TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4488/2022 R.G
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Parte_1 C.F._1
C.F._2 Frattini (C.F. ,), in virtù di mandato allegato al presente atto, e con questo ultimo elett.te dom.to per questo giudizio presso il suo studio sito in Cercola (NA) al Viale G. Moscati n°21
Ricorrente
E
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
CP_1 P.IVA_1
e difes resente giudizio dall'avv. Alessandro Citro
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CodiceFiscale_3 in Salerno alla via Irno n. 2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.9.2022, il ricorrente, lavoratore subordinato formalmente inquadrato alle dipendenze dal 28.10.2015 fino al 13.01.2022 (data _2
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), ha adito l'intestato Tribunale al fine di: «Accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 13.01.2022 e, per l'effetto, condannare la _2
in via principale, stante l'insussitenza del fatto contestato al dipendente,
[...] alla reintegra del ricorrente in organico, nonché al versamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ovvero la somma ritenuta dovuta dall'On. Giudicante in applicazione delle normative vigenti) ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, stante l'illegittimità del licenziamento, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ovvero la somma ritenuta dovuta dall'On.
1 Giudicante in applicazione delle normative vigenti e comunque non inferiore a 6 mensilità; - Accertare e dichiarare l'irregolare somministrazione di personale avvenuta, in relazione ai fatti di causa, fra la e la CH _2
IN SR (oggi fusa in ) e la natura di datore sostanziale CP_1 della CH IN SR (oggi fusa in ) nei confronti del Sig. CP_1
, sin dal 28.10.2015, con costituzione di un rapporto di lavoro Parte_1 con il ricorrente alle dipendenze di quest'ultima, ordinandole la regolarizzazione del rapporto;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, Avv. Ciro Frattini».
A supporto, il ricorrente ha rappresntato che: a) aveva svolto mansioni di operaio manutentore elettrico nell'ambito del contratto di appalto aggiudicato dalla con la CH IN SR per l'aeroporto di Capodichino;
b) _2 la CH IN SR aveva poi ceduto alla il ramo d'azienda CP_1 relativo alle attività presso l'Aeroporto di Capodichino con passaggio del personale (già all.6, verbale del 27.05.2015); c) per n°8 dipendenti, formalmente assunti su una diversa società che operava in loco in sub-appalto, la SACCIR, fra cui lo stesso ricorrente (vedasi l'estratto contributivo già all.2, laddove il Sig. risulta impiegato in tale società dall'01.03.14 al 31.08.15) si fece Pt_1 formalmente carico la (vedasi verbale sindacale del 31.08.15, già all.7); _2
d) a dispetto di tali formalismi, il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, si è occupato della verifica ed individuazione dei guasti di cui agli impianti elettrici siti nelle zone che gli venivano affidate da personale CH - anche per altre infrastrutture della appaltante, ubicate presso il diverso stabilimento sito in
Capodichino Nord, ma non oggetto dell'appalto - ed il rapporto di lavoro era solo formalmente intestato alla , in quanto il ricorrente era inserito nel ciclo _2 produttivo della CH e sottoposto all'esercizio del potere direttivo e organizzativo effettuato direttamente da parte del personale della CH, dal quale riceveva direttive dettagliate e ordini (in relazione al luogo dove recarsi per svolgere la prestazione e sui contenuti delle singole prestazioni, le quali venivano altresì controllate e verificate direttamente dagli stessi), ed ai quali il ricorrente obbediva direttamente;
e) in data 23.02.2022, veniva trasmessa missiva con cui si impugnava il licenziamento e si invitava e diffidava il datore sostanziale a procedere all'assunzione, ricevendo in data 8.3.2022 riscontro negativo.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto di tutte le CP_1 domande del ricorrente, rappresentando che rappresentava che: a) In merito alla gestione dell'appalto, durante il rapporto con la , l'appaltatrice aveva _2 designato quale responsabile tecnico il Sig. , con il quale aveva Persona_1 esclusivamente intrattenuto i rapporti, senza mai rapportarsi direttamente con altro personale;
b) In merito a prestazioni estranee all'appalto, era stato _2 concordato con la che le lavorazioni straordinarie non riconducibili _2 all'oggetto dell'appalto sarebbero state affidate alla stessa entro una soglia di
2 valore e previa disamina di preventivi;
c) In ogni caso, in data 12.05.2021 era stato risolto il rapporto ed il contratto di appalto, sicché è da presumere che avesse, nel frattempo e fino alla cessazione del 13.01.2022, utilizzato il _2 ricorrente presso altre strutture;
d) La , infatti, svolgeva lavoro non in _2 regime di mono-committenza e con rischio di impresa autonomo;
e) Infine, il ricorso era tardivo per essere decorso il termine di 180 giorni dalla impugnativa ex art. 32 IV lett. d) L. 183/2010.
In prima udienza la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda nei confronti di
_2
Fallito il tentativo di conciliazione e sentito in libero interrogatorio il ricorrente, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, escussi alle udienze del 25.9.2024 e 19.2.2025.
Giunti all'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le note conclusionali e ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda non può trovare accoglimento.
In via preliminare occorre dare atto della rinuncia all'impugnativa di licenziamento nei confronti di effettuata già alla prima udienza, _2 permanendo la sola istanza di accertamento e costituzione del rapporto alle dipendenze della committente CH, in ragione della non genuinità dell'appalto/somministrazione irregolare. Sempre in limine, va dunque delibata l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla convenuta.
È stato chiarito che l'unico dies a quo, inteso quale termine di decorrenza per la maturazione della decadenza prevista ex art. 32, l. 183/2010 comma 4, lett. d) in caso di illecito appalto, è il licenziamento intimato proprio dal committente (v.
Cass. n. 30490/2021, Cass. n. 14131/2020 e Cass. n. 40652/2021;v. anche
Trib. di Ro. sentenza n. 5314/2021).
«Sempre questa S.C. ha chiarito che in tanto è configurabile la decadenza de qua in quanto vi sia, a monte, un provvedimento datoriale da 'impugnare', ossia da “contestare o confutare”. Come è stato da questa Corte già affermato, l'esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lett. d) citata, per come formulata, non può che presupporre un 'contatto tra il lavoratore e un soggetto diverso dal formale titolare del contratto (Cass. 7 novembre 2019, n. 28750).
Resta da domandarsi di che tipo debba essere tale 'contatto'.». «Si cominci con il dire che lì dove il legislatore ha voluto prescindere da un atto formale oggetto dell'impugnazione lo ha reso esplicito – v. lett. a) e b) – e in tali casi ha espressamente individuato un altro dies a quo, certo, a partire dal quale calcolare il termine di decadenza.». «Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa
3 essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con
l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore – vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa – normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n.119570).».
«Per l'effetto, fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale» (Cass. n.
30490 del 28.10.2021).
Ne abbiamo che il “contatto” o meglio il “provvedimento” deve promanare dallo pseudo committente.
«Questo Collegio è consapevole dell'indirizzo di cui alla sentenza di questa
Corte n. 13179/2017, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020.Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un “fatto” (cessazione dell'attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto di azione dei lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione.In un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale… ».
In conclusione, «sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art.
32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti. 26. Fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.» (così in motivazione Cass. n. 40652 del 17 dicembre 2021; più di recente, Cass. 23738 del 2023).
4 Ebbene, nel caso in esame come allegato dallo stesso ricorrente, a seguito di istanza stragiudiziale, la società comunicava, per mezzo dell'avv. Persona_2
con email dell'8.3.2022, che «la richiesta ivi formulata nei
[...] confronti della mia assistita é destituita di fondamento e non può quindi trovare accoglimento in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato é mai intercorso tra la CH e ed il Sig. (cfr. all. 10 del ricorrente). A tale email faceva Pt_1 seguito direttamente l'iscrizione del ricorso nel termine di 180 giorni (il 5.9.2022 cadeva nella giornata del lunedì), difettando l'impugnazione stragiudiziale nel termine imposto all'art. 32 del Collegato Lavoro del 2010.
Ebbene, il deposito del giudiziale nel termine di 180 giorni, in assenza di preventiva impugnazione stragiudiziale, non impedisce la decadenza prevista dal combinato di cui all'art. 3 della l. 183 del 2010 e all'art. 6 della l. 604 del
1966.
Invero, il Collegato lavoro, nel modificare l'art. 6 della 1. n. 604 del 1966, ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti. L'ipotesi ordinaria — stante la facoltatività del tentativo di conciliazione - è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l'atto negoziale di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, deve rispettare il termine attualmente previsto in 180 giorni (cfr. Cass. n. 22824 del 2015).
Sul punto la dottrina ha evidenziato che la ratio della norma di legge consisterebbe nell'eliminare lo stato di incertezza sulla persistenza del rapporto di lavoro, tutelando l'esigenza datoriale di aver piena consapevolezza dell'organizzazione e gestione delle risorse umane, e in particolare dei mutamenti degli assetti produttivi conseguenti alla possibile riammissione in servizio di lavoratori precedentemente espulsi dall'azienda.
Sicché, in assenza di preventiva impugnazione stragiudiziale, il datore avrebbe conoscenza della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento solamente con la notifica del ricorso giudiziale.
Ebbene, calando i suddetti principi nel caso in esame, in assenza di impugnazione stragiudiziale dell'atto datoriale dell'8.3.2022, con cui si disconosceva l'esistenza di un rapporto di lavoro del con la società Pt_1
CH, la parte deve ritenersi decaduta dall'odierna azione giudiziale.
Né può ritenersi che a tale onere il lavoratore avesse già assolto mediante l'email del 23.2.2022, con cui si chiedeva alla convenuta l'assunzione del
Del resto, se così fosse, da tale data dovrebbe decorrere il termine di Pt_1
180 giorni (cfr. Cass. n. 5717 del 2015), che quindi sarebbe inevitabilmente spirato al momento del deposito del ricorso.
A ogni buon conto, la domanda è altresì infondata nel merito.
Il ricorso presuppone l'analisi del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 1369/1960. Il divieto,
5 contenuto nell'art 1 della legge prima citata (ora abrogata), implicava il divieto di affidare in appalto o in subappalto mere prestazioni di lavoro ed era sanzionato
– oltre che penalmente – attraverso quel peculiare meccanismo per cui, in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, il lavoratore veniva considerato a tutti gli effetti alle dipendenze di colui che risultava avere effettivamente utilizzato la prestazione di lavoro.
Nell'attuale ordinamento, anche se non vige più un divieto generale di interposizione nelle prestazioni di lavoro, resta essenziale, al fine di valutare la regolarità di un appalto, la verifica del confine che separa l'appalto dalla somministrazione di lavoro (rectius mera fornitura di manodopera). Alla delimitazione di questo confine provvede ora direttamente il legislatore che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi intorno al divieto di interposizione. Ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, l'appalto di distingue dalla somministrazione di lavoro «per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa». Dalla nuova definizione dell'appalto risulta confermata una concezione del confine tra appalto e somministrazione incentrata sulla verifica delle caratteristiche dell'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c., che si esprimono nella organizzazione impiegata nell'appalto e nell'assunzione del rischio di impresa.
Di talché, volendo trarre delle direttive pratiche dal dettato normativo, al fine di stabilire se ricorra un'ipotesi di legittimo appalto di manodopera, occorre accertare se l'appaltatore, assumendo su di sé il rischio economico dell'attività oggetto dell'appalto, agisca in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente, se, inoltre, sia provvisto di una propria organizzazione di impresa e se, infine, i lavoratori impiegati siano diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze.
Ebbene, espletata la prova testimoniale, la stessa non ha reso risultanze univoche in ordine alla asserita esistenza di un appalto illecito.
Invero, dalle deposizioni dei testi intimati da parte ricorrente, Parte_2
e , risulta che era dipendente
[...] Testimone_1 Persona_1 dell'appaltatrice , a gestire i turni, le assenze e le ferie del ricorrente e dei _2 suoi colleghi i lavoratori (così il teste : «Per noi avevamo nello Parte_2 _2 stabilimento come referente una persona che gestiva la parte di ferie, permessi
e turni, era un impiegato e non un responsabile. Si chiamava . Persona_1
Ed era dipendente di .»; così il teste «Sul luogo di lavoro c'era un _2 Pt_1 caposquadra, , che era dipendente . Ma lui si occupava Persona_1 _2 principalmente delle nostre presenze, permessi, queste cose qua»). Il teste ha altresì precisato - diversamente da quanto dichiarato dal ricorrente in Pt_1 libero interrogatorio (« era un collega che però non c'era Persona_1 _2
6 quasi mai, che era una sorta di nostro caposquadra, ma non c'era quasi mai sul luogo di lavoro se non talvolta di mattina») e conformemente a quando riferito dal teste addotto dalla società, («Il signor Testimone_2 Persona_1 era presente quotidianamente sullo stabilimento») - che era Persona_1 presente sul luogo di lavoro dalle 8.00 alle 17.00.
