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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Parte_1 C.F._1 MAURIZIO RI e dell'avv. GUERRA PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ex Ispettore Capo della Parte_1
Polizia di Stato con ultima sede di servizio presso la Polizia Stradale di Pistoia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, previa disapplicazione del provv. Prot. n. 0029188 del Controparte_1
6.10.2020 del , l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuto vittima Controparte_1 del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 per le invalidità riportate a seguito di un sinistro stradale occorso in data 29.6.1989 (già riconosciute dipendenti da causa di servizio), e, per l'effetto, ad essere inserito nell'elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
[...]
ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal predetto D.P.R., con conseguente condanna CP_1 del convenuto a corrispondergli la speciale elargizione e gli speciali assegni vitalizi previsti CP_1 dall'art. 2 legge n. 407/1998 con decorrenza 1.1.2006 e dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007 con decorrenza dall'1.1.2008, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento n. 0029188/2020 del convenuto CP_1 in quanto aveva erroneamente ritenuto improcedibile la domanda amministrativa per la sopravvenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dello status preteso dal e, nel merito, ha sostenuto Parte_1 il ricorrere di tutti i presupposti di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto ha, in via preliminare, eccepito la Controparte_1 prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” e, in subordine, del diritto ai relativi benefici economici;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, difettando nella specie i presupposti per il riconoscimento dello status ambìto dal ricorrente, in particolare non potendosi ricondurre l'evento dal quale erano scaturite le lesioni al ricorrente ad alcuna delle fattispecie elencate ai commi 563-564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla preliminare eccezione di prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di 'vittima del dovere'
1. Con provvedimento Prot. n. 0029188 del 6 ottobre 2020, il ha respinto Controparte_1
l'istanza amministrativa proposta il 24 giugno 2020 da per il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere, ritenendola improcedibile per essere intervenuta la prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, della legge n. 302/1990 e della legge n.
388/2000.
1.1. In questa sede, a fronte della contestazione del ricorrente, l'Amministrazione resistente ha ribadito tale argomentazione, deducendo la tardività dell'istanza del in quanto proposta Parte_1 oltre il 1 gennaio 2016, essendo il dies a quo corrispondente alla data di entrata in vigore della legge
266/2005 avvenuta il 1.1.2006, e tenuto conto che l'evento lesivo da cui discenderebbe il preteso diritto risalirebbe ad una data anteriore al 1.1.2006.
1.2. Sul punto, occorre richiamare quanto affermato a più riprese, anche di recente, dalla Suprema
Corte, la quale, sul presupposto di una rilettura costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 3, comma
2, Cost.) e di un adeguamento della teoria dello status ai princìpi fondanti lo Stato di diritto contemporaneo, fondato sul principio personalistico e su quello della solidarietà sociale, ha fatto leva su di una evoluta nozione di status, in termini di “insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti. Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come “status activus processualis” avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando
l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato […] in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come “posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua […], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri” (così Cass.
S.U. n. 483 del 2000, in motivazione) […]”. A fronte di tali argomenti, la Corte ha dunque precisato che
“[è] alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di 'vittima del dovere' tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto
a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” […]. Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, l. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività. […] non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38
Cost. […] E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006”. Di qui la Corte ha dunque riconosciuto l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere
(purché preceduta dalla indispensabile domanda amministrativa, quale condicio sine qua non per il riconoscimento di tale condizione), fermo però che tale caratteristica “non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440; in senso adesivo a tali motivazioni, ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 8 febbraio
2023, n. 3868; Cass. civ., sez. L, 26 giugno 2025, n. 17291; Cass. civ., sez. L, 14 luglio 2025, n. 19410;
Cass. civ., sez. L, 21 maggio 2025, n. 13556, nonché, ivi, la giurisprudenza richiamata al §2).
Non risulta che parte resistente abbia fornito nuovi elementi persuasivi idonei a giustificare un scostamento dal citato granitico indirizzo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui dunque in questa sede si intende aderire in quanto pienamente condivisibile ed applicabile nel caso che ci occupa.
1.4. Deve pertanto respingersi l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con CP_1 riferimento allo status di vittima del dovere vantato in questa sede da parte del ricorrente.
Quanto all'ulteriore eccezione inerente alla prescrizione decennale dei benefici economici azionati in conseguenza del riconoscimento dello status, si rinvia a quanto si dirà infra.
Sul diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore di Parte_1
2. Venendo all'esame della pretesa avanzata dal ricorrente in ordine al riconoscimento dello status di vittima del dovere, la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 1, commi 562-565, legge n.
