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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
FA IN CO VA RL (C.F. 01349060127), di seguito, per brevità , FA, con il patrocinio dell'avv. LOSA FIORELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOSA FIORELLA
ATTORE contro
EL VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CLERICI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLERICI STEFANO
MA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CLERICI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLERICI STEFANO
CONVENUTI
EREDITA' TE DI VA RI ST (C.F. [...]), di seguito per brevità EREDITA' TE, con il patrocinio dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via mameli 24 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO:
Respingere la domanda della convenuta Eredità giacente di LE IC IS in quanto inammissibile ovvero, in ogni caso, infondata.
ULTERIORMENTE, NEL MERITO: Revocare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 Cod. Civ. l'inefficacia nei confronti del Fallimento Macchine Agricole LE SR (C.F. 01349060127), della donazione stipulata dai Sig.ri LE
IC IS (C.F. [...]), LE NA (C.F. [...]) e LE CO (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto ed infra descritti. Ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
Quota di un 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili in Comune di Saronno:
- in Via Giovanni Campi n. 2, appartamento al piano sesto composto da soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio e balcone con annesso locale deposito al piano secondo sottostrada, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale al piano secondo sottostrada, il tutto censito al catasto fabbricati come segue:
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 557 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sesto
– categoria A/2 – classe 3 – vani quattro virgola cinque – superficie catastale totale metri quadrati sessantaquattro – Rendita Euro 418,33 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994
n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 558 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sotterraneo secondo – categoria C/2 – classe 1 – metri quadrati sei – superficie catastale totale metri quadrati sette – Rendita Euro 5,58 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n.
701) - alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 88 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sotterraneo secondo – categoria C/6 – classe 6 – metri quadrati quattordici – superficie catastale totale metri quadrati venti – Rendita Euro 46,27.
- appezzamento di terreno, distinto al catasto terreni come segue:
- foglio 1 – mappale 54 – porz AA – seminativo – classe 2 – di ettari zero – are trentatre – centiare zero – R.D. Euro 22,16 – R.A. Euro 18,75 e porz AB – semin arbor – classe 2 di ettari zero – are due – centiare trenta – R.D. Euro 1,54 – R.A. Euro 1,37. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso spese forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed accessori di legge.
Per i convenuti VA EL e MA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione respinta, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale ed istruttorio, del caso e di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge,
NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'intervenuta adesione dei convenuti, sigg. NA e CO VA, alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dal FA IN CO VA S.r.l. (c.f. 01349060127) con sede in SARONNO, Via Giotto, n. 5, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti dello stesso FA, della donazione stipulata dai sigg.
pagina 2 di 8 IC IS VA (c.f.: [...]), NA VA (c.f.:
[...]) e CO VA (c.f.: [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola CIANCI, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto stesso.
In via istruttoria come in atti
Per la CURATELA DELL'ERDITA' TE DI RI ST: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria
NEL MERITO: Ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'EREDITA' TE di LE IC IS, (C.F. 90056130124) della donazione stipulata dai sigg. LE IC IS (C.F. [...]), LE NA (C.F.
[...]) e LE CO (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part.
n. 13853, in relazione agli immobili come riportati nell'atto e come descritti qui di seguito.
Quota di 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili in Comune di Saronno:
- in via Giovanni Campi n. 2, appartamento al piano sesto composto da soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio e balcone con annesso locale deposito al piano secondo sottostrada, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale al piano secondo sottostrada, il tutto censito al catasto fabbricati come segue:
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 557 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sesto – categoria A/2 – classe 3 – vani quattro virgola cinque – superficie catastale totale metri quadrati sessantaquattro – Rendita Euro 418,33 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 558 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sotterraneo secondo – categoria C/2 – classe 1 – metri quadrati sei – superficie catastatale totale metri quadrati sette – Rendita Euro 5,58 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 88 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sotterraneo secondo – categoria C/6 – classe 6 – metri quadrati quattordici – superficie catastatale totale metri quadrati venti – Rendita Euro 46,27
- appezzamento di terreno, distinto al catasto terreni come segue:
- foglio 1 – mappale 54 – porz AA – seminativo – classe 2 – di ettari zero – are trentatre
– centiare zero – R.D. Euro 22,16 – R.A. Euro 18,75 e porz AB – semin arbor – classe 2 di ettari zero – are due – centiare trenta – R.D. Euro 1,54 – R.A. Euro 1,37.
Ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con osservanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato il FA, ut sopra, evocava in giudizio i Sigg.ri
VA EL e MA, quest'ultimo in proprio e nella qualità di rappresentate ex art. 496 cc dell'EREDITÀ DI VA RI ST, svolgendo nei loro confronti le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse il FA contestava l'inefficacia dell'atto di donazione a rogito dell'avv. Paola Cianci Notaio in Saronno del 14/02/2024 con il quale il sig. RI ST
VA cedeva ai propri figli EL e MA VA 1/3 degli immobili siti in Saronno come sopra descritti, poiché stipulato in danno dei creditori del donante, con tale atto spogliatosi di tutti i diritti reali immobiliari di cui era titolare.
Parte attrice affermava altresì la propria legittimazione attiva “in quanto titolare di un credito c.d. litigioso, dedotto – ed oggetto di accertamento – nel giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione specializzata impresa, R.G. n. 24583/2023” peraltro già oggetto, secondo il Fallimento attoreo, di delibazione sommaria in sede cautelare a seguito dell'accoglimento del ricorso ex artt. 669-bis e 671
c.p.c. con emissione di un provvedimento di sequestro conservativo a carico del sig. VA
RI ST.
Legittimati passivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. venivano ritenuti i donatari VA
EL e MA nonché - considerato che il sig. VA RI ST era deceduto
- l'EREDITÀ DI VA RI ST in persona del figlio MA convivente con il padre fino al suo decesso e chiamato all'eredità.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i figli del de cuius EL e MA VA contestando la totale estraneità ed inconsapevolezza delle questioni aziendali del padre, peraltro malato in fase terminale, ed affermando che qualora “avessero conosciuto la situazione, mai avrebbero acconsentito alla stipulazione di un atto di trasferimento di immobili a titolo gratuito” e per di più a loro favore.
Pertanto essi aderivano alla domanda di revocatoria e di dichiarazione di inefficacia specificando altresì di aver effettuato formale e tempestiva dichiarazione di rinuncia all'eredità del padre, ragione per cui il
Sig. MA VA contestava la sua legittimazione passiva quale asserito rappresentante dell'eredità ex art. 486 c.c..
All'udienza indicata, dato atto della posizione assunta dai convenuti e dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli stessi, il Giudice onerava la parte più diligente di presentare domanda per la nomina di
Curatore dell'eredità giacente.
pagina 4 di 8 In seguito alla nomina, l'attrice provvedeva a chiamare in causa il Curatore dell'EREDITÀ
TE nella persona della dott.ssa Corbella, la quale si costituiva mediante comparsa di risposta con la quale rappresentava che nel verbale di inventario di eredità rep. n. 323/2024 e verbale di prosecuzione di inventario di eredità rep. n. 325/2024 non risultava il credito del FA pur ritenendo pienamente condivisibili le ragioni espresse dal FA attoreo in merito alla fondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di donazione del 14/02/2024 tra il sig. VA
RI ST ed i suoi figli.
Nel contempo, in coerenza con i poteri attribuiti al Curatore dell'EREDITA' TE affermava che competeva a quest'ultimo il compito di difendere e proteggere i beni immobili di cui è causa promuovendo le ragioni che afferiscono al patrimonio ereditario al fine di poter garantire il pagamento dei debiti ereditari che riguardano anche altri creditori evidenziando che tale donazione aveva portato alla sottrazione della quota di 1/3 di detto immobile in pregiudizio delle ragioni creditorie di soggetti l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, le cui posizioni creditorie erano note al de cuius.
Sulla base di tale presupposto chiedeva che a seguito della revocatoria dell'atto di donazione – reputando che l'adesione prestata dagli altri convenuti operasse anche nei confronti dell'EREDITA'
TE - la quota del terzo degli immobili in Saronno sopra descritti andasse a beneficio dell'EREDITÀ TE onde consentire al Curatore di procedere ad una realizzazione economica per il successivo pagamento dei debiti ai sensi di legge da realizzarsi in forma concorsuale secondo la diversa graduazione dei creditori.
