Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3FAEA0BAF, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, IO Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maruggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo De Cataldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione di aggiudicazione definitiva con la quale si trasmette in allegato la determina di aggiudicazione;
- della determinazione dirigenziale n. 91 del 12.5.2025 – proposta n. 833 del 12.5.2025 di aggiudicazione dei “ servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi complementari ” alla ditta GI S.r.l.;
- di ogni altro atto di gara ad essa connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusi dei verbali di gara e, in particolare: (i) del Verbale n. 1 avente ad oggetto la valutazione della documentazione amministrativa; (ii) del Verbale n. 3 avente ad oggetto l’esame delle offerte tecniche; (iii) del Verbale n. 4 avente ad oggetto la valutazione dell’offerta economica (cfr. infra); (iv) del Verbale del 10.4.2025 avente ad oggetto la verifica delle giustificazioni pervenute conosciuto solo in seguito alla proposizione del ricorso per l’accesso agli atti;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata;
nonché per la condanna del Comune di Maruggio e della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro a risarcire la ricorrente del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art.122 cod. proc. amm, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GI S.r.l. in data 21 luglio 2025:
- degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e non è stata disposta l’esclusione di quest’ultima dalla procedura di gara, per violazione delle prescrizioni minime stabilite nella lex specialis ;
- di tutti i verbali, atti e provvedimenti della procedura di gara afferente i “ servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi complementari ” nel Comune di Maruggio nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e non è stata disposta l’esclusione di quest’ultima dalla procedura di gara, per violazione delle prescrizioni minime stabilite nella lex specialis .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Maruggio e della GI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LI UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Maruggio con determina n. 153 del 24 ottobre 2024 per l’affidamento del “ servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi e urbani e servizi complementari ”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. Nella seduta del 28 marzo 2025 la commissione di gara provvedeva alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte presentate, in base ai quali la ricorrente risultava seconda classificata, mentre prima in graduatoria si collocava la controinteressata GI S.r.l. Nella medesima seduta, inoltre, la commissione, rilevati possibili profili di anomalia dell’offerta presentata dalla prima classificata, trasmetteva gli atti al RUP ai fini dell’avvio del sub-procedimento di verifica ex art. 110 d.lgs. 36/2023.
1.3. Ad esito, l’amministrazione, ritenuta la congruità delle giustificazioni rese dalla GI S.r.l., con determina n. 883 del 12 maggio 2025, disponeva l’aggiudicazione della gara in favore di detta società.
1.4. La ricorrente riferisce, quindi, di aver richiesto, già in data 7 maggio 2025, alla stazione appaltante di procedere alla pubblicazione degli atti di gara e che l’amministrazione, in data 21 maggio 2025, provvedeva a trasmettere la documentazione relativa alla ditta aggiudicataria, fornendo, tuttavia, l’offerta tecnica in forma oscurata. In data 27 maggio 2025, pertanto, la ricorrente reiterava l’istanza di ostensione documentale e, in data 30 maggio 2025, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. innanzi a questo TAR (reg. ric. 587/2023), a seguito del quale, in data 16 giugno 2025, la controinteressata provvedeva spontaneamente al deposito in giudizio della documentazione completa relativa alla sua offerta e, in data 20 giugno 2025, l’amministrazione trasmetteva alla ricorrente un collegamento informatico tramite il quale poter ottenere copia di tutta la documentazione di gara.
2. A seguito delle suddette vicende, con atto notificato in data 26 giugno 2025 e depositato in data 3 luglio 2025, la Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti connessi e con formulazione delle consequenziali domande di subentro e, in subordine, di risarcimento del danno, come meglio specificate in epigrafe. A sostegno del ricorso ha proposto le seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA NONCHÉ DEGLI ALLEGATI “RELAZIONE TECNICA” E “DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO”, OLTRE CHE DELL’ARTICOLO 110 D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della GI S.r.l., in quanto l’offerta presentata da parte di quest’ultima risulterebbe oggettivamente inaffidabile (come dimostrato dall’elencazione di una serie di voci di costo non compiutamente individuate o gravemente sottostimate rispetto agli importi posti a base di gara), né sarebbero state fornite al riguardo adeguate giustificazione nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 193, COMMA 15, D.LGS. N. 152/06 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSO PROFILO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PAR CONDITIO ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’aggiudicazione, in quanto l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta non conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, in particolare in ragione della mancanza della “ descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione dei servizi ” richiesta dall’art. 14.1 del disciplinare di gara, non risultando l’indicazione, nel progetto dell’aggiudicataria, delle caratteristiche dei mezzi impiegati, dell’ora di inizio delle attività, della zonizzazione e del dimensionamento degli interventi e della produttività delle squadre impiegate, ragione per cui l’offerta avrebbe dovuto essere ritenuta non valutabile per carenza dei requisiti minimi. In secondo luogo, la ricorrente ha provveduto a censurare anche il riconoscimento in favore della controinteressata dei punteggi massimi con riferimento ai criteri di valutazione 1.a.a.1, 1.a.a.2 e 1.a.a.5, in quanto nell’offerta sarebbero stati previste, in relazione a detti criteri, forniture non richieste e sovradimensionate rispetto alle esigenze del Comune e comunque economicamente non sostenibili.
