Articolo 8 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 7Articolo 9
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7 maggio 1995
Art. 8. (Insegnamento religioso) 1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede affinche' l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinche' non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995