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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5891 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 7536/2022 promossa da
con l'Avv. Agnese Gemin, Parte_1
nei confronti di
con gli Avv.ti G. Marchi e V. Longo;
Controparte_1
con la chiamata in causa di
e con l'avv. Paolo Vianello Controparte_2 Controparte_3
e di
, con l'avv. Andrea Bodi CP_4
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE-OPPONENTE:
In via preliminare
2)Dichiararsi il difetto quanto meno parziale di legittimazione attiva di a favore Controparte_1 dei fratelli e e/o e/o o di terzi che saranno individuati in CP_2 Controparte_3 CP_4 corso di causa per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
3) Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in ordine ai pagamenti che ne Parte_1 occupano per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Nel merito
1
6)Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i fatti e le ragioni esposte in narrativa e 7) accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da a per i motivi indicati in Parte_1 Controparte_1 narrativa
8)In via subordinata rispetto al punto 7) che precede, per la denegata ipotesi in cui Pt_1
fosse tenuta a pagare le opere che fossero accertate come eseguite da
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto da ammonta alla minor Parte_1 somma he sarà individuata in corso di causa.
9) In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui fosse tenuta a pagare le opere che Parte_1 fossero accertate come eseguite da condannarsi in solido o alternativamente Controparte_1
e/o e/o a manlevare e tenere indenne l'attrice, ovvero CP_4 CP_3 Controparte_2 alla rifusione di quanto la stessa fosse condannata a pagare.
Per scrupolo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, ovvero:
In via Istruttoria
1) Ordinarsi a l'esibizione in Giudizio degli estratti dei conti correnti relativi Controparte_1 all'attività societaria, il libro fatture e di ogni altro documento utile a ricostruire la globalità dei pagamenti ricevuti dal deducente per i titoli e le causali azionati nel presente Giudizio.
2) Disporsi CTU volta ad accertare natura e valore delle opere impiantistiche eseguite negli appartamenti di proprietà di . Parte_1
3) Disporsi indagine della Guardia di Finanza volta ad accertare gli effettivi introiti di
[...]
e di accertare l'avvenuto incasso dei pagamenti relativi alle opere di cuiall'oggetto. CP_1
4) Riservata ogni ulteriore istanza 5)Ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante di e di sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione Controparte_1 CP_4
“vero che”:
1) Nel 2019 ha chiesto ad un conoscente della figlia Parte_1 Controparte_5 [...]
, di indicarle una ditta di fiducia che provvedesse alla ristrutturazione di un appartamento CP_4 che la stessa possiede in Venezia Castello 1351: in precedenza, era stato un CP_4 impresario edile, ma poi aveva cambiato lavoro.
2) aveva quindi proposto i fratelli e (entrambi titolari di CP_4 Per_1 Controparte_3 separate partite iva) per la ristrutturazione che ne occupa.
3) I lavori relativi agli impianti prevedevano la realizzazione dell'impianto di condizionamento e delle opere ad esso prodromiche;
al più tali opere possono assumere un valore complessivo di euro
12.000, come potrà essere eventualmente provato a mezzo CTU.
4) e avevano stabilito che sarebbe stato il secondo a Parte_1 CP_4 supervisionare i lavori ed a relazionarsi con le maestranze al suo posto;
5) avrebbe provveduto in particolare a raccogliere gli importi di volta in volta CP_4 maturati da ed a consegnarli ai fratelli e che, a loro Parte_1 CP_3 Controparte_2 volta ne avrebbero distribuito una parte ai subappaltatori tra -cui e altri. Parte_2
6) A titolo di pagamento delle opere tutte, nessuna esclusa, eseguite nel proprio appartamento,
ha consegnato nelle mani di , in contanti ed a rate di circa Euro Parte_1 CP_4
2000 ciascuna, la somma complessiva di Euro 25.000, che poi, per quanto di sua conoscenza,
ha riconsegnato di volta in volta nelle mani di e , come da CP_4 CP_2 Controparte_3 doc. 5, dichiarazione ) che si rammostra. CP_3
Si indica quale teste: arch. , Tes_1 Controparte_5
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla difesa della convenuta posto in quanto:Capp.
Da 1) a 4) da provarsi rigorosamente e mezzo documenti. Cap. 5) Da trovarsi e mezzo documenti e irrilevante.
Si chiede che venga attentamente valutata l'attendibilità del teste , che siccome Parte_2 partner abituale ed ex socio del titolare dicendo techno piante potrebbe nutrire interessi eventualmente anche indiretti nella causa che ne occupa. In casodi ammissione delle istanze istruttorie avversarie, a mettersi lo scrivente alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
Spese e onorari rifusi
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA-OPPOSTA:
In via preliminare,
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2022 Tribunale di Venezia, poiché l'opposizione non è sorretta da prova scritta e non appare di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale,
- rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso formulate dall'attrice opponente perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e nella fase monitoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1539/2022
Tribunale di Venezia.
- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dai chiamati in causa, sig.ri , CP_3 perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata.
Nel merito, in via subordinata,
per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale - accoglimento, e comunque in ogni ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato, dichiarato nullo, annullato, privo di efficacia, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e nella fase monitoria, comunque accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti della sig.ra (c.f. ), della Parte_1 C.F._1 Pt_3
somma di euro 25.687,20, o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 25.687,20, o della
[...] diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e, accertata la responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condanna dell'attore al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e da determinarsi anche in via equitativa.
CONCLUSIONI ER IA : CP_4
In via preliminare
1) dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in ordine ai pagamenti che ne CP_4 occupano per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da
[...]
a , e/o e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nella CP_4 Parte_1 Controparte_1 vicenda che ne occupa;
Nel merito, in via principale,
2) rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e dichiararsi che nulla è dovuto da a , e/o altri soggetti coinvolti nella CP_4 Parte_1 Controparte_1 vicenda che ne occupa.
