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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/09/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 648/2024 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 giugno
2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 65, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Cesare De Luca, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via del Commercio n. 2, presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Antonio Luigi Fioresta, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli adempimenti di rito, in Parte_1 accoglimento del proposto gravame ed in riforma del capo 4 dell'impugnata sentenza, voglia contrariis reiectis, così provvedere:
1 annullare e/o riformare la sentenza n. 1007/2024, resa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, I sez. civ., depositata il 14 maggio 2024 e notificata in data 15/05/2024, con la quale è stato definito il giudizio R.G.
4550/2018, nella parte in cui, al capo 4, rigetta la domanda di assegno divorzile e per l'effetto, in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a Parte_1 percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili, ovvero, nella diversa somma, maggiore
o minore, che sarà accertata e determinata nel presente procedimento disponendo il relativo obbligo a
a far data dal mese di maggio 2019, ferme le altre disposizioni, ordinando Parte_2 all' di Catanzaro, che eroga il trattamento pensionistico in favore di ai sensi CP_2 Controparte_1 dell'art. 156 comma 5 c.c., che la somma dovuta sia versata direttamente all'avente diritto detraendola dal trattamento pensionistico”.
Per l'appellato “Chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia, contraris Controparte_1 reiectis, sentire ed accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare il ricorso in appello per i motivi di cui in premessa;
2) Condannare la sig.ra al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.” Parte_1
Per il Procuratore Generale: “Letti gli atti, chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2018 presso il Tribunale di Catanzaro, Controparte_1 premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 28 agosto 1983 nel Comune di NG DE con - che dall'unione era nata la figlia il 15 giugno 1989, maggiorenne ed Parte_1 Per_1 economicamente indipendente, assunta a tempo indeterminato dalle ferrovie dello Stato come capotreno in data 13 luglio 2018; - che le parti si erano separate con decreto di omologa del Tribunale di Catanzaro del
7 novembre – 12 novembre 2008; tanto premesso ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con obbligo di reciproco rispetto, con facoltà di risiedere all'estero; 2) I coniugi provvederanno ognuno per proprio conto al rispettivo mantenimento;
3) Revocare l'assegnazione della casa coniugale, assegnata alla madre e di proprietà di entrambi i coniugi, disponendo che la SInora versi al la somma di € 300,00 Pt_1 CP_1
(50% del canone) quale affitto quando v risederà; 4) Revocare l'assegno alimentare alla figlia , Per_1 maggiorenne ed ormai economicamente indipendente, la quale non è più residente con la madre;
5)
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'espletamento degli incombenti di legge.”
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di Parte_1
€ 400,00 mensili per le mutate condizioni economiche rispetto alla separazione, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale, evidenziando che l'assegno per la figlia era già stato revocato con precedente decreto.
2 Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare la casa coniugale di entrambi nella misura del 50%, disporre un assegno divorzile di € 400,00 a carico del ricorrente, con distrazione diretta dal debitore di Catanzaro, erogatore della pensione, ex CP_2 art. 156, comma 5, c.c.
In merito alle proprie condizioni economiche, la resistente ha rilevato che, in sede separativa ella aveva rinunciato al proprio mantenimento in quanto titolare di un'azienda di commercio all'ingrosso e di aver concesso in fitto un capannone al ricorrente con un canone mensile di €1.000,00, avendo percepito tale unica fonte di reddito dal 2009 al 2011.
Ha precisato che, come sancito nelle sentenze pronunciate dal Tribunale di Catanzaro (n. 12/17) e dalla
Corte di Appello di Catanzaro (n. 2215/17), il , esercitato il recesso nel 2011, aveva consegnato CP_1
l'azienda alla resistente in condizioni tali da non poterle consentire più l'esercizio dell'attività d'impresa, in violazione degli obblighi di conservazione della stessa, venendo meno sia l'unica entrata mensile – pattuita con l'accordo separativo – che la possibilità di ricavare entrate economiche dall'impresa.
Infine, ha rilevato che, dopo essere stata licenziata presso il CAF, ove ha lavorato fino al 2017, al momento della costituzione in giudizio risultava priva di redditi adeguati;
pertanto, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, sia nella sua forma compensativa – per aver sacrificato la propria attività professionale nell'interesse della famiglia – sia assistenziale, stante l'incapacità di provvedere adeguatamente ai propri bisogni.
