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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/11/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n.952/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
(KR) il 04/08/1961, residente in 42020 Roncolo frazione di Quattro Castella
(RE), via Colombo n° 6, rappresentata e difesa dall'avv.to Cinzia Ganzerli
e dall'avv. Domenico Naso
– ricorrente – contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 che subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per Controparte_2
quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Controparte_3
(CF ,
[...] P.IVA_2 [...]
, rappresentato dai Funzionari Controparte_4
dott.ssa e dott. Mario Calò Controparte_5
– resistente – in punto a: completamento orario su supplenze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 ha adito il Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “(…) In via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità di parte resistente per non avere conferito alla sig.ra Pt_1
le supplenze di ottobre e novembre dell'a.s. 2017/2018, dalla data
[...] ritenuta di giustizia, presso l'I.C. “Don G. Dossetti”, in virtù della utile posizione della ricorrente nella graduatoria di II fascia dell'I.C. “Don G.
Dossetti”, valevole per il triennio 2017-2020, indebitamente assegnate alla SI e al NO;
- per l'effetto condannare Persona_1 Persona_2
parte resistente a risarcire alla sig.ra il danno conseguente Parte_1
alla mancata stipula dei contratti conclusi con la SI e con Persona_1
il NO , consistente nel mancato guadagno pari alla somma Persona_2
non corrisposta relativamente alla durata complessiva dei contratti stipulati con i predetti anziché con la ricorrente, pari ad euro 4.691,92 o nella diversa somma maggiore o minore che venga accertata in corso di causa, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali, ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e a riconoscerle i benefici giuridici ed il relativo punteggio che avrebbe dovuto ottenere la ricorrente se regolarmente assunta;
IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare la responsabilità di parte resistente che con il conferimento illegittimo degli incarichi alla SI
e al NO nell'a.s. 2017/18, non garantiva alla Persona_1 Persona_2 ricorrente il diritto al completamento dell'orario di lavoro per complessive 24 ore settimanali di lezione, in violazione della normativa specifica;
per l'effetto condannare parte resistente a risarcire il danno causato a parte ricorrente conseguente alla mancata stipula del contratto di lavoro per complessive n. 24 ore settimanali a far data da ottobre 2017 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, pari all'importo di euro netti 4.691,92, o nella diversa somma
Pag. 2 di 8 maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali, ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con ulteriore riconoscimenti dei benefici giuridici e di punteggio. (…)”.
Nel proprio ricorso espone quanto segue: “1. La ricorrente risultava inserita nell'a.s. 2017/2018 nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di II Fascia –
Provincia di Reggio Emilia, per il triennio 2017/2020 in qualità di docente di
Scuola Primaria;
2. In data 26/09/2017, la ricorrente ha ricevuto la convocazione, da parte dall'Istituto “Don G. Dossetti”, per il conferimento di una supplenza su cattedra di 11 ore, per un posto SOST. su tipologia Controparte_6
posto INTERNO, con cessazione al 30/06/2018;
3. La ricorrente si è dichiarata disponibile e ha pertanto accettato il conferimento dell'incarico ut supra propostole a seguito della sua individuazione come aspirante avente titolo in ragione dell'utile collocamento nella graduatoria d'Istituto per la suddetta Classe di Concorso;
conseguentemente EL ha accettato l'incarico stipulando il corrispondente contratto di lavoro a tempo determinato (cfr.: doc. 1 contratto;
doc. 2 buste paga), assumendo servizio presso il detto Istituto il 26/09/2017;
4. Successivamente, nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2017, presso l'Istituto “Don G. Dossetti” si sono rese disponibili due supplenze per la medesima classe di concorso e per n. 24 ore settimanali.
