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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.6212/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 15.12.2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. ALBERTO FERRIGNO c.f. n°
(Email: P.e.c.: C.F._2 Email_1
, del Foro di Nocera Inferiore e domiciliato presso Email_2 lo studio in Nocera Inferiore (SA), alla via Matrognana n. 25 attore
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Ente Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1 luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., iscritto al n. 1516984 del
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., codice fiscale e Partita Iva
, - Agente della Riscossione per tutti gli ambiti nazionali ad esclusione della Regione P.IVA_1
Siciliana – in persona del Dott. nella sua qualità di Direttore Regionale e di Persona_1 procuratore speciale in forza della procura speciale a rogito del Notaio di Roma rep. Persona_2
N. 180756 Racc. n. 12564 del 28.12.2023 conferitogli dal Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO CARREA (C.F.:
) del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, C.F._3 via Fontana 5 convenuta
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(TRIBUNALE DI MILANO – Controparte_2 [...]
Controparte_3
terzo chiamato- contumace
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza così provvedere:
Accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o nullità della intimazione di pagamento n. 12420239007317427000, in relazione alla cartella esattoriale n. 12420160027314782000, illegittima sotto diversi profili giuridici, nonché dell'obbligo dell'attore di pagare la somma intimata in relazione alla stessa.
Annullare, pertanto, la cartella ed il ruolo esattoriale, unitamente a tutti gli atti ad essa sottesi.
Ordinare alla , di provvedere senza ulteriore ritardo, ad Controparte_1 annullati i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa.
Condannare l' ed il (Tribunale di Milano, Controparte_1 Controparte_2
Ufficio Recupero Crediti),
al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia il Tribunale di NZ, gradatamente: dichiarare le domande avversarie inammissibili per tardività per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente in riferimento alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di , adottare i provvedimenti che saranno ritenuti di Controparte_1 giustizia;
respingere le domande di parte opponente in quanto infondate. Con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore , premesso: Parte_1
- che l' ”, in data 26/10/2023, gli aveva notificato Controparte_1
Intimazione di Pagamento n 12420239007317427000 di € 158.141,91, che fa riferimento a varie cartelle esattoriali di diversa natura;
- che l'attore in questa sede intendeva impugnare la suddetta intimazione esclusivamente in relazione alla cartella esattoriale n. 12420160027314782000, dell'importo di euro 148.405,88, emessa da per conto Controparte_1 del Tribunale di Milano – Ufficio Crediti, per “recupero multe e ammende” CP_3 anno 2013;
tutto ciò premesso, l'attore proponeva opposizione per i seguenti motivi:
2 1) “ inesistenza/nullita' della notifica del titolo alla base della cartella esattoriale” atteso che l'attore non aveva “mai ricevuto la notifica dell'atto impositivo presupposto alla cartella, pertanto tutta la procedura di riscossione (cartella ed intimazione) deve considerarsi illegittima, per cui se ne chiede l'annullamento”,
2) “mancata indicazione della natura del credito. violazione dei diritti del contribuente e del diritto alla difesa ex art. 24 cost. indeterminatezza della pretesa” atteso che “la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto alla cartella esattoriale, inoltre, non consentiva al ricorrente di verificare la natura e l'entità del credito preteso. Infatti, l'atto in questa sede impugnato riporta solo la generica dicitura “recupero multe e ammende”, senza specificare nel dettaglio il titolo esecutivo (o i titoli esecutivi) in base a cui vengono intimati gli importi pretesi, nè le modalità con cui tali importi sono stati quantificati”.
3) “mancata e/o errata notifica della cartella esattoriale posta alla base dell' impugnato atto. inesistenza e/o nullita' dello stesso” affermando che la mancata notifica della cartella di pagamento posta alla base della impugnata intimazione di pagamento costituiva violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 602/1973, con conseguente nullità degli atti impugnati . 4) “intervenuta prescrizione del credito” in relazione alle ammende emesse dal atteso che a norma dell'art. 173 c.p. “Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni”, e pertanto in assenza di validi atti interruttivi il credito preteso sarebbe ampiamente prescritto, poichè risale all'anno 2013.
Parte convenuta (GIÀ Controparte_4
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA), costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione atteso che le contestazioni avversarie relative a presunti vizi formali degli atti esecutivi, sussumibili sotto la fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c. andavano proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto opposto, decorso nel caso di specie . In ordine all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella presupposta, documentava che la stessa era stata correttamente notificata, come risulta dalla produzione del relativo referto di notificazione, e che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa. Infatti l'atto di intimazione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico , e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che nell' intimazione è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla debenza intimata. Secondo la giurisprudenza di merito l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione, avendo unicamente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia
3 decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione. In sostanza, gli avvisi di intimazione hanno lo scopo precipuo di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso ed assolvono ad una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute. Inoltre l'avviso di intimazione era un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle pretestuose censure avversarie. Sull'asserita prescrizione della pretesa creditoria, osservava essere pacificamente documentata la rituale notifica della cartella esattoriale in data 25.5.2017, che era stata seguita dalla notifica di diversi ulteriori atti interruttivi e precisamente: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201800000084000 in data
17.7.2018; l'intimazione di pagamento n. 12420199008410047000 in data 5.2.2020; l'intimazione di pagamento n. 12420229003687818000 in data 30.9.2022. Quindi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (26.10.2023), il termine di prescrizione ex adverso invocato non era affatto maturato, anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali, della durata di oltre un anno e cinque mesi a far data dall'8.3.2020, disposta con la normativa emanata per far fronte all'emergenza determinata dalla pandemia da Covid 19. In ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, e sulla mancata indicazione della natura del credito e la conseguente “violazione dei diritti del contribuente e del suo diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Indeterminatezza della pretesa”, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione, e pertanto chiedeva lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Tribunale di Milano, Uff. Recupero Crediti.
Dopo la chiamata in causa del terzo, che rimaneva contumace, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza dell'11.2.2025.
L'opposizione appare non tardiva e ammissibile in quanto trattasi di opposizione ex art. 615 cpc, ma tuttavia essa risulta infondata nel merito. In relazione ai motivi di opposizione primo e secondo si osserva che la giurisprudenza citata dall'opponente si riferisce non a “multe e ammende” come nel caso di specie, ma a “spese di giustizia” , contestabili nel quantum “essendo oggetto di auto-liquidazione da parte dell'ente creditore stesso” . La Suprema Corte nell'ordinanza 13442/2022 osserva che “la fattispecie del recupero delle spese di giustizia penali mediante ruolo presenta, in effetti, una sua innegabile peculiarità, in quanto si fonda su una condanna emessa in sede giudiziaria, che si presenta, in fase iniziale, evidentemente “generica” (la condanna del giudice penale al pagamento
4 delle spese processuali, senza liquidazione delle stesse), pur costituendo titolo di formazione giudiziale, come tale non contestabile in sede di opposizione all'esecuzione; al tempo stesso, è previsto per legge che la concreta liquidazione del relativo credito avvenga non in via giudiziale ma in via amministrativa, ai fini dell'iscrizione a ruolo.” Invece l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione richiama la cartella di pagamento notificata per il “recupero di multe e ammende”, quindi non spese di giustizia, ma pene pecuniarie, sanzioni penali di tipo pecuniario, che non necessitano di successiva liquidazione, essendo state direttamente irrogate al condannato dal giudice penale, che le ha già quantificate in sentenza o decreto penale di condanna, e quindi già in sua piena giuridica conoscenza, non necessitando di ulteriori specificazioni ( se non per eventuali provvedimenti di cumulo in sede esecutiva, comunque sempre in giuridica conoscenza dell'imputato secondo le garanzie tipiche del processo penale). La sentenza Cass. 23297/2022 citata dall'opponente infatti ricorda che “costituisce principio già affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui "In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (Cass. n. 14598/2020) e pertanto secondo Cass. 13442/2022, in tal caso il giudice civile dovrebbe rigettare l'opposizione in quanto fondata su motivi precedenti la formazione del titolo esecutivo giudiziale. Considerato, inoltre, che l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione essendo sufficiente l'indicazione della cartella di pagamento e della data di notificazione della medesima con indicazione dell'ente creditore che ha emesso il ruolo, i predetti motivi di opposizione risultano infondati. In relazione al terzo motivo di opposizione, si osserva che la cartella esattoriale n. 12420160027314782000 relativa alle multe e ammende risulta regolarmente notificata all'opponente, che ha sottoscritto la cartolina di ricevimento in data 25.5.2017, come da doc.n.3 di parte convenuta. Ne deriva anche l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione delle ammende , non essendo decorso il termine quinquennale dal 2013, a prescindere dai successivi atti interruttivi, documentati dalla convenuta, e dalla sospensione dei termini disposta in occasione della recente pandemia. L'opposizione va pertanto rigettata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate, quindi senza la fase istruttoria, non esperita, e alla semplicità della lite.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 4217,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in NZ il 24.2.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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