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni sopra esposte.
Sulla base di tali conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
Legittimazione attiva dell'EREDITA' TE
A norma dell'art. 2901, co. 1, cc. “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le ss. condizioni…”.
Il Curatore dell'EREDITA' TE è intervenuto nel presente giudizio non solo al fine di integrare il contraddittorio rispetto alla domanda revocatoria svolta dal FA, ma anche al fine di proporre esso stesso analoga domanda revocatoria in ragione dell'esigenza di tutela delle altre posizioni creditorie nei riguardi dell'eredità del fu VA OR ST.
Rispetto a tale domanda si pone la questione se possa configurarsi una legittimazione attiva in capo al
Curatore dell'EREDITA' TE.
pagina 5 di 8 Ritiene lo scrivente che la risposta debba essere negativa e ciò per le considerazioni che di seguito si espongono.
E' indubbio che egli, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente abbia anche il compito di esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, ma tali prerogative hanno un orizzonte definito essendo riferite unicamente alla tutela dei diritti di cui sia titolare l'eredità giacente.
L'azione revocatoria non risponde a tale finalità in quanto, dal punto di vista oggettivo, non determina alcun effetto recuperatorio, ma consente unicamente di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto revocato, e, dal punto di vita soggettivo, opera unicamente a favore del creditore che si avvalga di tale strumento (art. cit.).
L'eredità giacente si pone come destinataria delle ragioni dei creditori del de cuius e quindi non partecipa delle prerogative di questi ultimi, diversamente dal Curatore del fallimento, al quale l'art. 66
R.D. 16.03.1942, n. 267 attribuisce una «speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore» all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa.
Prova ne è la circostanza che, in seguito al FA, la legittimazione attiva a proporre l'azione revocatoria spetti unicamente al Curatore del FA (“qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art.
66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.”, Cass. sez III, ordinanza n. 13862 del 06/07/2020).
Nel caso dell'eredità giacente, invece, i creditori della massa ereditaria conservano la propria legittimazione ad agire in revocatoria né il Curatore dell'eredità giacente potrebbe sostituirsi ad essi.
Ne discende pertanto che il Curatore dell'EREDITA' TE non ha alcuna legittimazione a proporre l'azione revocatoria a favore dei creditori risultanti dall'inventario, spettando tale azione unicamente a questi ultimi (e d'altronde l'eventuale revocatoria ottenuta da uno di questi non potrebbe giovare agli altri, ma questi dovrebbero ottenere un analogo provvedimento a loro favore).
Azione revocatoria svolta dal FA
Chiarita la legittimazione del Curatore del FA rispetto all'azione oggetto di causa nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della stessa.
pagina 6 di 8 In primo luogo nessuna delle parti ha contestato nel merito la richiesta del FA posto che i
Sigg.ri VA hanno aderito alla revocatoria e l'EREDITA' TE si è limitata ad opporre la propria legittimazione ad ottenere il medesimo risultato (impropriamente come si è detto).
In ogni caso il FA ha dimostrato di essere titolare di un credito litigioso come si evince dall'ordinanza pronunciata il 13.02.2024 e pubblicata il 20.02.2024 con la quale il Tribunale di Milano ha autorizzato il FA a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni, mobili ed immobili, nonché di qualunque diritto o credito di proprietà del sig. VA RI
ST, in solido con gli altri amministratori convenuti, fino alla concorrenza di euro 345.139,82
(doc. 07 di parte attrice).
