TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 24 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, alla quale è riunita quella iscritta al n. R.G. 182/2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 17/02/2025, dall'avv. Carlo
Barracchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, via Romania n. 27,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Miracolo in virtù di Controparte_1 procure alle liti in calce alla memoria difensiva in riassunzione e alla memoria di costituzione nel giudizio R.G. 182/2024 e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Benevento, viale Mellusi n. 51,
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con due distinti atti introduttivi entrambe le parti in epigrafe hanno riassunto una causa introdotta dalla nei confronti del proprio ex collaboratore , Parte_1 Controparte_1 originariamente instaurata dinanzi al Tribunale di Trani e conclusasi con ordinanza di incompetenza territoriale del 16.10.2023.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la “1) Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, Parte_1 che nulla è dovuto al sig. da parte della per i compensi maturati nel CP_1 Parte_1 mese di marzo 2021, pari ad €. 5.190,52, per aver corrisposto nel corso del rapporto collaborativo, somme eccedenti l'effettivo dovuto;
2) Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, che la ha versato a titolo di compensi al sig. la somma di Parte_1 CP_1 complessiva di €. 253.674,93 di cui €. 229.874,93 direttamente al sig. e la Controparte_1 somma di €. 26.000,00, per conto di quest'ultimo alla di Lui moglie, sig.ra 3) Testimone_1
Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, che la ha Parte_1 versato a titolo di compensi al sig. maggiori importi rispetti a quelli effettivamente dovuti CP_1
(pari ad €. 238.757,92), per l'importo di €. 14.917,01; 4) Conseguentemente si condanni il sig.
per i titoli esposti in narrativa, a restituire la somma di €. 14.917,01 alla CP_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero quella maggiore e /o minore come ad accertarsi in corso
[...] di causa. 5) In ogni caso si condanni il ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore giudiziale quale anticipatario”;
1 per : “- nel merito, rigettare il ricorso proposto da Controparte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., perché inammissibile, improponibile e nel
[...] merito non provato;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente, perché la somma di
€.14.917,01 di cui se ne chiede la restituzione è non provata;
- accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dalla in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., indicati come compensi per provvigioni, includono spesso anche i compensi dei corsi di formazione tenuti dal Sig. ; - in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dalla ricorrente, e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor , della somma di Controparte_1
€.5.190,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal mese di marzo 2022 al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese forfettario e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente ha esposto che, ai fini della distribuzione dei prodotti, si avvale di “consulenti” iscritti nella propria rete informatica, i quali, attraverso il sistema del c.d. “multilevel marketing”, provvedono in maniera del tutto autonoma alla promozione e vendita dei prodotti;
che al fine di prendere parte alla rete di promozione e vendita dei prodotti i soggetti interessati (consulenti) si iscrivono al sito www.chogangroupspa.com, acquisendo il diritto ad effettuare acquisti diretti (usufruendo delle agevolazioni e promozioni di volta in volta proposte) ed anche di entrare nell'universo dei “networker”, creando, in tal modo, una rete vendita che consente loro di percepire dei compensi;
che i suddetti compensi vengono generati direttamente e automaticamente dal sistema software, che elabora per ciascun consulente, attraverso una specifica formula matematica, il totale dovuto sulla scorta delle vendite realizzate dalla rete creata e appartenente a ciascun consulente, nonché delle percentuali stabilite in base al piano marketing; che nel corso del rapporto di collaborazione intrattenuto nel periodo da marzo
2018 a marzo 2022 il sig. aveva percepito provvigioni complessive, tenendo conto di CP_1 bonifici, versamenti e bonus, nonché della somma di € 26.000,00 riversata, su sua richiesta, alla moglie anch'ella iscritta alla rete quale consulente, maggiori rispetto a quelle Persona_1 effettivamente dovute, con un saldo favorevole per la pari ad € 14.917,01; Parte_1 che in ragione di ciò aveva omesso il pagamento della somma di € 5.190,52 ipoteticamente maturata per il mese di marzo 2021 [recte, 2022].
ha invece dedotto, per un verso, che la domanda non era provata, in Controparte_1 quanto dai conteggi dei bonifici e dalle distinte allegate dalla società risultava un totale versato di
€ 203.160,97, e non la somma di € 229.874,93 indicata dalla per altro verso, ha Pt_1 rappresentato che, oltre alle vendite commerciali, aveva fatto per conto della società diversi corsi di formazione per i collaboratori, di durata anche di più giorni, in diverse città italiane, e che per tale attività di formazione la gli pagava i compensi dovuti insieme ai compensi per le Pt_1 provvigioni maturate a seguito delle vendite, non differenziando i relativi importi. Inoltre, la contabilizzazione del suo lavoro commerciale e di formatore era stata sempre fatta direttamente dall'amministrazione della la quale provvedeva, a nome suo, a emettere e a inviare Parte_1 in formato elettronico le fatture al sistema di interscambi, mentre lui si limitava a scaricarle dal cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. Ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 5.190,52 per il compenso maturato nel mese di marzo 2022, che
2 la stessa aveva affermato di aver trattenuto in quanto riteneva di avergli corrisposto Pt_1 somme superiori al dovuto per € 14.917,01.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa è stata rinviata per la discussione senza dare ingresso alle prove orali richieste dalle parti, siccome vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente, pacifiche, valutative o dedotte in maniera generica e non circostanziata, e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La controversia ha ad oggetto la richiesta della di restituzione della somma Parte_1 di € 14.917,01, in tesi indebitamente versata a a titolo di compensi in Controparte_1 misura superiore a quella spettante, e la domanda, proposta in via riconvenzionale da di CP_1 pagamento della somma di € 5.190,52 per i compensi maturati e non corrisposti per il mese di marzo 2022.
In ordine alla richiesta della società di restituzione della somma indebitamente versata al CP_1 occorre premettere, in diritto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 30713 del 27 novembre 2018), e in particolare che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11294 del 12 giugno 2020; cfr. anche Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7501 del
14 maggio 2012).
Venendo al caso concreto, è pacifico tra le parti che la si occupa, tramite il Parte_1 sistema del multi-level marketing, della vendita di profumeria, cosmesi e altri prodotti appartenenti a diversi settori merceologici per il tramite di una struttura di venditori formati dalla stessa azienda, e che il sig. ha collaborato con la società, in qualità di Controparte_1 incaricato alle vendite, per il periodo dal marzo 2018 al marzo 2022.
Il non ha contestato che i compensi dovutigli per l'attività di vendita siano quelli riportati CP_1 nel prospetto allegato dalla società (complessivamente € 238.757,92), né che la somma ulteriore di € 26.000,00 a lui spettante sia stata versata alla moglie Persona_1
Ha, invece, contestato l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 229.874,93 dedotto dalla società, in quanto dalla documentazione dalla stessa prodotta risultano versamenti e bonifici per il minore importo di € 203.160,97, e ha, in ogni caso, affermato che, oltre a svolgere l'attività di vendita, effettuava anche attività formativa per conto della , e che i relativi compensi Pt_1 erano versati dalla società unitamente alle provvigioni, senza distinzione degli importi, sulla base delle fatture che la stessa società emetteva per suo conto.
Quest'ultima circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla che non Parte_1 ha proprio preso posizione sul punto.
Ebbene, la società, a sostegno della propria domanda, ha depositato il prospetto dei compensi dovuti al per l'attività di vendita svolta, da cui emerge che la complessiva somma netta CP_1 dovutagli ammonta a € 238.757,92, importo versato in parte direttamente sul suo conto e in parte 3 sul conto della moglie come da sua richiesta (in particolare, sarebbero stati Persona_1 versati sul conto di € 212.757,92 e sul conto della moglie € 26.000,00). CP_1
Vi è poi un documento denominato “Versamenti”, dal quale si dovrebbe evincere la effettiva corresponsione in favore del – tramite pagamenti e bonus utilizzati – della maggior CP_1 somma complessiva di € 229.874,93.
Infine, è stata depositata una serie di distinte di bonifici bancari, alcuni collettivi disposti per il pagamento di varie provvigioni, altri in favore di , per la complessiva Controparte_1 somma di € 171.938,33, altri in favore di per complessivi € 10.281,70. Persona_1
A fronte della contestazione in ordine al quantum corrisposto effettivamente dalla società, non può attribuirsi valore probatorio alle distinte di bonifici disposti per il pagamento collettivo delle provvigioni, in quanto non ne emerge né l'avvenuto pagamento nei confronti del né gli CP_1 importi che sarebbero stati a questo accreditati, e nemmeno al prospetto denominato
“Versamenti”, poiché il totale ivi riportato non trova riscontro nelle distinte dei bonifici.
