Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2422 del 17.07.2024 Oggetto: trattamento di famiglia su pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Doria Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 14.10.2022 chiedeva dichiararsi il proprio diritto a Parte_1
percepire, sulla sua pensione VO n. 10065438, i trattamenti di famiglia previsti per la tipologia di nucleo monoparentale senza figli e composto da almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile (tabella 21D) a far data dall'1.06.2017 e, per l'effetto, condannare l' al CP_1
pagamento dei ratei differenziali maturati con la indicata decorrenza, ovvero con altra decorrenza da individuare in corso di causa, oltre interessi legali. A fondamento della domanda deduceva di essere totalmente inabile (già titolare di pensione di inabilità civile) e di convivere con la sorella TO, la quale svolgeva l'attività di bracciante agricola e percepiva un reddito annuo di € 3.812,00 oltre a €
157,00 quale quota di reddito di terreni e fabbricati e € 43,00 quale quota di reddito per casa di abitazione. Riteneva, pertanto, di avere diritto al trattamento di famiglia previsto per i casi in cui vi fosse un richiedete inabile e almeno un germano o un nipote a carico.
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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda attorea aderendo alla prospettazione dell' . In particolare richiamava il disposto di cui all'art. 2 comma 6 d.l. n. 69/88, CP_1 ai sensi del quale: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”. Rilevato che nel caso di specie il ricorrente non aveva coniuge né figli e l'unico componente del nucleo familiare era la sorella maggiorenne che non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, riteneva infondata la richiesta attorea.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva male interpretato la normativa di riferimento, senza considerare che la tabella 21D era riferibile esattamente alla posizione dell'appellante. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
All'udienza di discussione (originariamente fissata per l'11.03.2025) tenutasi, per effetto di rinvio d'ufficio, il 19.03.2025, la difesa dell'appellante ha prodotto la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna relativa alla notificazione via pec dell'atto di appello, eseguita nei confronti dell' nello CP_1 stesso giorno 19.03.2025, e ha chiesto l'assegnazione di un termine per rinnovare la notificazione, stante la sua tardività.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Il ricorso in appello è stato notificato all' il 19.03.2025, ovvero nello stesso giorno dell'udienza CP_1 di discussione (peraltro riveniente da rinvio d'ufficio); la notificazione in tale data è stata effettuata in via autonoma, senza alcuna preventiva istanza di rimessione in termini e senza che la parte appellante abbia dedotto alcun insuperabile impedimento alla base della mancanza di una tempestiva notificazione.
In tale situazione viene in evidenza la pronuncia dalla Suprema Corte n. 11541/2017 secondo la quale, considerato che la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo impone all'interprete un nuovo approccio interpretativo nella soluzione di questioni attinenti alle norme sullo svolgimento del processo, è possibile conciliare il diritto alla ragionevole durata del processo con quello del giusto processo espresso dall'art. 6 CEDU -che persegue valori come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio e alla pronuncia- con l'affermazione del principio dell'autoresponsabilità. Tale principio impone alla parte, che sia incorsa nell'omissione giuridicamente rilevante, di esplicitare per lo meno le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge;
diversamente, il rispetto o meno del termine sarebbe intollerabilmente rimesso all'arbitrio della parte, nonostante le riferite caratteristiche del processo.
Più specificamente si rileva che la Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 23327/2023), occupandosi di un caso in cui l'appellante aveva provveduto alla notifica in via telematica dell'atto di impugnazione
(avverso una sentenza dichiarativa di fallimento) e del decreto di fissazione d'udienza nello stesso giorno dell'udienza, senza fornire alcuna giustificazione delle ragioni che avevano determinato quell'
“eclatante (anomalo) ritardo”, ha rigettato il ricorso per cassazione e quindi ha confermato la correttezza della sentenza del giudice del secondo grado, che aveva dichiarato improcedibile il reclamo.
In particolare, nella citata ordinanza n. 23327/2023 si legge “Orbene, la società ricorrente, senza neppure allegare un eventuale ritardo da parte della cancelleria della Corte d'Appello nella comunicazione del presente decreto, ha provveduto alla notifica in via telematica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza addirittura lo stesso giorno dell'udienza dell'1.7.2019, non fornendo nemmeno una seppur minima giustificazione delle ragioni che avevano determinato questo (eclatante) anomalo ritardo, che aveva determinato una palese violazione dei termini a comparire previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 7. Non vi è dubbio che per lo stesso principio di autoresponsabilità affermato dall'ordinanza n. 11541/2017, al fine di non dover comunque intollerabilmente rimettere il rispetto o meno del termine ordinatorio per la notifica del
3 reclamo all'arbitrio della parte (nonostante le caratteristiche di speditezza ed urgenza del processo fallimentare), si debba imporre alla parte notificante di esplicitare le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge non solo in caso di omissione tout court della notifica, ma anche in un'ipotesi, quale specie, di notifica palesemente tardiva, eseguita a distanza di mesi dal provvedimento di fissazione d'udienza, che ha, peraltro, dato luogo ad una palese violazione del termine
a comparire L. Fall., ex art. 18, comma 7 (nel caso in esame, del tutto conculcato alle parti resistenti, essendo la notifica avvenuta lo stesso giorno dell'udienza)”.
Questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi da tale principio, che reputa condivisibile e valido anche nel caso qui in esame, posta l'analogia tra il rito del lavoro e il rito dell'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto alle modalità di introduzione del giudizio, all'instaurazione del contraddittorio e alle caratteristiche di speditezza del processo.
Pertanto, considerato che nel caso in esame la notifica è stata effettuata nello stesso giorno dell'udienza di discussione e che non è stata fornita dall'appellante alcuna giustificazione per la notificazione così effettuata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, restando così precluso l'esame del merito.
Stante l'assenza di costituzione della controparte le spese di questo grado rimangono a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'1.10.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 17.07.2024 n. 2422 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 19.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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