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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5582/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 07.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5582/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito” e vertente
TRA
( ) - avv. LAURETTA Parte_1 C.F._1
GABRIELLA ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la richiesta di restituzione di €
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CP_ 1.597,15 veicolata a mezzo missiva del 15.10.2024, con la quale l deduceva che era stata indebitamente corrisposta a la Parte_2 indennità di disoccupazione per il periodo intercorso dal 17.01.2005 al
26.03.2005. Eccepiva, in particolare, di essere la sorella del defunto e di non aver acquisito la qualità di erede.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.03.2024, concludendo per il rigetto del ricorso.
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Si rileva in diritto che, la parte evocata in giudizio può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontroverso, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del thema decidendum all'esito della fase di trattazione;
in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (cfr. Cass. n. 25885/20). CP_ Nel caso che qui occupa, l , che riveste la figura processuale di attore in senso sostanziale, anche a seguito della difesa della ricorrente, non ha assolto al proprio onere di dimostrare, in capo a , Parte_1 la qualità di erede di , né attraverso l'allegazione di Parte_2 elementi indiziari tali da far ritenere esistente l'accettazione anche presunta dell'eredità né, tantomeno, attraverso la proposizione di una actio interrogatoria. Inoltre, non può neppure avere valore decisivo la certificazione relativa allo stato di famiglia del de cuius - che peraltro risulta CP_ non inequivoca, non contemplando, in quella depositata dall , la posizione di quale figlio nato fuori dal matrimonio - Persona_1 atteso che, quand'anche l'odierna ricorrente fosse l'unica successibile, non CP_ per questo l sarebbe sgravato dall'onere di dimostrare l'acquisizione della qualità di erede in capo a costei.
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CP_ Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della pretesa restitutoria dell e accertata la non debenza, in capo alla parte ricorrente, della somma di €
1.597,15.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta CP_ dell di restituzione, in capo alla parte ricorrente, della somma di €
1.597,15 erogata a a titolo di indennità di Parte_2 disoccupazione per il periodo intercorso dal 17.01.2005 al 26.03.2005; CP_
2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 07.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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