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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/09/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa n. 1854/2024 R.G., riservata in decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Mantella, come da incarico in atti.
RICORRENTE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex rappresentata e difesa dall'avv. Mikol Torresi, come CP_2 da investitura in atti
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata, nei termini e per le ragioni seguenti.
Il ricorrente, affetto da “sindrome del tunnel carpale bilaterale , di grado medio a ds , di grado lieve a sinistra” (come da diagnosi del 3 marzo 2020), è stato sottoposto ad un intervento, in data 24 maggio 2022, presso la struttura ospedaliera convenuta.
A distanza di qualche settimana, fu rilevata una “fibrosi post intervento di Tunnel carpale” (controllo eseguito presso l'ospedale di Macerata, in data 24 giugno 2022).
Recatosi presso una diversa struttura ospedaliera, fu presso questa, da tale dott.
, diagnosticata una “residua cicatrice dura con causalgia e disestesie Per_1 persistenza di disturbi neurologici”. Di qui la sottoposizione dello stesso ad un nuovo intervento.
All'attualità, secondo i periti d'ufficio nominati nell'espletato A.T.P., si rilevano
“limitazioni delle articolazioni metacarpo falangee e interfalangee prossimali sia in estensione che in flessione , suggestive di artrofibrosi , esito di algodistrofia , segni di sofferenza cronica del n. mediano con ipoestesia dermatomerica e riduzione della forza di presa e dell' opposizione del pollice”.
1 In sintesi, si profila di una “neuropatia del nervo mediano destro al carpo di grado medio-grave, in pregressa sindrome del tunnel carpale gia' operata”. In particolare, “il danno funzionale è costituito da deficit clinico moderato-medio del nervo, per fibrosi perineurale dopo 2 interventi, e rigidità articolare delle dita esito dell' algodistrofia”.
La presente controversia, si noti, è stata promossa in relazione agli esiti dell'intervento che il paziente ha riportato a seguito e per effetto del trattamento medito cui fu sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta in data 24 maggio 2022.
Dopo l'intervento di decompressione del nervo mediano al carpo del 24 maggio 2022 presso l'Ospedale di Macerata, il paziente ha continuato ad avere dolore con un peggioramento dei sintomi.
In particolare, in conseguenza dell'intervento del 24 maggio, i periti d'ufficio, dott.ri e (v. elaborato peritale depositato nell'ambito del Persona_2 Persona_3 definito procedimento di ATP) hanno rilevato una “incompleta decompressione del nervo per persistenza di parte del legamento trasverso (questa è la causa della persistenza del dolore dopo chirurgia del tunnel carpale”. Oltre alla decompressione,
“si e' sviluppata una algodistrofia della mano, con accentuazione del dolore, (descritta anche dal Dr. col termine di causalgia)”. Per_1
Secondo i detti periti, “la prima causa di danno funzionale è da considerare legata a un incompleto trattamento chirurgico, la seconda concausa è da considerare una complicanza”.
Gli ausiliari del Tribunale hanno rilevato che “l' intervento eseguito sul Sig. dai sanitari dell'Ospedale di Macerata è stato eseguito adottando una Parte_1 tecnica idonea, attuale e collaudata di intervento di decompressione del tunnel carpale con incisione volare al polso”.
Se, dunque, la scelta del tipo di intervento è apparsa in linea con la diagnosi e rispettosa delle tecniche mediche (nel senso che, tra le varie soluzioni applicabili, è stata scelta una, la decompressione, che -quanto ad efficacia- non appare inferiore ad altre teoricamente prospettabili), i cc.tt.uu. hanno tuttavia appuntato i loro rilievi critici, non immotivatamente ma sulla scorta di fondati elementi di giudizio assunti nel contraddittorio tra le parti e andati esenti da specifiche contestazioni, su ciò: che ”nell' esecuzione dell'intervento la liberazione del nervo deve essere ottenuta eseguendo la sezione completa del legamento trasverso del carpo, che consente al paziente di avvertire una “ liberazione “ parziale dai sintomi fin dalle prime ore post operatorie , una volta svanito l' effetto della anestesia locale. In caso di decompressione incompleta,
2 in particolare della mancata sezione della porzione distale del legamento trasverso, che
è la più difficile da raggiungere, il dolore e le parestesie persistono. Nel caso di specie si ravvisano gli elementi che indicano una incompleta liberazione del nervo nel corso dell' intervento” (sottosegno aggiunto).