Il pagamento di compensi in misura superiore a quella documentata avrebbe dovuto essere oggetto di prova documentale o, quanto meno, di una prova testimoniale precisa e circostanziata, riferita ai singoli pagamenti nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo;
la si è invece Pt_1 limitata, sul punto, a chiedere di provare per testi il complessivo versamento delle somme indicate in ricorso. Da qui la mancata ammissione della prova richiesta.
Sommando i bonifici disposti in favore di e documentati (€ Controparte_1
174.138,13) e la somma di € 26.000,00 corrisposta a – circostanza, quest'ultima, Persona_1 incontestata e quindi pacifica – risulta un versamento complessivo inferiore sia alla somma di €
253.674,93 indicata dalla società come effettivamente pagata, sia alla somma netta complessivamente dovuta al come quantificata dalla stessa (€ CP_1 Parte_1
238.757,92).
La società, quindi, non ha adempiuto all'onere – sulla stessa gravante in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati – di dimostrare l'avvenuto pagamento di somme in eccesso rispetto a quelle dovute, e il relativo importo.
In ogni caso, quand'anche somme ulteriori fossero state corrisposte, va rilevato che sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare la mancanza di una causa a base dei pagamenti effettuati, laddove nella fattispecie la non ha in alcun modo contestato la circostanza, Parte_1 rappresentata dal che questi aveva svolto, oltre all'attività di vendita, anche attività di CP_1 formazione dei collaboratori, per la quale percepiva una retribuzione ulteriore, che gli veniva erogata insieme ai compensi per le provvigioni maturate, senza differenziare i relativi importi.
Ne consegue che la domanda proposta dalla va rigettata. Pt_1
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto la stessa società CP_1 ha dedotto di non aver corrisposto la somma di € 5.190,52 dovuta per le provvigioni maturate nel mese di marzo 2022 (riportata sul prospetto che la stessa ha depositato, nella colonna “Compensi netti versati sul conto dell'interessato”), in quanto l'aveva trattenuta in compensazione con il proprio asserito controcredito.
La va quindi condannata al pagamento di € 5.190,52, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società e si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata. 4
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 5.190,52 per provvigioni maturate nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato
€ 49,00, con attribuzione all'avv. Miracolo.
Benevento, 24 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 24 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, alla quale è riunita quella iscritta al n. R.G. 182/2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito,
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 17/02/2025, dall'avv. Carlo
Barracchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta, via Romania n. 27,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Miracolo in virtù di Controparte_1 procure alle liti in calce alla memoria difensiva in riassunzione e alla memoria di costituzione nel giudizio R.G. 182/2024 e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Benevento, viale Mellusi n. 51,
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
FATTO E DIRITTO
Con due distinti atti introduttivi entrambe le parti in epigrafe hanno riassunto una causa introdotta dalla nei confronti del proprio ex collaboratore , Parte_1 Controparte_1 originariamente instaurata dinanzi al Tribunale di Trani e conclusasi con ordinanza di incompetenza territoriale del 16.10.2023.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per la “1) Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, Parte_1 che nulla è dovuto al sig. da parte della per i compensi maturati nel CP_1 Parte_1 mese di marzo 2021, pari ad €. 5.190,52, per aver corrisposto nel corso del rapporto collaborativo, somme eccedenti l'effettivo dovuto;
2) Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, che la ha versato a titolo di compensi al sig. la somma di Parte_1 CP_1 complessiva di €. 253.674,93 di cui €. 229.874,93 direttamente al sig. e la Controparte_1 somma di €. 26.000,00, per conto di quest'ultimo alla di Lui moglie, sig.ra 3) Testimone_1
Si accerti e si dichiari, sulla scorta di quanto enucleato nel ricorso, che la ha Parte_1 versato a titolo di compensi al sig. maggiori importi rispetti a quelli effettivamente dovuti CP_1
(pari ad €. 238.757,92), per l'importo di €. 14.917,01; 4) Conseguentemente si condanni il sig.