Nel merito, in via subordinata
3) per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale – accoglimento, comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a , e/o altri soggetti coinvolti nella vicenda che ne CP_4 Parte_1 Controparte_1 occupa. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale
4) in casi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, condannarsi
e , in solido o alternativamente, alla rifusione di tutte le somme Controparte_3 Controparte_2 che fosse chiamato a pagare. CP_4
In via istruttoria
5) disporsi CTU volta a determinare l'esatto ammontare delle opere impiantistiche eseguite all'interno dell'abitazione di proprietà , ritenendo gli importi ex adverso richiesti Pt_1 esorbitanti e non giustificati;
6) Disporsi la prova per interpello del legale rappresentante di e di e Controparte_1 CP_3
, nonché per testi, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero Controparte_2 che”:
1) Amici e parenti si rivolgono spesso a per avere consigli e supporto quando CP_4 devono svolgere lavori edili.
2) In relazione alla ristrutturazione dell'appartamento della madre di un'amica della moglie,
, aveva contattato e , con cui aveva già Parte_1 CP_4 CP_3 Controparte_2 collaborato in precedenza.
3) era a conoscenza che questi ultimi avevano scelto oltre al signor tono, CP_4 Pt_2 anche CM techno impianti come realizzatrice di una parte degli impianti.
4) L'attività di si è limitato a qualche controllo in cantiere e/o delle fatture emesse, CP_4 su richiesta della signora , in quanto direttive, controllo di cantiere, .progetto dele opere, Pt_1 controllo di conformità alle stesse e più in generale, direzione lavori, erano svolte dall'arch. Tes_1
.
[...]
5) I fratelli , hanno chiesto di intercedere presso per ottenere pagamenti CP_3 Parte_1 in contanti, in cambio di piccoli sconti.
6) In veste di intermediario, ha talvolta ricevuto da somme di CP_4 Parte_1 denaro, che poi riconsegnava prontamente nelle mani di e , come peraltro CP_3 Controparte_2 ammesso (come da doc. 5 prodotto dall'attrice opponente, che si rammostra), per un totale di circa
Euro 25.000.
7) Nessuna somma è stata trattenuta da . CP_4
8) non ha ricevuto alcun compenso in relazione alla vicenda che ne occupa, né CP_4 quale direttore lavori, né quale esecutore dei lavori.
Si indicano a testi, anche eventualmente a prova contraria: arch. , Tes_1 Controparte_5
7) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli da 1 a 5 avversari in quanto vertono su circostanze che devono essere provate a mezzo documenti.
8) Si chiede l'abilitazione alla prova contraria coi testi indicati a prova diretta, in caso di loro ammissione. Ci si oppone all'escussione del teste in quanto socio e comunque collaboratore Parte_2 abituale di Controparte_1
IN OGNI CASO
9) Spese e onorari di causa rifusi.
CONCLUSIONI TERZI CHIAMATI OP NA e OP DI:
In via principale di merito: voglia il Tribunale adito rigettare la domanda di manleva proposta dalla sig.ra e dal sig. , non sussistendone i pre-supposti di fatto e Parte_1 CP_4 di diritto.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della do-manda di manleva avanzata dal sig. , compensare integralmente le somme ritenute dovute a Parte_1
, il cui esatto ammontare dovrà essere determinato in corso Controparte_1
di causa mediante apposita CTU, con il credito di almeno € 100.000,00 che i signori CP_2
e vantano nei confronti di quest'ultima, a fronte dei lavori eseguiti
[...] Controparte_3 su suo incarico, in premesse elencati.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ammettere prova per interpello del sig. e del sig. CP_4 [...]
legale rappresentante di e per testi, sulle circostanze indicate nel CP_1 Controparte_1 foglio di p.c. depositato telematicamente il 15.07.2025.
Con richiesta altresì, che, ai sensi dell'art.210 c.p.c., sia ordinato a l'esi-bizione Controparte_1 del registro IVA delle fatture dalla stessa negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché l'esibizione di copia delle fatture emesse, nello stesso periodo, nei confronti di . CP_6
In caso di contestazione da parte di del credito maturato dai a Controparte_1 Parte_4 fronte dei lavori eseguiti nei cantieri indicati nelle note consuntive prodotte (docc.4-33), si chiede disporsi CTU volta a stabilire la congruità fra le lavorazioni ese-guite ed i prezzi praticati.
Infine, si torna a chiedere sia disposta CTU volta a determinare con esattezza la tipologia delle lavorazioni eseguite da all'interno dell'abitazione di proprietà della sig.ra CP_7 [...]
, il controvalore economico delle stesse sulla base dei prezzi di mercato, nonché se i lavori Pt_5 siano stati eseguiti a regola d'arte e, in caso negativo, descriverne i vizi ed indicare l'attività ed i costi necessari per la loro eliminazione.
Con abilitazione a prova contraria sui capitoli di controparte che il Tribunale riterrà di ammettere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la signora Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.
1539/2022 di R.G. n. 4033/2022, di data 12.07.2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della ditta individuale , per l'importo, in linea capitale, di Controparte_1 euro € 25.687,20, oltre interessi al tasso ex art. 2 D.leg. 231/2002 dal 22.4.2022 al saldo e alle spese di procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 352,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, somme asseritamente dovute quale corrispettivo per lavori inerenti all'impianto idraulico e di condizionamento presso gli immobili di proprietà di , siti rispettivamente in Venezia Castello 3805 e Venezia Castello 1351. Parte_1
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione - quantomeno parziale -, in quanto sarebbero stati i fratelli , su CP_3 incarico diretto del geom. , ad adoperarsi, anche in subappalto, per l'esecuzione dei CP_4 lavori di riscaldamento e impiantistica elettrica, di cui si chiedeva il pagamento.