Quanto alle condizioni del coniuge, ha evidenziato che lo stesso viveva con altra persona, percependo una pensione di € 1.800,00 mensili (ex carabiniere) ed avendo ingenti disponibilità economiche (€ 400.000,00 acquisiti dopo la separazione).
All'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 15 maggio 2019, il Tribunale ha confermato le condizioni della separazione, con previsione di un obbligo di mantenimento per la resistente, a carico del
, pari ad € 200,00 mensili. CP_1
Indi la causa – istruita mediante deposito della documentazione reddituale delle parti ed espletamento di
CTU per la verifica della consistenza patrimoniale delle parti – è stata decisa con sentenza n. 1007/2024 resa il 6 marzo 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto:
“1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.8.1993 nel comune di
Caraffa di Catanzaro (CZ) tra nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
e , nata il [...] a [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_1
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NG DE C.F._2
(AL), anno 1983, parte II, serie A numero 2;
2. Revoca l'assegnazione della casa familiare, già prevista in favore della resistente;
3. Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento di € 300 proposta dal ricorrente;
3
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
5. Pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, a carico di ciascuna parte, nella misura del 50%;
6. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
7. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NG DE (AL) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74”.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 15 maggio 2024, ha interposto gravame , con ricorso Parte_1 ex art. 473 bis 30 c.p.c., presentato, telematicamente, presso l'intestata Corte di Appello in data 7 giugno
2024.
Con decreto presidenziale di data 19 giugno 2024 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 28 novembre 2024.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché Controparte_1 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
L'udienza del 28 novembre 2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note scritte e la Corte ha rinviato all'udienza del 27 febbraio 2025 per la discussione.
Disposti alcuni rinvii, è stata fissata per la discussione l'udienza del 26 giugno 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 9 luglio 2025, comunicata alle parti il 23 luglio
2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di appello impugna il capo 4 della sentenza col quale è stata rigettata la Parte_1 domanda di assegno divorzile, deducendo “errata applicazione dei principi di diritto in ordine alla funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno in uno con un'errata valutazione dei fatti
e loro conseguente rilevanza ai fini della decisione”.
Rappresenta che, di vero, la decisione assunta dal Tribunale di Catanzaro con riferimento alla spiegata domanda di assegno divorzile ex art. 5 L. n. 898 del 1970 “non può essere condivisa, in quanto affetta da vizi che ne minano la conformità a giustizia e ne impongono la riforma” (cfr. ricorso in appello, pag. 4): essa decisione, invero, pur affermando di condividere i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, “addiviene poi a conclusioni erronee e quantomai contraddittorie rispetto alle premesse” (cfr. ricorso in appello, pag. 4). L'appellante, in particolare, rimprovera al Giudice di prime cure
4 una errata valutazione/ricostruzione dei fatti e delle vicende familiari, e, altresì, di aver omesso di valorizzare adeguatamente l'oggettiva impossibilità della SI.ra di vivere autonomamente e Pt_1 dignitosamente ed “escludendo l'assegno divorzile sulla base dell'asserita inesistenza della (sola, si aggiunge, perché considerata atomisticamente) componente compensativa e non adeguatamente tenendo conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e lo squilibrio patrimoniale esistente)”
(cfr. ricorso in appello, pag. 6). In realtà, prosegue l'appellante, la ha pienamente dimostrato nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, posto che:
1) ha provato di non avere redditi adeguati e di essere nell'impossibilità oggettiva, e senza colpa, di procurarseli, atteso che la ha tentato in tutti i modi di trovare un'occupazione pur seguendo i percorsi Pt_1 di inserimento nel mondo del lavoro. E “se si trova senza un'occupazione è colpa proprio del CP_1 che le ha restituito un'azienda decotta, come accertato dalle sentenze sopra richiamate” (cfr. ricorso in appello, pag. 10);
2) ha errato il Tribunale a ritenere che il credito risarcitorio riconosciuto alla SI.ra nell'ambito del Pt_1 giudizio da lei stessa promosso nei confronti dell'ex coniuge, ed in cui è stata accertata la responsabilità del per la dispersione del patrimonio aziendale e la violazione degli obblighi assunti con il CP_1 contratto di affitto di azienda, pregiudichi l'accoglimento della richiesta formulata, attribuendo a tale risarcimento un contenuto compensativo. In realtà, “il risarcimento del danno ottenuto dalla nel Pt_1 predetto giudizio non può in alcun modo sostituire o considerarsi alternativo al diritto della stessa di percepire l'assegno divorzile: si tratta del risarcimento del danno per l'accertata violazione di obblighi contrattuali e non di una compensazione idonea ad escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo natura e funzione diversa: il primo ha natura risarcitoria il secondo ha funzione assistenziale/compensativa. Altrimenti si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che meglio sarebbe stato per la non ottenere alcun risarcimento o non avviare alcun giudizio per far valere i Pt_1 propri diritti” (cfr. ricorso in appello, pag. 10);
3) il giudice di primo grado non ha adeguatamente considerato che il fatto stesso di essersi dedicata alla famiglia, alla figlia e alla cura della casa ha chiaramente sottratto del tempo all'attività propria della Pt_1
“e ciò costituisce un sacrificio pari esattamente al tempo impegnato” (cfr. ricorso in appello, pag. 10).
