ricorrenti in primo grado; 2.117,85, secondo la difesa del Comune).
Non ha rilevanza dirimente il fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti, aderendo a quanto riportato nella relazione al PUC, avessero quantificato la volumetria assentibile in mc 482, atteso che i medesimi ricorrenti, avendo avuto accesso alla relativa documentazione, hanno poi riconosciuto nel corso del giudizio che la volumetria residua del comparto ancora utilizzabile era pari a 2.118,24 mc.
Stando così le cose, la sentenza n. 547/2024 deve essere riformata nella parte in cui il giudice di appello, incorrendo in errore revocatorio, ha quantificato in 482 mc la volumetria residua utilizzabile per il comparto 2 del piano di lottizzazione e, sulla base di questo presupposto di fatto, ha ritenuto insussistente la volumetria necessaria alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l., annullando il titolo edilizio rilasciato in favore della predetta società.
21. Con riguardo alla fase rescissoria, il Collegio ritiene che sia necessario procedere ad alcuni approfondimenti istruttori (in quanto le prospettazioni difensive delle parti divergono in ordine alla volumetria impegnata dall’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l.) attraverso l’istituto della verificazione tecnica, nominando quale verificatore, il Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, con facoltà di delega ad altro professore universitario con adeguata competenza in materia, cui viene affidato il compito di redigere una relazione, nella quale, esperiti gli accertamenti tecnici necessari, vengano chiariti i seguenti aspetti:
a) venga definitivamente verificata la volumetria residua disponibile del comparto 2 del piano di lottizzazione sopra richiamato;
b) venga computata la volumetria necessaria alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l.;
b) venga verificata la compatibilità della volumetria dell’intervento edilizio previsto nel progetto presentato dalla società Hitalia s.r.l. con la volumetria residua del comparto 2 del piano di lottizzazione, facendo riferimento ai criteri di computo della volumetria vigenti al momento della approvazione del piano di lottizzazione in questione (con particolare riferimento ai sottotetti).
Nella esecuzione della verificazione dovrà essere rispettato il seguente iter procedimentale:
- il verificatore dovrà comunicare alle parti costituite, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la data e il luogo dell’inizio delle operazioni peritali e trasmettere ad esse la propria relazione preliminare, nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’inizio delle operazioni peritali;
- le parti costituite potranno comunicare al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima;
- il verificatore depositerà presso la Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale entro i successivi 30 (trenta) giorni, dando in essa specifico riscontro alle eventuali osservazioni delle parti;
- il verificatore, previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, alla acquisizione di elaborati e documenti presso il Comune di Trinità D’GU e NO o presso tutte le Amministrazioni aventi competenza nell’ambito del procedimento in esame;
- le parti avranno facoltà di nominare tecnici di fiducia, i cui nominativi dovranno essere previamente comunicati al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici potranno assistere, unitamente ai difensori, ai sopralluoghi e fare inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
- l’acconto di € 3.000,00 (tremila/00) sul compenso spettante al verificatore, viene posto provvisoriamente a carico della società Hitalia s.r.l.
22. L’imputazione e la liquidazione delle spese della presente fase processuale vengono demandate alla fase conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quanto alla fase rescindente.
Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Dà atto che la successiva udienza pubblica sarà fissata dal Presidente della Sezione, all’esito delle operazioni di verificazione.
Determina in € 3.000,00 (tremila/00) l’acconto sul compenso spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico della società Hitalia s.r.l.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Marotta | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO