Decreto cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Ciociano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione di Giunta comunale n. -OMISSIS- (notificata al ricorrente in data -OMISSIS-), con la quale il -OMISSIS- ha disposto l’immediata e definitiva chiusura dei n. 2 dispensari farmaceutici ordinari ubicati, rispettivamente, alla località “-OMISSIS-” e al -OMISSIS-, località “-OMISSIS-”, della frazione -OMISSIS-, entrambi nella titolarità e nella gestione del -OMISSIS- e, contestualmente, ha deliberato l'istituzione di n. 3 dispensari farmaceutici stagionali, per l’anno 2025, disponendone l’apertura nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre; nonché, ove occorrer possa:
- della nota prot. -OMISSIS-, emessa dalla -OMISSIS-, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco, in riscontro al messaggio p.e.c. del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Richiesta di intervento per chiusura dispensari ordinari fraz. -OMISSIS- di -OMISSIS-”, tramesso dal dott. -OMISSIS- e acquisito al prot. n.-OMISSIS-, menzionata in premessa della deliberazione di Giunta Municipale, il cui contenuto è ignoto al ricorrente;
- delle note prot. n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, a firma della Responsabile dell’Area Affari Generali del -OMISSIS- e di tutti gli altri atti e documenti allegati al fascicolo d’ufficio relativo all'istruttoria asseritamente svolta dal -OMISSIS- prima dell'adozione della delibera di Giunta Municipale n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, della -OMISSIS-, dell’-OMISSIS-, della -OMISSIS-. del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Prima di esporre il contenuto del ricorso che ha introdotto l’odierno giudizio va esposto quanto in precedenza verificatosi.
1.1. Con decreto sindacale n. -OMISSIS- il -OMISSIS- ha disposto la chiusura, con decorrenza dal -OMISSIS-, dei due dispensari farmaceutici ordinari di titolarità del ricorrente, siti nelle località -OMISSIS- e Via -OMISSIS- della frazione -OMISSIS- di -OMISSIS-.
A fondamento del decreto impugnato il Comune ha posto:
- la modifica della Legge Regionale n. 3/2015 da parte dell’art. 9 della Legge Regionale n. 35/2020, con l’introduzione del comma 54 bis, il quale ha stabilito che la disposizione di cui al comma 54 si interpreti nel senso che l’istituzione di dispensari farmaceutici possa essere disposta soltanto qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste dall’art. 1 della L. 221/1968;
- l’esistenza nel -OMISSIS- di 3 dispensari farmaceutici autorizzati in base alla L.R. 5/2013 e rispettivamente siti alle località -OMISSIS-, -OMISSIS- e Via -OMISSIS- della frazione -OMISSIS- di -OMISSIS-;
- la natura stagionale del dispensario sito alla località -OMISSIS-, in quanto aperto solo nel periodo giugno - settembre e quella ordinaria degli altri due dispensari;
- la richiesta rivolta dal Comune alla Giunta Regionale ed all’-OMISSIS- per ottenere chiarimenti sulla portata delle disposizioni della L.R. 35/2020;
- la nota prot. -OMISSIS- del Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’-OMISSIS- con la quale è stata inviata la circolare del dirigente U.O.D. Politica del Farmaco della Campania prot. -OMISSIS-, con cui è stata illustrata l’interpretazione delle disposizioni in tema di dispensari ordinari nel senso di escludere la compresenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario;
- la circostanza che le disposizioni vigenti in materia escluderebbero la possibilità di mantenere i dispensari ordinari in presenza di farmacia attiva e tenuto conto della funzione suppletiva del dispensario solo nell’ambito di zone sprovviste di presidi farmaceutici;
- la non assimilabilità del dispensario alla farmacia;
- la spettanza al Sindaco del potere di provvedere, in qualità di autorità sanitaria locale, alla chiusura dei dispensari farmaceutici.
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- (recante R.G. n. -OMISSIS-) il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento.
1.2. Con la delibera n. -OMISSIS- la Giunta Comunale ha deliberato di:
“ di prendere atto dei contenuti tutti del decreto sindacale n. -OMISSIS- recante la disposizione di chiusura dei n. 2 dispensari ordinari già ubicati in località -OMISSIS- e via -OMISSIS- di -OMISSIS- di -OMISSIS- e, per tale verso, di ratificarli e farli propri, con detto decreto che è qui da intendersi come trascritto e riportato;
3. di confermare in toto i contenuti del decreto sindacale n. -OMISSIS-;
4. per effetto di quanto disposto ai punti 1 e 2, di disporre la chiusura dei n. 2 dispensari farmaceutici ordinari presenti alla frazione -OMISSIS- (segnatamente quello già ubicato in località -OMISSIS- e quello di via -OMISSIS-, entrambi nella titolarità e nella gestione del -OMISSIS-):
5. in ogni caso, di dare sin d’ora mandato agli Uffici competenti per l’effettuazione di una compiuta istruttoria circa la necessità, alla luce dei rilevanti flussi turistici nel -OMISSIS- per il periodo quantomeno da giugno a settembre e del periodico aumento del fabbisogno farmaceutico, cui necessariamente – all’esito di una compiuta istruttoria a farsi da parte degli Uffici – potrà seguire (anche in conseguenza della chiusura dei n. 2 dispensari ordinari della frazione -OMISSIS-) l’autorizzazione all’apertura di n. 3 dispensari farmaceutici stagionali per la prossima stagione estiva 2024 da istituire nel rispetto delle norme nazionali e regionali;
6. di istituire – sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi ed i requisiti normativi – n. tre dispensari stagionali alla frazione -OMISSIS- del -OMISSIS- sulla base delle esigenze riscontrate nel tempo ed alla luce dei rilevanti flussi turistici nel -OMISSIS- per il periodo quantomeno da giugno a settembre e del periodico aumento del fabbisogno farmaceutico”.
A fondamento di tale delibera sono state in buona parte poste le stesse considerazioni sulle quali si era fondato il decreto sindacale n. -OMISSIS-.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data -OMISSIS- l’odierno ricorrente ha impugnato anche tale delibera.
1.3. Accolta la domanda cautelare proposta in quella sede e sospesi tali provvedimenti, con sentenza n. -OMISSIS- (pubblicata in data-OMISSIS-) questa Sezione ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo (in ragione del superamento del decreto sindacale impugnato in seguito all’emanazione della delibera n. -OMISSIS- da parte della Giunta Comunale) e accolto talune delle doglianze contenute nei motivi aggiunti, con conseguente annullamento della delibera n. -OMISSIS- della Giunta Comunale.
In particolare, questa Sezione: ha espressamente disatteso le censure contenute nei motivi secondo e quinto del ricorso per motivi aggiunti (rispettivamente relative alla mancata ratifica del decreto sindacale da parte della Giunta comunale con violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 ed all’asserita nullità della delibera impugnata per difetto di volontà e carenza assoluta di potere della Giunta); ha accolto quelle contenute nei motivi primo e quarto del ricorso; ha assorbito le restanti doglianze.
Più nel dettaglio, nel senso dell’accoglimento dei motivi primo e quarto del ricorso questa Sezione ha osservato quanto segue:
“ 7. Passando al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti (v. pagg. da 32 a 35) questo coglie nel segno per le ragioni già esposte in sede cautelare.
In effetti, né prima dell’emanazione della deliberazione di Giunta impugnata nella presente sede, né con la delibera predetta vi è stata revoca espressa (o altro atto espressivo dell’esercizio effettivo di poteri di autotutela da parte del Comune e/o della Regione) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco del -OMISSIS-, con la conseguenza che alla data di emanazione della delibera impugnata il dispensario di cui è titolare l’interventore ad opponendum non poteva che essere ritenuto di carattere ordinario e non già stagionale.
Come correttamente sostenuto da parte ricorrente, risulta privo di rilievo che dispensario tutto l’anno, in quanto in assenza di un provvedimento formale di annullamento dell’ordinanza predetta da parte del Comune e/o della Regione tale ordinanza è rimasta ferma.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla -OMISSIS- a pag. 1 della memoria depositata in data -OMISSIS- non rilevano sul punto né i provvedimenti adottati prima dell’ordinanza n. -OMISSIS- (che come tali non potrebbero travolgere automaticamente un provvedimento successivo), né la nota prot. n. -OMISSIS- (con la quale il Sindaco era stato invitato a fornire “le ragioni di fatto e diritto che hanno determinato l’adozione” dell’ordinanza con la quale era stata disposta l’apertura permanente del dispensario in favore del dott. -OMISSIS- – v. all. 2 alla memoria depositata dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-), né la nota prot. n. -OMISSIS- (contenente invito della Regione rivolto al Sindaco a revocare l’ordinanza predetta in ragione dell’incompetenza del Sindaco - v. all. 8 alla memoria depositata dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-), perché, a prescindere da ogni altra considerazione, alle stesse non ha fatto seguito, prima dell’emanazione della deliberazione di Giunta impugnata nella presente sede, né il ritiro in autotutela dell’ordinanza n. -OMISSIS- da parte del Comune intimato, né tantomeno provvedimenti di annullamento dello stesso da parte della Regione e/o ancora impugnazioni di quest’ultima ordinanza in sede giurisdizionale.
Neppure è idonea a superare tale considerazione l’attestazione prodotta dal -OMISSIS- in data -OMISSIS- a firma del responsabile ad interim del servizio affari generali del Comune resistente e datata-OMISSIS-, tenuto conto che tramite la stessa non potrebbe essere in alcun modo posto nel nulla un precedente provvedimento (per quanto lo stesso potesse ritenersi illegittimo in base al quadro normativo illo tempore vigente).
Ne consegue che sussistono le figure sintomatiche dell’eccesso di potere rappresentate da parte ricorrente con il predetto motivo di ricorso e costituite dal travisamento dei fatti, dal difetto di istruttoria e dalla disparità di trattamento tra il ricorrente (destinatario della chiusura di due dispensari ordinari) e l’interventore ad opponendum (il quale non ha visto adottare nei suoi confronti analogo provvedimento).
8. È del pari fondato il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti per le ragioni già esposte in sede cautelare.
Dalla delibera della Giunta impugnata traspare un difetto di istruttoria e motivazionale, atteso che contraddittoriamente, da una parte, al punto 6 del dispositivo della delibera vengono direttamente istituiti tre dispensari stagionali nella frazione -OMISSIS- del -OMISSIS- per il periodo da giugno a settembre e, dall’altra, al punto 5 del dispositivo si dà mandato agli uffici comunali di effettuare “una compiuta istruttoria circa la necessità, alla luce dei rilevanti flussi turistici nel -OMISSIS- per il periodo quantomeno da giugno a settembre … cui necessariamente - all’esito di una compiuta istruttoria a farsi da parte degli Uffici – potrà seguire (anche in conseguenza della chiusura dei n. 2 dispensari ordinari della frazione -OMISSIS-) l’autorizzazione all’apertura di n. 3 dispensari farmaceutici stagionali per la prossima stagione 2024 da istituire nel rispetto delle norme nazionali e regionali”.
Del resto, l’istruttoria disposta al punto 5 del dispositivo anche relativamente alla “necessità” di istituire i dispensari finisce per contraddire l’immediata istituzione dei dispensari predetti per come disposta al punto 6 del dispositivo.
Non è corretto il rilievo contenuto a pag. 19 della memoria depositata dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-secondo il quale l’istruttoria disposta nella delibera riguarderebbe soltanto gli ulteriori adempimenti necessari al rilascio dell’autorizzazione all’apertura dei tre dispensari stagionali ai fini dell’assegnazione degli stessi mediante procedure ad evidenza pubblica.
In effetti, al punto 5 del dispositivo della delibera di Giunta impugnata viene chiaramente indicato che il mandato conferito agli uffici comunali riguarda prima di tutto la necessità o meno di istituire tre dispensari stagionali (in sostituzione dei soppressi dispensari ordinari nella titolarità del ricorrente) “all’esito di una compiuta istruttoria a farsi da parte degli Uffici”. Del resto, in modo significativo si indica che l’autorizzazione all’apertura dei dispensari stagionali “potrà seguire” e non già che “seguirà” o “dovrà seguire” alla soppressione dei dispensari ordinari ” .
1.4. Con deliberazione n. -OMISSIS- (notificata al ricorrente in data -OMISSIS-) la Giunta comunale di -OMISSIS- ha deliberato:
“ ... 2. di prendere atto dei contenuti della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il-OMISSIS-, emessa dalla Sez. III del T.a.r. Campania – NO … passata in giudicato lo scorso -OMISSIS-, con la quale è stata annullata la deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-;
3. di dare atto che il Sindaco p.t. del -OMISSIS-, con decreto n.-OMISSIS-, ha revocato espressamente l’ordinanza n. -OMISSIS-, con ciò determinando la chiusura di qualsivoglia dispensario farmaceutico ordinario nella titolarità e nella gestione del dott. -OMISSIS-;
4. di dare atto, altresì, che lo stesso Sindaco p.t. del -OMISSIS-, con decreto n. -OMISSIS-, ha chiuso il dispensario farmaceutico ordinario nella titolarità e nella gestione del -OMISSIS-, essendone stata statuita la definitiva soppressione con D.P.R. emesso sul propedeutico parere all’uopo reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, 1-OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
5. di accertare, sulla base dell’approfondito esame svolto dagli uffici comunali, che, allo stato, il servizio farmaceutico è idoneamente erogato dalla copertura di tutte le n. 4 sedi farmaceutiche previste in pianta organica, aperte stabilmente, operanti permanentemente e dislocate capillarmente in ciascuno dei n. 4 centri abitati del -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), nei quali è, in assoluta prevalenza, concentrata la popolazione residente, in modo tale che a ciascuna di esse è assegnato un presidio in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’ambito territoriale di pertinenza;
6. di accertare, inoltre, sulla scorta delle verifiche operate dagli uffici comunali, che l’apertura dei n. 2 dispensari farmaceutici ordinari, all’attualità, non trova fondamento in fatto e in diritto, in quanto, per l’assetto organizzativo sopra evidenziato, non sussiste alcuna particolare e oggettiva difficoltà di distribuzione del farmaco né di accessibilità all’assistenza farmaceutica, considerate l’equa distribuzione sul territorio comunale dei predetti n. 4 esercizi farmaceutici insediati nelle rispettive zone di pertinenza, come indicate nella pianificazione comunale, nonché l’insussistenza di problematiche di raggiungimento della sede farmaceutica viciniore anche per i cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
7. di accertare, pertanto, che non ricorre alcuna delle ipotesi previste all’art. 1 della L. 8.3.1968, n. 221, espressamente richiamate al comma 54 bis dell’art. 1 della L.R.6.5.2013, n. 5, come aggiunto dall’art. 9 della L.R. 3.8.2020, n. 35, per l’istituzione e il mantenimento in esercizio dei dispensari farmaceutici ordinari;
8. di accertare, altresì, in forza dei puntuali rilievi operati dagli uffici comunali, che un incremento del fabbisogno è stato riscontrato per il solo periodo estivo, segnatamente a servizio dell’area collocata tra la località “-OMISSIS-” e il centro abitato di -OMISSIS- di -OMISSIS-, fino alla località “-OMISSIS-”, richiedendo il potenziamento del servizio farmaceutico, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, mediante l’attivazione di dispensari farmaceutici stagionali, ai sensi della L.R. 21.6.2002, n. 8;
9. di revocare tutti gli atti deliberativi di competenza, adottati precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 3.8.2020, n. 35, le cui disposizioni stabiliscono un diverso assetto della materia che comporta il superamento di quello precedente, conformemente a quanto nelle premesse esaminato, in merito alle sopravvenienze di fatto e di diritto, e valutato, in ordine all’interesse pubblico, qui da intendersi integralmente e sostanzialmente riportato;
10. di dare atto che sono, in ogni caso, abrogati e/o decaduti e, comunque, devono intendersi “tamquam non essent” tutti gli atti il cui contenuto contrasta con la sopravvenuta normativa statale e regionale attualmente in vigore in materia, riepilogata in premessa e da ritenersi qui riportata;
11. di provvedere, in conseguenza di quanto innanzi e nel rispetto di quanto sancito dal comma 54 ter dell’art. 1 della L.R.6.5.2013, n. 5, come aggiunto dall’art. 9 della L.R. 3.8.2020, n. 35, alla immediata e definitiva chiusura dei n. 2 dispensari farmaceutici ordinari, ubicati, rispettivamente, alla località “-OMISSIS-” e al -OMISSIS-, località “-OMISSIS-”, della frazione -OMISSIS-, entrambi nella titolarità e nella gestione del -OMISSIS-;
12. di prendere atto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza -OMISSIS-, in tema di disciplina applicabile ai dispensari farmaceutici stagionali;
13. di istituire, in ragione dell’istruttoria operata dagli uffici comunali, tenuto conto dei dati sulla media giornaliera delle presenze e sulla distribuzione della popolazione turistica nell’ambito territoriale comunale, nel lasso temporale normativamente definito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 8.3.1968, n. 221, modificato dall’art. 6 della L. 8.11.1991, n. 362, e dell’art. 1, commi 54 bis, 54 ter e 54 quater, della L.R.6.5.2013, n. 5, riformato dall’art. 9 della L.R. 3.8.2020, n. 35, n. 3 dispensari farmaceutici stagionali, per l’anno 2025, disponendone l’apertura nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre e confermandone la collocazione nelle aree di affluenza turistica localizzate lungo la direttrice compresa tra la località “-OMISSIS-” e il centro abitato della frazione -OMISSIS-, fino alla località “-OMISSIS-”, già delimitate con la deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, come segue:
1. “area centrale turistica della “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-””;
2. “area del centro abitato di -OMISSIS- di -OMISSIS-, con la zona di “-OMISSIS-”, di “-OMISSIS-”, -OMISSIS-””;
3. “area a cavallo dei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la zona “-OMISSIS-””;
14. di attuare quanto stabilito al comma 54 quater dell’art. 1 della L.R.6.5.2013, n. 5, come riformato dall’art. 9 della L.R. 3.8.2020, n. 35, ai sensi del quale “L’individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali. Per le modalità di espletamento, si tiene conto in particolare dell’ampiezza degli orari di apertura offerti, i quali, entro il limite minimo indicato dal Comune nell’avviso, possono essere liberamente determinati dall'offerente. Per la dotazione di medicinali, si tiene conto della dotazione offerta in aggiunta a quella minima, indicata all'articolo 1, quarto comma, ultimo periodo, della legge 221/1968. In caso di offerte equivalenti, è data preferenza al titolare della farmacia più vicina”;
15. di demandare, a tal proposito, ai competenti responsabili degli uffici comunali l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi, collegati e consequenziali al presente deliberato, ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti, con l’adozione di ogni ulteriore e successivo provvedimento, compresa l’approvazione dello schema di avviso di selezione, con i correlati incombenti procedimentali, diretto ad individuare, tra i titolari delle farmacie della zona, il farmacista cui affidare la titolarità e la gestione di ciascuno dei n. 3 dispensari farmaceutici stagionali innanzi istituiti per l’anno 2025, nonché con il rilascio, all’esito, della relativa autorizzazione all’apertura nell’indicato periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre;
… ”.
2. Con decreto n. -OMISSIS-, emesso in data-OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ante causam proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 c.p.a..
Con decreto n. -OMISSIS- (pubblicato in data -OMISSIS-) il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali depositata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera n. -OMISSIS- (oltre che degli altri atti indicati in epigrafe) per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. Violazione di legge (art. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990) per omessa comunicazione di avvio del procedimento al farmacista Dott. -OMISSIS- destinatario del provvedimento di chiusura dei dispensari ordinari e della revoca dei precedenti provvedimenti – Violazione del principio del contraddittorio e dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione - Violazione del principio dell’affidamento ”;
con tale motivo il ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in seguito alla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione, pur essendo il ricorrente l’unico destinatario del provvedimento di revoca dei dispensari ordinari e tenuto conto del non trascurabile lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione di tale sentenza e l’avvenuto esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione (per mezzo dell’adozione della delibera impugnata), a fronte di dispensari ordinari rimasti funzionanti per oltre trenta anni; sarebbe stato quindi violato l’art. 7 della L. 241/1990;
“ 2. Eccesso e/o sviamento di potere per difetto di istruttoria procedimentale, irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa – Travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei presupposti – Violazione del principio del contraddittorio – Violazione dell'art. 49 TUEL d.lgs. n. 267/00, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 – Violazione dell'art. 10 l.n. 241/1990 ”;
nessuna comunicazione vi sarebbe stata degli atti che hanno preceduto l’adozione della delibera impugnata, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio procedimentale del ricorrente;
sussisterebbero difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in ragione della mancata allegazione del parere del responsabile del servizio, neppure richiamato nella delibera impugnata; il parere del responsabile dell’Area Affari Generali avrebbe riguardato soltanto la necessità dei dispensari stagionali e non anche la chiusura di quelli ordinari; soltanto a quest’ultima decisione farebbero riferimento gli altri atti posti in essere in sede istruttoria;
sarebbe stato violato l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ragione della mancanza di parere del Responsabile del Servizio e del suo mancato inserimento nella deliberazione di Giunta;
il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti emergerebbero altresì dalla condotta tenuta dalla Polizia municipale in sede di notifica della delibera impugnata; in quest’occasione la Polizia avrebbe richiesto al ricorrente di esibire le autorizzazioni relative ai dispensari, nonostante il Comune avrebbe dovuto essere a conoscenza delle stesse;
il difetto di istruttoria sarebbe ulteriormente dimostrato dall’affermazione contenuta nella delibera impugnata circa l’esistenza di quattro parafarmacie nel territorio comunale; così non sarebbe perché il ricorrente avrebbe chiuso la parafarmacia autorizzata alla Via Nuova della frazione -OMISSIS- sin dal-OMISSIS-;
in definitiva, l’impugnata delibera sarebbe viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa;
“ 3. Eccesso e/o sviamento di potere per travisamento dei fatti e/o erronea rappresentazione dei fatti e valutazione dei presupposti; illogicità manifesta ”;
un travisamento dei fatti emergerebbe dalla menzione nella delibera impugnata dell’avvio del procedimento istruttorio prima della sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione; tale considerazione si scontrerebbe con il fatto che la delibera impugnata è stata annullata da questo Tribunale anche per difetto di istruttoria tanto in ordine alla chiusura dei dispensari ordinari, quanto in relazione all’istituzione di quelli stagionali;
“ 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa – Difetto assoluto di potere della Giunta municipale nell’adozione dei provvedimenti di revoca e/o abrogazione e/o decadenza degli atti autorizzativi precedentemente adottati da altri organi e/o uffici dell'Ente - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinques della legge n. 241/1990; Violazione del principio del contrarius actus e violazione del diritto di difesa ”;
il difetto di istruttoria emergerebbe altresì da quanto disposto dal Comune ai punti 9 e 10 dell’impugnata delibera, non essendo stati individuati in modo specifico né gli atti oggetto di revoca, abrogazione e decadenza, né quale organo li abbia in precedenza adottati, con difetto di trasparenza dell’azione amministrativa;
la Giunta non avrebbe potuto revocare atti in precedenza posti in essere da altri organi (la Regione, il Sindaco ed i responsabili del Servizio);
“ 5. Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale n. 5/2013, come modificata dalla legge n. 35/2020 e della legge n. 221/1968 alla luce della entrata in vigore del D.L. 11/2012 - Violazione e/o falsa interpretazione della legge Campania n. 15 del 1 dicembre 2010, come modificata dall’art. 44 comma 4 della legge 1/2012 del 27/01/2012 – Difetto assoluto di potere – Eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto e in diritto - Eccesso di potere per difetto, illogicità e palese contraddittorietà della motivazione ”;
il provvedimento impugnato sarebbe poi contraddittorio, poiché, da una parte, sottenderebbe il carattere vincolato della revoca indistinta dei precedenti atti e, dall’altra, motiverebbe la scelta ontologicamente discrezionale di chiudere i dispensari;
il Comune non avrebbe potuto invocare la mera vigenza della L. 35/2020 a sostegno della scelta di chiudere i dispensari ordinari, poiché tale disposizione non avrebbe imposto l’automatica soppressione del dispensario; l’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla corretta, equa e completa distribuzione della rete farmaceutica per mezzo di una scelta ponderata, valutata e adottata nell'esercizio del proprio potere discrezionale; l’esistenza della sede farmaceutica non escluderebbe di per sé sola l’esistenza del dispensario farmaceutico; il dispensario ordinario ben potrebbe avere una funzione accessoria / ancillare rispetto alla farmacia prevista in pianta organica ed in funzione; tanto risulterebbe confermato dalla necessità di leggere il disposto del comma 2 dell’art. 1 della L. 221/1968 alla luce dei principi contenuti nella legge sulla c.d. “liberalizzazione delle farmacie” (art. 11 del D.L. 1/2012);
anche la -OMISSIS- con la L.R. 15/2010 (come modificata dal comma 4 dell’art. 44 della L. 1/2012) avrebbe confermato a tempo indeterminato, con disposizione mai abrogata, l’apertura dei dispensari nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica;
in definitiva, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per aver legato la decisione di chiusura dei dispensari ordinari all’esistenza di quattro sedi farmaceutiche, una per ogni frazione del Comune;
tale illegittimità sarebbe confermata dalla condotta in precedenza tenuta dal Comune e dagli atti adottati in precedenza nel senso della possibilità della coesistenza tra sedi farmaceutiche e dispensari;
“ 6. Eccesso di potere difetto di motivazione e per illogicità manifesta – Violazione del principio di ragionevolezza e motivazione apparente – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell' art. 21 quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii. – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ”;
a ritenere poi che i dispensari di cui si discute rientrino nella fattispecie contemplata dall’art. 1, commi 54-bis, 54-ter e 54-quater della L.R. 35/2020 il Comune avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità allo stesso spettante nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
nell’impugnata delibera il Comune non avrebbe individuato i precedenti atti amministrativi (propri e/o di altri enti competenti) istitutivi o conservativi dei dispensari farmaceutici ordinari, presi in considerazione ai fini delle proprie valutazioni e si sarebbe limitato a revocare indistintamente tutti gli atti in essere;
in tal modo il Comune: non avrebbe individuato le condizioni di fatto e di diritto che, negli atti adottati in passato, avrebbero costituito le ragioni alla base dell’istituzione e del mantenimento in funzione dei dispensari ordinari; neppure avrebbe tenuto conto che le esigenze sottese ai dispensari sarebbero state confermate da tutte le amministrazioni dal 1992 sino a settembre 2023; neanche avrebbe raffrontato le condizioni passate a quelle attuali;
ancora, il Comune non avrebbe seriamente valutato gli interessi pubblici e privati coinvolti e motivato in ordine alla ponderazione degli stessi;
in tal modo la motivazione si sarebbe risolta in affermazioni prive del necessario supporto logico – giuridico, senza neppure tenere conto dell’affidamento del ricorrente;
“ 7. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Sviamento di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta – Violazione di legge (art. 3 l. 241/1990): motivazione apparente ”;
l’illogicità della motivazione emergerebbe anche dalla considerazione per cui la presenza dei dispensari ordinari si sarebbe resa necessaria a causa della particolare conformazione del territorio comunale (caratterizzata da forti oscillazioni altimetriche) e della dislocazione delle quattro frazioni (-OMISSIS- capoluogo, -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-, notevolmente distanti tra loro), il cui collegamento sarebbe fortemente penalizzato dalle vie di comunicazione interne (a loro volta caratterizzate da tornanti e frequenti frane);
i dispensari ordinari avrebbero la funzione di consentire agli utenti delle frazioni del Comune di fruire di un presidio operativo a metà strada o comunque non lontano; in tal modo durante le giornate e/o i periodi di chiusura di una delle sedi farmaceutiche i cittadini non sarebbero stati tenuti a percorrere molti chilometri per ottenere farmaci urgenti;
andrebbero poi censurati come segue gli argomenti posti dal Comune a sostegno della scelta di sopprimere i dispensari:
in primo luogo, non si capirebbe da quando vi sarebbe stato il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle sedi farmaceutiche, né in che modo il traporto pubblico locale garantirebbe il collegamento tra le frazioni; tale servizio di trasporto sarebbe addirittura peggiorato nel corso del tempo, pure tenuto conto dello scarso numero di corse giornaliere, degli orari delle corse, delle tratte talvolta limitate, del sovraffollamento degli autobus, dell’utilizzo degli stessi anche da parte degli studenti e dell’assenza di collegamenti di linea tra la località -OMISSIS- e le altre frazioni;
in secondo luogo, non sarebbero state indicate le farmacie che provvedono alla consegna a domicilio dei farmaci e comunque un tale servizio non potrebbe risolvere i problemi della popolazione nell’approvvigionamento dei farmaci, pure considerata la scarsa abitudine degli anziani all’uso delle tecnologie e le competenze del farmacista anche a fornire consigli in ordine ai farmaci da assumere (attività che non potrebbe essere svolta a domicilio);
in terzo luogo, la riqualificazione della viabilità lungo l'asse di collegamento tra la località -OMISSIS- e la frazione -OMISSIS- di -OMISSIS- (sulla S.P. n. 562) si sarebbe risolta in un’opera limitata a un solo tratto di circa 200 metri su un percorso che si estende per ben 8 km; tale opera avrebbe ridotto l’ampiezza della strada e imposto l’apposizione di una lanterna semaforica, rendendo più difficoltosa la viabilità; in tal modo comunque non sarebbe cambiata la morfologia del territorio, né tantomeno sarebbero mutate le distanze tra le varie frazioni;
in quarto luogo, le parafarmacie in attività non potrebbero garantire lo stesso servizio dei dispensari ordinari sinora aperti, perché solo questi ultimi e non anche le parafarmacie potrebbero dispensare i farmaci “prescrivibili” delle fasce A e C;
in definitiva, il Comune avrebbe posto a fondamento della decisione adottata valutazioni erronee ed irragionevoli; così facendo sarebbe stato pregiudicato l’interesse a garantire un’assistenza farmaceutica capillare sul territorio;
ancora, il Comune non avrebbe considerato la vocazione turistica del Comune non soltanto durante i periodi di alta stagione, bensì anche nel resto dell’anno in considerazione delle molteplici “seconde case” di proprietà di non residenti, con conseguente afflusso di tali soggetti anche in altri periodi diversi da quello estivo;
non sarebbe chiaro se le indagini commissionate alla -OMISSIS- citate dal Comune abbiano preso in considerazione l’intero anno; non sarebbero affidabili i dati raccolti dalla piattaforma “Pay-Tourist”, in quanto relativi soltanto alle presenze nelle strutture ricettive e non anche ai proprietari di seconde case;
del resto, l’esigenza di mantenere aperti i dispensari del ricorrente emergerebbe dalla petizione sottoscritta da migliaia di persone in occasione del precedente decreto sindacale di chiusura dei dispensari;
“ 8. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e comprensibilità dell’azione amministrativa, imparzialità e buon andamento - Nullità della delibera per carenza dei requisiti di cui all'art. 21 septies legge
241/1990 nella parte relativa all’istituzione di tre dispensari farmaceutici nella frazione -OMISSIS- di -OMISSIS- – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990 - Irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa – Violazione dei principi sanciti dall’art. 21 quinquies l. 241/1990 in materia di revoca ”;
il Comune avrebbe poi violato il principio di trasparenza per non aver provveduto espressamente sui titoli asseritamente attualmente posseduti dai farmacisti in relazione ai dispensari stagionali, di cui due nella titolarità del ricorrente (alle località -OMISSIS- e -OMISSIS-) ed uno nella titolarità del controinteressato dott. -OMISSIS- (in località -OMISSIS-), limitandosi a richiamare la sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato; la delibera non risulterebbe comprensibile nella misura in cui non provvede espressamente su tali titoli;
nell’istituire tre dispensari stagionali per l’estate 2025 la delibera impugnata mancherebbe poi dell’elemento essenziale dello scopo legittimo, con conseguente nullità della stessa ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990;
tenuto conto dei provvedimenti della Regione istitutivi dei dispensari stagionali e della loro perdurante validità ed efficacia la decisione della Giunta di istituirne ulteriori nelle stesse zone sarebbe priva di scopo;
neppure potrebbe ritenersi esercitato in modo legittimo il potere di revoca di tali provvedimenti da parte del Comune, mancando sia un sopravvenuto motivo di interesse pubblico, sia un mutamento delle condizioni di fatto;
“ 9. Violazione e/o falsa interpretazione degli art. 1, 2 e 5 della L.R. 21.6.2002, n. 8. – Assoluta carenza di potere, sviamento, ingiustizia grave e manifesta del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ”;
risulterebbe non pertinente il richiamo alla sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, in quanto sarebbe tutt’ora vigente l’art. 5 della L.R. 8/2002 che sancisce il rinnovo automatico delle autorizzazioni per i dispensari stagionali con mero visto di rinnovo del Sindaco ed a condizione che persistano le condizioni di legge;
il Comune avrebbe ritenuto erroneamente di avere il potere di istituire tre nuovi dispensari quando, invece, secondo la normativa vigente, l’Ente ha esclusivamente il potere di rinnovare annualmente le autorizzazioni già esistenti o di revocarle se e solo se siano venuti meno i presupposti legati alla loro istituzione;
il precedente citato non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando l’ipotesi del tutto diversa di chiusura del dispensario farmaceutico a causa dell’apertura, nell’anno precedente, di una nuova sede farmaceutica;
in assenza di cambiamenti delle circostanze di fatto il farmacista titolare di autorizzazione stagionale avrebbe un legittimo affidamento nel rinnovo automatico per l’anno successivo con il solo visto del Sindaco;
nel caso di specie l'istituzione di tre nuovi dispensari costituirebbe estrinsecazione della volontà di privare il ricorrente delle attuali autorizzazioni stagionali possedute, vanificando l'iniziativa economica dello stesso;
sarebbe sproporzionata ed abnorme la decisione di negare al ricorrente la conservazione anche delle sole autorizzazioni già possedute per la stagione estiva quando, invece, i presupposti previsti dalla legge per la loro istituzione non sarebbero cambiati e sarebbero tuttora presenti;
sarebbe stata poi irragionevole ed immotivata la chiusura immediata dei dispensari disposta con l’impugnata delibera, essendo stata questa delibera adottata il 13.12.2024, resa immediatamente eseguibile e notificata in data -OMISSIS- dalla Polizia municipale, con contestuale ispezione dei locali; tale comportamento non avrebbe consentito al ricorrente il tempo necessario per organizzare le scorte dei farmaci ed il personale alle sue dipendenze, pure tenuto conto del periodo festivo e del tempo necessario per ottenere i codici ministeriali per la fornitura dei farmaci.
4. Con decreto n. -OMISSIS- (pubblicato in data -OMISSIS-) il Presidente di Sezione ha poi respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a..
In particolare, il Presidente, richiamato quanto disposto con la sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione, ha messo in evidenza quanto segue:
“ ad una prima, sommaria delibazione, che l’attività amministrativa successivamente posta in essere dall’Amministrazione comunale, confluita nella nuova deliberazione di Giunta municipale n. 147 del 13 dicembre 2024, oggetto dell’odierna impugnazione, come già osservato nel summenzionato decreto presidenziale ante causam, “appare sostanzialmente in linea con la portata conformativa del giudicato sopra indicato e coi parametri normativi ivi compendiati””;
“ sotto il profilo del pregiudizio, di dover ribadire che “nel bilanciamento degli opposti interessi, quello azionato dal privato, diretto alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e di natura sostanzialmente economica, allo stato, appare recessivo rispetto ai preminenti interessi pubblici coinvolti, relativi alla corretta, equa e completa distribuzione della rete farmaceutica locale”” .
5. Si è costituita la -OMISSIS- ed ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione ha sottolineato che in seguito alle disposizioni introdotte dal comma 54 dell’art. 1 della L.R. 5/2013 il legislatore regionale avrebbe demandato alle amministrazioni locali la competenza (in precedenza spettante alle Regioni) in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’istituzione, apertura e chiusura di dispensari, residuando in capo alla Regione, ai sensi della L.R. 13/85, soltanto le competenze relative alla “vigilanza sul corretto esercizio e funzionamento”, esercitate anche per mezzo delle AA.SS.LL. Inoltre, la materia della tutela della salute sarebbe oggetto di potestà legislativa concorrente con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali.
6. Si è poi costituito il -OMISSIS-, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso, deducendo la legittimità della delibera impugnata, l’avvenuta posizione in essere di istruttoria approfondita ed analitica, la rispondenza della delibera alle esigenze del territorio e la circostanza che ognuna delle frazioni del -OMISSIS- è dotata di una farmacia aperta e funzionante per l’intero anno, con conseguente irrilevanza delle deduzioni del ricorrente in ordine al trasporto pubblico locale.
7. Si è costituita l’-OMISSIS- ed ha chiesto la reiezione del ricorso, senza svolgere particolari difese.
8. Si è costituita la controinteressata -OMISSIS-., la quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza del ricorrente alla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione nella parte in cui ha ritenuto assorbite le censure relative all’erronea applicazione della disciplina regionale;
- l’inammissibilità del ricorso per essere stato rivolto avverso atto generale a contenuto programmatorio, che non sarebbe suscettibile di contestazione da parte del singolo;
- l’inammissibilità del ricorso in relazione ai dispensari stagionali per non essere predicabile il mantenimento a tempo indefinito dei titoli annuali ottenuti;
- l’infondatezza dei vari motivi di ricorso.
9. Con ordinanza n.-OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-) questa Sezione: ha respinto la domanda cautelare, ritenendo meritevole di piena conferma il decreto presidenziale suddetto “ pure tenuto conto dell’ampia motivazione posta dal Comune a fondamento della deliberazione impugnata ”; ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare; ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
10. Si è poi costituito in data -OMISSIS- il controinteressato dott. -OMISSIS-, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso senza svolgere inizialmente ulteriori difese.
11. In vista dell’udienza per la trattazione del merito sono state depositate memorie dal ricorrente, dalla controinteressata -OMISSIS-. e dal controinteressato dott. -OMISSIS-.
In particolare, il ricorrente e la controinteressata -OMISSIS-. hanno insistito nelle deduzioni già svolte.
Il controinteressato dott. -OMISSIS- ha poi dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione dell’avvenuta adozione della delibera impugnata in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione e l’infondatezza nel merito del ricorso.
12. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Tanto premesso, va prima di tutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione.
Risulta assorbente sul punto considerare che il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche della nota prot. -OMISSIS-, emessa dalla -OMISSIS-, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco, atto di provenienza regionale e che, quindi, il ricorso è stato correttamente notificato anche alla Regione.
14. Così risolta tale questione, l’infondatezza del ricorso fa sì che risulti superfluo soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controinteressati e che questo possa essere vagliato direttamente nel merito.
15. Ciò posto, l’esame del ricorso può iniziare per le ragioni che saranno nel prosieguo esposte dal secondo motivo di ricorso, prescindendo per ora dall’esame della prima doglianza ivi contenuta di violazione del contraddittorio procedimentale (che sarà vagliata direttamente unitamente al primo motivo di ricorso).
A prescindere da ogni altra considerazione non coglie nel segno la censura di violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, perché in base ad indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato “ i pareri previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali dall’art. 49 del T.U.E.L. (e prima ancora dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142) sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, dei responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni adottate, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici; così che la loro eventuale mancanza costituisce - appunto - una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. -OMISSIS-; sez. IV, 22 giugno 2008, n. -OMISSIS-) .
…
Il privato appellante sembra voler distinguere, al proposito, fra parere di regolarità contabile e parere di regolarità tecnica, per concludere che solo la mancanza del primo comporterebbe mera irregolarità (e non invalidità) dell’atto amministrativo. Ma si tratta di una distinzione che non può essere condivisa, in quanto si appoggia solo sull’autorità di un precedente remoto (Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1998, n. 167) e non ha fondamento nella legge ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 16 novembre 2020, n. -OMISSIS-) .
Non è poi ravvisabile un difetto di istruttoria di portata tale da viziare quanto deliberato dalla Giunta in ragione dell’indicazione dell’esistenza di quattro parafarmacie invece che di tre. In effetti, si tratta di errore che non scalfisce il cuore della motivazione posta a fondamento dell’impugnata delibera; in particolare, tale motivazione è relativa al vigente quadro normativo, alla pacifica operatività di quattro sedi farmaceutiche (operanti in ciascuna delle frazioni in cui si articola il territorio comunale) ed alla sufficienza delle stesse a soddisfare le esigenze della popolazione locale (fatto salvo il periodo estivo in relazione al quale è stata prevista l’istituzione di tre dispensari stagionali). Del resto, nel senso dell’irrilevanza dell’errore commesso depone pure la considerazione che la parafarmacia chiusa dal ricorrente era situata nella frazione di -OMISSIS- e, quindi, non nell’ambito delle frazioni -OMISSIS- e -OMISSIS- nelle quali sono stati chiusi i dispensari ordinari del ricorrente.
16. Neppure risulta meritevole di condivisione la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso.
In effetti, la circostanza che già prima dell’adozione della delibera n. -OMISSIS- della Giunta Comunale era stato avviato un procedimento (e che questo era stato preceduto da atti promananti anche da enti diversi dal Comune), poi sfociato in tale delibera, è indubbia e risulta sostanzialmente superfluo nella presente sede soffermarsi sul grado di completezza dell’istruttoria che allora aveva preceduto la delibera impugnata, tenuto conto che sulla questione questa Sezione si è già pronunciata con la suddetta sentenza n. -OMISSIS-, ravvisando profili di carenza in tale istruttoria.
17. Non possono poi essere recepite le doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso.
In effetti, come già osservato da questa Sezione nella sentenza n. -OMISSIS- non si può dubitare della spettanza alla Giunta comunale della competenza a provvedere in materia di dispensari.
Così, “ in punto di competenza della Giunta comunale a provvedere in materia va ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto granitico l’indirizzo per cui “in seguito all’entrata in vigore d.l. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto che nelle successive revisioni periodiche” (v. Consiglio di Stato, II Sez., 9 agosto 2021, n. -OMISSIS-) e che tale orientamento è stato anche in passato in più occasioni ribadite dallo stesso (v. tra le tante Consiglio di Stato, III Sez., 27 ottobre 2016, n. -OMISSIS- - punto 8.4. della motivazione, Consiglio di Stato, III Sez., 9 dicembre 2015, n. -OMISSIS- – punto 10 della motivazione; Consiglio di Stato, III Sez., 24 novembre 2012, n.-OMISSIS- – punto 3 della motivazione).
In particolare, Consiglio di Stato, III Sez., 24 novembre 2012, n.-OMISSIS- ha espressamente sottolineato che in materia “la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare (come appunto il citato art. 2 co. 2 L.475/1968), essendo esse mera espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale”.
Il comma 54-ter dell’art. 1 della Legge della -OMISSIS- n. 5/2013 non ha previsto alcuna espressa competenza in materia in capo al Sindaco ed in deroga al normale riparto di attribuzioni tra Consiglio, Giunta e Sindaco. Tale disposizione si limita ad attribuire ai Comuni l’emanazione dei provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che operano al di fuori delle ipotesi di cui al comma 54-bis del predetto art. 1. Il comma 54-bis a sua volta si limita a richiamare quali ipotesi per l’istituzione dei dispensari quelle di cui all’art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221.
È significativo che il Consiglio di Stato con la suddetta sentenza n. -OMISSIS-/2021 si sia già pronunciato nel senso della competenza della Giunta comunale in una fattispecie simile nella quale veniva in rilievo una legge della Regione Toscana, ritenendo che la competenza in capo al Sindaco non potesse sic et simpliciter derivare dal riconoscimento al Sindaco delle funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità ”.
Posta la competenza in materia di chiusura dei dispensari ordinari ed istituzione di quelli stagionali in capo alla Giunta comunale, la Giunta ben poteva evidenziare come in ragione delle determinazioni adottate sul punto l’efficacia dei precedenti atti doveva ritenersi esaurita. Peraltro, la Giunta ha espressamente menzionato nella parte motiva della delibera impugnata gli svariati atti (con relativi estremi) che si sono succeduti con riferimento a ciascuno dei dispensari ordinari.
Del resto, il ricorrente mostra di essere ben consapevole degli atti direttamente concernenti i dispensari ordinari nella sua titolarità, per cui non può in alcun modo lamentare che non gli risulterebbe chiaro quali precedenti atti sarebbero stati incisi dalla delibera impugnata.
18. Possono poi essere scrutinate congiuntamente le censure contenute nei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso.
18.1. Va di seguito riportato il quadro normativo vigente in materia.
L’art. 1 della L. 221/1968 stabilisce:
“ Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217 ”.
L’art. 1 della L.R. 5/2013 in seguito alla novella di cui alla L.R. 35/2020, commi da 54 a 54-quater della legge regionale n. 5/2013, nella parte di interesse ai fini del presente giudizio dispone:
“ 54. Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate.
54 bis. La disposizione di cui al comma 54 si interpreta nel senso che l'istituzione di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).
54 ter. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis.
54 quater. L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali.
… ”.
18.2. Va prima di tutto evidenziato come in materia nel senso di un’interpretazione letterale e rigorosa delle predette disposizioni si è espresso T.A.R. Campania, Napoli, III Sez., -OMISSIS-.
Per quanto di rilievo nella presente sede nella predetta pronuncia è stato osservato:
“ 5.2 Dal chiaro combinato disposto della normativa regionale di dettaglio e di quella nazionale di principio – trattandosi nella specie di ambito tematico rientrante nella materia della tutela della salute, soggetta a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. – si ricavano agevolmente le seguenti coordinate ermeneutiche: a) i dispensari farmaceutici possono essere istituiti, con provvedimento comunale, solo nelle zone rurali e in quelle turistiche; b) per zone rurali devono intendersi quelle di insediamento delle farmacie rurali, ossia delle farmacie che la pianta organica comunale prevede di aprire nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati (da intendere come conglomerati urbani separati dalle frazioni) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (cfr. TAR Campania NO, Sez. I, 22 dicembre 2021 n.-OMISSIS-); c) nelle zone rurali l’istituzione del dispensario è giustificata dalla mancata attivazione della farmacia (rurale) prevista in pianta organica e mira a garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione di un determinato comprensorio. In tali zone la coesistenza tra farmacia attiva e dispensario deve ritenersi esclusa non solo per espresso divieto del legislatore regionale (cfr. art. 1, comma 54-ter, della legge regionale n. 5/2013), ma anche perché risulta confliggente con una logica di pianificazione razionale – e quindi capillare e ben distribuita – del servizio, che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali. Ne deriva che la messa in esercizio della farmacia rurale, contemplata dalla pianta organica comunale, comporta l’esaurimento, quanto meno nell’ambito territoriale campano, delle condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 marzo 2021 n. -OMISSIS- e 27 giugno 2018 n. -OMISSIS-; TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 4 maggio 2020 n. -OMISSIS-; TAR Campania Napoli, Sez. V, 12 settembre 2019 n. -OMISSIS-); d) nelle zone turistiche l’istituzione di dispensari farmaceutici, consentita solo in relazione a località con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, ha carattere ancillare (di supporto alle farmacie già esistenti) e stagionale, in ragione della media giornaliera delle presenze annuali di villeggianti.
…
5.3 Per converso, va disattesa la tesi propugnata … sulla scorta di un minoritario indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-), a termini della quale l’amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze, ben potrebbe istituire dispensari farmaceutici “non soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 1 della legge n. 221/1968, ma anche qualora ciò sia ritenuto necessario per la cittadinanza avendone facoltà (in ossequio al brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), in quanto la norma non pone alcun divieto in tal senso”.
Infatti, tale tesi non trova alcun conforto nella ricostruzione del dato normativo applicabile nell’ambito territoriale campano, come sopra operata alla luce della più recente e diffusa elaborazione giurisprudenziale, ma, soprattutto, si pone in aperta contraddizione con l’avverbio “unicamente” contenuto nel comma 54-bis dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2013, che rende assolutamente tassative le ipotesi di istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968 (vacanza delle farmacie rurali ed esigenze stagionali delle località turistiche) ”.
18.3. Peraltro, anche nell’interpretazione seguita dall’orientamento meno rigoroso è stata evidenziata la natura del tutto eccezionale della coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario (in quest’ultimo senso v. Consiglio di Stato, III Sez., 15 marzo 2021, n. -OMISSIS-, nonché T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 27 aprile 2022, n. -OMISSIS-di questa Sezione staccata).
In quest’ottica l’apertura del dispensario ordinario in presenza di farmacia attiva potrebbe essere autorizzata dall’amministrazione soltanto “ in casi del tutto marginali, caratterizzati da una residua particolare difficoltà nella distribuzione del farmaco ” (v. T.A.R. Campania, NO, III Sez., 6 giugno 2022, n. -OMISSIS-). “ L’interesse alla coesistenza di farmacia e dispensario deve, viceversa, ritenersi atipico ed eccezionale (cfr. Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2018 n. -OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 15 marzo 2021, n. -OMISSIS-).
Quindi, anche a seguire quest’interpretazione, soltanto laddove l’amministrazione voglia autorizzare la coesistenza tra dispensario ordinario e farmacia sarebbe necessario che il Comune nel relativo provvedimento motivi in modo congruo, stringente e puntuale per evidenziare le precise ragioni che non consentono alla farmacia ordinaria di fare fronte alla distribuzione dei farmaci e che rendono necessaria la coesistenza tra la stessa ed il dispensario.
Invece, laddove il Comune intenda fare applicazione della regola dell’inammissibilità del dispensario ordinario in presenza di farmacia regolarmente operante evidentemente non si potrebbe pretendere la necessità di motivazione altrettanto stringente da parte del Comune sul punto, pena l’inversione del rapporto tra regola ed eccezione e la trasformazione dell’ipotesi della coesistenza tra dispensario ordinario e farmacia in caso non marginale.