266/2005, in forza della quale il legislatore ha esteso alle vittime del dovere (e soggetti equiparati) i benefici già previsti dalla legge n. 302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
2.1. In particolare, l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma 564, poi, estende il novero dei soggetti potenzialmente beneficiari dello status in discorso, prevedendo che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato adottato il Regolamento attuativo come previsto dal comma 565 dell'art. 1 legge n. 266/2005 per la definizione dei “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti”, il quale, all'art. 1 (rubricato “Definizioni”), prevede: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
2.2. Nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti (e comunque oggetto di prova documentale: cfr. doc. 4-5-6 allegati al ricorso) che in data 29 giugno 1989 il ricorrente abbia riportato lesioni (doc. 3 ricorso) a seguito di un sinistro stradale occorso allorché, in un servizio automontato di prevenzione e controllo del territorio con altro collega, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa che aveva richiesto un immediato intervento, l'auto con la quale ed il collega stavano recandosi (con i Parte_1 dispositivi di segnalazione acustica e visiva della volante attivati) ad intercettare un tir che stava procedendo lungo la SS 12 del Brennero (tratto località Piaggione in direzione Lucca) a zig zag per un malore del conducente. In particolare, è incontroverso – e documentato – che l'incidente sia avvenuto perché in località Fontananuova di Capannori all'uscita di una curva, in un tratto di strada a due sole corsie (una per ogni senso di marcia), la volante di servizio aveva trovato la corsia di marcia ostruita da un'auto che stava effettuando un'inversione ad “U”, e conseguentemente l'autista aveva repentinamente frenato e sterzato, senza riuscire però ad evitare la del tutto il contatto con l'altro veicolo, finendo quindi per collidere con una panchina ed un muro sul lato della strada. In tale circostanza il aveva sbattuto il capo contro il montante dell'auto di servizio, perdendo Parte_1 conoscenza accusando poi cefalea, senso di svenimento ed una perdita di sangue dal cranio, riportando un trauma policontusivo cranio-cervicale. Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha sostenuto che l'evento lesivo appena descritto non possa essere ricondotto ad alcuna delle fattispecie di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n.
266/2005, né del successivo comma 564, in quanto non teleologicamente connesso all'attività istituzionale che il ricorrente si trovava a svolgere al momento del sinistro stradale.
2.3. Ebbene, premesso che nel caso di specie il ricorrente invoca la fattispecie di cui al solo comma
563, in particolare alle lett. d) ed e) (ossia le ipotesi in cui le invalidità permanenti siano riportate nel corso di attività di servizio per diretto effetto di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi “d) in operazioni di soccorso” ovvero “e) in attività di tutela della pubblica incolumità”), la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato che “il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” (e tanto proprio in un caso nel quale il richiedente i benefici de quibus aveva “riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti”, riscontrandosi pertanto una evidente analogia con la dinamica dei fatti occorsi nel caso all'attenzione di questo giudice;
cfr. Cass. civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10791; nel medesimo senso, cfr. anche Cass. civ., sez. L, 17 ottobre 2018, n. 26012, nel quale la Corte ha confermato la sentenza di seconde cure che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo ad un agente che era deceduto a seguito di incidente stradale occorso mentre la pattuglia di cui era parte stava rientrando in caserma;
ancora, cfr. Cass. civ., sez. L, 21 aprile 2022, n. 12748).
La vicenda in esame risulta riconducibile alle invocate previsioni di cui alle lett. d) ed e) del comma
563 cit., essendo incontroverso che il ricorrente in data 29.6.1989 stesse svolgendo un'attività di servizio avente ad oggetto attività di soccorso a tutela della pubblica incolumità, non essendo contestato che lo stesso avesse ricevuto ordine di intervenire il più velocemente possibile raggiungendo il tir che, a causa del malore che aveva colpito l'autista, stava pericolosamente procedendo a zig zag lungo la SS 12 del Brennero in località Piaggione in direzione di Lucca. Il sinistro stradale occorso, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi avulso dalla particolare attività
d'istituto che si trovava a svolgere, proprio perché l'impatto, per quanto emergente dagli Parte_1 atti, risulta conseguenza anche del fatto che la volante di servizio stava convergendo a sirene spiegate verso il luogo in cui si trovava il predetto mezzo pesante, concretizzandosi così un rischio specifico dell'attività stessa, non potendosi ritenere che la negligenza dell'automobilista che stava compiendo la manovra di inversione ad U sia sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l'infortunio e i compiti di servizio del ricorrente.
Si ritiene che i princìpi affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità con precipuo riferimento alle ipotesi sub lett. a) e b) del comma 563 possano estendersi quindi al caso che ci occupa, tenuto peraltro conto della similarità sul piano storico-fattuale delle fattispecie concrete esaminate dalla
Cassazione rispetto a quella oggetto di causa.
2.4. Deve dunque conclusivamente riconoscersi in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Sul quantum di invalidità complessiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009
3. Dall'espletata CTU medico-legale del dott. – cui integralmente ci si riporta e che si Per_1 condivide in virtù dell'adeguata, puntuale e persuasiva motivazione adottata dal consulente, anche sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo, delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario esperto in psichiatria dott. e della documentazione versata in atti – emerge la sussistenza di un nesso eziologico tra Per_2
l'incidente stradale occorso al ricorrente ed il disturbo psichico lamentato, “attualmente inquadrabile in un Disturbo depressivo persistente (distimia) con sintomi ansiosi moderati-severi (DSM-V 300.4), come da visita psichiatrica espletata in corso di CTU”1. Quanto alle ulteriori “patologie diagnosticate
[al ricorrente] negli anni successivi all'evento de quo” il CTU ha di contro evidenziato che, se tale evento “ha indubbiamente determinato un traumatismo cranio-cervicale le cui conseguenze menomative algodisfunzionali – ancorché lievi – appaiono meritevoli di valorizzazione in termini di esiti permanenti”, purtuttavia la vis lesiva accertata “sul piano strettamente fisico appare di entità francamente insufficiente per giustificare lo sviluppo di quadri clinici più importanti, quali una cefalea strutturata o una spondilodiscoartrosi”.