Si ribadisce che la struttura ospedaliera convenuta non ha confutato - se del caso, anche sulla scorta di una diversa ricostruzione o attività allegatoria e probatoria volta a contestare l'additato inadempimento - i rilievi compiuti dai periti d'ufficio in punto alla incorretta esecuzione dell'intervento (peraltro non implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà).
In punto al nesso di causalità tra la appena indicata condotta inadempiente (la incompleta liberazione del nervo nel corso dell'intervento) e il danno biologico lamentato dal ricorrente (tale da intendersi quello risalente all'intervento del 24 maggio
2022), i consulenti hanno valutato che la prima causa di danno funzionale è da considerare legata a un incompleto trattamento chirurgico, la seconda concausa è da considerare una complicanza.
Anche al lume delle osservazioni critiche rivolte dai periti di parte convenuta, dirette a lamentare la asseritamente mancata o carente considerazione di stati patologici pregressi del ricorrente, i cc.tt.uu. hanno avuto cura, sin dalle premesse del loro lavoro, di rappresentare di aver “proceduto collegialmente alla raccolta dei dati anamnestici remoti da cui non risultano importanti patologie sofferte dal periziando, ne' importanti eventi traumatici”.
Del resto, la struttura convenuta non ha adeguatamente dimostrato in qual modo la presenza di un diabete mellito possa avere inciso sugli esiti dell'intervento del maggio
2022 (né peraltro risulta che, in considerazione della patologia pregressa di cui soffriva, il paziente sia stato reso edotto, attraverso la acquisizione di consenso informato, che la relativa -e, si deve ritenere, dalla convenuta previamente e tempestivamente riscontrata- condizione patologica avrebbe potuto interferire sull'esito della operazione).
Ancora, non si dispone di alcuna documentata (né comunque allegata, anche tramite conferente letteratura scientifica) evidenza della incidenza stocastica che, nei pazienti della età e con le caratteristiche del ricorrente, un diabete mellito comporti nel trattamento di un tunnel carpale.
Relativamente alla incidenza sulle condizioni riscontrate sul paziente in esito all'intervento del maggio 2022, delle conseguenze del secondo intervento compiuto da un diverso sanitario, i periti d'ufficio, rispondendo alle osservazioni critiche mossegli
3 dalla difesa dalla convenuta, hanno avuto modo di rilevare e precisare che “le “quote di responsabilita” attribuibili al primo ( ) e quelle attribuibili al Controparte_3 secondo intervento (dott. ). Questo aspetto e' stato gia' abbondantemente Per_1 affrontato e discusso e concluso con l'attribuzione dell'80% della responsabilita' del danno attuale al primo intervento a causa di intervento viziato da imperizia”.
Su queste basi, all'esito di un percorso che non esibisce carenze logiche, hanno riconosciuto che il nesso causale fra l'intervento chirurgico praticato all' Ospedale di
Macerata e il danno neurofisiologico funzionale del nervo riguardi il 70-80% del danno, mentre per il restante 20-30% la responsabilità sia da attribuire alla sopravvenuta complicanza algodistrofica.
Ne deriva che i periti nominati dal tribunale hanno partitamente e adeguatamente preso in esame l'incidenza che sulle condizioni di salute del ricorrente quali obbiettivamente esaminate dopo il secondo intervento, debbono ascriversi al personale sanitario della convenuta, senza che su di questo debbano gravare le conseguenze di fatti (la cui rilevanza non ha costituito oggetto di specifico accertamento nella presente sede, né in sede di ATP), attribuibili a terzi soggetti.
Trattandosi di danno cd. differenziale, occorre anzitutto tenere conto del pregresso stato di salute del paziente, sì come affetto da “sindrome del tunnel carpale bilaterale , di grado medio a ds , di grado lieve a sinistra”, condizione che ha imposto l'intervento del maggio 2022.
Ora, secondo i cc.tt.uu., qualora l'intervento del maggio 2022 avesse avuto successo completo con la decompressione ottimale del nervo, “il danno biologico naturale sarebbe stato del 2-3%” (da ultimo quantificato, nel valore del 2,5%, che viene definito
“salomonico” dai periti, espressione che la difesa della convenuta ritiene sintomo di approssimazione, ma che altro non è che una media tra i due picchi); mentre il danno biologico attuale desumibile dall'esame obiettivo e dagli accertamenti strumentali riguarda la lesione del nervo mediano al polso destro di entità è tale da concretizzare una valutazione tra il 10 ed il 12% (dieci-dodici per cento) (da ultimo ricondotta all'11%).
