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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 453 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IT MO Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Irene UP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di reclamo avverso il rigetto di ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
E' AN , con elezione di domicilio in VIA MELCHIORRE GIOIA
N.66 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. E' AN
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ) -contumace- CP_1 P.IVA_1
-reclamato- FATTO E DIRITTO
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e che debba , pertanto, essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
In data 5.2.2025 ha depositato, avanti il Tribunale di Monza, ricorso Parte_1 per la liquidazione giudiziale della società allegando: CP_1
- di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 33.146,98 per i CP_1 seguenti titoli: a) decreto ingiuntivo 2291/2021 del Tribunale di Monza per canoni di locazione rimasti impagati nonché canoni di locazione scaduti successivamente all'ingiunzione sino al rilascio avvenuto il 31/10/2021, interessi legali e tassa registrazione;
b) compensi relativi al precetto;
c) assegno bancario rimasto impagato e penale e interessi legali;
d) tassa registrazione dell'ordinanza di assegnazione di somme e cose pignorate.
- che è un imprenditore commerciale e non è più in grado di far fronte CP_1 regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, atteso che: a) non ha pagato le somme ingiunte da benché accertate come dovute in via Parte_1 definitiva;
b) l'assegno bancario emesso a favore di è rimasto Parte_1 insoluto;
c) ha subito espropriazione forzata mobiliare sui beni aziendali, dalla cui vendita e assegnazione sono state ricavate somme inferiori a quelle necessarie per estinguere il debito verso;
d) la società indica nel registro imprese, Parte_1 quale propria sede, i locali siti in Seregno via Stefano da Seregno 64, che ha rilasciato il 31/10/2021, a seguito di ordinanza di convalida di sfratto per morosità ; e) non ha depositato nel registro imprese i bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
f) è priva di indirizzo PEC in quanto con determinazione del Conservatore del
Registro delle Imprese competente n. 769 del 28.5.2024 è stato cancellato d'ufficio l'indirizzo PEC precedente .
La società non ha svolto alcuna difesa rimanendo contumace.
Il Tribunale di Monza, con il decreto reclamato, ha rigettato il ricorso per la liquidazione giudiziale di in quanto “dall'istruttoria condotta non emerge la CP_1 sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., ossia la presenza di debiti scaduti di importo pari o superiore ad € 30.000,00, infatti, il credito residuo dell'istante dopo la procedura esecutiva mobiliare n. 937/202 Tribunale di Monza ammonta ad € 29.521,96, e l'Agenzia delle Entrate ed INPS hanno comunicato debiti tributari e previdenziali per € 0, attenendo la visura protesti acquisita d'ufficio ad altra società; il Tribunale ha altresì precisato che “trattandosi di verifica d'ufficio, il conteggio alternativo proposto dal creditore non può ritenersi probante, in quanto da un lato non si attiene alle somme intimate con il precetto e dall'altro espone spese non riconosciute in sede di esecuzione mobiliare;
”.
ha proposto reclamo avverso il decreto predetto lamentando che Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, CCIII, in quanto il credito della reclamante è di importo superiore a 30.000,00 euro .
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato.
Dal decreto di assegnazione del giudice dell'esecuzione risulta che :
1.“il credito per il quale si procede esecutivamente ammonta ad euro 30.894,32, come da titolo e atto di precetto in atti, oltre €. 2.200,00 come da atto di intervento del 30.11.22; le spese legali successive al precetto sono da liquidarsi in Euro 600,00 per compensi ed Euro 319,80 per anticipazioni oltre accessori di legge”
E che 2.assegna“ A favore della creditrice la somma di €. 4.486,17 Parte_1 nonchè i seguenti beni mobili… al valore complessivo di euro 132,00
Quindi il credito della , come emerge dal decreto di assegnazione ammonta Pt_1 ad euro 34.014,12 e, dedotti gli importi assegnati complessivamente per euro 4618,17 , residua un credito di euro 29395,95
Tuttavia il precetto è di importo superiore ad euro 30.894,32 in quanto a tale importo vanno aggiunti (come si legge nel precetto stesso) gli interessi dalle singole scadenze al saldo sui canoni ( calcolate dall'istante in euro 2550,84) nonché la tassa di registro del decreto ingiuntivo (che l'istante prova aver pagato per euro 677,75 ) e spese successive occorrende (tassa registro assegnazione di euro 208,75 documentate dall'istante e spese espropriazione di euro 1036,26 ), con conseguente superamento della soglia dei 30.000 di indebitamento per la dichiarazione di liquidazione ex art 49 ccii.
Lo stato di insolvenza è reso palese dallo sfratto per morosità della società dal luogo in cui aveva la sede sociale ed esercitava la sua attività, dal precetto e dal pignoramento negativo nonchè dall'assegno rimasto insoluto.
La società, inoltre, rimanendo contumace non ha provato il mancato superamento delle soglie di cui all'art.2 lett d) e, anzi, risulta dalla visura camerale che dal 2020 in poi non ha più depositato i bilanci di esercizio. Il reclamato decreto del Tribunale di Monza del 19-3-25 merita, dunque, di essere riformato con condanna di parte reclamata al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamante, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: dichiara aperta la liquidazione giudiziale di;
CP_1 rimette gli atti al tribunale di Monza per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3
CCII; condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in euro CP_1 Parte_1
4000,00.
Così deciso in Milano, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene UP IT MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IT MO Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Irene UP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di reclamo avverso il rigetto di ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
E' AN , con elezione di domicilio in VIA MELCHIORRE GIOIA
N.66 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. E' AN
-reclamante-
CONTRO
(C.F. ) -contumace- CP_1 P.IVA_1
-reclamato- FATTO E DIRITTO
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e che debba , pertanto, essere dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di CP_1
In data 5.2.2025 ha depositato, avanti il Tribunale di Monza, ricorso Parte_1 per la liquidazione giudiziale della società allegando: CP_1
- di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 33.146,98 per i CP_1 seguenti titoli: a) decreto ingiuntivo 2291/2021 del Tribunale di Monza per canoni di locazione rimasti impagati nonché canoni di locazione scaduti successivamente all'ingiunzione sino al rilascio avvenuto il 31/10/2021, interessi legali e tassa registrazione;
b) compensi relativi al precetto;
c) assegno bancario rimasto impagato e penale e interessi legali;
d) tassa registrazione dell'ordinanza di assegnazione di somme e cose pignorate.
- che è un imprenditore commerciale e non è più in grado di far fronte CP_1 regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, atteso che: a) non ha pagato le somme ingiunte da benché accertate come dovute in via Parte_1 definitiva;
b) l'assegno bancario emesso a favore di è rimasto Parte_1 insoluto;
c) ha subito espropriazione forzata mobiliare sui beni aziendali, dalla cui vendita e assegnazione sono state ricavate somme inferiori a quelle necessarie per estinguere il debito verso;
d) la società indica nel registro imprese, Parte_1 quale propria sede, i locali siti in Seregno via Stefano da Seregno 64, che ha rilasciato il 31/10/2021, a seguito di ordinanza di convalida di sfratto per morosità ; e) non ha depositato nel registro imprese i bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
f) è priva di indirizzo PEC in quanto con determinazione del Conservatore del
Registro delle Imprese competente n. 769 del 28.5.2024 è stato cancellato d'ufficio l'indirizzo PEC precedente .
La società non ha svolto alcuna difesa rimanendo contumace.
Il Tribunale di Monza, con il decreto reclamato, ha rigettato il ricorso per la liquidazione giudiziale di in quanto “dall'istruttoria condotta non emerge la CP_1 sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., ossia la presenza di debiti scaduti di importo pari o superiore ad € 30.000,00, infatti, il credito residuo dell'istante dopo la procedura esecutiva mobiliare n. 937/202 Tribunale di Monza ammonta ad € 29.521,96, e l'Agenzia delle Entrate ed INPS hanno comunicato debiti tributari e previdenziali per € 0, attenendo la visura protesti acquisita d'ufficio ad altra società; il Tribunale ha altresì precisato che “trattandosi di verifica d'ufficio, il conteggio alternativo proposto dal creditore non può ritenersi probante, in quanto da un lato non si attiene alle somme intimate con il precetto e dall'altro espone spese non riconosciute in sede di esecuzione mobiliare;
”.
ha proposto reclamo avverso il decreto predetto lamentando che Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, CCIII, in quanto il credito della reclamante è di importo superiore a 30.000,00 euro .
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato.
Dal decreto di assegnazione del giudice dell'esecuzione risulta che :
1.“il credito per il quale si procede esecutivamente ammonta ad euro 30.894,32, come da titolo e atto di precetto in atti, oltre €. 2.200,00 come da atto di intervento del 30.11.22; le spese legali successive al precetto sono da liquidarsi in Euro 600,00 per compensi ed Euro 319,80 per anticipazioni oltre accessori di legge”
E che 2.assegna“ A favore della creditrice la somma di €. 4.486,17 Parte_1 nonchè i seguenti beni mobili… al valore complessivo di euro 132,00
Quindi il credito della , come emerge dal decreto di assegnazione ammonta Pt_1 ad euro 34.014,12 e, dedotti gli importi assegnati complessivamente per euro 4618,17 , residua un credito di euro 29395,95
Tuttavia il precetto è di importo superiore ad euro 30.894,32 in quanto a tale importo vanno aggiunti (come si legge nel precetto stesso) gli interessi dalle singole scadenze al saldo sui canoni ( calcolate dall'istante in euro 2550,84) nonché la tassa di registro del decreto ingiuntivo (che l'istante prova aver pagato per euro 677,75 ) e spese successive occorrende (tassa registro assegnazione di euro 208,75 documentate dall'istante e spese espropriazione di euro 1036,26 ), con conseguente superamento della soglia dei 30.000 di indebitamento per la dichiarazione di liquidazione ex art 49 ccii.
Lo stato di insolvenza è reso palese dallo sfratto per morosità della società dal luogo in cui aveva la sede sociale ed esercitava la sua attività, dal precetto e dal pignoramento negativo nonchè dall'assegno rimasto insoluto.
La società, inoltre, rimanendo contumace non ha provato il mancato superamento delle soglie di cui all'art.2 lett d) e, anzi, risulta dalla visura camerale che dal 2020 in poi non ha più depositato i bilanci di esercizio. Il reclamato decreto del Tribunale di Monza del 19-3-25 merita, dunque, di essere riformato con condanna di parte reclamata al pagamento delle spese sostenute dalla parte reclamante, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: dichiara aperta la liquidazione giudiziale di;
CP_1 rimette gli atti al tribunale di Monza per i provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3
CCII; condanna a rifondere ad le spese di lite liquidate in euro CP_1 Parte_1
4000,00.
Così deciso in Milano, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene UP IT MO