2.1. La GI S.r.l. si è costituita in giudizio in data 4 luglio 2025, depositando una memoria difensiva con la quale ha, in primo luogo, eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che già in data 21 maggio 2025 parte ricorrente era venuta a conoscenza degli elementi sulla base dei quali ha provveduto a formulare le censure proposte. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e l’insussistenza delle condizioni per disporre la sospensione dell’aggiudicazione, stante il preminente interesse a garantire la continuità del servizio, già avviato in via anticipata a decorrere dal 31 maggio 2025.
2.2. Il Comune di Maruggio si è costituito in giudizio in data 12 luglio 2025, depositando una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto volto a censurare le valutazioni di carattere discrezionale operate dagli organi di gara e ha chiesto, altresì, il rigetto dell’istanza cautelare. In data 18 luglio 2025 il Comune ha depositato una seconda memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alla dedotta infondatezza dei motivi di ricorso.
3. Con atto notificato e depositato in data 21 luglio 2025 l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale volto a contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente, formulando a sostegno la seguente ragione di censura:
- “ Violazione della lex specialis. Violazione del Disciplinare di gara, par. “14.1 Offerta Tecnica” e 19 del Disciplinare. Violazione dell’art. 58 del Capitolato Speciale di appalto. Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso incidentale la controinteressata ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale in ragione della non conformità dell’offerta da questa presentata rispetto ai contenuti minimi richiesti dall’art. 14.1 del disciplinare e dall’art. 58 del capitolato speciale d’appalto, essendo stata formulata una proposta priva della descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio.
3.1. Con memoria depositata in data 21 luglio 2025 parte ricorrente ha, in primo luogo, replicato all’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controinteressata, precisando di essere venuta a completa conoscenza del contenuto dell’offerta vincitrice e degli atti del sub-procedimento di verifica di anomalia sono in data 16 e 20 giugno 2025. Nel merito ha ribadito la fondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, di non aver formulato censure volte a mettere in discussione il giudizio di merito della commissione di gara, ma tali da dimostrare la totale inaffidabilità e incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria. La ricorrente, inoltre, ha formulato anche un’istanza istruttoria, con la quale, alla luce dell’avvio del servizio da parte dell’aggiudicataria, ha chiesto l’acquisizione di documentazione volta a verificare il suo regolare svolgimento e la conformità delle prestazioni rese rispetto a quanto indicato in offerta.
3.2. In data 21 luglio 2025 la controinteressata ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per il rigetto della domanda di sospensiva.
3.4. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
3.5. In data 24 novembre 2025 la controinteressata ha depositato la documentazione attestante l’intervenuta stipula del contratto.
3.5. In data 28 novembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle deduzioni del Comune e della controinteressata e ha insistito nell’istanza istruttoria.
3.6. Con memoria depositata in data 29 novembre 2025 la controinteressata ha dato atto dell’intervenuta stipula del contratto e, altresì, del regolare svolgimento del servizio, attestato dai certificati rilasciati dal Comune e versati in atti. La controinteressata, inoltre, ha ribadito l’eccezione di tardività del ricorso e, altresì, la sua inammissibilità alla luce della ritenuta fondatezza delle censure formulate a mezzo del ricorso incidentale escludente. Nel merito ha ribadito le precedenti difese.