Orbene, avuto riguardo alla natura della malattia da cui era affetto ab imis il paziente
(almeno dal marzo 2020), al tipo di operazione di cui si tratta (come ricordato, non implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), il danno biologico
“naturale” - ossia il residuo danno che, anche in caso di intervento rettamente eseguito presso la struttura convenuta, sarebbe stato comunque a carico del paziente - possa
4 essere quantificato nella misura del 3%; mentre quello ascrivibile alla condotta della convenuta possa essere ricondotto alla soglia del 10%, in luogo del 12%, tenuto conto della incidenza del 20% circa che, sulle generali condizioni di salute del ricorrente, ha determinato l'intervento successivo.
Come noto, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cass. 19.3.2017 n. 6341).
In concreto, l'individuazione del danno si ottiene all'esito di un'operazione aritmetica: posto che il quadro clinico del paziente, in caso di operazione condotta nel rispetto della lex artis, evidenziava -come si è poco sopra rilevato- un danno biologico permanente del 3%; considerato che all'esito dell'operazione mal condotta, il danno biologico permanente è del 10%; il calcolo corretto non è dato dalla differenza tra le mere percentuali (3%-10%=7%), bensì la differenza tra i montanti risarcitori già tradotti in euro.
Dunque, in applicazione delle tabelle milanesi (essendo allo stato sub judice la questione del campo di applicazione oggettivo della tabella unica nazionale e comunque nella assenza di una espressa richiesta della convenuta di applicazione di un diverso criterio orientativo della valutazione equitativa del giudice), volendo considerare
(secondo la eccezione dalla convenuta) solo il danno biologico riscontrato dai cc.tt.pp. nelle misure del 3% e del 10% poco di sopra indicate, si ha che alla percentuale di danno biologico del 3% (quale residuo del danno che il ricorrente avrebbe dovuto comunque sopportare anche in caso di intervento correttamente eseguito) è correlato un equivalente monetario di euro 3.033,00 e che alla percentuale di danno biologico del
10% è correlato un valore monetario di euro 16.850,00; ne viene che va teoricamente liquidato in favore del danneggiato l'importo di euro 13.817,00 (non comprensivo del danno morale), quale differenza tra i due montanti risarcitori.
Il periodo di ITB differenziale secondo i medesimi perito si presta ad essere valutato in giorni 60 (sessanta) di ITP al 50%, pari ad un valore di euro 3.450,00.
5 Gli importi come determinati in euro 13.817,00 e 3.450,00 attingono l'ammontare di euro 17.267,00.
A questo punto, occorre tenere presente che, pur muovendo da un danno biologico dell'8,5%, il ricorrente ha autonomamente limitato (v. pag. 10 del ricorso) l'ammontare della pretesa per danno biologico, anche temporaneo, ad euro 11.406,40 (peraltro, ha spontaneamente dimezzato il valore del I.T.P. del 50%, decurtandone il controvalore monetario, quantunque i cc.tt.uu. abbiano asserito che “il periodo di ITB differenziale puo' essere valutato in giorni 60 (sessanta) di ITP al 50%”, senza dunque imporre ulteriori dimezzamenti).
Nonostante ciò, la p.a. convenuta, quantunque a tanto sollecitata dal Tribunale, dopo avere escluso in sede di ATP la possibilità di addivenire ad una conciliazione sulla base di detta motivazione: “con riferimento alla proposta conciliativa relativa all'ATP in Cont oggetto, ho prontamente informato l' la quale mi ha riferito di non aderirvi. Ciò in quanto la mia assistita intende valutare proposte conciliative soltanto dopo il deposito della bozza dell'elaborato” (ciò che sembra negare in radice qualsiasi possibilità di mediazione, che la Legge Gelli prevede espressamente proprio in sede di A.T.P., Per_4 senza alcuna deroga per le pp.aa. sanitarie1), ha ulteriormente frapposto ostacoli al suo accoglimento, quantunque – sia detto e ribadito – si tratta di importi inferiori rispetto a quanto liquidabile sulla scorta della applicazione dei criteri di determinazione del quantum risarcibile (depurati peraltro del danno morale).
All'importo di euro 11.406,40 richiesto dalla ricorrente a titolo di ristoro del danno biologico (e, per le ragioni sopra indicate, da ritenere pienamente congruo), deve essere aggiunto quello di euro 397,10 per spese mediche quali documentate nell'effettivo versamento (v. doc. n. 20 all. al ricorso), rispetto al maggior importo di euro 610,00. Il tutto per un importo di euro 11.803,50.
Con riferimento alle spese dei periti di parte nell'ambito dell'espletato ATP, va messo in luce che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui all'art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà
6 nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. 21975/2019), purché provate e documentate (Cass. 30854/2023).
Nella specie, pur non essendo stata fornita la prova piena del pagamento degli importi dei cc.tt.pp. ricorrente (vi sono tuttavia in atti le parcelle pro forma), deve tenersi conto che non è seriamente smentibile che dell'attività del professionista medico di parte, il ricorrente si sia venuto valendo (emerge ex actis che i periti d'ufficio hanno risposto alle relative osservazioni); del resto, neppure può seriamente dedursi che tale opera sia stata prestata gratuitamente. Sicché, tenuto conto di quanto appena precede, nonché del giudizio di congruità delle spese sostenute, avuto riguardo anche alla utilità della attività in esame (è infatti fermo il potere del giudice, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, secondo Cass. n. 84/2013, n. 2280/2015), può liquidarsi in favore del ricorrente l'importo di euro 2.500,00.
Del pari, deve essere riconosciuto un importo a titolo di pagamento delle spese legali correlate alla attività espletata in sede di ATP (attività, come detto, di natura stragiudiziale: le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e che possono essere liquidate in euro 3.000,00.
Il tutto, per complessivi euro 17.303,50.
Passando alla definitiva quantificazione del danno complessivo, come sopra determinati all'attualità gli importi da riconoscere agli istanti, va in particolare evidenziato, quanto alla rivalutazione monetaria, che, vertendosi in materia di fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario dei danni subiti – determinato in riferimento alla data di verificazione del fatto (24 maggio 2022) – va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra tale momento e quello della liquidazione del danno, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' CP_4
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
7 illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre
è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi vanno calcolati sulla somma come devalutata all'epoca del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici sull'importo CP_4 come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Pertanto, la convenuta struttura ospedaliera deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 17.303,50, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma devalutata di euro 15.787,85, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal giorno del fatto (4 maggio 2022) fino alla presente pronuncia. CP_4
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Devono poi essere definitivamente poste a carico della parte resistente gli esborsi
(C.U. e anticipazione forfetaria, nella complessiva misura di euro 286,00) per la instaurazione dell'ATP e le spese inerenti all'elaborato peritale a firma dei cc.tt.uu., dott.ri e sì come già liquidate, mercè decreto del 23 agosto 2024. Per_2 Per_3
Da ultimo, va rigettata la domanda del ricorrente ex art. 96 c.p.c. stante il parziale accoglimento del ricorso. Al riguardo, si è stabilito che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa,
8 necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023).
Serve aggiungere che, essendo la p.A. comparsa in sede di A.T.P. (quantunque, sottraendosi alla proposta conciliativa dei periti sulla scorta di motivazioni incongrue, ossia la dedotta esigenza di attendere il deposito dell'elaborato peritale), non ricorrono neppure i presupposti applicativi dell'art. 8, comma 4, Legge Gelli, che prevede che “in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1854 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...] del ricorrente, dell'importo di euro 17.303,50, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma devalutata di euro
15.787,85, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici CP_4 dal 24 maggio 2022, fino alla presente pronuncia;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, che quantifica in euro 4.500,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, e, in relazione all'espletato procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c., in euro 286,00, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
- pone in capo alla convenuta le spese relative alla svolta C.T.U. a firma dei dott.ri e come già liquidate mercè decreto del 23 agosto 2024. Per_2 Per_3
Macerata, 25 settembre 2025.
Il Giudice
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., la convenuta ha fornito una diversa motivazione: “La difesa dell'
[...] fa presente di non aver manifestato l'indisponibilità a valutare la proposta conciliativa del CP_1 Giudice ma della necessità di riferire all'azienda e di farsi conferire la procura all'accoglimento della proposta conciliativa ex art 185-bis cpc, che deve comprendere un importo preciso omnia comprensivo a totale tacitazione dell'intera pretesa di controparte”.
TRIBUNALE di MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa n. 1854/2024 R.G., riservata in decisione ex art. 281-sexies
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Mantella, come da incarico in atti.