5. Nonostante quanto sopra e pur avendone pieno titolo (avendo in atto un contratto di sole 11 ore su 24) e diritto da scorrimento della graduatoria dell'istituto “Don G. Dossetti” (docc. 3, 4 e 5, rispettivamente graduatorie d'istituto del 10/10/2017 per la prima supplenza, e del 03/11/2017 e del
04/11/2017 per la seconda supplenza), la ricorrente non è stata convocata per coprire i predetti incarichi, anzi la stessa è stata proprio “saltata”, come reso evidente dalla convocazione via mail relativa al primo scorrimento ove non
Pag. 3 di 8 compare il suo indirizzo mail (doc. 6), ripetutasi analogamente anche con riferimento alla convocazione relativa al secondo scorrimento di cui alle graduatorie del 03/11/2017 e del 04/11/2017.
Infatti, dalla disamina delle predette graduatorie dell'Istituto rilasciate alla sig.ra a seguito della risposta all'istanza di accesso agli atti (doc. 7), Pt_1
emerge con solare evidenza, con riferimento alla prima delle due supplenze in argomento (che, per inciso, ha portato alla nomina della SI Per_1
quale destinataria della supplenza) che alla posizione 130/60, con
[...]
riferimento alla ricorrente il predetto istituto ha Parte_1
erroneamente indicato quale orario di servizio n. 24 ore settimanali
(precisamente sub dicitura 24.00/24, cfr. doc. 3), causando per l'effetto la mancata convocazione della ricorrente;
circostanza non vera, in quanto la ricorrente prestava servizio per sole 11 ore settimanali come evincibile dal contratto di lavoro sottoscritto per l'a.s. 2017/2018 (doc. 1);
6. Analoga situazione si è verificata con riguardo alla seconda delle due supplenze erroneamente attribuite e che ha portato alla nomina del collega NO (fuori graduatoria); la ricorrente , Persona_2 Parte_1
sempre collocata alla posizione 130/60 con orario di servizio di 24 ore settimanali (doc. 4), è stata ancora una volta “saltata” a causa dell'errore nell'orario di servizio e, dopo aver inutilmente scorso anche la graduatoria relativa all'Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia (doc. 5), la scuola ha attribuito il posto al precitato NO [ …] Per_2
Più precisamente, la predetta documentazione prova che: quanto alla prima nomina dell'ottobre 2017, risulta essere stata chiamata la SI pur Per_1
trovandosi in posizione 251/181 (pag. 16, doc. 3), e quindi più indietro della ricorrente che ne avrebbe avuto pieno titolo;
e anche con riferimento alla seconda nomina del novembre 2017, in cui risulta essere stato chiamato il NO (addirittura fuori graduatoria, cfr. docc. 4 e 5), appare ancora Per_2
una volta verificatosi l'effetto di indebito scavalcamento della attuale
Pag. 4 di 8 ricorrente. Per l'effetto, ne consegue che se regolarmente convocata, la ricorrente avrebbe potuto accettare, già dall'ottobre 2017, la supplenza
“Inturri” sino al 30.06.2018 ed ottenere così il completamento n. 24 ore;
di nuovo, e in maniera del tutto analoga, a novembre 2017 per la supplenza
“ ”. Purtroppo, per errore imputabile esclusivamente Per_2 all'amministrazione convenuta, la ricorrente non è mai stata convocata, come comprovato dalla documentazione fornita dall'amministrazione a seguito dell'istanza di accesso agli atti.
9. L'odierna ricorrente, pertanto, dal 26 settembre 2017 è risultata vincolata da un contratto di lavoro con termine al 30 giugno 2018 con l'Istituto “Don G.
Dossetti” per sole 11 ore settimanali, avendo però diritto al completamento orario”.
Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, ed insistendo per la reiezione del ricorso e la condanna dell'istante alle spese del grado.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, all'odierna udienza tenutasi in modalità 'da remoto', la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato.
La ricostruzione della vicenda fornita dalla ricorrente -tenuta ad allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda- non consente di accertare il diritto dalla stessa richiesto.
Ed infatti, a fronte dell'esposizione in fatto che si è volutamente riprodotta più sopra in forma integrale, le graduatorie depositate dalla ricorrente e alle quali si fa espresso riferimento in ricorso non attestano quanto esposto.