3.1. Tanto premesso, il CTU ha concluso riconoscendo un grado di invalidità complessiva, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, pari al 40%2.
3.2. Non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza di relazione peritale. Si dà atto che parte resistente, in data 20.8.2024, ha depositato istanza di rimessione in termini del proprio ctp al fine di proporre le proprie osservazioni, evidenziando che le stesse erano state inviate al CTU ma da questi non ricevute;
all'udienza del 5.11.2024 è stata reiterata l'istanza, che il giudice ha rigettato con ordinanza di pari data, rilevato che parte resistente non aveva fornito idonea prova che la causa della decadenza in cui era incorso il ctp non fosse a lui imputabile3.
Neppure si ritiene necessario disporre la rinnovazione della CTU come richiesto nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 dall'Amministrazione resistente, in virtù della già rilevata persuasività dell'iter argomentativo seguito dal CTU dott. ampiamente motivato Per_1 2 Così argomenta il CTU in ordine ai criteri di valutazione adottati: “Passando alla valutazione del danno causalmente correlabile al sinistro stradale in questione, tenuto conto di quelle che sono le indicazioni tabellari contenute all'interno del DM 12/07/2000 e facendo riferimento alle voci 181 (Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, fino a 15%), 182 (Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, fino a 4%) e 199 (Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico- sensitiva, fino a 4%), è possibile riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile complessivamente in misura pari al 18% (diciotto percento). In relazione alla capacità lavorativa del Ricorrente, con riferimento alle Tabelle di cui al DPR 834/1981 (più favorevoli, nel caso specifico, rispetto alle tabelle del DM 05/02/1992), si ritiene di poter assimilare il disturbo psichico da cui è affetto il sig. alla voce “Istero-nevrosi di media entità”, potendosi dunque ascrivere il quadro menomativo conseguenza Parte_1 dell'incidente stradale del 29/06/1989 alla VII categoria (invalidità permanente del 31-40% in base all'allegato 1 del DPR 181/2009), valutandolo in termini percentualistici al 34% (trentaquattro percento). Le sole conseguenze dell'evento in questione non hanno determinato una assoluta inidoneità dal servizio del sig. attribuibile (come anche da Parte_1 giudizio della CMO di Firenze) in maniera prevalente, ma non esclusiva, al suddetto disturbo psichico, su cui ha insistito in maniera sinergica una serie di comorbilità dipendenti da causa di servizio che, tuttavia, non hanno correlazione causale con il trauma del 29/06/1989. In tema di danno morale, in un'ottica di equa valorizzazione dello stesso che tenga necessariamente conto del fatto che, nel caso di specie, parte del turbamento e della sofferenza interiore sono intrinseci alla condizione psichica diagnosticata e dunque non sarebbe appropriato valutarli a doppio titolo, si ritiene adeguata una quantificazione della suddetta voce di danno nella misura di un terzo del danno biologico, dunque pari al 6% (sei percento). L'invalidità complessiva, secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB) contenuta all'interno dell'art. 4 DPR 181/2009, è pertanto pari al 40% (quaranta percento)”. 3 Si riportano integralmente le motivazioni della predetta ordinanza: “ritenuto che, nel caso di specie, l'istante non ha fornito idonea prova del corretto e tempestivo inoltro delle osservazioni all'indirizzo PEC del CTU mediante produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della missiva, producendo solo un documento riportante la dicitura
“messaggio ricevuto” ma di cui non è certa la riconducibilità alla comunicazione inoltrata al dott. piuttosto che Per_1 agli altri destinatari ivi riportati;
ritenuta, piuttosto, verosimile la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla parte ricorrente all'udienza odierna, secondo cui il mancato ricevimento della mail inviata al CTU dal CTP è dipeso dall'utilizzo di un indirizzo mail ordinario anziché PEC, ritenuto che lo stesso consulente di parte ben avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, avvedersi tempestivamente del mancato recapito della missiva in questione nelle modalità descritte e, quindi, provvedere al suo corretto inoltro al CTU a mezzo PEC, oppure sempre con mail ordinaria ma ad altro indirizzo mail ordinario dell'Ausiliario, ritenuto, in definitiva, che la decadenza in cui è incorso il CTP della resistente non è stata determinata da una causa al medesimo non imputabile,
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di rimessione in termini proposta dal difensore di parte resistente”. sulla scorta di criteri tecnico-scientifici e logico-razionali non criticabili e adeguatamente fondato sulle risultanze documentali e su quanto emerso nel corso delle operazioni peritali.
4. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve concludersi che il ricorrente ha, dunque, diritto ai benefici economici assistenziali di legge dell'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998, oltre interessi legali dallo scadere dei singoli ratei al saldo, e dello speciale assegno vitalizio ai sensi dell'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, oltre interessi legali dallo scadere dei singoli ratei al saldo, entrambi a decorrere dal 24 giugno 2010, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale dei benefici economici sollevata da parte resistente (sulla scorta delle motivazioni di cui alla già citata Cass. civ., sez. L, n. 17440/2022; in proposito, ex multis, cfr. altresì Cass. civ., sez. L,
17291/2025, cit.: “è costante affermazione di questa Corte quella secondo la quale le provvidenze economiche e i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale che decorre anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Diversamente ragionando, ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere, si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente soltanto allo status”).
4.1. Deve per contro ritenersi prescritto il diritto alla speciale elargizione una tantum, tenuto conto che “il dies a quo della prescrizione di tale beneficio deve essere individuato al momento dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.p.r. n. 243/2006, a decorrere dal quale la parte, rimasta vittima di lesioni in data anteriore [come nel caso di specie: n.d.r.], avrebbe dovuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, n. 17291/2025, cit.), mentre è pacifico che la domanda sia stata proposta dal ben oltre il decennio dall'entrata in vigore del Parte_1 predetto d.p.r. 243/2006. Ne discende che la speciale elargizione una tantum non andrà dunque riconosciuta, dovendosi peraltro a questo proposito dare atto che rispetto alla stessa nelle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025 il ricorrente non ha comunque reiterato la propria domanda originariamente formulata.
Sulle spese di lite
Stante il solo parziale accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, le spese si intendono compensate per 1/3, con condanna del al pagamento della restante quota di 2/3, Controparte_1 liquidata in dispositivo già in tale misura, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Tenuto conto che la CTU ha accertato il ricorrere in capo al dei presupposti medico- Parte_1 legali per il riconoscimento dello status vantato in questa sede (ancorché in punto di benefici assistenziali conseguenti sia stata parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione del ), le CP_1 spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento del 26.5.2025, sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) previa disapplicazione del provv. Prot. n. 0029188 del Controparte_2 emesso il 6 ottobre 2020, condanna il convenuto a riconoscere a lo CP_1 Parte_1 status di Vittima del Dovere ai fini della concessione dei benefici assistenziali e, per l'effetto, condanna il medesimo ad inserire nell'elenco ex art. 3 comma 3 d.P.R. 243/2006 CP_1 Parte_1 ai fini della concessione dei benefici assistenziali;
2) condanna il convenuto al riconoscimento in favore di dei CP_1 Parte_1 medesimi benefici assistenziali e, segnatamente:
- il diritto allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/1998 con decorrenza dal
24.6.2010 e da valere a vita;
- il diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206/2004 con decorrenza dal
24.6.2010 e da valere a vita;
3) rigetta nel resto il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, e pone a carico del convenuto CP_1 la restante quota di 2/3, che liquida in complessivi € 5.400 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
5) pone le spese per i compensi del CTU – liquidate con provvedimento del 26.5.2025 – definitivamente a carico del . Controparte_1
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Più diffusamente, si richiamano le conclusioni della relazione dell'ausiliario dott. (allegata alla CTU del dott. Per_2
: “La sintomatologia ansioso depressiva presentata dal periziando in seguito all'incidente avvenuto in data Per_1 29/06/1989 può essere inquadrata, come si evince dalla documentazione sanitaria agli atti, nell'ambito di una Sindrome Soggettiva Post Traumatica conseguente all'incidente. Nonostante il corretto inquadramento diagnostico il signor non ha effettuato alcun percorso di cura farmacologica o psicoterapeutica per il trattamento del suddetto Parte_1 disturbo ansiosodepressivo, ma ha anzi cercato di nascondere questa sintomatologia per mancanza di consapevolezza di malattia e per il timore di poter essere riformato. La mancanza delle cure necessarie ha inevitabilmente prodotto una cronicizzazione del quadro ansioso depressivo che si è instaurato nell'ambito della Sindrome Soggettiva Post Traumatica conseguente l'incidente avvenuto nel Giugno '89. La cronicizzazione del quadro viene confermata anche dall'inquadramento diagnostico effettuato dalla dott.ssa in data 11/02/2005 “sindrome ansioso depressiva esordita Per_3 dopo un trauma occorso circa 15 anni orsono”. Il dato della cronicizzazione del quadro psicopatologico del periziando è inoltre confermata nella relazione dello psichiatra dott. “Confermo che la sintomatologia attuale è in relazione al Per_4 trauma iniziale, rappresentando una evoluzione in senso endoreattivo della depressione reattiva correlata al trauma e alla cefalea conseguente.”. Sulla base delle considerazioni sopra riportate ritengo che la sintomatologia ansioso depressiva di cui soffre il signor ia in relazione causale con l'evento traumatico subito da quest'ultimo nel 1989”. Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Parte_1 C.F._1 MAURIZIO RI e dell'avv. GUERRA PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti presso i difensori Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliato come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c., ex Ispettore Capo della Parte_1
Polizia di Stato con ultima sede di servizio presso la Polizia Stradale di Pistoia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, previa disapplicazione del provv. Prot. n. 0029188 del Controparte_1
6.10.2020 del , l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuto vittima Controparte_1 del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 per le invalidità riportate a seguito di un sinistro stradale occorso in data 29.6.1989 (già riconosciute dipendenti da causa di servizio), e, per l'effetto, ad essere inserito nell'elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
[...]
ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dal predetto D.P.R., con conseguente condanna CP_1 del convenuto a corrispondergli la speciale elargizione e gli speciali assegni vitalizi previsti CP_1 dall'art. 2 legge n. 407/1998 con decorrenza 1.1.2006 e dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007 con decorrenza dall'1.1.2008, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, il ricorrente ha censurato il provvedimento n. 0029188/2020 del convenuto CP_1 in quanto aveva erroneamente ritenuto improcedibile la domanda amministrativa per la sopravvenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dello status preteso dal e, nel merito, ha sostenuto Parte_1 il ricorrere di tutti i presupposti di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005.
Costituitosi tempestivamente, il convenuto ha, in via preliminare, eccepito la Controparte_1 prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” e, in subordine, del diritto ai relativi benefici economici;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, difettando nella specie i presupposti per il riconoscimento dello status ambìto dal ricorrente, in particolare non potendosi ricondurre l'evento dal quale erano scaturite le lesioni al ricorrente ad alcuna delle fattispecie elencate ai commi 563-564 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla preliminare eccezione di prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di 'vittima del dovere'
1. Con provvedimento Prot. n. 0029188 del 6 ottobre 2020, il ha respinto Controparte_1
l'istanza amministrativa proposta il 24 giugno 2020 da per il riconoscimento dello Parte_1 status di vittima del dovere, ritenendola improcedibile per essere intervenuta la prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, della legge n. 302/1990 e della legge n.
388/2000.
1.1. In questa sede, a fronte della contestazione del ricorrente, l'Amministrazione resistente ha ribadito tale argomentazione, deducendo la tardività dell'istanza del in quanto proposta Parte_1 oltre il 1 gennaio 2016, essendo il dies a quo corrispondente alla data di entrata in vigore della legge
266/2005 avvenuta il 1.1.2006, e tenuto conto che l'evento lesivo da cui discenderebbe il preteso diritto risalirebbe ad una data anteriore al 1.1.2006.
1.2. Sul punto, occorre richiamare quanto affermato a più riprese, anche di recente, dalla Suprema
Corte, la quale, sul presupposto di una rilettura costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 3, comma
2, Cost.) e di un adeguamento della teoria dello status ai princìpi fondanti lo Stato di diritto contemporaneo, fondato sul principio personalistico e su quello della solidarietà sociale, ha fatto leva su di una evoluta nozione di status, in termini di “insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti. Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come “status activus processualis” avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando
l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato […] in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come “posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua […], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri” (così Cass.
S.U. n. 483 del 2000, in motivazione) […]”. A fronte di tali argomenti, la Corte ha dunque precisato che
“[è] alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di 'vittima del dovere' tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno già chiarito che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto
a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” […]. Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, l. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività. […] non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38
Cost. […] E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006”. Di qui la Corte ha dunque riconosciuto l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere
(purché preceduta dalla indispensabile domanda amministrativa, quale condicio sine qua non per il riconoscimento di tale condizione), fermo però che tale caratteristica “non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, 30 maggio 2022, n. 17440; in senso adesivo a tali motivazioni, ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 8 febbraio
2023, n. 3868; Cass. civ., sez. L, 26 giugno 2025, n. 17291; Cass. civ., sez. L, 14 luglio 2025, n. 19410;
Cass. civ., sez. L, 21 maggio 2025, n. 13556, nonché, ivi, la giurisprudenza richiamata al §2).
Non risulta che parte resistente abbia fornito nuovi elementi persuasivi idonei a giustificare un scostamento dal citato granitico indirizzo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui dunque in questa sede si intende aderire in quanto pienamente condivisibile ed applicabile nel caso che ci occupa.
1.4. Deve pertanto respingersi l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con CP_1 riferimento allo status di vittima del dovere vantato in questa sede da parte del ricorrente.
Quanto all'ulteriore eccezione inerente alla prescrizione decennale dei benefici economici azionati in conseguenza del riconoscimento dello status, si rinvia a quanto si dirà infra.
Sul diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore di Parte_1
2. Venendo all'esame della pretesa avanzata dal ricorrente in ordine al riconoscimento dello status di vittima del dovere, la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 1, commi 562-565, legge n.
266/2005, in forza della quale il legislatore ha esteso alle vittime del dovere (e soggetti equiparati) i benefici già previsti dalla legge n. 302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
2.1. In particolare, l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma 564, poi, estende il novero dei soggetti potenzialmente beneficiari dello status in discorso, prevedendo che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato adottato il Regolamento attuativo come previsto dal comma 565 dell'art. 1 legge n. 266/2005 per la definizione dei “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti”, il quale, all'art. 1 (rubricato “Definizioni”), prevede: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto
2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
2.2. Nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti (e comunque oggetto di prova documentale: cfr. doc. 4-5-6 allegati al ricorso) che in data 29 giugno 1989 il ricorrente abbia riportato lesioni (doc. 3 ricorso) a seguito di un sinistro stradale occorso allorché, in un servizio automontato di prevenzione e controllo del territorio con altro collega, a seguito di segnalazione della Centrale Operativa che aveva richiesto un immediato intervento, l'auto con la quale ed il collega stavano recandosi (con i Parte_1 dispositivi di segnalazione acustica e visiva della volante attivati) ad intercettare un tir che stava procedendo lungo la SS 12 del Brennero (tratto località Piaggione in direzione Lucca) a zig zag per un malore del conducente. In particolare, è incontroverso – e documentato – che l'incidente sia avvenuto perché in località Fontananuova di Capannori all'uscita di una curva, in un tratto di strada a due sole corsie (una per ogni senso di marcia), la volante di servizio aveva trovato la corsia di marcia ostruita da un'auto che stava effettuando un'inversione ad “U”, e conseguentemente l'autista aveva repentinamente frenato e sterzato, senza riuscire però ad evitare la del tutto il contatto con l'altro veicolo, finendo quindi per collidere con una panchina ed un muro sul lato della strada. In tale circostanza il aveva sbattuto il capo contro il montante dell'auto di servizio, perdendo Parte_1 conoscenza accusando poi cefalea, senso di svenimento ed una perdita di sangue dal cranio, riportando un trauma policontusivo cranio-cervicale. Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha sostenuto che l'evento lesivo appena descritto non possa essere ricondotto ad alcuna delle fattispecie di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n.
266/2005, né del successivo comma 564, in quanto non teleologicamente connesso all'attività istituzionale che il ricorrente si trovava a svolgere al momento del sinistro stradale.
2.3. Ebbene, premesso che nel caso di specie il ricorrente invoca la fattispecie di cui al solo comma
563, in particolare alle lett. d) ed e) (ossia le ipotesi in cui le invalidità permanenti siano riportate nel corso di attività di servizio per diretto effetto di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi “d) in operazioni di soccorso” ovvero “e) in attività di tutela della pubblica incolumità”), la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato che “il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” (e tanto proprio in un caso nel quale il richiedente i benefici de quibus aveva “riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti”, riscontrandosi pertanto una evidente analogia con la dinamica dei fatti occorsi nel caso all'attenzione di questo giudice;
cfr. Cass. civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10791; nel medesimo senso, cfr. anche Cass. civ., sez. L, 17 ottobre 2018, n. 26012, nel quale la Corte ha confermato la sentenza di seconde cure che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo ad un agente che era deceduto a seguito di incidente stradale occorso mentre la pattuglia di cui era parte stava rientrando in caserma;
ancora, cfr. Cass. civ., sez. L, 21 aprile 2022, n. 12748).
La vicenda in esame risulta riconducibile alle invocate previsioni di cui alle lett. d) ed e) del comma
563 cit., essendo incontroverso che il ricorrente in data 29.6.1989 stesse svolgendo un'attività di servizio avente ad oggetto attività di soccorso a tutela della pubblica incolumità, non essendo contestato che lo stesso avesse ricevuto ordine di intervenire il più velocemente possibile raggiungendo il tir che, a causa del malore che aveva colpito l'autista, stava pericolosamente procedendo a zig zag lungo la SS 12 del Brennero in località Piaggione in direzione di Lucca. Il sinistro stradale occorso, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi avulso dalla particolare attività
d'istituto che si trovava a svolgere, proprio perché l'impatto, per quanto emergente dagli Parte_1 atti, risulta conseguenza anche del fatto che la volante di servizio stava convergendo a sirene spiegate verso il luogo in cui si trovava il predetto mezzo pesante, concretizzandosi così un rischio specifico dell'attività stessa, non potendosi ritenere che la negligenza dell'automobilista che stava compiendo la manovra di inversione ad U sia sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l'infortunio e i compiti di servizio del ricorrente.
Si ritiene che i princìpi affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità con precipuo riferimento alle ipotesi sub lett. a) e b) del comma 563 possano estendersi quindi al caso che ci occupa, tenuto peraltro conto della similarità sul piano storico-fattuale delle fattispecie concrete esaminate dalla
Cassazione rispetto a quella oggetto di causa.
2.4. Deve dunque conclusivamente riconoscersi in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Sul quantum di invalidità complessiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009
3. Dall'espletata CTU medico-legale del dott. – cui integralmente ci si riporta e che si Per_1 condivide in virtù dell'adeguata, puntuale e persuasiva motivazione adottata dal consulente, anche sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo, delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario esperto in psichiatria dott. e della documentazione versata in atti – emerge la sussistenza di un nesso eziologico tra Per_2
l'incidente stradale occorso al ricorrente ed il disturbo psichico lamentato, “attualmente inquadrabile in un Disturbo depressivo persistente (distimia) con sintomi ansiosi moderati-severi (DSM-V 300.4), come da visita psichiatrica espletata in corso di CTU”1. Quanto alle ulteriori “patologie diagnosticate
[al ricorrente] negli anni successivi all'evento de quo” il CTU ha di contro evidenziato che, se tale evento “ha indubbiamente determinato un traumatismo cranio-cervicale le cui conseguenze menomative algodisfunzionali – ancorché lievi – appaiono meritevoli di valorizzazione in termini di esiti permanenti”, purtuttavia la vis lesiva accertata “sul piano strettamente fisico appare di entità francamente insufficiente per giustificare lo sviluppo di quadri clinici più importanti, quali una cefalea strutturata o una spondilodiscoartrosi”.
3.1. Tanto premesso, il CTU ha concluso riconoscendo un grado di invalidità complessiva, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 181/2009, pari al 40%2.
3.2. Non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza di relazione peritale. Si dà atto che parte resistente, in data 20.8.2024, ha depositato istanza di rimessione in termini del proprio ctp al fine di proporre le proprie osservazioni, evidenziando che le stesse erano state inviate al CTU ma da questi non ricevute;
all'udienza del 5.11.2024 è stata reiterata l'istanza, che il giudice ha rigettato con ordinanza di pari data, rilevato che parte resistente non aveva fornito idonea prova che la causa della decadenza in cui era incorso il ctp non fosse a lui imputabile3.
Neppure si ritiene necessario disporre la rinnovazione della CTU come richiesto nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 dall'Amministrazione resistente, in virtù della già rilevata persuasività dell'iter argomentativo seguito dal CTU dott. ampiamente motivato Per_1 2 Così argomenta il CTU in ordine ai criteri di valutazione adottati: “Passando alla valutazione del danno causalmente correlabile al sinistro stradale in questione, tenuto conto di quelle che sono le indicazioni tabellari contenute all'interno del DM 12/07/2000 e facendo riferimento alle voci 181 (Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, fino a 15%), 182 (Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, fino a 4%) e 199 (Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico- sensitiva, fino a 4%), è possibile riconoscere una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile complessivamente in misura pari al 18% (diciotto percento). In relazione alla capacità lavorativa del Ricorrente, con riferimento alle Tabelle di cui al DPR 834/1981 (più favorevoli, nel caso specifico, rispetto alle tabelle del DM 05/02/1992), si ritiene di poter assimilare il disturbo psichico da cui è affetto il sig. alla voce “Istero-nevrosi di media entità”, potendosi dunque ascrivere il quadro menomativo conseguenza Parte_1 dell'incidente stradale del 29/06/1989 alla VII categoria (invalidità permanente del 31-40% in base all'allegato 1 del DPR 181/2009), valutandolo in termini percentualistici al 34% (trentaquattro percento). Le sole conseguenze dell'evento in questione non hanno determinato una assoluta inidoneità dal servizio del sig. attribuibile (come anche da Parte_1 giudizio della CMO di Firenze) in maniera prevalente, ma non esclusiva, al suddetto disturbo psichico, su cui ha insistito in maniera sinergica una serie di comorbilità dipendenti da causa di servizio che, tuttavia, non hanno correlazione causale con il trauma del 29/06/1989. In tema di danno morale, in un'ottica di equa valorizzazione dello stesso che tenga necessariamente conto del fatto che, nel caso di specie, parte del turbamento e della sofferenza interiore sono intrinseci alla condizione psichica diagnosticata e dunque non sarebbe appropriato valutarli a doppio titolo, si ritiene adeguata una quantificazione della suddetta voce di danno nella misura di un terzo del danno biologico, dunque pari al 6% (sei percento). L'invalidità complessiva, secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB) contenuta all'interno dell'art. 4 DPR 181/2009, è pertanto pari al 40% (quaranta percento)”. 3 Si riportano integralmente le motivazioni della predetta ordinanza: “ritenuto che, nel caso di specie, l'istante non ha fornito idonea prova del corretto e tempestivo inoltro delle osservazioni all'indirizzo PEC del CTU mediante produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della missiva, producendo solo un documento riportante la dicitura
“messaggio ricevuto” ma di cui non è certa la riconducibilità alla comunicazione inoltrata al dott. piuttosto che Per_1 agli altri destinatari ivi riportati;
ritenuta, piuttosto, verosimile la ricostruzione dell'accaduto offerta dalla parte ricorrente all'udienza odierna, secondo cui il mancato ricevimento della mail inviata al CTU dal CTP è dipeso dall'utilizzo di un indirizzo mail ordinario anziché PEC, ritenuto che lo stesso consulente di parte ben avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, avvedersi tempestivamente del mancato recapito della missiva in questione nelle modalità descritte e, quindi, provvedere al suo corretto inoltro al CTU a mezzo PEC, oppure sempre con mail ordinaria ma ad altro indirizzo mail ordinario dell'Ausiliario, ritenuto, in definitiva, che la decadenza in cui è incorso il CTP della resistente non è stata determinata da una causa al medesimo non imputabile,
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di rimessione in termini proposta dal difensore di parte resistente”. sulla scorta di criteri tecnico-scientifici e logico-razionali non criticabili e adeguatamente fondato sulle risultanze documentali e su quanto emerso nel corso delle operazioni peritali.
4. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve concludersi che il ricorrente ha, dunque, diritto ai benefici economici assistenziali di legge dell'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998, oltre interessi legali dallo scadere dei singoli ratei al saldo, e dello speciale assegno vitalizio ai sensi dell'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, oltre interessi legali dallo scadere dei singoli ratei al saldo, entrambi a decorrere dal 24 giugno 2010, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale dei benefici economici sollevata da parte resistente (sulla scorta delle motivazioni di cui alla già citata Cass. civ., sez. L, n. 17440/2022; in proposito, ex multis, cfr. altresì Cass. civ., sez. L,
17291/2025, cit.: “è costante affermazione di questa Corte quella secondo la quale le provvidenze economiche e i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale che decorre anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Diversamente ragionando, ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere, si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente soltanto allo status”).
4.1. Deve per contro ritenersi prescritto il diritto alla speciale elargizione una tantum, tenuto conto che “il dies a quo della prescrizione di tale beneficio deve essere individuato al momento dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.p.r. n. 243/2006, a decorrere dal quale la parte, rimasta vittima di lesioni in data anteriore [come nel caso di specie: n.d.r.], avrebbe dovuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale” (così in motivazione Cass. civ., sez. L, n. 17291/2025, cit.), mentre è pacifico che la domanda sia stata proposta dal ben oltre il decennio dall'entrata in vigore del Parte_1 predetto d.p.r. 243/2006. Ne discende che la speciale elargizione una tantum non andrà dunque riconosciuta, dovendosi peraltro a questo proposito dare atto che rispetto alla stessa nelle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2025 il ricorrente non ha comunque reiterato la propria domanda originariamente formulata.
Sulle spese di lite
Stante il solo parziale accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, le spese si intendono compensate per 1/3, con condanna del al pagamento della restante quota di 2/3, Controparte_1 liquidata in dispositivo già in tale misura, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Tenuto conto che la CTU ha accertato il ricorrere in capo al dei presupposti medico- Parte_1 legali per il riconoscimento dello status vantato in questa sede (ancorché in punto di benefici assistenziali conseguenti sia stata parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione del ), le CP_1 spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento del 26.5.2025, sono poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) previa disapplicazione del provv. Prot. n. 0029188 del Controparte_2 emesso il 6 ottobre 2020, condanna il convenuto a riconoscere a lo CP_1 Parte_1 status di Vittima del Dovere ai fini della concessione dei benefici assistenziali e, per l'effetto, condanna il medesimo ad inserire nell'elenco ex art. 3 comma 3 d.P.R. 243/2006 CP_1 Parte_1 ai fini della concessione dei benefici assistenziali;
2) condanna il convenuto al riconoscimento in favore di dei CP_1 Parte_1 medesimi benefici assistenziali e, segnatamente:
- il diritto allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge n. 407/1998 con decorrenza dal
24.6.2010 e da valere a vita;
- il diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge n. 206/2004 con decorrenza dal
24.6.2010 e da valere a vita;
3) rigetta nel resto il ricorso per le ragioni di cui in motivazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, e pone a carico del convenuto CP_1 la restante quota di 2/3, che liquida in complessivi € 5.400 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
5) pone le spese per i compensi del CTU – liquidate con provvedimento del 26.5.2025 – definitivamente a carico del . Controparte_1
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 11 Più diffusamente, si richiamano le conclusioni della relazione dell'ausiliario dott. (allegata alla CTU del dott. Per_2
: “La sintomatologia ansioso depressiva presentata dal periziando in seguito all'incidente avvenuto in data Per_1 29/06/1989 può essere inquadrata, come si evince dalla documentazione sanitaria agli atti, nell'ambito di una Sindrome Soggettiva Post Traumatica conseguente all'incidente. Nonostante il corretto inquadramento diagnostico il signor non ha effettuato alcun percorso di cura farmacologica o psicoterapeutica per il trattamento del suddetto Parte_1 disturbo ansiosodepressivo, ma ha anzi cercato di nascondere questa sintomatologia per mancanza di consapevolezza di malattia e per il timore di poter essere riformato. La mancanza delle cure necessarie ha inevitabilmente prodotto una cronicizzazione del quadro ansioso depressivo che si è instaurato nell'ambito della Sindrome Soggettiva Post Traumatica conseguente l'incidente avvenuto nel Giugno '89. La cronicizzazione del quadro viene confermata anche dall'inquadramento diagnostico effettuato dalla dott.ssa in data 11/02/2005 “sindrome ansioso depressiva esordita Per_3 dopo un trauma occorso circa 15 anni orsono”. Il dato della cronicizzazione del quadro psicopatologico del periziando è inoltre confermata nella relazione dello psichiatra dott. “Confermo che la sintomatologia attuale è in relazione al Per_4 trauma iniziale, rappresentando una evoluzione in senso endoreattivo della depressione reattiva correlata al trauma e alla cefalea conseguente.”. Sulla base delle considerazioni sopra riportate ritengo che la sintomatologia ansioso depressiva di cui soffre il signor ia in relazione causale con l'evento traumatico subito da quest'ultimo nel 1989”. Parte_1