RICORRENTE
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., commissario liquidatore della gestione liquidatoria della ex rappresentata e difesa dall'avv. Mikol Torresi, come CP_2 da investitura in atti
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata, nei termini e per le ragioni seguenti.
Il ricorrente, affetto da “sindrome del tunnel carpale bilaterale , di grado medio a ds , di grado lieve a sinistra” (come da diagnosi del 3 marzo 2020), è stato sottoposto ad un intervento, in data 24 maggio 2022, presso la struttura ospedaliera convenuta.
A distanza di qualche settimana, fu rilevata una “fibrosi post intervento di Tunnel carpale” (controllo eseguito presso l'ospedale di Macerata, in data 24 giugno 2022).
Recatosi presso una diversa struttura ospedaliera, fu presso questa, da tale dott.
, diagnosticata una “residua cicatrice dura con causalgia e disestesie Per_1 persistenza di disturbi neurologici”. Di qui la sottoposizione dello stesso ad un nuovo intervento.
All'attualità, secondo i periti d'ufficio nominati nell'espletato A.T.P., si rilevano
“limitazioni delle articolazioni metacarpo falangee e interfalangee prossimali sia in estensione che in flessione , suggestive di artrofibrosi , esito di algodistrofia , segni di sofferenza cronica del n. mediano con ipoestesia dermatomerica e riduzione della forza di presa e dell' opposizione del pollice”.
1 In sintesi, si profila di una “neuropatia del nervo mediano destro al carpo di grado medio-grave, in pregressa sindrome del tunnel carpale gia' operata”. In particolare, “il danno funzionale è costituito da deficit clinico moderato-medio del nervo, per fibrosi perineurale dopo 2 interventi, e rigidità articolare delle dita esito dell' algodistrofia”.
La presente controversia, si noti, è stata promossa in relazione agli esiti dell'intervento che il paziente ha riportato a seguito e per effetto del trattamento medito cui fu sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta in data 24 maggio 2022.
Dopo l'intervento di decompressione del nervo mediano al carpo del 24 maggio 2022 presso l'Ospedale di Macerata, il paziente ha continuato ad avere dolore con un peggioramento dei sintomi.
In particolare, in conseguenza dell'intervento del 24 maggio, i periti d'ufficio, dott.ri e (v. elaborato peritale depositato nell'ambito del Persona_2 Persona_3 definito procedimento di ATP) hanno rilevato una “incompleta decompressione del nervo per persistenza di parte del legamento trasverso (questa è la causa della persistenza del dolore dopo chirurgia del tunnel carpale”. Oltre alla decompressione,
“si e' sviluppata una algodistrofia della mano, con accentuazione del dolore, (descritta anche dal Dr. col termine di causalgia)”. Per_1
Secondo i detti periti, “la prima causa di danno funzionale è da considerare legata a un incompleto trattamento chirurgico, la seconda concausa è da considerare una complicanza”.
Gli ausiliari del Tribunale hanno rilevato che “l' intervento eseguito sul Sig. dai sanitari dell'Ospedale di Macerata è stato eseguito adottando una Parte_1 tecnica idonea, attuale e collaudata di intervento di decompressione del tunnel carpale con incisione volare al polso”.
Se, dunque, la scelta del tipo di intervento è apparsa in linea con la diagnosi e rispettosa delle tecniche mediche (nel senso che, tra le varie soluzioni applicabili, è stata scelta una, la decompressione, che -quanto ad efficacia- non appare inferiore ad altre teoricamente prospettabili), i cc.tt.uu. hanno tuttavia appuntato i loro rilievi critici, non immotivatamente ma sulla scorta di fondati elementi di giudizio assunti nel contraddittorio tra le parti e andati esenti da specifiche contestazioni, su ciò: che ”nell' esecuzione dell'intervento la liberazione del nervo deve essere ottenuta eseguendo la sezione completa del legamento trasverso del carpo, che consente al paziente di avvertire una “ liberazione “ parziale dai sintomi fin dalle prime ore post operatorie , una volta svanito l' effetto della anestesia locale. In caso di decompressione incompleta,
2 in particolare della mancata sezione della porzione distale del legamento trasverso, che
è la più difficile da raggiungere, il dolore e le parestesie persistono. Nel caso di specie si ravvisano gli elementi che indicano una incompleta liberazione del nervo nel corso dell' intervento” (sottosegno aggiunto).
