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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4393/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AL SE (VC) il 26/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 2009.
Dall'unione è nata, in data 20/11/2010, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
pagina 1 di 4 - LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in AL SE (VC) il 26/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno
2009 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale, posta al piano primo e facente parte dell'immobile sito in GA
(VC), via Lanino n. 16, in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità esclusiva, con tutti i mobili e le suppellettili che lo arredano, della sig.ra Parte_2
. Il sig. si trasferirà nell'alloggio, attualmente non
[...] Parte_1 abitabile, posto al piano terra del medesimo stabile, ivi costituendo una residenza diversa e separata da quella della moglie e portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. si dà atto che tutti i lavori necessari alla sistemazione del sopraccitato alloggio al piano terra saranno integralmente sostenuti dal sig. che lo abiterà e che, sin da Parte_1 ora, dà atto di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti della sig.ra Parte_2
per le migliorie apportate all'immobile comune;
[...]
4. la figlia minore , studentessa al primo anno di Liceo delle Scienze Umane, viene Per_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà principalmente con la madre,
pagina 2 di 4 presso la quale avrà anche la propria residenza anagrafica, con conseguente inserimento nello stato di famiglia;
5. posta l'estrema vicinanza delle abitazioni dei genitori, le parti concordano comunque sin d'ora che per parte della giornata, la figlia, ormai quattordicenne, potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli orari scolastici e le proprie esigenze. In particolare, potrà consumare la cena presso l'abitazione del padre. Inoltre, Per_1 quest'ultimo sin da ora manifesta la propria disponibilità ad accompagnare al mattino la figlia alla fermata del pullman, fino a che il proprio orario lavorativo lo consentirà;
6. durante le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che dovrà essere comunicato, per evitare concomitanze, entro il
30/06 di ogni anno, sempre assicurando la reperibilità e la possibilità per l'altro genitore di sentirla telefonicamente. I sigg.ri e Parte_1 Parte_2 fanno comunque salvi i diversi accordi che potranno intervenire tra di loro, anche in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e dei desideri espressi dalla figlia;
7. per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo), le stesse verranno trascorse dalla minore alternativamente con l'uno o l'altro genitore, assecondando comunque le richieste della figlia medesima nonché facendo salvi diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta;
8. nonostante la partecipazione diretta di ciascun genitore al mantenimento di , le parti Per_1 convengono che il sig. concorra al mantenimento della figlia versando alla sig.ra Pt_1
un contributo mensile di € 150,00, entro il 15 di ogni mese. Tale importo sarà Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al 50% tra i medesimi. Sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del
Tribunale di Vercelli tutte le dette spese, straordinarie e non, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni 7 dalla richiesta, con invio della documentazione giustificativa.
I genitori, inoltre, suddivideranno in pari quota anche le spese sostenute per l'acquisto dei capi spalla invernali di cui necessiterà (giubbotti, giacconi, cappotti, scarpe etc.), il Per_1 cui costo verrà, pertanto, rimborsato al 50% alla parte che lo avrà sostenuto;
10. si dà atto che le rate mensili del mutuo fondiario stipulato, con atto Notaio in data Per_2
16.02.2007, repertorio n.178.515 n.19.472 di raccolta, con , di cui è Controparte_1 gravato l'intero immobile di cui sopra, cointestato fra i coniugi, verranno pagate dai medesimi nella misura del 50% ciascuno;
11. si dà atto che il conto corrente bancario, cointestato tra i coniugi, in essere presso
[...]
verrà mantenuto ed utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui Controparte_2 sopra. Le parti si impegnano a verificare l'esistenza dei fondi ad esso necessari entro la scadenza prevista (fine mese);
12. l'assegno unico corrisposto dall' verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_3
; Parte_2
13. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
pagina 3 di 4 14. si dà atto che i coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4393/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in AL SE (VC) il 26/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 2009.
Dall'unione è nata, in data 20/11/2010, la figlia , ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
pagina 1 di 4 - LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in AL SE (VC) il 26/09/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno
2009 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale, posta al piano primo e facente parte dell'immobile sito in GA
(VC), via Lanino n. 16, in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità esclusiva, con tutti i mobili e le suppellettili che lo arredano, della sig.ra Parte_2
. Il sig. si trasferirà nell'alloggio, attualmente non
[...] Parte_1 abitabile, posto al piano terra del medesimo stabile, ivi costituendo una residenza diversa e separata da quella della moglie e portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. si dà atto che tutti i lavori necessari alla sistemazione del sopraccitato alloggio al piano terra saranno integralmente sostenuti dal sig. che lo abiterà e che, sin da Parte_1 ora, dà atto di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti della sig.ra Parte_2
per le migliorie apportate all'immobile comune;
[...]
4. la figlia minore , studentessa al primo anno di Liceo delle Scienze Umane, viene Per_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma coabiterà principalmente con la madre,
pagina 2 di 4 presso la quale avrà anche la propria residenza anagrafica, con conseguente inserimento nello stato di famiglia;
5. posta l'estrema vicinanza delle abitazioni dei genitori, le parti concordano comunque sin d'ora che per parte della giornata, la figlia, ormai quattordicenne, potrà stare con il padre ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli orari scolastici e le proprie esigenze. In particolare, potrà consumare la cena presso l'abitazione del padre. Inoltre, Per_1 quest'ultimo sin da ora manifesta la propria disponibilità ad accompagnare al mattino la figlia alla fermata del pullman, fino a che il proprio orario lavorativo lo consentirà;
6. durante le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che dovrà essere comunicato, per evitare concomitanze, entro il
30/06 di ogni anno, sempre assicurando la reperibilità e la possibilità per l'altro genitore di sentirla telefonicamente. I sigg.ri e Parte_1 Parte_2 fanno comunque salvi i diversi accordi che potranno intervenire tra di loro, anche in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e dei desideri espressi dalla figlia;
7. per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo), le stesse verranno trascorse dalla minore alternativamente con l'uno o l'altro genitore, assecondando comunque le richieste della figlia medesima nonché facendo salvi diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta;
8. nonostante la partecipazione diretta di ciascun genitore al mantenimento di , le parti Per_1 convengono che il sig. concorra al mantenimento della figlia versando alla sig.ra Pt_1
un contributo mensile di € 150,00, entro il 15 di ogni mese. Tale importo sarà Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
9. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al 50% tra i medesimi. Sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del
Tribunale di Vercelli tutte le dette spese, straordinarie e non, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro giorni 7 dalla richiesta, con invio della documentazione giustificativa.
I genitori, inoltre, suddivideranno in pari quota anche le spese sostenute per l'acquisto dei capi spalla invernali di cui necessiterà (giubbotti, giacconi, cappotti, scarpe etc.), il Per_1 cui costo verrà, pertanto, rimborsato al 50% alla parte che lo avrà sostenuto;
10. si dà atto che le rate mensili del mutuo fondiario stipulato, con atto Notaio in data Per_2
16.02.2007, repertorio n.178.515 n.19.472 di raccolta, con , di cui è Controparte_1 gravato l'intero immobile di cui sopra, cointestato fra i coniugi, verranno pagate dai medesimi nella misura del 50% ciascuno;
11. si dà atto che il conto corrente bancario, cointestato tra i coniugi, in essere presso
[...]
verrà mantenuto ed utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo di cui Controparte_2 sopra. Le parti si impegnano a verificare l'esistenza dei fondi ad esso necessari entro la scadenza prevista (fine mese);
12. l'assegno unico corrisposto dall' verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_3
; Parte_2
13. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
pagina 3 di 4 14. si dà atto che i coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per la figlia.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4