TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1614
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 del disciplinare di gara, degli allegati “Relazione Tecnica” e “Determinazione del Canone Annuo”, nonché dell’articolo 110 d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei fatti. Sviamento di potere.

    Le censure si sostanziano nella contestazione del giudizio di discrezionalità tecnica della commissione di gara, afferendo a profili di merito esclusi dalla sindacabilità. L'offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia e l'aggiudicataria ha fornito giustificazioni ritenute adeguate a dimostrare l'affidabilità complessiva della proposta. Nessun elemento dimostra profili di manifesta erroneità o illogicità del giudizio valutativo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 19 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 193, comma 15, d.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto diverso profilo. Difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento, imparzialità e par condicio.

    L'offerta tecnica contiene un "Piano Programma Organizzativo" dettagliato. Gli ulteriori elementi dedotti dalla ricorrente come mancanti non sono richiesti dall'art. 14.1 del disciplinare. Le censure sull'attribuzione del punteggio massimo riguardano il giudizio di discrezionalità tecnica della commissione e non dimostrano profili di palese erroneità. La previsione di servizi in misura maggiore non comporta necessariamente riduzione del punteggio, e le censure sulla sostenibilità economica sono generiche e assorbite.

  • Improcedibile
    Violazione della lex specialis. Violazione del Disciplinare di gara, par. “14.1 Offerta Tecnica” e 19 del Disciplinare. Violazione dell’art. 58 del Capitolato Speciale di appalto. Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione.

    Il ricorso principale è stato rigettato nel merito. Pertanto, l'interesse della controinteressata a proporre ricorso incidentale per contestare la mancata esclusione della ricorrente principale viene meno, poiché la controinteressata conserva l'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1614
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1614
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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