3.7. In data 4 dicembre 2025 il Comune di Maruggio ha depositato una memoria difensiva con la quale ha aderito all’eccezione di improcedibilità formulata dalla controinteressata e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendo, altresì, il rigetto dell’istanza istruttoria, in quanto avente ad oggetto questioni inerenti alla fase esecutiva del contratto e non anche alla legittimità della procedura di gara.
3.8. In data 5 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito la tempestività dell’impugnazione, ha replicato alle censure formulate con il ricorso incidentale, evidenziando la completezza della propria offerta e, nel merito, ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso.
3.9. Sia la ricorrente che la controinteressata hanno depositato memorie di replica in data 5 dicembre 2025, con la quali hanno ulteriormente insistito nelle deduzioni difensive e nelle richieste formulate.
3.10. Ad esito dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Deve, in primo luogo, essere rigettata l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente con la memoria del 21 luglio 2025 e reiterata nelle successive difese, a mezzo della quale è stato richiesta l’acquisizione della documentazione attestante l’avvio dei servizi aggiuntivi previsti dal capitolato speciale di appalto e di copia delle polizze fideiussorie relative al pagamento della cauzione provvisoria e definitiva, del bonifico versato per la registrazione del contratto, dei contratti assicurativi degli automezzi impiegati e delle fatture di acquisito e/o degli ordini del materiale utilizzo per il servizio.
4.1. Sul punto è sufficiente rilevare che oggetto del presente giudizio è unicamente la regolarità della procedura di gara ad esito della quale la controinteressata è risultata aggiudicataria, mentre gli elementi dei quali la ricorrente ha richiesto l’acquisizione non solo afferiscono alla fase di esecuzione del contratto, ma soprattutto sono volti alla dimostrazione di circostanze del tutto irrilevanti rispetto alle censure prospettate a mezzo dei motivo di ricorso, come, peraltro, di fatto confermato da quanto dichiarato dalla stessa difesa della ricorrente nella memoria del 21 luglio 2025, ove è specificato che i suddetti elementi sarebbero volti a dimostrare che la controinteressata non starebbe svolgendo il servizio secondo quanto indicato in sede di offerta.
4.2. Pertanto, anche a prescindere dall’intervenuto deposito da parte della controinteressata dei certificati attestanti il regolare svolgimento del servizio, l’istanza istruttoria deve essere rigettata, vertendo su circostanze del tutto estranee rispetto all’oggetto del ricorso, nel quale è censurata la valutazione di affidabilità dell’offerta (la quale, con ogni evidenzia, si fonda su di un giudizio ex ante ), la sua conformità rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara e i punteggi attribuiti alla commissione, ossia questioni in relazione alle quali la verifica in ordine alla regolare esecuzione dell’appalto risulta del tutto irrilevante.
5. Tanto premesso, quanto al ricorso introduttivo del giudizio, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità formulate dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione, stante l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
6. Con il primo motivo di ricorso è contestato, in sintesi, l’esito del procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023, in quanto, secondo parte ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere ritenuta inaffidabile, come dimostrato, in particolare, della non corretta indicazione e, altresì, della grave sottostima di diverse voci di costo specificamente elencate.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ … in tema di valutazione della congruità dell’offerta, l’amministrazione esercita una discrezionalità tecnica che il giudice può verificare, anche intrinsecamente, in relazione alla congruità del metodo applicato e all’assenza di palese erroneità o irrazionalità senza però potervi sostituire un proprio autonomo giudizio tecnico e, pertanto, spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di un errore manifesto o di una contraddizione nella valutazione, che deve essere considerevole e risultare chiaramente ingiustificata (cfr. Cons. Stato, V, 3 ottobre 2023, n. 8640 e id., V, 1 febbraio 2022, n. 706) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4712 del 30.5.2025). Sempre in ordine alle censure afferenti la verifica di anomalia la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “… il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5626 del 26 giugno 2024).
6.3. Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure proposte si sostanzino, nei fatti, nella contestazione del giudizio di discrezionalità tecnica della commissione di gara, afferendo, pertanto, a profili di merito dei quali è esclusa la sindacabilità.
6.4. La ricorrente, infatti, ha formulato il motivo in questione mediante l’indicazione di singoli elementi di costo che dimostrerebbero l’inaffidabilità dell’offerta. A fronte di tale prospettazione deve, tuttavia, rilevarsi che l’offerta veniva sottoposta a specifica verifica di anomalia da parte degli organi di gara nell’ambito del sub-procedimento ex art. 110 d.lgs. 36/2023 proprio al fine di verificare la completezza e credibilità della quantificazione dei costi indicati dall’aggiudicataria. Nell’ambito di tale verifica, inoltre, l’aggiudicataria ha provveduto a fornire delle giustificazioni di carattere specifico e articolato (evidenziando le circostanze che le consentono di ottenere un notevole contenimento dei costi, in ragione, in sintesi, della disponibilità di materiali acquisiti in occasione di precedenti gare-ponte già svolte e dello sviluppo, sulla base delle esperienze pregresse, di sistemi flessibili di organizzazione del lavoro), che la commissione ha ritenuto adeguate a dimostrare l’affidabilità complessiva della proposta.
6.5. Deve, quindi, rilevarsi che la valutazione dei costi, da una parte, è stata già oggetto di specifica valutazione da parte degli organi di gara, i quali hanno concluso per l’affidabilità dell’offerta nella sua complessiva formulazione e, dall’altra, che nessuno degli elementi rappresentati dalla ricorrente è idoneo a disvelare profili di manifesta erroneità o illogicità di tale giudizio valutativo, ragione per cui, a fronte dell’ampia discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione nell’ambito della suddetta verifica, il motivo di ricorso deve essere rigettato.
7. Con il secondo motivo di ricorso è censurata sia la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria, in ragione della mancata previsione di una “ descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione dei servizi ” conforme a quanto richiesto dall’art. 14.1 del disciplinare di gara, sia la manifesta erroneità dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione 1.a.a.1, 1.a.a.2 e 1.a.a.5, per i quali la ricorrente avrebbe previsto forniture non richieste, sovradimensionate e comunque economicamente non sostenibili.
7.1. Il motivo è infondato.
7.2. A tale proposito deve, in primo luogo, rilevarsi che alle pagine da 35 a 38 dell’offerta tecnica della controinteressata è presente un “ Piano Programma Organizzativo ”, recante il dettaglio delle modalità di organizzazione del servizio, nell’ambito del quale l’aggiudicataria ha specificato, mediante la predisposizione di apposite tabelle, le modalità di azione, le squadre impiegate, i mezzi utilizzati e le ore dedicate all’intervento con riferimento ai singoli servizi offerti, con conseguente assolvimento di quanto richiesto dall’art. 14.1 del disciplinare di gara, in base al quale l’offerta deve contenere la “ descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio … comprensiva di tabelle riepilogative ”. Al contempo, deve rilevarsi come gli ulteriori elementi dei quali la ricorrente ha dedotto la mancata indicazione (e, in particolare, l’anno di immatricolazione e i criteri ambientali degli automezzi impiegati, l’ora di inizio delle attività, la zonizzazione degli interventi e il loro dimensionamento e la produttività delle squadre impegnate nei vari servizi) non sono richiesti dall’art. 14.1 del disciplinare, da ciò discendendo l’insussistenza della violazione contestata.
7.4. Del tutto inconferenti sono, infine, i rilievi della ricorrente in ordine all’attribuzione del punteggio massimo all’offerta della controinteressata con rifermento ai criteri di valutazione 1.a.a.1, 1.a.a.2 e 1.a.a.5, trattandosi di censure aventi ad oggetto il giudizio di discrezionalità tecnica della commissione di gara (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 330 del 14 gennaio 2020) e in relazione alle quali non risulta la rappresentazione e dimostrazione di elementi di palese erroneità del giudizio valutativo espresso, non potendosi ritenere che la previsione di servizi in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione debba necessariamente comportare la riduzione del punteggio e, altresì, risultando le censure in ordine alla loro sostenibilità economica generiche e comunque assorbite in ragione di quanto già rilevato in ordine al primo motivo di ricorso.
8. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e deve essere rigettato.
9. Dal rigetto del ricorso introduttivo discende, altresì, il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. alla decisione del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, in quanto volto unicamente a censurare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento secondo cui “ l'interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest'ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l'aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l'aggiudicazione) (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio, n. 14376/2022) ” (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. n. 539 del 7 dicembre 2022).
10. La specificità delle vicende di causa e i profili censurati a mezzo dei motivi di ricorso (i quali interessano l’affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria, oggetto di specifico e autonomo esame anche da parte dell’amministrazione) giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara il ricorso incidentale proposto da GI S.r.l. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI UC | IO PA |
IL SEGRETARIO