La circostanza che la committente CH si interfacciasse direttamente con il emerge altresì dall'allegato 5 della società, ove sono presenti Per_1 numerose richiese di intervento da parte degli ingeneri CH, e , Per_3 Per_4 rivolte direttamente al . Per_1
Ex adverso, non è emerso dalle parole dei testi l'esercizio di un potere direttivo e organizzativo dei dipendenti di CH nei confronti dei lavoratori di . _2
Illuminanti appaiono ancora una volta le parole del teste «Voglio Pt_1 precisare che i signori e , quando c'era un problema, ce lo Per_4 Per_3 indicavano e poi noi operavamo in autonomia. Una volta effettuato il lavoro se
c'era un problema verificavano i capo squadra Forgione, e Per_5 Per_1
(nds Salvatore)».
Il teste ha invece precisato che l'Ing. , avendo il proprio ufficio Parte_2 Per_4 presso lo stabilimento di Capodichino Sud non era sempre presente e come lui l'ing. . Per_3
Ebbene, dal complesso probatorio, non risulta dimostrato in modo inequivoco un effettivo ed esclusivo esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte di
CH nei confronti dei lavoratori di , tale da esautorare quest'ultima dalle _2 prerogative tipiche datoriali.
Tutt'al più, alla luce delle suindicate dichiarazioni, il ruolo svolto dagli ingegneri della convenuta pare riconducibile a un'attività di controllo del lavoro espletato dall'affidatario. Sul punto, infatti, occorre chiarire che «l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente è compatibile con un regolare contratto di appalto e, sotto questo profilo, può ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno essere rispettate dall'appaltatore, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto» (Cass. 6 giugno 2011, n.
12201).
Vuol intendersi che «non è sufficiente a far configurare un appalto fraudolento la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi, piuttosto, verificare se tali direttive siano
7 inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oppure si riferiscano solo al risultato, di tali prestazioni, che in sé, può formare genuino oggetto del contratto di appalto» (Cass., pen., 27 gennaio 2015, n. 18667).
Tanto non è emerso dall'istruttoria in modo univoco. Quanto poi all'argomentazione attorea per cui il e i suoi colleghi Pt_1 sarebbero stati adibiti anche presso lo stabilimento di Capodichino Sud, non oggetto di appalto, ha chiarito il teste che trattavasi di «lavori Parte_2 schedulati da ». _2
Neppure è emerso l'utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi e divise fornite dall'appaltante.
Invero, costituisce dato diffuso nella giurisprudenza di merito, e a cui questo giudice intende aderire, quello per cui nelle ipotesi delle attività cosiddette labour intensive, implicanti un forte impiego di manodopera (es. sviluppo software aziendale, costituzione di archivio informatico, pulizie, facchinaggio etc.), come nel caso in esame, lo scrutinio dell'organizzazione reale in capo all'impresa appaltatrice diventa recessivo rispetto alla verifica dell'esercizio del
«potere organizzativo e direttivo».
Pertanto, se è vero che a norma dell'art. 29, D. Lgs. 276/2003 elemento sufficiente perché possa configurarsi un genuino appalto di servizi è (insieme all'assunzione del rischio di impresa) l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, deve però precisarsi che la stessa, in relazione agli appalti labour intensive, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Ne consegue che l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto o interposizione vietata (similmente, ex multis, Trib. Milano 5 febbraio 2007; Trib. Milano 5 maggio 2010; Trib. Bologna 27 aprile 2016).
Nel caso in esame, il teste ha dichiarato: «Noi utilizzavamo Parte_2 attrezzature per fare manutenzione e l'attrezzatura ce la portavamo noi dalle ditte precedenti, ad eccezione del materiale che aveva lasciato nello CP_3 stabilimento.», mentre il teste «Gli strumenti ed attrezzi di lavoro che Pt_1 utilizzavamo venivano dalla vecchia società ». Pt_3
In attuazione del principio di acquisizione probatoria - che, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda l'impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr Cass. n. 15480 del 2012) – va infine sottolineato che alcun elemento utile alla prospettazione attorea si rinviene nelle deposizioni dei testi addotti dalla società convenuta.
Nel dettaglio, i testi e , dipendenti di Testimone_2 Testimone_3
CH, hanno confermato che la gestione del personale era rimessa alla stessa , per mezzo di , e che la committente si limitava a _2 Persona_1
8 fornire indicazioni generali (a esempio fasce orarie di turnazioni e numero di lavoratori da adibire) e a svolgere funzioni di verifica dell'operato svolto. In conclusione, la domanda va rigettata, difettando la prova dell'esistenza dell'esercizio di un effettivo potere di direzione, organizzazione e controllo della società appaltante (risultando assorbita ogni valutazione sul rischio d'impresa).
La complessità della fattispecie rende equa la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Nola, 28.5.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
9