L'opponente, dunque, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere conferito alcun incarico di esecuzione lavori alla ingiungente, in quanto la gestione dei lavori, ivi compresa la scelta delle ditte ed il loro pagamento, sarebbero state di esclusiva competenza del sig.
[...]
. CP_4
In particolare, l'attrice opponente deduceva di essersi rivolta al geom. , amico della CP_4 figlia, acchè le indicasse una ditta di fiducia in grado di provvedere ad alcune opere di manutenzione in due appartamenti di proprietà di questa sopra menzionati, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori e di intrattenere i rapporti con le maestranze. Sosteneva l'attrice come il signor , per i modesti lavori da eseguire a parte dell'impianto di riscaldamento e alla CP_4 modernizzazione dell'impianto elettrico, seppur già esistenti, dei propri immobili, aveva proposto i fratelli e come prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali Per_1 Controparte_3 subappaltatori e che nulla era dovuto alla come da dichiarazione resa sia dal Controparte_1 signor che dai fratelli i quali ultimi, pacificamente, ammettevano di essere stati CP_4 CP_3 interamente saldati per le opere commissionate e in particolare per le opere svolte dalla convenuta opposta a cui i avevano subappaltato i lavori menzionati. CP_3
L'opponente, dunque, sostenendo come non fosse mai intercorso alcun rapporto diretto con la
[...]
tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e documenti a e non già CP_1 CP_4 all'attrice opponente, contestava comunque il valore, e dunque l'importo, dei lavori asseritamente eseguiti da a suo dire di gran lunga inferiore rispetto all'importo ingiunto. Controparte_1
Per tali ragioni la sig.ra chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in Parte_1 causa di e dei fratelli e al fine di esserne CP_4 Controparte_2 Controparte_3 manlevata rispetto alla pretesa avanzata dall'ingiungente.
Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma del d.i. opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Deduceva la convenuta opposta di essere stata incaricata di svolgere lavori sugli impianti idraulico e di condizionamento negli immobili di proprietà della sig.ra siti in Venezia, Parte_1 rispettivamente in Castello, campo Bandiera e Moro 3805 ed in Sestiere Castello 1351 e di essersi interfacciata nello svolgimento dei lavori con il geom. , direttore dei lavori, il quale, CP_4 in tale qualità, verificava lo stato di avanzamento dell'attività commissionata a Controparte_1 nonché la conformità dei medesimi ai progetti e alle richieste della cliente.
Quanto più specificamente ai lavori eseguiti, C.M. deduceva di aver anticipato le CP_1 spese di acquisto di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori e, successivamente, di aver svolto i predetti lavori in coordinamento con il geom. e che al termine del lavoro CP_4 emetteva le fatture n. 6 e n. 7 del 2022, che rimanevano impagate, contrariamente alla fattura n. 2 del 2021 di € 4.000,00 (imponibile) che invece risultava saldata.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda dell'opponente, la condanna di e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti all'opponente o alla CP_2 Controparte_3 [...]
Nel merito delle vicende di causa, il signor deduceva di avere ricevuto CP_1 CP_4 denaro contante da parte dell'attrice da consegnare ai fratelli e per essi a CP_3 [...]
e ciò solo per il rapporto di amicizia che lo legava alla figlia della non CP_1 Pt_1 avendo mai egli ricoperto il ruolo di D.L. ma avendole semplicemente consigliato, perché a lui nota, la ditta dei fratelli che a propria volta aveva incaricato, in subappalto, la CP_3 [...]
la quale, per tali ragioni aveva agito su esclusiva indicazione dei . CP_1 CP_3
Con comparsa di risposta si costituivano anche i signori e , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla signora , deducevano Pt_1 come tra il geom. , la loro ditta e la vi fosse un rapporto di collaborazione CP_4 CP_7 pluriennale in forza del quale il geom. aveva svolto il ruolo di intermediario CP_4 coordinando così i lavori che queste si trovavano a svolgere in numerosi cantieri dallo stesso condotti.
In particolare, i descrivevano il consolidato rapporto contrattuale di subappalto con CP_3 [...] in numerosi altri cantieri, allegando come, in relazione al cantiere della attrice CP_1 opponente, l'accordo esistente con fosse quello di effettuare una Controparte_1 compensazione fra i crediti maturati dai negli altri cantieri con quelli derivanti dal cantiere CP_3 della . Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata Pt_1 dalla chiedevano all'intestato Tribunale di effettuare una compensazione integrale tra le Pt_1 somme trattenute dovute a con il credito di almeno € 70.000 vantato nei suoi Controparte_1 confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 16.07.2024 e concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti, non avendo parte convenuta opposta formulato idonee istanze di prova orale atte a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale tra l'opponente e l'opposta, l'oggetto dell'incarico, il prezzo proposto ed accettato nonché l'esecuzione delle opere e avendo altresì questa rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto negoziale intervenuto con la CP_3 signora e all'oggetto della domanda riconvenzionale in quanto esorbitante dal thema Pt_1 decidendum della presente causa.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del d.i. opposto.
Il presente procedimento di opposizione a d.i. si radica sul mancato pagamento di due fatture, la n. 6 del 2022 per l'importo di euro 24.741,20 e la n. 7 del 2022 per l'importo di euro 880,00, a detta dell'opposta insolute e relative a lavori di idraulica e di condizionamento sui due immobili di proprietà della signora siti in Venezia, Castello. Pt_1
Preliminarmente giova premettere che, per consolidata e pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza o meno della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte con l'instaurazione del procedimento monitorio. Pertanto, l'onere della prova resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del diritto fatto valere (v., in tal senso, di recente, Cass.Civ. Sez. III ordinanza 27.06.2022 n. 20597, conforme a Cass. Civ. Sez. I 31 maggio 2007 n. 12765, Cass. Civ.
