Art. 9. 1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonche' tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti, sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneita' dei locali e degli impianti nonche', qualora ne ricorrano i presupposti, il possesso delle caratteristiche specifiche del prosciutto di San Daniele.
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30
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24 giugno 1990
24 giugno 1990
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