Si ribadisce che la struttura ospedaliera convenuta non ha confutato - se del caso, anche sulla scorta di una diversa ricostruzione o attività allegatoria e probatoria volta a contestare l'additato inadempimento - i rilievi compiuti dai periti d'ufficio in punto alla incorretta esecuzione dell'intervento (peraltro non implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà).
In punto al nesso di causalità tra la appena indicata condotta inadempiente (la incompleta liberazione del nervo nel corso dell'intervento) e il danno biologico lamentato dal ricorrente (tale da intendersi quello risalente all'intervento del 24 maggio
2022), i consulenti hanno valutato che la prima causa di danno funzionale è da considerare legata a un incompleto trattamento chirurgico, la seconda concausa è da considerare una complicanza.
Anche al lume delle osservazioni critiche rivolte dai periti di parte convenuta, dirette a lamentare la asseritamente mancata o carente considerazione di stati patologici pregressi del ricorrente, i cc.tt.uu. hanno avuto cura, sin dalle premesse del loro lavoro, di rappresentare di aver “proceduto collegialmente alla raccolta dei dati anamnestici remoti da cui non risultano importanti patologie sofferte dal periziando, ne' importanti eventi traumatici”.
Del resto, la struttura convenuta non ha adeguatamente dimostrato in qual modo la presenza di un diabete mellito possa avere inciso sugli esiti dell'intervento del maggio
2022 (né peraltro risulta che, in considerazione della patologia pregressa di cui soffriva, il paziente sia stato reso edotto, attraverso la acquisizione di consenso informato, che la relativa -e, si deve ritenere, dalla convenuta previamente e tempestivamente riscontrata- condizione patologica avrebbe potuto interferire sull'esito della operazione).
Ancora, non si dispone di alcuna documentata (né comunque allegata, anche tramite conferente letteratura scientifica) evidenza della incidenza stocastica che, nei pazienti della età e con le caratteristiche del ricorrente, un diabete mellito comporti nel trattamento di un tunnel carpale.
Relativamente alla incidenza sulle condizioni riscontrate sul paziente in esito all'intervento del maggio 2022, delle conseguenze del secondo intervento compiuto da un diverso sanitario, i periti d'ufficio, rispondendo alle osservazioni critiche mossegli
3 dalla difesa dalla convenuta, hanno avuto modo di rilevare e precisare che “le “quote di responsabilita” attribuibili al primo ( ) e quelle attribuibili al Controparte_3 secondo intervento (dott. ). Questo aspetto e' stato gia' abbondantemente Per_1 affrontato e discusso e concluso con l'attribuzione dell'80% della responsabilita' del danno attuale al primo intervento a causa di intervento viziato da imperizia”.
Su queste basi, all'esito di un percorso che non esibisce carenze logiche, hanno riconosciuto che il nesso causale fra l'intervento chirurgico praticato all' Ospedale di
Macerata e il danno neurofisiologico funzionale del nervo riguardi il 70-80% del danno, mentre per il restante 20-30% la responsabilità sia da attribuire alla sopravvenuta complicanza algodistrofica.
Ne deriva che i periti nominati dal tribunale hanno partitamente e adeguatamente preso in esame l'incidenza che sulle condizioni di salute del ricorrente quali obbiettivamente esaminate dopo il secondo intervento, debbono ascriversi al personale sanitario della convenuta, senza che su di questo debbano gravare le conseguenze di fatti (la cui rilevanza non ha costituito oggetto di specifico accertamento nella presente sede, né in sede di ATP), attribuibili a terzi soggetti.
Trattandosi di danno cd. differenziale, occorre anzitutto tenere conto del pregresso stato di salute del paziente, sì come affetto da “sindrome del tunnel carpale bilaterale , di grado medio a ds , di grado lieve a sinistra”, condizione che ha imposto l'intervento del maggio 2022.
Ora, secondo i cc.tt.uu., qualora l'intervento del maggio 2022 avesse avuto successo completo con la decompressione ottimale del nervo, “il danno biologico naturale sarebbe stato del 2-3%” (da ultimo quantificato, nel valore del 2,5%, che viene definito
“salomonico” dai periti, espressione che la difesa della convenuta ritiene sintomo di approssimazione, ma che altro non è che una media tra i due picchi); mentre il danno biologico attuale desumibile dall'esame obiettivo e dagli accertamenti strumentali riguarda la lesione del nervo mediano al polso destro di entità è tale da concretizzare una valutazione tra il 10 ed il 12% (dieci-dodici per cento) (da ultimo ricondotta all'11%).
Orbene, avuto riguardo alla natura della malattia da cui era affetto ab imis il paziente
(almeno dal marzo 2020), al tipo di operazione di cui si tratta (come ricordato, non implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), il danno biologico
“naturale” - ossia il residuo danno che, anche in caso di intervento rettamente eseguito presso la struttura convenuta, sarebbe stato comunque a carico del paziente - possa
4 essere quantificato nella misura del 3%; mentre quello ascrivibile alla condotta della convenuta possa essere ricondotto alla soglia del 10%, in luogo del 12%, tenuto conto della incidenza del 20% circa che, sulle generali condizioni di salute del ricorrente, ha determinato l'intervento successivo.
Come noto, in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
(Cass. 19.3.2017 n. 6341).
In concreto, l'individuazione del danno si ottiene all'esito di un'operazione aritmetica: posto che il quadro clinico del paziente, in caso di operazione condotta nel rispetto della lex artis, evidenziava -come si è poco sopra rilevato- un danno biologico permanente del 3%; considerato che all'esito dell'operazione mal condotta, il danno biologico permanente è del 10%; il calcolo corretto non è dato dalla differenza tra le mere percentuali (3%-10%=7%), bensì la differenza tra i montanti risarcitori già tradotti in euro.
Dunque, in applicazione delle tabelle milanesi (essendo allo stato sub judice la questione del campo di applicazione oggettivo della tabella unica nazionale e comunque nella assenza di una espressa richiesta della convenuta di applicazione di un diverso criterio orientativo della valutazione equitativa del giudice), volendo considerare
(secondo la eccezione dalla convenuta) solo il danno biologico riscontrato dai cc.tt.pp. nelle misure del 3% e del 10% poco di sopra indicate, si ha che alla percentuale di danno biologico del 3% (quale residuo del danno che il ricorrente avrebbe dovuto comunque sopportare anche in caso di intervento correttamente eseguito) è correlato un equivalente monetario di euro 3.033,00 e che alla percentuale di danno biologico del
10% è correlato un valore monetario di euro 16.850,00; ne viene che va teoricamente liquidato in favore del danneggiato l'importo di euro 13.817,00 (non comprensivo del danno morale), quale differenza tra i due montanti risarcitori.
Il periodo di ITB differenziale secondo i medesimi perito si presta ad essere valutato in giorni 60 (sessanta) di ITP al 50%, pari ad un valore di euro 3.450,00.
5 Gli importi come determinati in euro 13.817,00 e 3.450,00 attingono l'ammontare di euro 17.267,00.
A questo punto, occorre tenere presente che, pur muovendo da un danno biologico dell'8,5%, il ricorrente ha autonomamente limitato (v. pag. 10 del ricorso) l'ammontare della pretesa per danno biologico, anche temporaneo, ad euro 11.406,40 (peraltro, ha spontaneamente dimezzato il valore del I.T.P. del 50%, decurtandone il controvalore monetario, quantunque i cc.tt.uu. abbiano asserito che “il periodo di ITB differenziale puo' essere valutato in giorni 60 (sessanta) di ITP al 50%”, senza dunque imporre ulteriori dimezzamenti).
Nonostante ciò, la p.a. convenuta, quantunque a tanto sollecitata dal Tribunale, dopo avere escluso in sede di ATP la possibilità di addivenire ad una conciliazione sulla base di detta motivazione: “con riferimento alla proposta conciliativa relativa all'ATP in Cont oggetto, ho prontamente informato l' la quale mi ha riferito di non aderirvi. Ciò in quanto la mia assistita intende valutare proposte conciliative soltanto dopo il deposito della bozza dell'elaborato” (ciò che sembra negare in radice qualsiasi possibilità di mediazione, che la Legge Gelli prevede espressamente proprio in sede di A.T.P., Per_4 senza alcuna deroga per le pp.aa. sanitarie1), ha ulteriormente frapposto ostacoli al suo accoglimento, quantunque – sia detto e ribadito – si tratta di importi inferiori rispetto a quanto liquidabile sulla scorta della applicazione dei criteri di determinazione del quantum risarcibile (depurati peraltro del danno morale).
All'importo di euro 11.406,40 richiesto dalla ricorrente a titolo di ristoro del danno biologico (e, per le ragioni sopra indicate, da ritenere pienamente congruo), deve essere aggiunto quello di euro 397,10 per spese mediche quali documentate nell'effettivo versamento (v. doc. n. 20 all. al ricorso), rispetto al maggior importo di euro 610,00. Il tutto per un importo di euro 11.803,50.