Trattandosi di donazione avvenuta quando era già pendenti il giudizio ed il procedimento cautelare promossi dal FA nei suoi confronti vi è prova altresì della scientia damni richiesta dall'art. 2901 Cod. Civ. (né è richiesto alcun ulteriore elemento trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto in data posteriore al sorgere del credito):
La domanda attorea merita dunque integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite vengono interamente compensate nei rapporti tra il FA ed i convenuti sia quanto ai Sigg.ri VA, che hanno aderito alla domanda attorea, che all' EREDITA'
TE evidenziando rispetto a questa che: 1) l'EREDITA' TE ha condiviso le ragioni espresse dal FA “attoreo in merito alla fondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di donazione del 14/02/2024 tra il sig. LE IC IS ed i suoi figli..”; 2) l'eventuale accoglimento delle domande dell'EREDITA' TE non avrebbe pregiudicato quelle svolte dal
FA (determinando la revocatoria un'inefficacia relativa dell'atto, riferita cioè a ciascun creditore che la faccia valere); 3) i Sigg. VA EL e MA hanno chiesto espressamente la compensazione delle spese di lite ritenendosi estranei alle questioni in punto di legittimazione attiva sopra esaminate (“Basterà semplicemente leggere il contenuto delle domande svolte dalla Eredità giacente, nonché le osservazioni e repliche reciprocamente effettuate, tanto da parte della stessa Eredità giacente, quanto da parte del Fallimento, per avvedersi come, rispetto a questa conflittuale dialettica ed alle schermaglie insorte fra queste due parti processuali, i convenuti sigg. VA siano rimasti del tutto estranei”, così in conclusionale).
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'EREDITA' TE quanto alle domande svolte nel presente giudizio;
2) In accoglimento della domanda svolta dal FA nei confronti delle parti convenute, revoca e pertanto dichiara l'inefficacia nei confronti del FA IN
CO VA RL (C.F. 01349060127) ai sensi dell'art. 2901 Cod. Civ. della donazione stipulata dai Sig.ri VA RI ST (C.F.
[...]), VA EL (C.F. [...]) e VA
MA (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola
Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio
2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto e sopra descritti;
3) Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia all'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) Compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1341/2024 promossa da:
FA IN CO VA RL (C.F. 01349060127), di seguito, per brevità , FA, con il patrocinio dell'avv. LOSA FIORELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOSA FIORELLA
ATTORE contro
EL VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CLERICI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLERICI STEFANO
MA VA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CLERICI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CLERICI STEFANO
CONVENUTI
EREDITA' TE DI VA RI ST (C.F. [...]), di seguito per brevità EREDITA' TE, con il patrocinio dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via mameli 24 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
pagina 1 di 8 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO:
Respingere la domanda della convenuta Eredità giacente di LE IC IS in quanto inammissibile ovvero, in ogni caso, infondata.
ULTERIORMENTE, NEL MERITO: Revocare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 Cod. Civ. l'inefficacia nei confronti del Fallimento Macchine Agricole LE SR (C.F. 01349060127), della donazione stipulata dai Sig.ri LE
IC IS (C.F. [...]), LE NA (C.F. [...]) e LE CO (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto ed infra descritti. Ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
Quota di un 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili in Comune di Saronno:
- in Via Giovanni Campi n. 2, appartamento al piano sesto composto da soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio e balcone con annesso locale deposito al piano secondo sottostrada, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale al piano secondo sottostrada, il tutto censito al catasto fabbricati come segue:
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 557 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sesto
– categoria A/2 – classe 3 – vani quattro virgola cinque – superficie catastale totale metri quadrati sessantaquattro – Rendita Euro 418,33 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994
n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 558 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sotterraneo secondo – categoria C/2 – classe 1 – metri quadrati sei – superficie catastale totale metri quadrati sette – Rendita Euro 5,58 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n.
701) - alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 88 – Via Giovanni Campi n. 2 – piano sotterraneo secondo – categoria C/6 – classe 6 – metri quadrati quattordici – superficie catastale totale metri quadrati venti – Rendita Euro 46,27.
- appezzamento di terreno, distinto al catasto terreni come segue:
- foglio 1 – mappale 54 – porz AA – seminativo – classe 2 – di ettari zero – are trentatre – centiare zero – R.D. Euro 22,16 – R.A. Euro 18,75 e porz AB – semin arbor – classe 2 di ettari zero – are due – centiare trenta – R.D. Euro 1,54 – R.A. Euro 1,37. Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso spese forfettario ex art. 2 DM 55/2014 ed accessori di legge.