Del resto, anche tale orientamento giurisprudenziale ha evidenziato la prudenza necessaria a vagliare i casi eccezionali, poiché “ occorre anche evitare un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi-presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una iper-copertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 27 aprile 2022, n. -OMISSIS-) .
18.4. Alla stregua di quanto precede le doglianze contenute nei predetti motivi di ricorso (vale a dire i motivi quinto, sesto e settimo) vanno respinte, in quanto:
- alla luce di quanto risultante dagli atti di causa è pacifico che ciascuna frazione del -OMISSIS- è dotata di almeno una farmacia; in effetti, il ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 1 operante nel capoluogo, la controinteressata -OMISSIS-. è titolare della sede n. 2 operante nella frazione -OMISSIS-; il controinteressato dott. -OMISSIS- è titolare della sede n. 3 nella frazione -OMISSIS-; altro soggetto è titolare della sede n. 4 operante nella frazione -OMISSIS-;
- il ricorrente prima della delibera impugnata era titolare di un dispensario ordinario sito alla località -OMISSIS- e di altro dispensario ordinario sito alla -OMISSIS- della frazione di -OMISSIS-;
- dunque con riferimento ad entrambe le frazioni nelle quali operavano i dispensari ordinari del ricorrente sono regolarmente operanti sedi farmaceutiche;
- il Comune in seguito alla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione ha posto in essere attività istruttoria mediante “ l’incrocio dei dati derivanti dai procedimenti di gestione dell’imposta di soggiorno, ricavati mediante la piattaforma “Pay-Tourist” in uso all’ente locale, dalla produzione di rifiuti solidi urbani, censita dalla “Sarim S.r.l.”, e dalle misurazioni di portata del depuratore comunale per il trattamento delle acque reflue urbane, compiute da “Consac Gestioni Idriche S.p.a.” ” (v. pag. 9 della delibera impugnata); le risultanze di tale istruttoria sono state cristallizzate nelle note prot. nn.-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (a firma della Responsabile dell’Area Affari Generali);
- dalla lettura di tali note emerge una popolazione residente pari a circa 7.000 abitanti nel periodo autunnale, invernale e primaverile ed un incremento notevole della popolazione nel periodo estivo (fino ad arrivare a cinque volte la popolazione ordinariamente presente) con l’afflusso turistico, nonché la possibilità di soddisfare le incrementate esigenze relative al periodo estivo mediante l’affiancamento alle sedi farmaceutiche dei dispensari stagionali;
- ne deriva che nel caso di specie con riferimento ad entrambi i dispensari ordinari risulta del tutto carente il presupposto che ne giustifica l’istituzione ed il mantenimento, costituito dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica, nell’ottica di garantire l’assistenza farmaceutica minima alla popolazione di un determinato comprensorio;
- a seguire l’orientamento maggiormente rigoroso nessuna motivazione era necessario che fosse fornita dal Comune in ordine alla ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco in punto di chiusura dei dispensari farmaceutici ordinari alla luce dell’assenza di discrezionalità sul punto da parte dell’amministrazione;
- inoltre, a ben vedere, anche ad aderire all’orientamento meno rigoroso nel caso di specie la popolazione presente sul territorio del -OMISSIS- per la maggior parte dell’anno e la presenza di una pluralità di farmacie attive su tale territorio non rende in alcun modo illogico, immotivato e contraddittorio il convincimento espresso dal Comune nella delibera impugnata circa la capacità delle farmacie già presenti di fronteggiare le esigenze del servizio sul territorio per buona parte dell’anno senza la necessità che siano altresì presenti dispensari ordinari;
- del resto, proprio nel caso di specie sembrerebbe non inopportuno il riferimento fatto dall’orientamento meno rigoroso alla necessità di evitare “ un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario che miri alla creazione di multi-presidi farmaceutici, in rete tra di loro e riconducibili ad un unico farmacista imprenditore, tali da determinare una iper-copertura delle aree commercialmente più redditizie e possibili interferenze fra bacini e flussi di utenza di sedi farmaceutiche confinanti o territorialmente prossime ” (T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 27 aprile 2022, n. -OMISSIS-);
- non coglie poi nel segno il richiamo più volte fatto dal ricorrente “ alla legge regionale n. 15/2010 … con riferimento alla clausola di conferma dei dispensari in funzione alla data di entrata di entrata in vigore ”, in quanto a tale normativa è inesorabilmente “ sopravvenuta la legge regionale n. 35/2020, le cui disposizioni stabiliscono un diverso assetto della materia che comporta il superamento di quello precedente ” (v. Consiglio di Stato, I Sez., parere n. -OMISSIS-/2023 per le parti in corsivo);
- ne deriva che a fronte di tale quadro normativo e fattuale sul punto non sono ravvisabili i vizi denunciati dal ricorrente e le carenze istruttorie e motivazionali lamentate relative all’asserita insufficienza della rete di trasporto locale, alla distanza tra le varie frazioni, alla difficoltà per gli anziani di utilizzare il servizio di recapito a domicilio dei farmaci ed all’afflusso di non residenti proprietari di case di vacanza in periodi diversi da quello estivo;
- del resto, la tesi del ricorrente finisce per spingersi a propugnare un’interpretazione della normativa vigente che risulta sostanzialmente contra legem (portando ad un assetto del tutto esorbitante rispetto quello affermato dall’orientamento meno rigoroso sopra esposto) e che finirebbe per autorizzare la perdurante operatività di dispensari ordinari a tempo indeterminato (e, peraltro, nella titolarità sempre dello stesso soggetto) in chiaro contrasto con la ratio della novella del 2020;
- in effetti, sostenere che sia necessario mantenere in funzione i dispensari ordinari nonostante la presenza della relativa sede farmaceutica e la scarsa popolazione presente in loco al di fuori del periodo estivo significherebbe frustrare l’atipicità ed eccezionalità che dovrebbe caratterizzare la permanenza del dispensario ordinario anche a seguire l’orientamento meno rigoroso; peraltro, la circostanza che la singola sede farmaceutica presenti dei giorni di chiusura non è di per sé idonea a giustificare la perdurante esistenza di un dispensario ordinario, trattandosi di circostanza necessariamente nota alla popolazione locale e del tutto ordinaria; ancora, non è chiaro in che modo l’afflusso (notoriamente sporadico al di fuori del periodo estivo) di soggetti proprietari di seconde case renderebbe necessaria la permanenza di un dispensario in via ordinaria al di fuori della stagione estiva, tenuto conto che si tratta di soggetti che possono fare ricorso alle ordinarie sedi farmaceutiche, che sono presumibilmente muniti di autovettura (per potersi recare presso la propria “seconda casa”) e che, quindi, possono agevolmente spostarsi all’interno del territorio comunale per procurarsi i farmaci necessari;
- neppure si pone poi la questione dell’affidamento del ricorrente, avendo la novella del 2020 inciso sin da allora (e tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato adottato a dicembre 2024) pro futuro sui dispensari ordinari ancora in essere dopo la sua entrata in vigore e sulla perdurante apertura degli stessi; trattandosi di chiusura del dispensario discendente da sopravvenienza normativa non vengono in rilievo le questioni sollevate dal ricorrente in ordine all’asserito contrasto della delibera impugnata con la disciplina dettata dalla L. 241/1990 in tema di revoca del provvedimento amministrativo;
- neanche poi il ricorrente può efficacemente invocare a tutela del mantenimento dei dispensari ordinari le motivazioni poste a fondamento di atti che tale mantenimento gli avevano in passato consentito e della cui legittimità risulta sostanzialmente superfluo discutere in questa sede; il presente giudizio riguarda inevitabilmente unicamente la legittimità della delibera impugnata alla luce del vigente quadro normativo; tale legittimità non può quindi essere scalfita né da precedenti atti adottati prima dell’attuale assetto normativo, né tantomeno da atti adottati dopo la novella del 2020 e fondati su di una lettura della stessa non in linea con la sua corretta portata alla luce dei suddetti indirizzi giurisprudenziali.
19. Non è poi meritevole di condivisione la censura contenuta nell’ultima parte del nono motivo di ricorso relativa al carattere asseritamente irragionevole ed immotivato della chiusura immediata dei dispensari disposta con l’impugnata delibera.
Basta considerare che si tratta di delibera intervenuta al termine di un contenzioso in essere da diversi anni e dopo la ripresa del procedimento amministrativo avvenuta in seguito alla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione. L’avvenuta notifica della stessa in data -OMISSIS-, la contestuale ispezione dei locali da parte della Polizia municipale, nonché i lamentati disagi sono poi circostanze di fatto che non sono in alcun modo suscettibili di incidere sulla legittimità della delibera.
