Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5922
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Sentenza 20 aprile 2001

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Un accordo parziale novativo delle obbligazioni originarie può ravvisarsi allorché le parti non si limitino a regolare le modalità relative all'esecuzione delle obbligazioni preesistenti, ma, riconosciutone il parziale inadempimento, stabiliscano attraverso quali specifiche prestazioni, pur se solo parzialmente diverse da quelle primigenie, l'interesse del creditore debba essere soddisfatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5922
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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