Per i convenuti VA EL e MA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione respinta, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale ed istruttorio, del caso e di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge,
NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'intervenuta adesione dei convenuti, sigg. NA e CO VA, alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dal FA IN CO VA S.r.l. (c.f. 01349060127) con sede in SARONNO, Via Giotto, n. 5, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia nei confronti dello stesso FA, della donazione stipulata dai sigg.
pagina 2 di 8 IC IS VA (c.f.: [...]), NA VA (c.f.:
[...]) e CO VA (c.f.: [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola CIANCI, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto stesso.
In via istruttoria come in atti
Per la CURATELA DELL'ERDITA' TE DI RI ST: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, premessi ogni ulteriore opportuno accertamento e declaratoria
NEL MERITO: Ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocare e dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'EREDITA' TE di LE IC IS, (C.F. 90056130124) della donazione stipulata dai sigg. LE IC IS (C.F. [...]), LE NA (C.F.
[...]) e LE CO (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio 2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part.
n. 13853, in relazione agli immobili come riportati nell'atto e come descritti qui di seguito.
Quota di 1/3 (un terzo) dei seguenti immobili in Comune di Saronno:
- in via Giovanni Campi n. 2, appartamento al piano sesto composto da soggiorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio e balcone con annesso locale deposito al piano secondo sottostrada, nonché box ad uso autorimessa pertinenziale al piano secondo sottostrada, il tutto censito al catasto fabbricati come segue:
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 557 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sesto – categoria A/2 – classe 3 – vani quattro virgola cinque – superficie catastale totale metri quadrati sessantaquattro – Rendita Euro 418,33 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 558 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sotterraneo secondo – categoria C/2 – classe 1 – metri quadrati sei – superficie catastatale totale metri quadrati sette – Rendita Euro 5,58 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701)
- alla sezione SA al foglio 9 – mappale 106 – subalterno 88 – Via Giovanni Campi n. 2
– piano sotterraneo secondo – categoria C/6 – classe 6 – metri quadrati quattordici – superficie catastatale totale metri quadrati venti – Rendita Euro 46,27
- appezzamento di terreno, distinto al catasto terreni come segue:
- foglio 1 – mappale 54 – porz AA – seminativo – classe 2 – di ettari zero – are trentatre
– centiare zero – R.D. Euro 22,16 – R.A. Euro 18,75 e porz AB – semin arbor – classe 2 di ettari zero – are due – centiare trenta – R.D. Euro 1,54 – R.A. Euro 1,37.
Ordinare al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia dell'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, compreso rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con osservanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato il FA, ut sopra, evocava in giudizio i Sigg.ri
VA EL e MA, quest'ultimo in proprio e nella qualità di rappresentate ex art. 496 cc dell'EREDITÀ DI VA RI ST, svolgendo nei loro confronti le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse il FA contestava l'inefficacia dell'atto di donazione a rogito dell'avv. Paola Cianci Notaio in Saronno del 14/02/2024 con il quale il sig. RI ST
VA cedeva ai propri figli EL e MA VA 1/3 degli immobili siti in Saronno come sopra descritti, poiché stipulato in danno dei creditori del donante, con tale atto spogliatosi di tutti i diritti reali immobiliari di cui era titolare.
Parte attrice affermava altresì la propria legittimazione attiva “in quanto titolare di un credito c.d. litigioso, dedotto – ed oggetto di accertamento – nel giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione specializzata impresa, R.G. n. 24583/2023” peraltro già oggetto, secondo il Fallimento attoreo, di delibazione sommaria in sede cautelare a seguito dell'accoglimento del ricorso ex artt. 669-bis e 671
c.p.c. con emissione di un provvedimento di sequestro conservativo a carico del sig. VA
RI ST.
Legittimati passivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. venivano ritenuti i donatari VA
EL e MA nonché - considerato che il sig. VA RI ST era deceduto
- l'EREDITÀ DI VA RI ST in persona del figlio MA convivente con il padre fino al suo decesso e chiamato all'eredità.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i figli del de cuius EL e MA VA contestando la totale estraneità ed inconsapevolezza delle questioni aziendali del padre, peraltro malato in fase terminale, ed affermando che qualora “avessero conosciuto la situazione, mai avrebbero acconsentito alla stipulazione di un atto di trasferimento di immobili a titolo gratuito” e per di più a loro favore.