per i titoli esposti in narrativa, a restituire la somma di €. 14.917,01 alla CP_1 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, ovvero quella maggiore e /o minore come ad accertarsi in corso
[...] di causa. 5) In ogni caso si condanni il ricorrente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore giudiziale quale anticipatario”;
1 per : “- nel merito, rigettare il ricorso proposto da Controparte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., perché inammissibile, improponibile e nel
[...] merito non provato;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente, perché la somma di
€.14.917,01 di cui se ne chiede la restituzione è non provata;
- accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dalla in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., indicati come compensi per provvigioni, includono spesso anche i compensi dei corsi di formazione tenuti dal Sig. ; - in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata dalla ricorrente, e per l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor , della somma di Controparte_1
€.5.190,52 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal mese di marzo 2022 al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese forfettario e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente ha esposto che, ai fini della distribuzione dei prodotti, si avvale di “consulenti” iscritti nella propria rete informatica, i quali, attraverso il sistema del c.d. “multilevel marketing”, provvedono in maniera del tutto autonoma alla promozione e vendita dei prodotti;
che al fine di prendere parte alla rete di promozione e vendita dei prodotti i soggetti interessati (consulenti) si iscrivono al sito www.chogangroupspa.com, acquisendo il diritto ad effettuare acquisti diretti (usufruendo delle agevolazioni e promozioni di volta in volta proposte) ed anche di entrare nell'universo dei “networker”, creando, in tal modo, una rete vendita che consente loro di percepire dei compensi;
che i suddetti compensi vengono generati direttamente e automaticamente dal sistema software, che elabora per ciascun consulente, attraverso una specifica formula matematica, il totale dovuto sulla scorta delle vendite realizzate dalla rete creata e appartenente a ciascun consulente, nonché delle percentuali stabilite in base al piano marketing; che nel corso del rapporto di collaborazione intrattenuto nel periodo da marzo
2018 a marzo 2022 il sig. aveva percepito provvigioni complessive, tenendo conto di CP_1 bonifici, versamenti e bonus, nonché della somma di € 26.000,00 riversata, su sua richiesta, alla moglie anch'ella iscritta alla rete quale consulente, maggiori rispetto a quelle Persona_1 effettivamente dovute, con un saldo favorevole per la pari ad € 14.917,01; Parte_1 che in ragione di ciò aveva omesso il pagamento della somma di € 5.190,52 ipoteticamente maturata per il mese di marzo 2021 [recte, 2022].
ha invece dedotto, per un verso, che la domanda non era provata, in Controparte_1 quanto dai conteggi dei bonifici e dalle distinte allegate dalla società risultava un totale versato di
€ 203.160,97, e non la somma di € 229.874,93 indicata dalla per altro verso, ha Pt_1 rappresentato che, oltre alle vendite commerciali, aveva fatto per conto della società diversi corsi di formazione per i collaboratori, di durata anche di più giorni, in diverse città italiane, e che per tale attività di formazione la gli pagava i compensi dovuti insieme ai compensi per le Pt_1 provvigioni maturate a seguito delle vendite, non differenziando i relativi importi. Inoltre, la contabilizzazione del suo lavoro commerciale e di formatore era stata sempre fatta direttamente dall'amministrazione della la quale provvedeva, a nome suo, a emettere e a inviare Parte_1 in formato elettronico le fatture al sistema di interscambi, mentre lui si limitava a scaricarle dal cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. Ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 5.190,52 per il compenso maturato nel mese di marzo 2022, che
2 la stessa aveva affermato di aver trattenuto in quanto riteneva di avergli corrisposto Pt_1 somme superiori al dovuto per € 14.917,01.
Disposta la riunione dei giudizi, la causa è stata rinviata per la discussione senza dare ingresso alle prove orali richieste dalle parti, siccome vertenti su circostanze documentali o da provarsi documentalmente, pacifiche, valutative o dedotte in maniera generica e non circostanziata, e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La controversia ha ad oggetto la richiesta della di restituzione della somma Parte_1 di € 14.917,01, in tesi indebitamente versata a a titolo di compensi in Controparte_1 misura superiore a quella spettante, e la domanda, proposta in via riconvenzionale da di CP_1 pagamento della somma di € 5.190,52 per i compensi maturati e non corrisposti per il mese di marzo 2022.
In ordine alla richiesta della società di restituzione della somma indebitamente versata al CP_1 occorre premettere, in diritto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 30713 del 27 novembre 2018), e in particolare che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11294 del 12 giugno 2020; cfr. anche Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7501 del
14 maggio 2012).
Venendo al caso concreto, è pacifico tra le parti che la si occupa, tramite il Parte_1 sistema del multi-level marketing, della vendita di profumeria, cosmesi e altri prodotti appartenenti a diversi settori merceologici per il tramite di una struttura di venditori formati dalla stessa azienda, e che il sig. ha collaborato con la società, in qualità di Controparte_1 incaricato alle vendite, per il periodo dal marzo 2018 al marzo 2022.