Con riferimento alle spese dei periti di parte nell'ambito dell'espletato ATP, va messo in luce che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis cod. proc. civ. non hanno natura giudiziale. Difatti la ATP preventiva di cui all'art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà
6 nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. 21975/2019), purché provate e documentate (Cass. 30854/2023).
Nella specie, pur non essendo stata fornita la prova piena del pagamento degli importi dei cc.tt.pp. ricorrente (vi sono tuttavia in atti le parcelle pro forma), deve tenersi conto che non è seriamente smentibile che dell'attività del professionista medico di parte, il ricorrente si sia venuto valendo (emerge ex actis che i periti d'ufficio hanno risposto alle relative osservazioni); del resto, neppure può seriamente dedursi che tale opera sia stata prestata gratuitamente. Sicché, tenuto conto di quanto appena precede, nonché del giudizio di congruità delle spese sostenute, avuto riguardo anche alla utilità della attività in esame (è infatti fermo il potere del giudice, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, secondo Cass. n. 84/2013, n. 2280/2015), può liquidarsi in favore del ricorrente l'importo di euro 2.500,00.
Del pari, deve essere riconosciuto un importo a titolo di pagamento delle spese legali correlate alla attività espletata in sede di ATP (attività, come detto, di natura stragiudiziale: le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e che possono essere liquidate in euro 3.000,00.
Il tutto, per complessivi euro 17.303,50.
Passando alla definitiva quantificazione del danno complessivo, come sopra determinati all'attualità gli importi da riconoscere agli istanti, va in particolare evidenziato, quanto alla rivalutazione monetaria, che, vertendosi in materia di fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l'equivalente monetario dei danni subiti – determinato in riferimento alla data di verificazione del fatto (24 maggio 2022) – va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra tale momento e quello della liquidazione del danno, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' CP_4
In merito, poi, agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
7 illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre
è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio).
Appare equo adottare come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali: questi ultimi vanno calcolati sulla somma come devalutata all'epoca del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici sull'importo CP_4 come determinato all'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
Pertanto, la convenuta struttura ospedaliera deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 17.303,50, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma devalutata di euro 15.787,85, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dal giorno del fatto (4 maggio 2022) fino alla presente pronuncia. CP_4
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Devono poi essere definitivamente poste a carico della parte resistente gli esborsi
(C.U. e anticipazione forfetaria, nella complessiva misura di euro 286,00) per la instaurazione dell'ATP e le spese inerenti all'elaborato peritale a firma dei cc.tt.uu., dott.ri e sì come già liquidate, mercè decreto del 23 agosto 2024. Per_2 Per_3
Da ultimo, va rigettata la domanda del ricorrente ex art. 96 c.p.c. stante il parziale accoglimento del ricorso. Al riguardo, si è stabilito che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa,
8 necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023).
Serve aggiungere che, essendo la p.A. comparsa in sede di A.T.P. (quantunque, sottraendosi alla proposta conciliativa dei periti sulla scorta di motivazioni incongrue, ossia la dedotta esigenza di attendere il deposito dell'elaborato peritale), non ricorrono neppure i presupposti applicativi dell'art. 8, comma 4, Legge Gelli, che prevede che “in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1854 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore
[...] del ricorrente, dell'importo di euro 17.303,50, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma devalutata di euro
15.787,85, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici CP_4 dal 24 maggio 2022, fino alla presente pronuncia;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, che quantifica in euro 4.500,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, e, in relazione all'espletato procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis
c.p.c., in euro 286,00, oltre al rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
- pone in capo alla convenuta le spese relative alla svolta C.T.U. a firma dei dott.ri e come già liquidate mercè decreto del 23 agosto 2024. Per_2 Per_3
Macerata, 25 settembre 2025.
Il Giudice
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., la convenuta ha fornito una diversa motivazione: “La difesa dell'
[...] fa presente di non aver manifestato l'indisponibilità a valutare la proposta conciliativa del CP_1 Giudice ma della necessità di riferire all'azienda e di farsi conferire la procura all'accoglimento della proposta conciliativa ex art 185-bis cpc, che deve comprendere un importo preciso omnia comprensivo a totale tacitazione dell'intera pretesa di controparte”.