Pertanto essi aderivano alla domanda di revocatoria e di dichiarazione di inefficacia specificando altresì di aver effettuato formale e tempestiva dichiarazione di rinuncia all'eredità del padre, ragione per cui il
Sig. MA VA contestava la sua legittimazione passiva quale asserito rappresentante dell'eredità ex art. 486 c.c..
All'udienza indicata, dato atto della posizione assunta dai convenuti e dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli stessi, il Giudice onerava la parte più diligente di presentare domanda per la nomina di
Curatore dell'eredità giacente.
pagina 4 di 8 In seguito alla nomina, l'attrice provvedeva a chiamare in causa il Curatore dell'EREDITÀ
TE nella persona della dott.ssa Corbella, la quale si costituiva mediante comparsa di risposta con la quale rappresentava che nel verbale di inventario di eredità rep. n. 323/2024 e verbale di prosecuzione di inventario di eredità rep. n. 325/2024 non risultava il credito del FA pur ritenendo pienamente condivisibili le ragioni espresse dal FA attoreo in merito alla fondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di donazione del 14/02/2024 tra il sig. VA
RI ST ed i suoi figli.
Nel contempo, in coerenza con i poteri attribuiti al Curatore dell'EREDITA' TE affermava che competeva a quest'ultimo il compito di difendere e proteggere i beni immobili di cui è causa promuovendo le ragioni che afferiscono al patrimonio ereditario al fine di poter garantire il pagamento dei debiti ereditari che riguardano anche altri creditori evidenziando che tale donazione aveva portato alla sottrazione della quota di 1/3 di detto immobile in pregiudizio delle ragioni creditorie di soggetti l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, le cui posizioni creditorie erano note al de cuius.
Sulla base di tale presupposto chiedeva che a seguito della revocatoria dell'atto di donazione – reputando che l'adesione prestata dagli altri convenuti operasse anche nei confronti dell'EREDITA'
TE - la quota del terzo degli immobili in Saronno sopra descritti andasse a beneficio dell'EREDITÀ TE onde consentire al Curatore di procedere ad una realizzazione economica per il successivo pagamento dei debiti ai sensi di legge da realizzarsi in forma concorsuale secondo la diversa graduazione dei creditori.
Per tali ragioni concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di rito le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni sopra esposte.
Sulla base di tali conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
Legittimazione attiva dell'EREDITA' TE
A norma dell'art. 2901, co. 1, cc. “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le ss. condizioni…”.
Il Curatore dell'EREDITA' TE è intervenuto nel presente giudizio non solo al fine di integrare il contraddittorio rispetto alla domanda revocatoria svolta dal FA, ma anche al fine di proporre esso stesso analoga domanda revocatoria in ragione dell'esigenza di tutela delle altre posizioni creditorie nei riguardi dell'eredità del fu VA OR ST.
Rispetto a tale domanda si pone la questione se possa configurarsi una legittimazione attiva in capo al
Curatore dell'EREDITA' TE.
pagina 5 di 8 Ritiene lo scrivente che la risposta debba essere negativa e ciò per le considerazioni che di seguito si espongono.
E' indubbio che egli, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente abbia anche il compito di esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, ma tali prerogative hanno un orizzonte definito essendo riferite unicamente alla tutela dei diritti di cui sia titolare l'eredità giacente.
L'azione revocatoria non risponde a tale finalità in quanto, dal punto di vista oggettivo, non determina alcun effetto recuperatorio, ma consente unicamente di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto revocato, e, dal punto di vita soggettivo, opera unicamente a favore del creditore che si avvalga di tale strumento (art. cit.).
L'eredità giacente si pone come destinataria delle ragioni dei creditori del de cuius e quindi non partecipa delle prerogative di questi ultimi, diversamente dal Curatore del fallimento, al quale l'art. 66
R.D. 16.03.1942, n. 267 attribuisce una «speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore» all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa.
Prova ne è la circostanza che, in seguito al FA, la legittimazione attiva a proporre l'azione revocatoria spetti unicamente al Curatore del FA (“qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art.
66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.”, Cass. sez III, ordinanza n. 13862 del 06/07/2020).