Sez. I 3 febbraio 2006 n. 2421, Cass. Civ. Sez. II 30 luglio 2004 n. 14556, Cass. Civ. Sez. III 17 novembre 2003 n. 17371, Cass. Civ. Sez. I 27 giugno 2000 n. 8718).
In materia di adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando i ruoli delle parti invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533; cfr. pure, tra la giurisprudenza successiva, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15659/2011, Cass. n.
8736/2014 e , più di recente. Cass.Civ. Sez.
6-3 ordinanza 11.02.2021 n. 3587).
In particolare, con riguardo al caso di specie in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal prestatore d'opera, relativamente al corrispettivo dovutogli per le prestazioni eseguite nell'interesse della committente, nella specie la signora
, grava sul creditore-opposto l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, Pt_1
l'effettivo espletamento dello stesso nonché l'entità delle prestazioni svolte.
Infatti, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, colui che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, nel caso in cui il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 4.1.2019, n. 98, conforme a Cass. Civ., Sez. II,
20.1.2010, n. 936).
Un'ulteriore precisazione che si impone prima di procedere alla disamina della fattispecie concreta attiene alla valenza da riconoscere alla fattura commerciale, la quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove l'esistenza del credito sia in contestazione, alla fattura può riconoscersi al massimo, e a certe condizioni, una valenza solo indiziaria in ordine alla rispondenza delle prestazioni a quelle pattuite, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr., in questo senso, fra le tante, Cass. 13/06/2006 n 13651; Cass. 15/01/2009 n 806; Cass. 28/06/2010 n 15383; Cass.
05/08/2011 n 17050; Cass. 13/01/2014 n 462).
Di regola, quindi, la fattura, se sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, potendo tutt'al più assumere valore di mero indizio (v. Cass. Civ., Sez. III, ord. 12.7.2023, n. 19944 secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto); nondimeno, come ha avuto occasione di precisare la
S.C., essa - oltre ad avere efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo - può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832). Tale riferita evenienza certamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'opponente con la spiegata opposizione, ha contestato il pagamento delle prestazioni per le quali viene reclamata la debenza del corrispettivo, eccependo l'indebita fatturazione dei costi indicati nelle fatture azionate col d.i.
In tale contesto, dunque, incombe sull'opposto, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base di mere fatture, l'onere di dimostrare gli accordi intercorsi tra le parti nonché la corretta esecuzione delle opere come pattuite.
Detta prova non può ritenersi raggiunta.
In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che in un preciso arco Controparte_1 temporale, tra il 2019 e il 2021, era stata incaricata dalla signora , per il tramite del geom. Pt_1
, per l'esecuzione di lavori di impiantistica, elettrica ed idraulica, presso gli CP_4 immobili di sua proprietà sopra menzionati.
Ed infatti, a fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di un preventivo firmato dalla asserita committenza, di un capitolato d'appalto, di uno stato di avanzamento lavori, ovvero di corrispondenza diretta tra le parti del dedotto appalto, la convenuta opposta non ha provato, neanche formulando idonee prove per testi, - queste ultime peraltro tutte apparse generiche e non circostanziate temporalmente - il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna della signora all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte dell'opera Pt_1 asseritamente prestata.
Nulla aggiunge nemmeno la mail prodotta col doc. 4 dalla convenuta opposta, peraltro priva di allegati, la quale è indirizzata a tale soggetto terzo rispetto alle parti in causa, e Email_1 comunque non riconducibile all'opponente; anche detto elemento depone nel senso che l'incarico dell'opera non provenga dalla signora . Pt_1
Si aggiunga poi come il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non possa essere dimostrata dalla mera proprietà in capo alla signora degli Pt_1 immobili ove sono stati svolti i lavori di idraulica e di condizionamento.
Né valgono ai fini della prova le fatture prodotte dalla in quanto atti di Controparte_1 formazione unilaterale, come sopra chiarito in parte diritto, né tantomeno le fatture di acquisto dei materiali necessari alle opere, così come le fotografie delle lavorazioni, trattandosi questi di meri argomenti di prova.
Inoltre, il rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
L'esame delle ulteriori domande della signora e dei terzi chiamati risulta assorbito. Pt_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste in capo all'opposta nella misura liquidata in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, scaglione di riferimento applicabile al caso di specie (da euro 5.201,00 a 26.000,00), valori medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla signora e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1539/2022 emanato dal Tribunale di Venezia il 12.07.2022;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia il 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bonanno, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile r.g. n. 7536/2022 promossa da
con l'Avv. Agnese Gemin, Parte_1
nei confronti di
con gli Avv.ti G. Marchi e V. Longo;
Controparte_1
con la chiamata in causa di
e con l'avv. Paolo Vianello Controparte_2 Controparte_3
e di
, con l'avv. Andrea Bodi CP_4
***
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE-OPPONENTE:
In via preliminare
2)Dichiararsi il difetto quanto meno parziale di legittimazione attiva di a favore Controparte_1 dei fratelli e e/o e/o o di terzi che saranno individuati in CP_2 Controparte_3 CP_4 corso di causa per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
3) Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in ordine ai pagamenti che ne Parte_1 occupano per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarsi il decreto opposto e dichiararsi che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
Nel merito
1
6)Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i fatti e le ragioni esposte in narrativa e 7) accertare
e dichiarare che nulla è dovuto da a per i motivi indicati in Parte_1 Controparte_1 narrativa
8)In via subordinata rispetto al punto 7) che precede, per la denegata ipotesi in cui Pt_1
fosse tenuta a pagare le opere che fossero accertate come eseguite da
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto da ammonta alla minor Parte_1 somma he sarà individuata in corso di causa.
9) In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui fosse tenuta a pagare le opere che Parte_1 fossero accertate come eseguite da condannarsi in solido o alternativamente Controparte_1
e/o e/o a manlevare e tenere indenne l'attrice, ovvero CP_4 CP_3 Controparte_2 alla rifusione di quanto la stessa fosse condannata a pagare.
Per scrupolo difensivo, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, ovvero:
In via Istruttoria
1) Ordinarsi a l'esibizione in Giudizio degli estratti dei conti correnti relativi Controparte_1 all'attività societaria, il libro fatture e di ogni altro documento utile a ricostruire la globalità dei pagamenti ricevuti dal deducente per i titoli e le causali azionati nel presente Giudizio.
2) Disporsi CTU volta ad accertare natura e valore delle opere impiantistiche eseguite negli appartamenti di proprietà di . Parte_1
3) Disporsi indagine della Guardia di Finanza volta ad accertare gli effettivi introiti di
[...]
e di accertare l'avvenuto incasso dei pagamenti relativi alle opere di cuiall'oggetto. CP_1
4) Riservata ogni ulteriore istanza 5)Ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante di e di sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione Controparte_1 CP_4
“vero che”:
1) Nel 2019 ha chiesto ad un conoscente della figlia Parte_1 Controparte_5 [...]
, di indicarle una ditta di fiducia che provvedesse alla ristrutturazione di un appartamento CP_4 che la stessa possiede in Venezia Castello 1351: in precedenza, era stato un CP_4 impresario edile, ma poi aveva cambiato lavoro.
2) aveva quindi proposto i fratelli e (entrambi titolari di CP_4 Per_1 Controparte_3 separate partite iva) per la ristrutturazione che ne occupa.
3) I lavori relativi agli impianti prevedevano la realizzazione dell'impianto di condizionamento e delle opere ad esso prodromiche;
al più tali opere possono assumere un valore complessivo di euro
12.000, come potrà essere eventualmente provato a mezzo CTU.
4) e avevano stabilito che sarebbe stato il secondo a Parte_1 CP_4 supervisionare i lavori ed a relazionarsi con le maestranze al suo posto;
5) avrebbe provveduto in particolare a raccogliere gli importi di volta in volta CP_4 maturati da ed a consegnarli ai fratelli e che, a loro Parte_1 CP_3 Controparte_2 volta ne avrebbero distribuito una parte ai subappaltatori tra -cui e altri. Parte_2
6) A titolo di pagamento delle opere tutte, nessuna esclusa, eseguite nel proprio appartamento,
ha consegnato nelle mani di , in contanti ed a rate di circa Euro Parte_1 CP_4
2000 ciascuna, la somma complessiva di Euro 25.000, che poi, per quanto di sua conoscenza,
ha riconsegnato di volta in volta nelle mani di e , come da CP_4 CP_2 Controparte_3 doc. 5, dichiarazione ) che si rammostra. CP_3
Si indica quale teste: arch. , Tes_1 Controparte_5
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dalla difesa della convenuta posto in quanto:Capp.
Da 1) a 4) da provarsi rigorosamente e mezzo documenti. Cap. 5) Da trovarsi e mezzo documenti e irrilevante.
Si chiede che venga attentamente valutata l'attendibilità del teste , che siccome Parte_2 partner abituale ed ex socio del titolare dicendo techno piante potrebbe nutrire interessi eventualmente anche indiretti nella causa che ne occupa. In casodi ammissione delle istanze istruttorie avversarie, a mettersi lo scrivente alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
Spese e onorari rifusi
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA-OPPOSTA:
In via preliminare,
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1539/2022 Tribunale di Venezia, poiché l'opposizione non è sorretta da prova scritta e non appare di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale,
- rigettare l'opposizione e tutte le domande ex adverso formulate dall'attrice opponente perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e nella fase monitoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1539/2022
Tribunale di Venezia.
- rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dai chiamati in causa, sig.ri , CP_3 perché infondata in fatto, in diritto e comunque non provata.
Nel merito, in via subordinata,
per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale - accoglimento, e comunque in ogni ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato, dichiarato nullo, annullato, privo di efficacia, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e nella fase monitoria, comunque accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti della sig.ra (c.f. ), della Parte_1 C.F._1 Pt_3
somma di euro 25.687,20, o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di euro 25.687,20, o della
[...] diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e, accertata la responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condanna dell'attore al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e da determinarsi anche in via equitativa.
CONCLUSIONI ER IA : CP_4
In via preliminare
1) dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in ordine ai pagamenti che ne CP_4 occupano per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da
[...]
a , e/o e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nella CP_4 Parte_1 Controparte_1 vicenda che ne occupa;
Nel merito, in via principale,
2) rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in narrativa e dichiararsi che nulla è dovuto da a , e/o altri soggetti coinvolti nella CP_4 Parte_1 Controparte_1 vicenda che ne occupa.
Nel merito, in via subordinata
3) per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale – accoglimento, comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a , e/o altri soggetti coinvolti nella vicenda che ne CP_4 Parte_1 Controparte_1 occupa. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale
4) in casi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, condannarsi
e , in solido o alternativamente, alla rifusione di tutte le somme Controparte_3 Controparte_2 che fosse chiamato a pagare. CP_4
In via istruttoria
5) disporsi CTU volta a determinare l'esatto ammontare delle opere impiantistiche eseguite all'interno dell'abitazione di proprietà , ritenendo gli importi ex adverso richiesti Pt_1 esorbitanti e non giustificati;
6) Disporsi la prova per interpello del legale rappresentante di e di e Controparte_1 CP_3
, nonché per testi, sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Vero Controparte_2 che”:
1) Amici e parenti si rivolgono spesso a per avere consigli e supporto quando CP_4 devono svolgere lavori edili.
2) In relazione alla ristrutturazione dell'appartamento della madre di un'amica della moglie,
, aveva contattato e , con cui aveva già Parte_1 CP_4 CP_3 Controparte_2 collaborato in precedenza.
3) era a conoscenza che questi ultimi avevano scelto oltre al signor tono, CP_4 Pt_2 anche CM techno impianti come realizzatrice di una parte degli impianti.
4) L'attività di si è limitato a qualche controllo in cantiere e/o delle fatture emesse, CP_4 su richiesta della signora , in quanto direttive, controllo di cantiere, .progetto dele opere, Pt_1 controllo di conformità alle stesse e più in generale, direzione lavori, erano svolte dall'arch. Tes_1
.
[...]
5) I fratelli , hanno chiesto di intercedere presso per ottenere pagamenti CP_3 Parte_1 in contanti, in cambio di piccoli sconti.
6) In veste di intermediario, ha talvolta ricevuto da somme di CP_4 Parte_1 denaro, che poi riconsegnava prontamente nelle mani di e , come peraltro CP_3 Controparte_2 ammesso (come da doc. 5 prodotto dall'attrice opponente, che si rammostra), per un totale di circa
Euro 25.000.
7) Nessuna somma è stata trattenuta da . CP_4
8) non ha ricevuto alcun compenso in relazione alla vicenda che ne occupa, né CP_4 quale direttore lavori, né quale esecutore dei lavori.
Si indicano a testi, anche eventualmente a prova contraria: arch. , Tes_1 Controparte_5
7) Ci si oppone all'ammissione dei capitoli da 1 a 5 avversari in quanto vertono su circostanze che devono essere provate a mezzo documenti.
8) Si chiede l'abilitazione alla prova contraria coi testi indicati a prova diretta, in caso di loro ammissione. Ci si oppone all'escussione del teste in quanto socio e comunque collaboratore Parte_2 abituale di Controparte_1
IN OGNI CASO
9) Spese e onorari di causa rifusi.
CONCLUSIONI TERZI CHIAMATI OP NA e OP DI:
In via principale di merito: voglia il Tribunale adito rigettare la domanda di manleva proposta dalla sig.ra e dal sig. , non sussistendone i pre-supposti di fatto e Parte_1 CP_4 di diritto.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della do-manda di manleva avanzata dal sig. , compensare integralmente le somme ritenute dovute a Parte_1
, il cui esatto ammontare dovrà essere determinato in corso Controparte_1
di causa mediante apposita CTU, con il credito di almeno € 100.000,00 che i signori CP_2
e vantano nei confronti di quest'ultima, a fronte dei lavori eseguiti
[...] Controparte_3 su suo incarico, in premesse elencati.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ammettere prova per interpello del sig. e del sig. CP_4 [...]
legale rappresentante di e per testi, sulle circostanze indicate nel CP_1 Controparte_1 foglio di p.c. depositato telematicamente il 15.07.2025.
Con richiesta altresì, che, ai sensi dell'art.210 c.p.c., sia ordinato a l'esi-bizione Controparte_1 del registro IVA delle fatture dalla stessa negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché l'esibizione di copia delle fatture emesse, nello stesso periodo, nei confronti di . CP_6
In caso di contestazione da parte di del credito maturato dai a Controparte_1 Parte_4 fronte dei lavori eseguiti nei cantieri indicati nelle note consuntive prodotte (docc.4-33), si chiede disporsi CTU volta a stabilire la congruità fra le lavorazioni ese-guite ed i prezzi praticati.
Infine, si torna a chiedere sia disposta CTU volta a determinare con esattezza la tipologia delle lavorazioni eseguite da all'interno dell'abitazione di proprietà della sig.ra CP_7 [...]
, il controvalore economico delle stesse sulla base dei prezzi di mercato, nonché se i lavori Pt_5 siano stati eseguiti a regola d'arte e, in caso negativo, descriverne i vizi ed indicare l'attività ed i costi necessari per la loro eliminazione.
Con abilitazione a prova contraria sui capitoli di controparte che il Tribunale riterrà di ammettere.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la signora Parte_1 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.
1539/2022 di R.G. n. 4033/2022, di data 12.07.2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della ditta individuale , per l'importo, in linea capitale, di Controparte_1 euro € 25.687,20, oltre interessi al tasso ex art. 2 D.leg. 231/2002 dal 22.4.2022 al saldo e alle spese di procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 352,00 per spese, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, somme asseritamente dovute quale corrispettivo per lavori inerenti all'impianto idraulico e di condizionamento presso gli immobili di proprietà di , siti rispettivamente in Venezia Castello 3805 e Venezia Castello 1351. Parte_1
A fondamento della promossa opposizione, parte attrice eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione - quantomeno parziale -, in quanto sarebbero stati i fratelli , su CP_3 incarico diretto del geom. , ad adoperarsi, anche in subappalto, per l'esecuzione dei CP_4 lavori di riscaldamento e impiantistica elettrica, di cui si chiedeva il pagamento.
L'opponente, dunque, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere conferito alcun incarico di esecuzione lavori alla ingiungente, in quanto la gestione dei lavori, ivi compresa la scelta delle ditte ed il loro pagamento, sarebbero state di esclusiva competenza del sig.
[...]