Il non ha contestato che i compensi dovutigli per l'attività di vendita siano quelli riportati CP_1 nel prospetto allegato dalla società (complessivamente € 238.757,92), né che la somma ulteriore di € 26.000,00 a lui spettante sia stata versata alla moglie Persona_1
Ha, invece, contestato l'avvenuto pagamento della complessiva somma di € 229.874,93 dedotto dalla società, in quanto dalla documentazione dalla stessa prodotta risultano versamenti e bonifici per il minore importo di € 203.160,97, e ha, in ogni caso, affermato che, oltre a svolgere l'attività di vendita, effettuava anche attività formativa per conto della , e che i relativi compensi Pt_1 erano versati dalla società unitamente alle provvigioni, senza distinzione degli importi, sulla base delle fatture che la stessa società emetteva per suo conto.
Quest'ultima circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla che non Parte_1 ha proprio preso posizione sul punto.
Ebbene, la società, a sostegno della propria domanda, ha depositato il prospetto dei compensi dovuti al per l'attività di vendita svolta, da cui emerge che la complessiva somma netta CP_1 dovutagli ammonta a € 238.757,92, importo versato in parte direttamente sul suo conto e in parte 3 sul conto della moglie come da sua richiesta (in particolare, sarebbero stati Persona_1 versati sul conto di € 212.757,92 e sul conto della moglie € 26.000,00). CP_1
Vi è poi un documento denominato “Versamenti”, dal quale si dovrebbe evincere la effettiva corresponsione in favore del – tramite pagamenti e bonus utilizzati – della maggior CP_1 somma complessiva di € 229.874,93.
Infine, è stata depositata una serie di distinte di bonifici bancari, alcuni collettivi disposti per il pagamento di varie provvigioni, altri in favore di , per la complessiva Controparte_1 somma di € 171.938,33, altri in favore di per complessivi € 10.281,70. Persona_1
A fronte della contestazione in ordine al quantum corrisposto effettivamente dalla società, non può attribuirsi valore probatorio alle distinte di bonifici disposti per il pagamento collettivo delle provvigioni, in quanto non ne emerge né l'avvenuto pagamento nei confronti del né gli CP_1 importi che sarebbero stati a questo accreditati, e nemmeno al prospetto denominato
“Versamenti”, poiché il totale ivi riportato non trova riscontro nelle distinte dei bonifici.
Il pagamento di compensi in misura superiore a quella documentata avrebbe dovuto essere oggetto di prova documentale o, quanto meno, di una prova testimoniale precisa e circostanziata, riferita ai singoli pagamenti nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo;
la si è invece Pt_1 limitata, sul punto, a chiedere di provare per testi il complessivo versamento delle somme indicate in ricorso. Da qui la mancata ammissione della prova richiesta.
Sommando i bonifici disposti in favore di e documentati (€ Controparte_1
174.138,13) e la somma di € 26.000,00 corrisposta a – circostanza, quest'ultima, Persona_1 incontestata e quindi pacifica – risulta un versamento complessivo inferiore sia alla somma di €
253.674,93 indicata dalla società come effettivamente pagata, sia alla somma netta complessivamente dovuta al come quantificata dalla stessa (€ CP_1 Parte_1
238.757,92).
La società, quindi, non ha adempiuto all'onere – sulla stessa gravante in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati – di dimostrare l'avvenuto pagamento di somme in eccesso rispetto a quelle dovute, e il relativo importo.
In ogni caso, quand'anche somme ulteriori fossero state corrisposte, va rilevato che sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare la mancanza di una causa a base dei pagamenti effettuati, laddove nella fattispecie la non ha in alcun modo contestato la circostanza, Parte_1 rappresentata dal che questi aveva svolto, oltre all'attività di vendita, anche attività di CP_1 formazione dei collaboratori, per la quale percepiva una retribuzione ulteriore, che gli veniva erogata insieme ai compensi per le provvigioni maturate, senza differenziare i relativi importi.
Ne consegue che la domanda proposta dalla va rigettata. Pt_1
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta da in quanto la stessa società CP_1 ha dedotto di non aver corrisposto la somma di € 5.190,52 dovuta per le provvigioni maturate nel mese di marzo 2022 (riportata sul prospetto che la stessa ha depositato, nella colonna “Compensi netti versati sul conto dell'interessato”), in quanto l'aveva trattenuta in compensazione con il proprio asserito controcredito.
La va quindi condannata al pagamento di € 5.190,52, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società e si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata. 4
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto Controparte_1 condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 5.190,52 per provvigioni maturate nel mese di marzo 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato
€ 49,00, con attribuzione all'avv. Miracolo.
Benevento, 24 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
5