Nel caso dell'eredità giacente, invece, i creditori della massa ereditaria conservano la propria legittimazione ad agire in revocatoria né il Curatore dell'eredità giacente potrebbe sostituirsi ad essi.
Ne discende pertanto che il Curatore dell'EREDITA' TE non ha alcuna legittimazione a proporre l'azione revocatoria a favore dei creditori risultanti dall'inventario, spettando tale azione unicamente a questi ultimi (e d'altronde l'eventuale revocatoria ottenuta da uno di questi non potrebbe giovare agli altri, ma questi dovrebbero ottenere un analogo provvedimento a loro favore).
Azione revocatoria svolta dal FA
Chiarita la legittimazione del Curatore del FA rispetto all'azione oggetto di causa nessun dubbio sussiste in ordine alla fondatezza della stessa.
pagina 6 di 8 In primo luogo nessuna delle parti ha contestato nel merito la richiesta del FA posto che i
Sigg.ri VA hanno aderito alla revocatoria e l'EREDITA' TE si è limitata ad opporre la propria legittimazione ad ottenere il medesimo risultato (impropriamente come si è detto).
In ogni caso il FA ha dimostrato di essere titolare di un credito litigioso come si evince dall'ordinanza pronunciata il 13.02.2024 e pubblicata il 20.02.2024 con la quale il Tribunale di Milano ha autorizzato il FA a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni, mobili ed immobili, nonché di qualunque diritto o credito di proprietà del sig. VA RI
ST, in solido con gli altri amministratori convenuti, fino alla concorrenza di euro 345.139,82
(doc. 07 di parte attrice).
Trattandosi di donazione avvenuta quando era già pendenti il giudizio ed il procedimento cautelare promossi dal FA nei suoi confronti vi è prova altresì della scientia damni richiesta dall'art. 2901 Cod. Civ. (né è richiesto alcun ulteriore elemento trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto in data posteriore al sorgere del credito):
La domanda attorea merita dunque integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite vengono interamente compensate nei rapporti tra il FA ed i convenuti sia quanto ai Sigg.ri VA, che hanno aderito alla domanda attorea, che all' EREDITA'
TE evidenziando rispetto a questa che: 1) l'EREDITA' TE ha condiviso le ragioni espresse dal FA “attoreo in merito alla fondatezza dell'azione revocatoria dell'atto di donazione del 14/02/2024 tra il sig. LE IC IS ed i suoi figli..”; 2) l'eventuale accoglimento delle domande dell'EREDITA' TE non avrebbe pregiudicato quelle svolte dal
FA (determinando la revocatoria un'inefficacia relativa dell'atto, riferita cioè a ciascun creditore che la faccia valere); 3) i Sigg. VA EL e MA hanno chiesto espressamente la compensazione delle spese di lite ritenendosi estranei alle questioni in punto di legittimazione attiva sopra esaminate (“Basterà semplicemente leggere il contenuto delle domande svolte dalla Eredità giacente, nonché le osservazioni e repliche reciprocamente effettuate, tanto da parte della stessa Eredità giacente, quanto da parte del Fallimento, per avvedersi come, rispetto a questa conflittuale dialettica ed alle schermaglie insorte fra queste due parti processuali, i convenuti sigg. VA siano rimasti del tutto estranei”, così in conclusionale).
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'EREDITA' TE quanto alle domande svolte nel presente giudizio;
2) In accoglimento della domanda svolta dal FA nei confronti delle parti convenute, revoca e pertanto dichiara l'inefficacia nei confronti del FA IN
CO VA RL (C.F. 01349060127) ai sensi dell'art. 2901 Cod. Civ. della donazione stipulata dai Sig.ri VA RI ST (C.F.
[...]), VA EL (C.F. [...]) e VA
MA (C.F. [...]) il 14 febbraio 2024 per atto a rogito dell'Avv. Paola
Cianci, Notaio in Saronno, Repertorio n. 55098, Raccolta n. 40012, trascritto il 16 febbraio
2024 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano 2, Reg. gen. n. 19378 – Reg. part. n. 13853, in relazione agli immobili indicati nell'atto e sopra descritti;
3) Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari, ossia all'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Milano Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
4) Compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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