Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
Un accordo parziale novativo delle obbligazioni originarie può ravvisarsi allorché le parti non si limitino a regolare le modalità relative all'esecuzione delle obbligazioni preesistenti, ma, riconosciutone il parziale inadempimento, stabiliscano attraverso quali specifiche prestazioni, pur se solo parzialmente diverse da quelle primigenie, l'interesse del creditore debba essere soddisfatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CA LF, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell'avvocato CESARE DELLA ROCCA, difeso dagli avvocati GIUSEPPE CARBONI, ANDREA LIBRANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANTONELLA VALENTI, MICHELA BARGAGNA, ANTONIO LEONARDI E LUIGI CIMINO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 346/99 del Pretore di CATANIA SEZ DIST MASCALUCIA, emessa e depositata l'11/10/99 (R.G. 26506/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 346 del 1999 il pretore di Mastalucia ha dichiarato la propria competenza territoriale in ordine alla domanda proposta il 7.10.1998 da NI LL nei confronti di LF AP, volta al risarcimento dei danni (indicati in L. 29.000.000) derivati dall'affermato inadempimento da parte del convenuto delle obbligazioni concernenti la riparazione ed il restauro di un pianoforte pregiato.
Ha premesso il pretore che il fax trasmesso il 5.4.1995 dal AP, residente in [...], al LL, nella sua abitazione di San NI La TA, dove si trovava il pianoforte da prelevarsi e riconsegnarsi dal convenuto, non integrasse una semplice accettazione nonostante il suo incipit ("Come da accordi precedenti ..."), ma piuttosto una proposta più puntuale e specifica, ovvero un'accettazione non conforme alla proposta, sicché in ogni caso il contratto doveva ritenersi concluso presso il domicilio del convenuto in Milano, dove pure andava eseguita l'obbligazione, essendo estranea agli accordi intercorsi tra le parti la fase del trasporto del pianoforte, da riconsegnarsi presso il domicilio dell'attore. Ha peraltro rilevato il pretore che il successivo scritto del 23.10.1996 redatto presso il domicilio dell'attore (con il quale il convenuto riconosceva che l'intervento di restauro non poteva ritenersi concluso essendo risultato in parte inadeguato ed in parte inadempiuto e si stabiliva un nuovo intervento, da eseguirsi in parte a Milano presso il laboratorio del AP ed in parte presso il domicilio del committente in San NI La TA, dove si trovava il pianoforte) suggellasse pattuizioni aggiuntive, delle quali pure si lamentava in causa la violazione, e desse luogo ad obbligazioni che avrebbero dovuto essere parzialmente adempiute presso lo stesso domicilio dell'attore.
Ha dunque concluso che, anche a non voler considerare come rinegoziato l'intero rapporto, non si sarebbe comunque potuto ritenere che il giudice adito fosse competente solo in ordine alla prospettata violazione della seconda pattuizione. E ciò in quanto, così come il radicamento del foro alternativo (la cui scelta è lasciata all'attore) dipende dal verificarsi di una sola delle fattispecie normative contemplate, nel caso in cui la competenza invocata sussista solo per una parte del rapporto, al fine di assicurare l'indispensabile trattazione unitaria essa deve estendersi all'intero rapporto, come sostenuto dall'attore col puntuale richiamo di Cass., n. 776 del 1977.
2. Avverso la sentenza ricorre per regolamento di competenza LF AP, chiedendo che la corte dichiari la competenza territoriale del tribunale di Milano.
NI LL ha depositato memoria, instando per la declaratoria di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso. Il pubblico ministero ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente assume:
a) in relazione alle due pattuizioni del 1995 e del 1996, che la seconda in altro non consistette che nel riconoscimento del proprio inesatto inadempimento e nell'impegno a soddisfare l'originario interesse del creditore di cui alla prima pattuizione, sicché, ai fini della competenza territoriale, il criterio di collegamento alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. (luogo di conclusione del contratto ovvero di esecuzione dell'obbligazione) andava individuato in relazione all'obbligazione rimasta inadempiuta e non a quella sostitutiva o comunque derivata, secondo quanto reiteratamente statuito dalla corte di legittimità in ordine alla domanda di risarcimento del danno;
b) in riferimento alla complessiva prestazione cui si era obbligato il AP, che le attività di smontaggio, riparazione, sostituzione, rimontaggio e coordinamento sonoro, da eseguirsi a Milano presso il laboratorio del convenuto, erano assolutamente preminenti rispetto a quelle di riverniciatura e ravvivamento del mobile, parte delle quali (neppure tutte) andavano eseguite presso il domicilio del debitore, sicché il principio accessorium sequitur principale avrebbe dovuto indurre ad escludere che la competenza del giudice dell'obbligazione accessoria si estendesse alla controversia concernente l'obbligazione principale, essendo vero l'inverso.
2. Il primo assunto è infondato.
L'attore ha agito per il risarcimento dei danni derivatigli sia dall'inesatta esecuzione delle obbligazioni assunte dal AP nel 1995 (segnatamente per la parte afferente la richiesta di risarcimento per la mancata disponibilità del pianoforte sin dalla data originariamente fissata per l'adempimento), sia dalla inesatta e, in parte, omessa esecuzione di quelle dal medesimo assunte con la scrittura dell'ottobre 1996, pacificamente redatta e sottoscritta presso l'abitazione del LL, in San NI La TA (Catania).
La circostanza che le obbligazioni di cui alla scrittura del 1996, nella quale si dà atto di un accordo raggiunto dopo alcune "trattative", si collegassero a quelle che il LL aveva affermato ed il AP aveva riconosciuto essere rimaste parzialmente inadempiute in relazione al contratto del 1995 e fossero volte a soddisfare l'originario interesse del creditore della prestazione d'opera, sostanzialmente componendo il contrasto tra le parti, non esclude punto che il fatto costitutivo della pretesa attorea è rappresentato anche dall'accordo del 1996, col quale il AP assunse, presso il domicilio del LL in San NI La TA (com'è assolutamente pacifico), le obbligazioni del cui inadempimento quest'ultimo specificamente si duole in giudizio. Tale accordo fu parzialmente novativo delle obbligazioni originarie, come ben può accadere allorché le parti non si limitino a regolare le modalità relative all'esecuzione delle obbligazioni preesistenti, ma, riconosciutone il parziale inadempimento, stabiliscano attraverso quali specifiche prestazioni, pur se solo parzialmente diverse da quelle primigenie, l'interesse del creditore debba essere soddisfatto.
Ritiene la corte (a tale valutazione pienamente abilitata, trattandosi di regolare la competenza) che tanto sia nella specie avvenuto in considerazione sia della specificità delle obbligazioni assunte dal AP sia della circostanza che - come risulta dalla scrittura del 1996 - le parti modificarono anche un precedente accordo relativo alla individuazione di comune accordo dell'artigiano che avrebbe proceduto alle riparazioni, invece stabilendo che i lavori di cui alla lettera "a"sarebbero stati eseguiti da un artigiano di Milano sotto la responsabilità del AP. In parte qua, l'oggetto stesso della pattuizione attesta l'inequivoca, pur se inespressa, volontà delle parti di estinguere addirittura l'obbligazione modificativa di quella originaria. La circostanza che l'attore abbia posto a fondamento della propria domanda di risarcimento anche il contratto del 1995 là dove ha collegato il danno da mancata disponibilità del pianoforte all'inadempimento originario non indurrebbe a difformi conclusioni neppure se fosse corretta la conclusione del pretore circa l'individuazione in Milano del luogo dove il contratto del 1995 si perfezionò, posto che l'obbligazione restitutoria del cui tardivo adempimento l'attore si lamenta andava eseguita presso il domicilio del creditore LL.
Sicché, in definitiva, il giudice adito risulta competente in relazione al criterio del forum contractus quanto alle obbligazioni assunte dal AP nel 1996 ed in relazione al criterio di collegamento del locus destinatae solutionis quanto all'obbligazione di consegna entro un certo termine (pur se suscettibile di variazioni) assunta nel 1995, che è la sola dedotta in giudizio in relazione al primo contratto.
3. Il secondo assunto del ricorrente è infondato (in relazione al contratto del 1995, cui è riferito) poiché il problema del rilievo da conferire, quanto alla determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, alla principale delle obbligazioni fondate sullo stesso titolo (come ritiene parte della dottrina e come pretende il ricorrente) ovvero ad una qualsiasi di esse (anche indipendentemente dalla impossibilità di qualificarne una come principale, come tende a ritenere la giurisprudenza) in tanto si porrebbe in quanto l'attore avesse dedotto in giudizio più obbligazioni tra quelle assunte dal AP nel 1995.
Così invece non è, giacché l'unica di esse al cui inadempimento è collegato in citazione un petitum - e dunque l'unica dedotta in giudizio per gli effetti di cui all'art. 20 c.p.c. - concerne il mancato rispetto del termine previsto per la consegna, essendo l'inadempimento del debitore correlato per il resto agli impegni del 1996. Ed in relazione all'obbligazione di consegna la competenza territoriale spettava, come s'è già osservato, all'adito pretore di Massalucia.
4. Il ricorso va dunque rigettato con la declaratoria di competenza, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, del tribunale di Catania.
La complessità della questione induce alla compensazione delle spese del regolamento.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Catania e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001