. CP_4
In particolare, l'attrice opponente deduceva di essersi rivolta al geom. , amico della CP_4 figlia, acchè le indicasse una ditta di fiducia in grado di provvedere ad alcune opere di manutenzione in due appartamenti di proprietà di questa sopra menzionati, incaricandolo altresì di supervisionare i lavori e di intrattenere i rapporti con le maestranze. Sosteneva l'attrice come il signor , per i modesti lavori da eseguire a parte dell'impianto di riscaldamento e alla CP_4 modernizzazione dell'impianto elettrico, seppur già esistenti, dei propri immobili, aveva proposto i fratelli e come prestatori d'opera più adatti, anche per la scelta di eventuali Per_1 Controparte_3 subappaltatori e che nulla era dovuto alla come da dichiarazione resa sia dal Controparte_1 signor che dai fratelli i quali ultimi, pacificamente, ammettevano di essere stati CP_4 CP_3 interamente saldati per le opere commissionate e in particolare per le opere svolte dalla convenuta opposta a cui i avevano subappaltato i lavori menzionati. CP_3
L'opponente, dunque, sostenendo come non fosse mai intercorso alcun rapporto diretto con la
[...]
tanto che la stessa aveva inviato consuntivi e documenti a e non già CP_1 CP_4 all'attrice opponente, contestava comunque il valore, e dunque l'importo, dei lavori asseritamente eseguiti da a suo dire di gran lunga inferiore rispetto all'importo ingiunto. Controparte_1
Per tali ragioni la sig.ra chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in Parte_1 causa di e dei fratelli e al fine di esserne CP_4 Controparte_2 Controparte_3 manlevata rispetto alla pretesa avanzata dall'ingiungente.
Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma del d.i. opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Deduceva la convenuta opposta di essere stata incaricata di svolgere lavori sugli impianti idraulico e di condizionamento negli immobili di proprietà della sig.ra siti in Venezia, Parte_1 rispettivamente in Castello, campo Bandiera e Moro 3805 ed in Sestiere Castello 1351 e di essersi interfacciata nello svolgimento dei lavori con il geom. , direttore dei lavori, il quale, CP_4 in tale qualità, verificava lo stato di avanzamento dell'attività commissionata a Controparte_1 nonché la conformità dei medesimi ai progetti e alle richieste della cliente.
Quanto più specificamente ai lavori eseguiti, C.M. deduceva di aver anticipato le CP_1 spese di acquisto di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori e, successivamente, di aver svolto i predetti lavori in coordinamento con il geom. e che al termine del lavoro CP_4 emetteva le fatture n. 6 e n. 7 del 2022, che rimanevano impagate, contrariamente alla fattura n. 2 del 2021 di € 4.000,00 (imponibile) che invece risultava saldata.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva rispetto alle avversarie richieste di pagamento e chiedendo, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della domanda dell'opponente, la condanna di e a tenerlo indenne dai pagamenti dovuti all'opponente o alla CP_2 Controparte_3 [...]
Nel merito delle vicende di causa, il signor deduceva di avere ricevuto CP_1 CP_4 denaro contante da parte dell'attrice da consegnare ai fratelli e per essi a CP_3 [...]
e ciò solo per il rapporto di amicizia che lo legava alla figlia della non CP_1 Pt_1 avendo mai egli ricoperto il ruolo di D.L. ma avendole semplicemente consigliato, perché a lui nota, la ditta dei fratelli che a propria volta aveva incaricato, in subappalto, la CP_3 [...]
la quale, per tali ragioni aveva agito su esclusiva indicazione dei . CP_1 CP_3
Con comparsa di risposta si costituivano anche i signori e , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti dalla signora , deducevano Pt_1 come tra il geom. , la loro ditta e la vi fosse un rapporto di collaborazione CP_4 CP_7 pluriennale in forza del quale il geom. aveva svolto il ruolo di intermediario CP_4 coordinando così i lavori che queste si trovavano a svolgere in numerosi cantieri dallo stesso condotti.
In particolare, i descrivevano il consolidato rapporto contrattuale di subappalto con CP_3 [...] in numerosi altri cantieri, allegando come, in relazione al cantiere della attrice CP_1 opponente, l'accordo esistente con fosse quello di effettuare una Controparte_1 compensazione fra i crediti maturati dai negli altri cantieri con quelli derivanti dal cantiere CP_3 della . Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva avanzata Pt_1 dalla chiedevano all'intestato Tribunale di effettuare una compensazione integrale tra le Pt_1 somme trattenute dovute a con il credito di almeno € 70.000 vantato nei suoi Controparte_1 confronti a fronte dei lavori eseguiti su suo incarico negli altri cantieri.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 16.07.2024 e concessi alle parti i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita unicamente mediante la produzione documentale offerta dalle parti, non avendo parte convenuta opposta formulato idonee istanze di prova orale atte a comprovare l'esistenza del rapporto negoziale tra l'opponente e l'opposta, l'oggetto dell'incarico, il prezzo proposto ed accettato nonché l'esecuzione delle opere e avendo altresì questa rifiutato il contraddittorio con i in relazione all'oggetto del rapporto negoziale intervenuto con la CP_3 signora e all'oggetto della domanda riconvenzionale in quanto esorbitante dal thema Pt_1 decidendum della presente causa.
Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del d.i. opposto.
Il presente procedimento di opposizione a d.i. si radica sul mancato pagamento di due fatture, la n. 6 del 2022 per l'importo di euro 24.741,20 e la n. 7 del 2022 per l'importo di euro 880,00, a detta dell'opposta insolute e relative a lavori di idraulica e di condizionamento sui due immobili di proprietà della signora siti in Venezia, Castello. Pt_1
Preliminarmente giova premettere che, per consolidata e pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza o meno della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte con l'instaurazione del procedimento monitorio. Pertanto, l'onere della prova resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del diritto fatto valere (v., in tal senso, di recente, Cass.Civ. Sez. III ordinanza 27.06.2022 n. 20597, conforme a Cass. Civ. Sez. I 31 maggio 2007 n. 12765, Cass. Civ.