Proprio dalla disamina delle predette graduatorie dell'Istituto prodotte dalla sig.ra si evince che la posizione 130/60 (indicata come posizione della Pt_1
ricorrente , cod. fisc. , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
Pag. 5 di 8 (KR) il 04/08/1961) è occupata da Parte_2
CF. , pertanto una persona che, pur avendo certamente C.F._2
nome identico e cognome solo simile, non è certamente identificabile con la ricorrente, che ha un codice fiscale del tutto diverso, e risulta essere nata nel
1961 (mentre la è nata nel 1965. Parte_2
Si veda appunto la graduatoria doc. 3:
Identiche considerazioni vanno svolte esaminando la graduatoria doc.4, dove alla posizione indicata in ricorso come appartenente alla ricorrente n.130/60 compare sempre la sig. CF. . Parte_2 C.F._2
Si tratta pertanto di due persone differenti.
Nelle medesime graduatorie prodotte dalla ricorrente la stessa occupa il posto
248/178
ed in esse è correttamente indicato il numero di ore cui era addetta la ricorrente.
Identiche considerazioni vanno svolte con riferimento al doc.4 ed alla posizione in graduatoria della ricorrente.
Infine, come esattamente evidenzia il , non esiste alcuna supplenza CP_1
attribuita a tale sig. , persona del tutto sconosciuta nel pur vasto Persona_2
panorama del personale scolastico della provincia di CP_4
Pag. 6 di 8 Si può soltanto ipotizzare che la ricorrente abbia potuto confondere Per_2
con , docente di scuola primaria attualmente in servizio a
[...] CP_8
Palermo, a cui nell'a.s. 2017/18 fu effettivamente attribuita una supplenza breve e saltuaria quale insegnante di sostegno scuola primaria presso la scuola primaria “G. Rodari” di Cavriago nel periodo in contestazione.
Nemmeno in prima udienza di discussione, a fronte della macroscopica lacuna Cont evidenziata dal nella propria memoria di costituzione, la ricorrente ha preso posizione in ordine al nominativo di colui (o colei) che l'avrebbe erroneamente sorpassata in graduatoria, facendo permanere l'incertezza più assoluta su tale punto e sulla collocazione di tale persona nelle graduatorie prodotte.
Tutti tali elementi portano a ritenere affetto da nullità il ricorso e ne comportano il rigetto.
Ma anche a voler ipotizzare che tali lacune siano superabili (e non si vede
Cont come), è corretto quanto allega in ordine alla circostanza che -salvo prova contraria che non è stata né allegata né tanto meno fornita dalla sig. la Pt_1
supplenza alla quale afferma di aver avuto diritto per raggiungere il completamento orario era supplenza breve.
Va infatti osservato che il testo della convocazione riporta la dicitura: “N. 1
Supplenza posto comune fino al termine delle lezioni (07/06/2018) ore 24/24
Plessi “De Amicis e G. Rodari” Tempo normale”. Una supplenza così definita non può considerarsi come supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno, ma semplicemente quale supplenza breve
(solo nella scuola dell'infanzia vi è coincidenza tra supplenza fino al termine delle lezioni e supplenza annuale in quanto in tale ordine di scuola le lezioni normalmente terminano il 30 giugno).
Per tale motivo detta supplenza non sarebbe mai potuta spettare a Pt_1
poiché, trattandosi di supplenza breve, la fattispecie non ricade
[...] nell'ambito di applicazione dell'art. 59 CCNL Scuola 2007 il quale consente al
Pag. 7 di 8 personale ATA (di cui fa parte) di accettare, nell'ambito del Parte_1
comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno (cioè fino al 30 giugno) e tali non possono essere le supplenze brevi.
Identica considerazione anche per quanto riguarda la seconda supplenza.
Con riguardo alla stessa, anche qualora dovesse ritenersi superata l'eccezione di nullità ammettendo (non senza notevole forzatura) il refuso della ricorrente nell'aver indicato anziché la supplenza Persona_2 CP_8 attribuita a presso la scuola primaria “G. Rodari” nell'a.s. CP_8
2017/18 era pur sempre una supplenza breve e saltuaria, non attribuibile e ai sensi dell'art. 59 CCNL Scuola 2007. Parte_1
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti per ragioni legate alla diversa posizione economica delle stesse.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 22/11/2024
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8