20. Infine, non colgono nel segno neanche le doglianze contenute nell’ottavo motivo di ricorso e nella restante parte del nono motivo.
20.1. Dal punto di vista logico va prima di tutto escluso che possa configurarsi la prospettata nullità per difetto di scopo, perché come già sottolineato da questa Sezione nella sentenza n. -OMISSIS- “ eventuali travisamenti della situazione giuridica e di fatto esistente quanto ai dispensari stagionali non possono in alcun modo determinare il radicale vizio della nullità del provvedimento amministrativo ”. Per la verità, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla delibera impugnata si ricava chiaramente la volontà del Comune di provvedere a riorganizzare interamente la materia dei dispensari ordinari e stagionali, sopprimendo i due dispensari ordinari residui in applicazione della summenzionata disciplina nazionale e regionale e provvedendo ad una nuova regolamentazione ed affidamento di quelli stagionali del pari in linea con la vigente normativa.
20.2. Sgombrato il campo da tale censura, in senso opposto a quanto argomentato dal ricorrente, risulta pertinente riportare nella presente sede le considerazioni svolte di recente dal Consiglio di Stato in tema di dispensari stagionali:
“ 5. – Venendo, dunque, al merito della controversia, giova sunteggiare per brevi cenni la cornice normativa posta a disciplina della figura dei dispensari.
5.1. – La disciplina primaria traccia una summa divisio tra dispensari ordinari e dispensari stagionali: l’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, delinea ai commi 3 e 4 la figura del dispensario ordinario stabilendo che “nei comuni, frazioni, o centri abitati […], ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati”.
Di contro, la figura del dispensario stagionale è regolata dal successivo comma 5 alla stregua del quale “nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’articolo 1 del R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della L. 17 maggio 1938, n. 217”.
5.2. – L’appellante insiste nel tracciare un discrimen tra autorizzazioni in sede di conferma e quelle in sede di prima istanza escludendo l’automatico rinnovo autorizzativo dei dispensari già assegnati solo in caso di “rinuncia” del farmacista assegnatario. L’appellante giunge a reclamare un legittimo affidamento, se non financo un diritto soggettivo alla conservazione del dispensario stagionale, all’infuori delle ipotesi tipizzate di rinuncia, decadenza o soppressione.
5.3. – A ben vedere, gli argomenti dell’appellante sono inficiati da un travisamento di fondo della figura del dispensario farmaceutico stagionale con quello ordinario: quest’ultimo è regolato dal comma 4 dell’art. 1 legge n. 221/1968 ed ha carattere di stabilità nel tempo, salvo revoche o sopravvenienze, mentre il dispensario stagionale trova la propria disciplina nel successivo comma 5 e riveste carattere intrinsecamente transeunte (tant’è che la norma primaria discorre di “apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica”).
Merita invece piena adesione il decisum della pronuncia appellata laddove contesta “l’errato presupposto che l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale siano suscettibili di mero rinnovo o di proroga, mentre in realtà essi sono oggetto di atti puntuali, efficaci per un determinato periodo di tempo, così come determinato è il lasso di tempo in cui si manifesta l’esigenza locale di un servizio farmaceutico aggiuntivo che l’apertura del dispensario è destinata a soddisfare. Tale esigenza peraltro viene verificata anno per anno attraverso il dato della presenza di turisti”.
5.4. – Va dunque affermata la regula iuris per cui il dispensario stagionale si distingue ontologicamente da quello ordinario per la sua intrinseca caducità – in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2015, n. -OMISSIS-; id., sez. IV, 25 marzo 2003, n. -OMISSIS-) - da cui discende la natura ad tempus dei provvedimenti autorizzatori, insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, in quanto subordinati alla verifica dei presupposti (flusso turistico e distanze chilometriche) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 17 gennaio 2024, n.-OMISSIS-).
20.3. Stante la natura ad tempus dei provvedimenti autorizzatori in precedenza intervenuti in favore del ricorrente per stagioni estive riferite ad annualità diverse dalla presente gli stessi sono sostanzialmente privi di rilievo in relazione all’estate 2025, per cui correttamente il Comune non ha provveduto espressamente sui titoli invocati dal ricorrente, né tantomeno alcun bisogno il Comune aveva di revocare espressamente gli stessi.
Del resto, la previsione dell’invocato art. 5 della L.R. 8/2002 se interpretata nel senso voluto dal ricorrente risulta certamente superata nell’attuale quadro normativo con particolare riferimento alla previsioni dei commi 54 bis e quater dell’art. 1 della L.R. 5/2013 (modificato in seguito alla novella di cui alla L.R. 35/2020).
Come già sopra riportato il comma 54 bis consente l'istituzione di dispensari farmaceutici “ unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ”.
Il comma 54 quater prevede poi che “ L'individuazione del farmacista cui affidare il dispensario farmaceutico è operata dal Comune che lo ha istituito selezionando, tra i titolari delle farmacie private o pubbliche della zona, il farmacista che, in risposta ad apposito avviso, offre il servizio più adeguato alle locali necessità di assistenza, sia in ordine alle modalità di espletamento e sia in ordine alla dotazione di medicinali ”.
Ne deriva la decisione del Comune di istituire per l’anno 2025 per il periodo dal primo giugno al trenta settembre dispensari stagionali nelle tre aree di maggiore affluenza turistica e “ di demandare … ai competenti responsabili degli uffici comunali l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi, collegati e consequenziali al presente deliberato, ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti, con l’adozione di ogni ulteriore e successivo provvedimento, compresa l’approvazione dello schema di avviso di selezione, con i correlati incombenti procedimentali, diretto ad individuare, tra i titolari delle farmacie della zona, il farmacista cui affidare la titolarità e la gestione di ciascuno dei n. 3 dispensari farmaceutici stagionali innanzi istituiti per l’anno 2025, nonché con il rilascio, all’esito, della relativa autorizzazione all’apertura nell’indicato periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre ” risulta pienamente conforme al quadro normativo vigente ed immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
21. Sulla scorta di quanto sinora osservato non risultano meritevoli di condivisione né il primo motivo di ricorso, né tantomeno la censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale contenuta nella prima doglianza del secondo motivo di ricorso.
In effetti, nel senso della non necessità della comunicazione di avvio del procedimento depone prima di tutto quanto alla decisione di chiudere i dispensari ordinari nella titolarità del ricorrente la considerazione per cui non si tratta autenticamente dell’avvio di un nuovo procedimento, bensì semplicemente della ripresa di quello che aveva portato all’adozione del decreto sindacale e della precedente delibera di Giunta annullata da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-. Vale a dire che l’annullata delibera di Giunta costituiva soltanto il momento finale del procedimento che l’aveva preceduta e l’annullamento della stessa non aveva vanificato quanto in precedenza posto in essere. Inoltre, la ripresa del procedimento era stata sostanzialmente prefigurata da questa stessa Sezione nel momento in cui con la sentenza n. -OMISSIS- aveva fatto espressamente salva l’ulteriore attività del Comune intimato.
Del resto, dalla lettura dell’ampia motivazione della delibera impugnata nella presente sede emerge che il Comune ha potuto tenere conto nell’elaborazione di tale delibera di tutto quanto rappresentato dal ricorrente nel precedente giudizio.
Ne consegue che non si può dire che sia stato effettivamente violato il diritto a contraddire del ricorrente.
Inoltre, ad ogni buon conto, risulta decisivo che sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza in ordine al limitato ambito di operatività dei dispensari alla stregua del quadro normativo attualmente vigente l’esito del procedimento è risultato sostanzialmente vincolato una volta rimossi i vizi di difetto di istruttoria e disparità di trattamento che avevano caratterizzato la precedente delibera di Giunta annullata da questa Sezione.
Tali vizi risultano essere stati legittimamente superati dal Comune alla luce del provvedimento n.-OMISSIS- con il quale il Sindaco del Comune intimato ha disposto la chiusura di qualsivoglia dispensario farmaceutico ordinario nella titolarità e nella gestione del dott. -OMISSIS- (revocando espressamente l’ordinanza n. -OMISSIS-), dell’avvenuta istituzione con l’impugnata delibera in base all’istruttoria già posta in essere, senza più quindi alcun rinvio ad un’incongrua istruttoria successiva sul punto, di n. 3 dispensari farmaceutici stagionali e degli atti istruttori posti in essere per verificare la popolazione presente in loco e le esigenze della stessa.
22. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e delle altre controparti private, nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare le stesse.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.