Invero, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, l'essersi dedicata anche alle cure e alle faccende domestiche costituisce un sacrificio che deve essere compensato dall'assegno divorzile;
4) lo squilibrio patrimoniale fra le parti, che costituisce l'altro elemento, insieme all'inadeguatezza dei mezzi e all'oggettiva incapacità di procurarseli, per il riconoscimento dell'assegno divorzile, emerge per tabulas dall'esame della CTU, nonostante il Tribunale ometta di dare la giusta rilevanza a tale dato.
Tutto ciò premesso, l'appellante chiede la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene non integrati i presupposti del riconoscimento dell'assegno, “tanto con riferimento alla <
5 della casa e dei figli, quanto alla condizione di squilibrio reddituale della rispetto al , Pt_1 CP_1 quanto all'incapacità oggettiva di procurarsi un reddito” (cfr. ricorso in appello, pag. 16).
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con specifico riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5, comma 6, legge 898/1970, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 74/1987, dispone che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati
o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
È indubbia, alla luce di tale disposizione la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. In tal senso, si è espressa la Corte di
Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo cui il giudice del divorzio, richiesto l'assegno di cui all'art. 5, comma 6, legge 898/1970, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 74/1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'
“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di
<> o, comunque, impossibilità di <>), non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma con esclusivo riferimento alla “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale
(in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato di lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione, ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma (<>, < decisione>>, < formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune>>, <>) e valutare <
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio>> al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
6 Con successiva pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite hanno precisato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla sua attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la natura perequativo- compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In definitiva, “il giudice d merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale”(cfr. Cass. civ., 17 agosto 2022, n. 24826).
Come ulteriormente puntualizzato da Cass. civ., 17 febbraio 2021, n. 4215, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa-compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione “dell'intera storia familiare”, in
7 relazione al contesto specifico e, in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente – anche sotto il profilo della prognosi futura – un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte economiche di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge.
In definitiva, “occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (cfr. Cass. civ., 11 ottobre 2024, n. 26520).
Va poi aggiunto che secondo principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità ai fini del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità
8 economicamente valutabile (cfr. Cass civ., 11 aprile 2023, n. 9619: “In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la “ricchezza” complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”).
Di questi principi di diritto il Tribunale di Catanzaro ha fatto corretta applicazione.
È opportuno trascrivere fedelmente la motivazione dell'impugnata sentenza in punto di rigetto della domanda di assegno divorzile in favore di Parte_1
“Occorre, infine, procedere all'esame della domanda di assegno divorzile ex art. 5 della l. n. 898/1970 richiesto dalla resistente e a carico dell'ex coniuge. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione […] con sentenza n. 18287 del 2018 […]. Ebbene, nel caso di specie la domanda della resistente non può trovare accoglimento.
Invero, occorre rilevare che, con riferimento alla citata <
Partendo dal profilo compensativo dell'assegno divorzile, appare innegabile che sin dal 2003 al 2009 (e quindi anche in costanza di matrimonio), la ricorrente ha gestito un'azienda di commercio;
la medesima – anziché allegare sacrifici che abbiano leso la sua posizione reddituale in ragione delle scelte assunte in costanza di matrimonio – riferisce di aver sempre svolto attività lavorativa e di essere stata comunque compensata a seguito del depauperamento della propria azienda intraprendendo i giudizi contro l'ex coniuge, dai quali ne è scaturito un credito risarcitorio. Mancano, quindi, le specifiche allegazioni che ne consentano l'individuazione di quel fattore di riequilibrio a cui è preordinata la componente in esame dell'assegno divorzile. Peraltro, la CTU ha anche evidenziato che è stato alienato l'immobile acquistato in comunione l'8.4.2021, con incasso da parte di entrambi i coniugi della somma di € 117.500,00. Non sussistono, quindi, gli elementi per poter prevedere un assegno divorzile in relazione alla componente compensativa. Quanto all'aspetto esistenziale, deve, in primo luogo, rilevarsi che il CTU – in ragione dei diversi immobili di cui è proprietaria la resistente – potrebbe percepire un reddito figurativo pari ad €
400,00 mensili. A ciò si aggiunga che, malgrado il suo stato di disoccupazione dal 2017, ha Parte_1 acquistato un'abitazione del valore di € 96.900,00 in data 3.6.2019 e, quindi, prima di ricevere la quota di corrispettivo dell'alienazione della casa coniugale;
circostanza che si pone in contrasto con il suo stato di
9 disoccupazione e, soprattutto, con la sua incapacità oggettiva di reperire redditi. Da ultimo, non può non rilevarsi che il valore complessivo del suo patrimonio ammonta ad € 262.259,09; fattore che impedisce di riconoscere l'insussistenza di redditi adeguati e di condizioni oggettive che ne impediscano alla parte di procurarseli. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle suddette emergenze processuali, la domanda debba essere respinta.”
Al fine di cogliere la correttezza della motivazione, occorre in primo luogo ricostruire la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi.
Orbene, dalla relazione peritale a firma del Dott. si evince chiaramente che il Persona_2 CP_1 percepisce mensilmente una pensione di € 1.980,00 circa, mentre la è disoccupata. Pt_1
Il patrimonio immobiliare di ha un valore stimato pari ad € 181.000,00 circa, mentre Controparte_1
i cespiti immobiliari in proprietà (circa 8 immobili tra fabbricati e terreni) hanno un valore Parte_1 stimato di € 124.000,00.
Dal complesso immobiliare in proprietà al è ricavabile un reddito figurativo di € Controparte_1
620,00, mentre dagli immobili della è ricavabile un reddito figurativo di € 400,00 mensili. Pt_1
La ha incassato – in data 8 aprile 2021 – la somma di € 117.500,00 dalla vendita della casa coniugale Pt_1
(una somma di pari importo è stata incassata anche dall'ex coniuge . Controparte_1
Il è risultato intestatario di beni mobili (c/c bancario;
deposito titoli;
carte di pagamento) per € CP_1
99.856,30.
La è risultata cointestataria al 50% di un c/c bancario il cui saldo ammonta ad € 31.018,18 (quota al Pt_1
50%: €15.509,09).
L'ausiliare del Tribunale ha dunque concluso nel senso che:
la capacità patrimoniale di è pari ad € 397.636,30; Controparte_1
la capacità patrimoniale di è pari ad € 262.259,09. Parte_1
Così accertato un evidente squilibrio economico tra le parti, osserva la Corte che non è invece emerso che esso sia riconducibile alle scelte economiche di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e alle aspettative di lavoro di uno dei due. In altri termini coniuge Parte_1 richiedente l'assegno, non ha dimostrato che lo squilibrio fra le due situazioni reddituali è l'effetto dei propri sacrifici a favore delle esigenze familiari.
Vero è, piuttosto, che lo squilibrio in parola appare, invece, frutto della rinuncia, da parte della , ad Pt_1 esercitare la propria attività imprenditoriale di cui aveva ceduto la gestione al marito in forza di un accordo raggiunto in sede di separazione. Invero, con scrittura privata, siglata in data 29 maggio 2008, coeva, quindi, al ricorso per separazione personale dei coniugi, gli stessi avevano convenuto, fra le altre cose, che l'impresa di commercio di caffè all'ingrosso, intestata a e di proprietà della stessa sarebbe Parte_1 stata affittata, per la durata di anni 20 salvo recesso esercitabile dopo tre anni continuativi di gestione, a il quale avrebbe corrisposto a un canone mensile di € 1.000,00 da versare Controparte_1 Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
10 Con successivo contratto di affitto di azienda, stipulato in data 8 luglio 2008 con atto pubblico, il rapporto de quo veniva puntualmente disciplinato.
