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1 maggio 2004
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 43
Custodia coattiva 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
(( 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Custodia coattiva 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
(( 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Commentari • 23
- 1. Energy Charter Treaty: il fantasma della (in)compatibilità aleggia per l’EuropaStefano Mogavero · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Introduzione L'Energy Charter Treaty [1] (in seguito, ECT) firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 ed entrato in vigore il 16 aprile 1998, rappresenta un trattato internazionale che crea un regime legale uniforme volto a disciplinare lo sfruttamento delle risorse energetiche, il commercio, la protezione degli investimenti, il loro transito e i procedimenti di risoluzione delle controversie. Attualmente le parti contraenti sono 54[2]: 52 Stati, l'Unione Europea e l'Euratom. L'ECT è stato ratificato da quasi la totalità delle parti, eccezion fatta per Australia, Bielorussia, Norvegia e Russia. Inoltre, 42 Stati, inclusi gli USA e Cina, così come 13 organizzazioni internazionali, tra cui la …
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Giurisprudenza • 427
- 1. TAR Catania, sez. I, decreto decisorio 30/10/2020, n. 4595Provvedimento: […] - del verbale d'esecuzione del decreto del Dirigente Generale 24 ottobre 2012, n. 2546, per la custodia coattiva, ex art. 43 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di corredi liturgici e volumi pertinenti alla Chiesa di S. Francesco Borgia, in deposito presso la biblioteca Regionale dell'Ipab di Catania del 14.11.2012;Leggi di più...