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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1049/2024,
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Angela Amaturo, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “Attesa la sussistenza dei presupposti della diffida accertativa n. AV0000/2021-515, ex art. 12 del D. Lgs. 124/2004, accertare e dichiarare il CP_ diritto del sig. ad accedere al Fondo di Garanzia in relazione al TFR e, Parte_1
1 per l'effetto Condannare l' - Sede Provinciale di Avellino – in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore con sede in Avellino alla Via Roma n. 17, C.F. , al P.IVA_1 pagamento della complessiva somma di €. 9.812,72, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare l' - Sede Provinciale di Avellino – in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore con sede in Avellino alla Via Roma n. 17, C.F. al pagamento delle spese e P.IVA_1 competenze di giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Allo scopo, deduceva di essere stato formalmente assunto dalla ditta Parte_2
di Terraglia Giovanni, con sede legale in Avellino, prestando lavoro di natura
[...]
subordinata a tempo indeterminato in full time, con la qualifica di operaio di V livello secondo quanto previsto dal CCNL metalmeccanico applicabile al rapporto.
Riferiva dell'interruzione del proprio rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni volontarie, in data
16.01.2020.
Lamentava la mancata consegna delle buste paga intestate alla suddetta ditta dal febbraio 2017 sino a quella di gennaio 2020 nonché la mancata corresponsione del TFR.
Narrava, in ordine a tali doglianze, di aver presentato tentativo di conciliazione monocratica presso l' ai fini del riconoscimento del TFR. Controparte_2
Riferiva che l' di Avellino, in data 21 giugno 2021, aveva emesso verbale di Controparte_2
diffida accertativa per crediti patrimoniali recante n. AV0000/2021-516 (notificato al datore di lavoro il successivo 23.06.2021), per un ammontare complessivo di €. 9.812,72 a titolo di TFR.
Proseguiva riportando che, a seguito del decesso del Sig. , aveva proposto Parte_2
riscorso, dinanzi al Tribunale di Avellino, ai fini della nomina del curatore dell'eredità giacente ed aggiungeva che tale ricorso era sfociato in un rigetto, attesa la rinuncia dell'eredità con devoluzione della stessa allo Stato.
Di conseguenza, riferiva di aver presentato all' domanda di intervento del Fondo di garanzia CP_1
per il trattamento di fine rapporto.
A fronte del mancato accoglimento della propria istanza, anche in sede di opposizione al Comitato
Provinciale per il tramite della sede di Avellino, adiva questo Tribunale e concludeva ut CP_1
supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “a) rigettare ogni e qualsiasi domanda o azione proposta nei confronti dell' con l'atto introduttivo del giudizio, siccome CP_1
inammissibile e carente dei requisiti di legge;
b) dichiarare la prescrizione, nei limiti di legge, dei
2 presunti diritti rivendicati da controparte;
b) condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..”. CP_1
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Occorre circoscrivere il thema decidendum del presente giudizio alla presenza dei presupposti utili all'accesso del ricorrente al c.d. “Fondo di garanzia” per il pagamento del TFR.
Ne consegue l'opportunità di chiarire, preliminarmente, quali siano siffatti presupposti funzionali all'operatività del Fondo, per poi vagliarne la sussistenza nel caso posto al vaglio di questo
Tribunale.
In primo luogo, si rammenta che il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), è stato istituito dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, come nel caso di specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono: 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
2)
l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
3) l'esistenza di un credito per TFR
e retribuzioni rimasto insoluto;
4) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata.
In tal senso, l'art. 2, comma 5, L. n. 297, del 1982 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”) stabilisce che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. La norma, pertanto, consente al lavoratore di accedere al fondo di garanzia solo in caso di insuccesso della preventiva esecuzione forzata, che lo stesso lavoratore è tenuto ad attivare nei riguardi del datore di lavoro inadempiente.
3 Ciò conferma l'autonomia tra l'obbligazione, a titolo di TFR, gravante sul datore di lavoro e l'obbligazione, identica nel quantum, che si innesta nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale e che, dunque, sorge in ragione di presupposti costitutivi differenti, previsti ex lege, e previamente richiamati.
Sotto questo profilo, ancor prima della verifica circa l'intrapresa azione esecutiva, va considerato la mancata formazione di un titolo esecutivo che ne dovrebbe integrare il fondamento.
La diffida accertativa, che parte ricorrente ha inteso porre ad elemento costitutivo della pretesa azionata, non integra idoneo titolo esecutivo per l'ottenimento del TFR mediante il meccanismo correlato al Fondo di garanzia.
In caso di decesso del datore di lavoro, infatti, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità, come avvenuto nel caso in esame, ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, il lavoratore può accedere alla tutela del Fondo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell'articolo 499 c.c..
Il decesso del datore di lavoro ha inibito la formazione del titolo esecutivo, con la necessità di una nuova intrapresa azione del ricorrente nei confronti degli eredi del datore.
L'indimostrato previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5, l. 297 del 1982), comporta la mancata insorgenza dell'obbligazione a carico dell'ente resistente. Ne consegue il rigetto del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. 4262 del 2025).
2. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge, a favore dell'ente resistente.
Così deciso in Avellino, lì 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1049/2024,
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Angela Amaturo, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “Attesa la sussistenza dei presupposti della diffida accertativa n. AV0000/2021-515, ex art. 12 del D. Lgs. 124/2004, accertare e dichiarare il CP_ diritto del sig. ad accedere al Fondo di Garanzia in relazione al TFR e, Parte_1
1 per l'effetto Condannare l' - Sede Provinciale di Avellino – in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore con sede in Avellino alla Via Roma n. 17, C.F. , al P.IVA_1 pagamento della complessiva somma di €. 9.812,72, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condannare l' - Sede Provinciale di Avellino – in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore con sede in Avellino alla Via Roma n. 17, C.F. al pagamento delle spese e P.IVA_1 competenze di giudizio con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo”.
Allo scopo, deduceva di essere stato formalmente assunto dalla ditta Parte_2
di Terraglia Giovanni, con sede legale in Avellino, prestando lavoro di natura
[...]
subordinata a tempo indeterminato in full time, con la qualifica di operaio di V livello secondo quanto previsto dal CCNL metalmeccanico applicabile al rapporto.
Riferiva dell'interruzione del proprio rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni volontarie, in data
16.01.2020.
Lamentava la mancata consegna delle buste paga intestate alla suddetta ditta dal febbraio 2017 sino a quella di gennaio 2020 nonché la mancata corresponsione del TFR.
Narrava, in ordine a tali doglianze, di aver presentato tentativo di conciliazione monocratica presso l' ai fini del riconoscimento del TFR. Controparte_2
Riferiva che l' di Avellino, in data 21 giugno 2021, aveva emesso verbale di Controparte_2
diffida accertativa per crediti patrimoniali recante n. AV0000/2021-516 (notificato al datore di lavoro il successivo 23.06.2021), per un ammontare complessivo di €. 9.812,72 a titolo di TFR.
Proseguiva riportando che, a seguito del decesso del Sig. , aveva proposto Parte_2
riscorso, dinanzi al Tribunale di Avellino, ai fini della nomina del curatore dell'eredità giacente ed aggiungeva che tale ricorso era sfociato in un rigetto, attesa la rinuncia dell'eredità con devoluzione della stessa allo Stato.
Di conseguenza, riferiva di aver presentato all' domanda di intervento del Fondo di garanzia CP_1
per il trattamento di fine rapporto.
A fronte del mancato accoglimento della propria istanza, anche in sede di opposizione al Comitato
Provinciale per il tramite della sede di Avellino, adiva questo Tribunale e concludeva ut CP_1
supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “a) rigettare ogni e qualsiasi domanda o azione proposta nei confronti dell' con l'atto introduttivo del giudizio, siccome CP_1
inammissibile e carente dei requisiti di legge;
b) dichiarare la prescrizione, nei limiti di legge, dei
2 presunti diritti rivendicati da controparte;
b) condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..”. CP_1
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Occorre circoscrivere il thema decidendum del presente giudizio alla presenza dei presupposti utili all'accesso del ricorrente al c.d. “Fondo di garanzia” per il pagamento del TFR.
Ne consegue l'opportunità di chiarire, preliminarmente, quali siano siffatti presupposti funzionali all'operatività del Fondo, per poi vagliarne la sussistenza nel caso posto al vaglio di questo
Tribunale.
In primo luogo, si rammenta che il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), è stato istituito dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e, dal 1° luglio 2022, anche i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, come nel caso di specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono: 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
2)
l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
3) l'esistenza di un credito per TFR
e retribuzioni rimasto insoluto;
4) l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata.
In tal senso, l'art. 2, comma 5, L. n. 297, del 1982 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”) stabilisce che: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. La norma, pertanto, consente al lavoratore di accedere al fondo di garanzia solo in caso di insuccesso della preventiva esecuzione forzata, che lo stesso lavoratore è tenuto ad attivare nei riguardi del datore di lavoro inadempiente.
3 Ciò conferma l'autonomia tra l'obbligazione, a titolo di TFR, gravante sul datore di lavoro e l'obbligazione, identica nel quantum, che si innesta nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale e che, dunque, sorge in ragione di presupposti costitutivi differenti, previsti ex lege, e previamente richiamati.
Sotto questo profilo, ancor prima della verifica circa l'intrapresa azione esecutiva, va considerato la mancata formazione di un titolo esecutivo che ne dovrebbe integrare il fondamento.
La diffida accertativa, che parte ricorrente ha inteso porre ad elemento costitutivo della pretesa azionata, non integra idoneo titolo esecutivo per l'ottenimento del TFR mediante il meccanismo correlato al Fondo di garanzia.
In caso di decesso del datore di lavoro, infatti, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità, come avvenuto nel caso in esame, ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, il lavoratore può accedere alla tutela del Fondo se è stata aperta una procedura di liquidazione concorsuale dei beni ai sensi dell'articolo 499 c.c..
Il decesso del datore di lavoro ha inibito la formazione del titolo esecutivo, con la necessità di una nuova intrapresa azione del ricorrente nei confronti degli eredi del datore.
L'indimostrato previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5, l. 297 del 1982), comporta la mancata insorgenza dell'obbligazione a carico dell'ente resistente. Ne consegue il rigetto del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. 4262 del 2025).
2. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge, a favore dell'ente resistente.
Così deciso in Avellino, lì 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Monica d'Agostino
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