Peraltro, il contratto in questione è stato sciolto avendo il esercitato il diritto di recesso con CP_1 raccomandata a.r. del 10 gennaio 2011, con conseguente restituzione dell'impresa alla che, tuttavia, Pt_1 ha cessato l'attività. Si è trattato, evidentemente, di una scelta volontaria dell'imprenditrice, non potendosi convenire con l'assunto difensivo della stessa secondo cui “Quando nel 2011 il esercitò la CP_1 facoltà di recesso restituì alla un'azienda la cui efficienza organizzativa e la cui capacità produttiva Pt_1 erano state definitivamente pregiudicate, come accertato e confermato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 12.2017 (all. 16 – sempre cartella 8.4.2019) e dalla Corte d'Appello n. 2215.2017 (all. 17 – sempre cartella 8.4.2019, fascicolo parte I) nell'ambito del giudizio di responsabilità intrapreso, al punto da impedire alla SI.ra di poterla esercitare e conseguirne un reddito per il suo sostentamento” (cfr. Pt_1 ricorso in appello, pag. 9).
In realtà, dall'esame delle citate sentenze (n. 12/2017 e n. 2215/2017) emerge, sì, il riconoscimento del diritto della al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da parte del , ma Pt_1 CP_1 non si evince affatto, come invece vorrebbe l'appellante, che a causa di quell'inadempimento la prosecuzione dell'impresa era divenuta impossibile.
Il che significa, in buona sostanza, che lo stato di disoccupazione è dipeso esclusivamente da una scelta autonoma della , che non può ridondare in pregiudizio all'ex coniuge il quale, peraltro, ha risarcito il Pt_1 danno provocato all'ex coniuge per il depauperamento dell'azienda.
È dunque evidente che lo squilibrio fra le due situazioni reddituali non è l'effetto del sacrificio della Pt_1
a favore delle esigenze familiari – circostanza assolutamente indimostrata – ma di una scelta unilaterale della richiedente che, una volta rientrata nel possesso dell'azienda commerciale di cui era esclusiva proprietaria ha volontariamente scelto di non proseguire l'attività di impresa, da cui ritraeva un reddito.
Non sussistono, quindi, gli elementi per poter prevedere un assegno divorzile in relazione alla componente compensativa, così che, in parte qua l'impugnata sentenza va certamente confermata.
Passando al profilo assistenziale reputa la Corte di non poter condividere gli assunti dell'appellante in ordine alla insussistenza di mezzi insufficienti per un'esistenza dignitosa e alla impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive. È evidente che il valore complessivo del suo patrimonio (che, come sopradetto ammonta ad € 262.259,09), e la possibilità di trarre da esso un reddito figurativo pari ad € 400,00 mensili, escludono la possibilità di riconoscere l'insussistenza dei redditi adeguati e di condizioni oggettive che ne impediscano alla parte di procurarseli – come convincentemente concluso dal Giudice di prime cure.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. La correzione del dispositivo della sentenza
Deve disporsi la correzione del punto 1 del dispositivo della sentenza che è, evidentemente, viziato da errore materiale nella parte in cui indica in Caraffa di Catanzaro, anziché, correttamente, in NG DE
(AL) il Comune ove è stato contratto il matrimonio.
11 § 5. Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle questioni trattate e degli interessi coinvolti.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R.
115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 7 giugno 2024, nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1007/2024, resa il 6 marzo 2024 e pubblicata il 14 maggio 2024 e notificata il 15 maggio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dispone che il dispositivo della sentenza n. 1007/2024 sia così corretto: laddove si legge: “1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.8.1993 nel comune di Caraffa di
Catanzaro (CZ) tra nato a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_1
e , nata il [...] a [...] cod. fisc. C.F._1 Parte_1
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di NG DE C.F._2
(AL), anno 1983, parte II, serie A numero 2”, si legga: “1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.8.1993 nel comune di NG DE (AL) tra Controparte_1 nato a [...] il [...] cod. fisc. e , nata il [...] a [...]F._1 Parte_1
NG DE (AL) cod. fisc. , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di NG DE (AL), anno 1983, parte II, serie A numero 2”;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
4) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
5) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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