Sez. I 3 febbraio 2006 n. 2421, Cass. Civ. Sez. II 30 luglio 2004 n. 14556, Cass. Civ. Sez. III 17 novembre 2003 n. 17371, Cass. Civ. Sez. I 27 giugno 2000 n. 8718).
In materia di adempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art.1460 c.c., risultando i ruoli delle parti invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533; cfr. pure, tra la giurisprudenza successiva, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15659/2011, Cass. n.
8736/2014 e , più di recente. Cass.Civ. Sez.
6-3 ordinanza 11.02.2021 n. 3587).
In particolare, con riguardo al caso di specie in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato dal prestatore d'opera, relativamente al corrispettivo dovutogli per le prestazioni eseguite nell'interesse della committente, nella specie la signora
, grava sul creditore-opposto l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, Pt_1
l'effettivo espletamento dello stesso nonché l'entità delle prestazioni svolte.
Infatti, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, colui che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, nel caso in cui il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Civ., Sez. VI-2, ord. 4.1.2019, n. 98, conforme a Cass. Civ., Sez. II,
20.1.2010, n. 936).
Un'ulteriore precisazione che si impone prima di procedere alla disamina della fattispecie concreta attiene alla valenza da riconoscere alla fattura commerciale, la quale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove l'esistenza del credito sia in contestazione, alla fattura può riconoscersi al massimo, e a certe condizioni, una valenza solo indiziaria in ordine alla rispondenza delle prestazioni a quelle pattuite, come agli altri elementi costitutivi del contratto (cfr., in questo senso, fra le tante, Cass. 13/06/2006 n 13651; Cass. 15/01/2009 n 806; Cass. 28/06/2010 n 15383; Cass.
05/08/2011 n 17050; Cass. 13/01/2014 n 462).
Di regola, quindi, la fattura, se sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non può rappresentare anche nel successivo giudizio di opposizione prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, potendo tutt'al più assumere valore di mero indizio (v. Cass. Civ., Sez. III, ord. 12.7.2023, n. 19944 secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto); nondimeno, come ha avuto occasione di precisare la
S.C., essa - oltre ad avere efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo - può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. civ., Sez. II, 19/07/2011, n. 15832). Tale riferita evenienza certamente non ricorre nel caso in esame, in cui l'opponente con la spiegata opposizione, ha contestato il pagamento delle prestazioni per le quali viene reclamata la debenza del corrispettivo, eccependo l'indebita fatturazione dei costi indicati nelle fatture azionate col d.i.
In tale contesto, dunque, incombe sull'opposto, che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base di mere fatture, l'onere di dimostrare gli accordi intercorsi tra le parti nonché la corretta esecuzione delle opere come pattuite.
Detta prova non può ritenersi raggiunta.
In effetti, la non ha assolto all'onere di dimostrare che in un preciso arco Controparte_1 temporale, tra il 2019 e il 2021, era stata incaricata dalla signora , per il tramite del geom. Pt_1
, per l'esecuzione di lavori di impiantistica, elettrica ed idraulica, presso gli CP_4 immobili di sua proprietà sopra menzionati.
Ed infatti, a fronte della specifica contestazione di parte attrice opponente in ordine alla stessa sussistenza del rapporto contrattuale d'appalto e a fronte dell'assenza di un preventivo firmato dalla asserita committenza, di un capitolato d'appalto, di uno stato di avanzamento lavori, ovvero di corrispondenza diretta tra le parti del dedotto appalto, la convenuta opposta non ha provato, neanche formulando idonee prove per testi, - queste ultime peraltro tutte apparse generiche e non circostanziate temporalmente - il titolo contrattuale della sua pretesa volta ad ottenere la condanna della signora all'adempimento dell'obbligazione di pagamento a fronte dell'opera Pt_1 asseritamente prestata.
Nulla aggiunge nemmeno la mail prodotta col doc. 4 dalla convenuta opposta, peraltro priva di allegati, la quale è indirizzata a tale soggetto terzo rispetto alle parti in causa, e Email_1 comunque non riconducibile all'opponente; anche detto elemento depone nel senso che l'incarico dell'opera non provenga dalla signora . Pt_1
Si aggiunga poi come il rapporto contrattuale, e in particolare la committenza dell'attrice opponente, non possa essere dimostrata dalla mera proprietà in capo alla signora degli Pt_1 immobili ove sono stati svolti i lavori di idraulica e di condizionamento.
Né valgono ai fini della prova le fatture prodotte dalla in quanto atti di Controparte_1 formazione unilaterale, come sopra chiarito in parte diritto, né tantomeno le fatture di acquisto dei materiali necessari alle opere, così come le fotografie delle lavorazioni, trattandosi questi di meri argomenti di prova.
Inoltre, il rifiuto del contraddittorio della convenuta opposta con i terzi chiamati rispetto all'oggetto di causa preclude il meccanismo di estensione della domanda di pagamento nei loro confronti, indipendentemente dall'esame del rapporto di subappalto con le ditte dei Popescu, del tutto irrilevante considerata la posizione processuale della Controparte_1
L'esame delle ulteriori domande della signora e dei terzi chiamati risulta assorbito. Pt_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste in capo all'opposta nella misura liquidata in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, scaglione di riferimento applicabile al caso di specie (da euro 5.201,00 a 26.000,00), valori medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla signora e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1539/2022 emanato dal Tribunale di Venezia il 12.07.2022;
- Dichiara tenuta e condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite a favore delle altre parti del presente giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia il 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno