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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 52/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Parte_1
DARIO BORGESE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA ROSA FAZIO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
per l'effetto, revocare il provvedimento di revoca/decadenza dal RDC erogato in favore della Sig.ra
[...]
e, conseguentemente, dichiarare dovute e legittime le somme erogategli;
in subordine, Parte_1 ridurre le somme per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in esso indicati;
- intimare alla convenuta lo sgravio delle somme indicate attese la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
condannare la convenuta al rimborso delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
condannare, l'opposta al pagamento delle spese, CP_1 diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
A sostegno della domanda deduceva: che in data 21.02.2022 l'Ente creditore , sede di CP_1
Palmi, comunicava alla ricorrente avviso di pagamento n. 313220204006522834 avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto di euro 6.996,08 da RDC unitamente al provvedimento di revoca domanda prot RDC 2019-370786 numero pratica 16434656; CP_1
CP_
-che con il provvedimento in oggetto l' chiedeva la restituzione della somma di euro
6996,08 che la ricorrente avrebbe ricevuto da aprile 2019 a gennaio 2020;
- che l' fonda la propria richiesta di restituzione “sulla revoca/decadenza dal CP_2 reddito/pensione di cittadinanza domanda prot. RDC-2019-370786 comunicata mediante CP_1 provvedimento in data 06.05.2021”;
- che la revoca/decadenza, secondo quanto sostenuto dall' , sarebbe conseguenza della CP_1
“mancanza del requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo” ( art 2,c.1 b) 3) L 26/2019).
Eccepiva pertanto il difetto di legittimazione e illegittimità della revoca/decadenza dal beneficio, atteso che dalla documentazione in atti emerge la legittimità dell'erogazione del beneficio dalla presentazione della domanda e per i mesi successivi, in quanto la ricorrente possedeva i requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza;
l'illegittimità della restituzione e la violazione dell'aspettativa e buona fede della richiedente affidatasi ad un intermediario non avendo le competenze per compilare la richiesta e ha allegato quanto richiesto;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti e allegazione degli atti;
contestando il titolo ed il quantum delle somme per mancata prova del fatto costitutivo.
L' si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Previo richiamo dei requisiti previsti dall'istituto del reddito di cittadinanza, eccepiva l'improcedibilità del giudizio, la legittimità del provvedimento di revoca evidenziando che quanto alla ripartizione onere probatorio in materia di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso. CP_ Dopo avere ricordato che L' aveva segnalato la titolarità di un patrimonio mobiliare di importo superiore alle soglie stabilite, secondo la composizione del nucleo familiare, dall'art.2, co.1, b),3) L.26/2019 e che la revoca era avvenuta in seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 7 cit. (per cui l'amministrazione erogante “dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva), ha rilevato che parte ricorrente sul punto non aveva dedotto né provato nulla in ordine ai requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.
In relazione alla tutela della buona fede invocata dall'allore ricorrente, il Giudicante riteneva, anche in questo caso, che lo stesso non aveva in alcun modo allegato fatti materiali o giuridici a sostegno della domanda limitandosi a giustificare tale propria colpevole condotta con l'assistenza di un non meglio specificato intermediario al momento della compilazione della domanda.
Ha interposto appello, il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il denuncia: ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE Pt_1
DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA.
In sostanza l'appellante si duole che il giudicante abbia omesso di valutare la legittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'Istituto nonché di accertare, per come eccepito, che alcun atto presupposto e/o richiamato dall' era mai stato notificato alla ricorrente - né l'asserita CP_1 comunicazione del 06.05.2021, né quella successiva del 11.11.2021, né tanto meno le asserite “ indagini della polizia giudiziaria - , la quale ha subito un pregiudizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo il denuncia NULLITA' ED ILLEGITIMITA' DELLA Pt_1
SENTENZA PER OMESSA.INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Per l'appellante la motivazione con la quale il giudice aveva rigettato il ricorso, rilevando che CP_ l' aveva allegato la ssussitenza di redditi sopra soglia e la ricorrente nulla aveva dedotto e tantomeno provato, sarebbe inesistente.
Con il terzo motivo viene denunciata NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
PER VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO.
Il giudicante, nella ricostruzione prospettata, avrebbe emesso una sentenza sull'errato CP_ presupposto che l'onere della prova fosse in capo alla ricorrente e non in capo all' che vestiva i panni di attore sostanziale. A fronte dell'ISEE versato in giudizio, l' non aveva fornito CP_2 alcuna prova che ella era titolare di un patrimonio superiore alle soglie stabilite. Peraltro l'atto di revoca, sostiene la appare “sostanzialmente privo di motivazione, Pt_1 dunque geneticamente nullo, atteso che quantomeno l'ente avrebbe dovuto allegare gli atti richiamati, così come la documentazione a sostegno della rettifica della posizione della ricorrente.”
Con il quarto motivo viene denunciata la NULLITA' DELLA SENTENZA. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI.
Non sarebbero stati prese documenti allegati dalla ricorrente al fine di opporsi alla pretesa restitutoria, nello specifico la certificazione ISEE e D.S.U., dai quale emergeva la legittimità dell'erogazione del RDC in quanto il patrimonio mobiliare della ricorrente è rimasto invariato, dalla data della domanda sino alla revoca della concessione.
Con il quinto motivo, infine la denuncia NULLITA' DELLA SENTENZA PER Pt_1
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. BUONA FEDE IN CAPO ALLA RICORRENTE.
Anche la motivazione relativa all'assenza dell'invocata buona fede sarebbe inesistente, in quanto il giudice avrebbe solamente espresso una propria valutazione senza che si potesse evincere il percorso argomentativo sottostante, tenendo presente che emergeva dai documenti in atti che la domanda era stata presentata attraverso il sede di Reggio Calabria che aveva CP_3 provveduto altresì alla redazione dell' . Pt_2
Si sarebbero dovututi applicare, dunque, i principi che governano la ripetizione di indebito assistenziale che escludono la possibilità di richiedere in restituzione le somme erogate quando
“l'errore” non sia riconducibile al beneficiario.
L'appello è infondato.
Sono necessarie alcune precisazioni dalle quali emeregono gli equivoci che sorreggono trasversalmente tutti i motivi di appello.
La domanda volte a ottenere il ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per cui privi di rilevanza appaiono i vizi formali eccepiti a meno che non ridondino in una incomprensibilità della richiesta.
E nel caso di specie il provvedimento di revoca è chiaro: è stato adottato per l'assenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. dall'art.2, co.1, b),3) (un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di ((euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite))a fini ISEE, presente nel nucleo;
”)
Ciò chiarito, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupe-ro del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conse-guente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011 e nello stesso senso anche Cass. sent. n.
2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
Tale principio soffre una deroga solo nel caso di obiettiva incomprensibilità della richiesta, che come visto non ricorre nel caso di specie.
Chiarito tale punto, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, in quanto il ricorrente non aveva dedotto né provato nulla,B nemmeno una difficoltà probatoria, che avrebbe potuto, essere in parte ovviata dalla produzione, ad esempio, degli estratti conto.
La si è limitata solo a produrre l'ISEE rivendicando la sufficienza dei documenti allegati Pt_1 in sede amministrativa.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte- la pronuncia è stata resa in materia fallimentare ma esprime un principio generale- “la dichiarazione ISEE, redatta sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non è idonea, nell'ambito del giudizio civile, ad assumere valore probatorio, neanche indiziario, in ordine alle dichiarazioni rese dalla parte, essendo redatta dallo stesso soggetto che intende avvalersene, salvo poter essere valutate nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell e dell' acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo CP_1 Controparte_4 così il carattere autoreferenziale.” (Cass. n.27288/24)
Correttamente dunque il Giudice ha rigettato il ricorso, non avendo la assolto l'onere Pt_1 probatorio su di essa incombente.
Di più: la stessa domanda volta all'applicazione del principio vigente nella materia degli indebiti assistenziali, e cioè l'irripetibilità delle prestazioni in caso di errore non imputabile al richiedente, corrobora il rigetto del ricorso;
delle due l'una: o i redditi dichiarati erano corretti ( ma di ciò non vi è alcuna prova in atti), o i redditi dichiarati erano inferiori a quelli effettivamente posseduti, ma non viene nemmeno chiarito i motivi per i quali ( e in che misura) l'intermediario avrebbe errato nel compilare l'ISSE che, si ricorda, viene redatto sulla base delle informazioni rese dal richiedente.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della in assenza di Pt_1 dichiarazione ex art 152 disp at. C.p.c. in atti, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 ,
II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1572/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in DATA 09/12/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 52/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Parte_1
DARIO BORGESE, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA ROSA FAZIO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare, nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, ed, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto l'atto impugnato per i motivi esposti in ricorso;
per l'effetto, revocare il provvedimento di revoca/decadenza dal RDC erogato in favore della Sig.ra
[...]
e, conseguentemente, dichiarare dovute e legittime le somme erogategli;
in subordine, Parte_1 ridurre le somme per le ragioni di fatto e in diritto esposte;
accertare e dichiarare non dovute le somme debitorie in esso indicati;
- intimare alla convenuta lo sgravio delle somme indicate attese la inesigibilità delle somme per le ragioni di fatto e di diritto esposte;
condannare la convenuta al rimborso delle somme che eventualmente la ricorrente sia costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi come per legge;
condannare, l'opposta al pagamento delle spese, CP_1 diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
A sostegno della domanda deduceva: che in data 21.02.2022 l'Ente creditore , sede di CP_1
Palmi, comunicava alla ricorrente avviso di pagamento n. 313220204006522834 avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme per pagamento non dovuto di euro 6.996,08 da RDC unitamente al provvedimento di revoca domanda prot RDC 2019-370786 numero pratica 16434656; CP_1
CP_
-che con il provvedimento in oggetto l' chiedeva la restituzione della somma di euro
6996,08 che la ricorrente avrebbe ricevuto da aprile 2019 a gennaio 2020;
- che l' fonda la propria richiesta di restituzione “sulla revoca/decadenza dal CP_2 reddito/pensione di cittadinanza domanda prot. RDC-2019-370786 comunicata mediante CP_1 provvedimento in data 06.05.2021”;
- che la revoca/decadenza, secondo quanto sostenuto dall' , sarebbe conseguenza della CP_1
“mancanza del requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo” ( art 2,c.1 b) 3) L 26/2019).
Eccepiva pertanto il difetto di legittimazione e illegittimità della revoca/decadenza dal beneficio, atteso che dalla documentazione in atti emerge la legittimità dell'erogazione del beneficio dalla presentazione della domanda e per i mesi successivi, in quanto la ricorrente possedeva i requisiti per beneficiare del reddito di cittadinanza;
l'illegittimità della restituzione e la violazione dell'aspettativa e buona fede della richiedente affidatasi ad un intermediario non avendo le competenze per compilare la richiesta e ha allegato quanto richiesto;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti e allegazione degli atti;
contestando il titolo ed il quantum delle somme per mancata prova del fatto costitutivo.
L' si costituiva e contestava la domanda. CP_1
Previo richiamo dei requisiti previsti dall'istituto del reddito di cittadinanza, eccepiva l'improcedibilità del giudizio, la legittimità del provvedimento di revoca evidenziando che quanto alla ripartizione onere probatorio in materia di reddito di cittadinanza, spetta all'interessato, che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso. CP_ Dopo avere ricordato che L' aveva segnalato la titolarità di un patrimonio mobiliare di importo superiore alle soglie stabilite, secondo la composizione del nucleo familiare, dall'art.2, co.1, b),3) L.26/2019 e che la revoca era avvenuta in seguito alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 7 cit. (per cui l'amministrazione erogante “dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva), ha rilevato che parte ricorrente sul punto non aveva dedotto né provato nulla in ordine ai requisiti per potere beneficiare del reddito di cittadinanza.
In relazione alla tutela della buona fede invocata dall'allore ricorrente, il Giudicante riteneva, anche in questo caso, che lo stesso non aveva in alcun modo allegato fatti materiali o giuridici a sostegno della domanda limitandosi a giustificare tale propria colpevole condotta con l'assistenza di un non meglio specificato intermediario al momento della compilazione della domanda.
Ha interposto appello, il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il denuncia: ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE Pt_1
DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA.
In sostanza l'appellante si duole che il giudicante abbia omesso di valutare la legittimità dell'avviso di pagamento emesso dall'Istituto nonché di accertare, per come eccepito, che alcun atto presupposto e/o richiamato dall' era mai stato notificato alla ricorrente - né l'asserita CP_1 comunicazione del 06.05.2021, né quella successiva del 11.11.2021, né tanto meno le asserite “ indagini della polizia giudiziaria - , la quale ha subito un pregiudizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo il denuncia NULLITA' ED ILLEGITIMITA' DELLA Pt_1
SENTENZA PER OMESSA.INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Per l'appellante la motivazione con la quale il giudice aveva rigettato il ricorso, rilevando che CP_ l' aveva allegato la ssussitenza di redditi sopra soglia e la ricorrente nulla aveva dedotto e tantomeno provato, sarebbe inesistente.
Con il terzo motivo viene denunciata NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
PER VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO.
Il giudicante, nella ricostruzione prospettata, avrebbe emesso una sentenza sull'errato CP_ presupposto che l'onere della prova fosse in capo alla ricorrente e non in capo all' che vestiva i panni di attore sostanziale. A fronte dell'ISEE versato in giudizio, l' non aveva fornito CP_2 alcuna prova che ella era titolare di un patrimonio superiore alle soglie stabilite. Peraltro l'atto di revoca, sostiene la appare “sostanzialmente privo di motivazione, Pt_1 dunque geneticamente nullo, atteso che quantomeno l'ente avrebbe dovuto allegare gli atti richiamati, così come la documentazione a sostegno della rettifica della posizione della ricorrente.”
Con il quarto motivo viene denunciata la NULLITA' DELLA SENTENZA. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI.
Non sarebbero stati prese documenti allegati dalla ricorrente al fine di opporsi alla pretesa restitutoria, nello specifico la certificazione ISEE e D.S.U., dai quale emergeva la legittimità dell'erogazione del RDC in quanto il patrimonio mobiliare della ricorrente è rimasto invariato, dalla data della domanda sino alla revoca della concessione.
Con il quinto motivo, infine la denuncia NULLITA' DELLA SENTENZA PER Pt_1
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. BUONA FEDE IN CAPO ALLA RICORRENTE.
Anche la motivazione relativa all'assenza dell'invocata buona fede sarebbe inesistente, in quanto il giudice avrebbe solamente espresso una propria valutazione senza che si potesse evincere il percorso argomentativo sottostante, tenendo presente che emergeva dai documenti in atti che la domanda era stata presentata attraverso il sede di Reggio Calabria che aveva CP_3 provveduto altresì alla redazione dell' . Pt_2
Si sarebbero dovututi applicare, dunque, i principi che governano la ripetizione di indebito assistenziale che escludono la possibilità di richiedere in restituzione le somme erogate quando
“l'errore” non sia riconducibile al beneficiario.
L'appello è infondato.
Sono necessarie alcune precisazioni dalle quali emeregono gli equivoci che sorreggono trasversalmente tutti i motivi di appello.
La domanda volte a ottenere il ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda. Per cui privi di rilevanza appaiono i vizi formali eccepiti a meno che non ridondino in una incomprensibilità della richiesta.
E nel caso di specie il provvedimento di revoca è chiaro: è stato adottato per l'assenza dei requisiti reddituali previsti dall'art. dall'art.2, co.1, b),3) (un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di ((euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite))a fini ISEE, presente nel nucleo;
”)
Ciò chiarito, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupe-ro del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conse-guente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011 e nello stesso senso anche Cass. sent. n.
2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
Tale principio soffre una deroga solo nel caso di obiettiva incomprensibilità della richiesta, che come visto non ricorre nel caso di specie.
Chiarito tale punto, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, in quanto il ricorrente non aveva dedotto né provato nulla,B nemmeno una difficoltà probatoria, che avrebbe potuto, essere in parte ovviata dalla produzione, ad esempio, degli estratti conto.
La si è limitata solo a produrre l'ISEE rivendicando la sufficienza dei documenti allegati Pt_1 in sede amministrativa.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte- la pronuncia è stata resa in materia fallimentare ma esprime un principio generale- “la dichiarazione ISEE, redatta sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non è idonea, nell'ambito del giudizio civile, ad assumere valore probatorio, neanche indiziario, in ordine alle dichiarazioni rese dalla parte, essendo redatta dallo stesso soggetto che intende avvalersene, salvo poter essere valutate nei limiti in cui le medesime dichiarazioni abbiano trovato suffragio nelle risultanze degli archivi dell e dell' acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, perdendo CP_1 Controparte_4 così il carattere autoreferenziale.” (Cass. n.27288/24)
Correttamente dunque il Giudice ha rigettato il ricorso, non avendo la assolto l'onere Pt_1 probatorio su di essa incombente.
Di più: la stessa domanda volta all'applicazione del principio vigente nella materia degli indebiti assistenziali, e cioè l'irripetibilità delle prestazioni in caso di errore non imputabile al richiedente, corrobora il rigetto del ricorso;
delle due l'una: o i redditi dichiarati erano corretti ( ma di ciò non vi è alcuna prova in atti), o i redditi dichiarati erano inferiori a quelli effettivamente posseduti, ma non viene nemmeno chiarito i motivi per i quali ( e in che misura) l'intermediario avrebbe errato nel compilare l'ISSE che, si ricorda, viene redatto sulla base delle informazioni rese dal richiedente.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della in assenza di Pt_1 dichiarazione ex art 152 disp at. C.p.c. in atti, liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22 ,
II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1572/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in DATA 09/12/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)