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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1917/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1917/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.2008/2024 R.G.), promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Tanucci;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 18.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da ricorso “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, anche in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi, nel merito:
1) pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie Controparte_1
trascrizioni; pagina 1 di 6 2) porre a carico del sig. l'assegno di mantenimento in Controparte_1
favore della moglie sig.ra della somma di euro 300,00, soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale Istat, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
Con vittoria di spese e competenze professionali.” per il convenuto come da comparsa di costituzione “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Pesaro, contrariis rejectis, così provvedere:
- rigettare le richieste avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni;
- rigettare la richiesta di addebito della Sig.ra in quanto priva di ogni Pt_1
fondamento logico-giuridico per tutti i motivi esposti in narrativa;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre che la casa familiare, di proprietà del Sig. Parte_2 figlio del Sig. rimarrà in uso esclusivo a quest'ultimo Controparte_1
che potrà goderne e disporne in maniera esclusiva, come già in uso;
- disporre che alcun assegno di mantenimento sia dovuto tra le parti in quanto entrambe economicamente autosufficienti e pertanto in grado di provvedere al proprio sostentamento;
- affidare a ciascun coniuge il cane di propria proprietà di cui ciascuna parte potrà disporre a propria discrezione nonché disporre che ciascun coniuge provvederà al mantenimento del medesimo al 100%.
Con vittoria di spese, onorario e rimborso forfettario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, rubricato al n.1917/2024 RG, Parte_1
ha promosso il presente giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , con il quale ha contratto matrimonio il Controparte_1
28.3.2000 a Colli al Metauro.
Con ricorso depositato il 19.11.2024, rubricato al n.2008/2024 RG, CP_1
a propria volta ha adito questo Tribunale per chiedere la
[...]
separazione personale dei coniugi.
Il secondo procedimento è stato riunito al primo (v. decreto del 10.12.2024). pagina 2 di 6 In data 18.2.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi, i quali hanno confermato di volersi separare.
Procedendo alla decisione della causa, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che (nato Controparte_1
nel 1957 a Serrungarina) e (nata nel 1975 a Durazzo) hanno Parte_1
contratto matrimonio civile il 28.2.2000 a Colli al Metauro (doc. 1 della ricorrente). La coppia non ha avuto figli. aveva già un Controparte_1
figlio, nato dal precedente matrimonio. La residenza familiare è stata fissata a
Colli al Metauro in un immobile di proprietà del figlio di . Controparte_1
La domanda di separazione – avanzata da entrambe le parti - va accolta, in quanto è pacifico che è venuta meno nella coppia l'affectio coniugale, già a giugno 2022 ha lasciato la casa familiare, non vi è possibilità di Parte_1
ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al convenuto, il quale avrebbe violato l'obbligo di fedeltà coniugale e nel giugno 2024 avrebbe iniziato una nuova convivenza nella casa familiare.
La domanda non può essere accolta.
È opportuno ricordare che è onere della parte che chiede l'addebito della separazione allegare e dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge e il rapporto di causalità tra tale violazione e la improseguibilità della coabitazione coniugale (v. ex multis Cass. n.40795/2021).
Nel caso di specie non è contestato che la coppia viva separata di fatto da oltre due anni e mezzo prima del deposito del ricorso per separazione: in particolare nel corso del 2022 ha lasciato la casa familiare, in cui nel 2021 era Parte_1
tornato a vivere anche il figlio di nonché proprietario Controparte_1 dell'immobile; la ricorrente si è trasferita in un appartamento che ha preso in locazione.
Considerato lo sviluppo cronologico della vicenda, non può costituire motivo di addebito la circostanza che nel 2024 abbia iniziato una Controparte_1 convivenza con un'altra donna e già a Natale 2023 quella donna frequentasse la casa del convenuto, in quanto trattasi di fatti che si collocano un anno e mezzo o due dopo la fine della coabitazione coniugale.
pagina 3 di 6 La ricorrente ha sostenuto che già in precedenza, nel 2019, aveva avuto il sentore che il marito intrattenesse una relazione extraconiugale.
L'asserita infedeltà coniugale è rimasta sfornita di prova. Nel ricorso non sono stati formulati specifici capitoli. I capitoli contenuti nella memoria n.1 non sono idonei a dimostrare i fatti costitutivi dell'addebito (i n. da 1 a 4 riguardano il normale menage familiare;
con il n.5 si chiede di provare che genericamente nel 2019 la moglie avrebbe confidato ad una amica di “essere preoccupata di possibili tradimenti da parte del marito”; i messaggi che la ricorrente avrebbe ricevuto da tale e che avrebbe mostrato ad una amica in un'epoca Per_1
imprecisata tra il 2019 e il 2020 a cui si riferisce il capitolo 6 non sono sufficienti a provare che avesse una relazione extraconiugale e Controparte_1
neppure che la ricorrente abbia deciso di porre fine al matrimonio per tale ragione;
i messaggi che la ricorrente ha depositato documentano un diverbio tra la ricorrente e tale che ha ad oggetto il marito, fanno riferimento a Per_1
fotografie che il convenuto avrebbe mandato a ma le immagini non Per_1
sono state depositate o sono oscurate, la ricorrente ha lasciato la casa familiare solo a distanza di alcuni anni da quando aveva ricevuto quei messaggi pertanto non emerge un rapporto di causalità tra quella corrispondenza Messenger e la intollerabilità della coabitazione;
il capitolo 7 ha un contenuto generico e valutativo;
i capitoli successivi sono carenti di inferenza causale rispetto alla domanda di addebito).
- La ricorrente ha chiesto che sia posto a carico di un Controparte_1
assegno di euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento.
La domanda non può essere accolta.
Va osservato che , la quale vive da sola in locazione dal 2022, ha Parte_1
dimostrato di essere in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (v. ex multis Cass. n.14840/2006).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie ha un contratto di lavoro dipendente a tempo Parte_1 indeterminato;
dall'ultima dichiarazione fiscale che ha depositato risulta che nel
2023 ha percepito un reddito netto di circa 20.950 euro (reddito complessivo circa 24.200 euro, su cui è stata applicata una imposta netta di circa 3.250 euro;
v. doc. 5 depositato con il ricorso). è pensionato;
Controparte_1 dall'ultima dichiarazione fiscale che ha depositato risulta che nel 2023 ha percepito un reddito netto di circa 16.700 euro (reddito complessivo circa
20.250 euro, su cui è stata applicata una imposta netta di circa 3.550; v. doc. depositati nel fascicolo riunito n.2008/2024 RG); il rateo netto mensile della pensione che gli viene accreditato sul conto corrente ammonta a circa 1.100 euro, come si evince dall'esame della documentazione bancaria, in quanto gravato dalla cessione del quinto per il rimborso di un finanziamento preso qualche anno fa per acquistare l'automobile (doc.6 depositato il 17.1.2025 e doc.1 depositato il 7.2.2025). Nessuno dei coniugi ha proprietà immobiliari. È vero che la ricorrente deve pagare un canone di locazione, mentre il convenuto non ha spese di affitto perché vive nell'immobile del figlio, tuttavia va dato atto che il reddito da lavoro della ricorrente è superiore al reddito da pensione del convenuto.
Non si ravvisano quindi i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore di . Parte_1
- Non va emesso nessun provvedimento di assegnazione della casa familiare in quanto la coppia non ha figli minorenni o non autonomi.
È inammissibile la domanda del convenuto avente ad oggetto i cani.
- Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n.55/2014 in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1917/2024
R.G. (a cui è riunita la causa n.2008/2024 R.G.), promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 5 di 6 ; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 28.3.2000 a Colli al Metauro;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da;
Parte_1
4) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
causa liquidate in euro 2.300,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1917/2024 R.G. (a cui è riunita la causa n.2008/2024 R.G.), promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Blasi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Tanucci;
Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 18.2.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da ricorso “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, anche in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi, nel merito:
1) pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. , onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie Controparte_1
trascrizioni; pagina 1 di 6 2) porre a carico del sig. l'assegno di mantenimento in Controparte_1
favore della moglie sig.ra della somma di euro 300,00, soggetta a Parte_1
rivalutazione annuale Istat, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
Con vittoria di spese e competenze professionali.” per il convenuto come da comparsa di costituzione “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Pesaro, contrariis rejectis, così provvedere:
- rigettare le richieste avversarie tutte perché infondate in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni;
- rigettare la richiesta di addebito della Sig.ra in quanto priva di ogni Pt_1
fondamento logico-giuridico per tutti i motivi esposti in narrativa;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre che la casa familiare, di proprietà del Sig. Parte_2 figlio del Sig. rimarrà in uso esclusivo a quest'ultimo Controparte_1
che potrà goderne e disporne in maniera esclusiva, come già in uso;
- disporre che alcun assegno di mantenimento sia dovuto tra le parti in quanto entrambe economicamente autosufficienti e pertanto in grado di provvedere al proprio sostentamento;
- affidare a ciascun coniuge il cane di propria proprietà di cui ciascuna parte potrà disporre a propria discrezione nonché disporre che ciascun coniuge provvederà al mantenimento del medesimo al 100%.
Con vittoria di spese, onorario e rimborso forfettario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, rubricato al n.1917/2024 RG, Parte_1
ha promosso il presente giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge , con il quale ha contratto matrimonio il Controparte_1
28.3.2000 a Colli al Metauro.
Con ricorso depositato il 19.11.2024, rubricato al n.2008/2024 RG, CP_1
a propria volta ha adito questo Tribunale per chiedere la
[...]
separazione personale dei coniugi.
Il secondo procedimento è stato riunito al primo (v. decreto del 10.12.2024). pagina 2 di 6 In data 18.2.2025 si è svolta l'udienza di comparizione personale dei coniugi, i quali hanno confermato di volersi separare.
Procedendo alla decisione della causa, il Collegio osserva quanto segue.
- Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che (nato Controparte_1
nel 1957 a Serrungarina) e (nata nel 1975 a Durazzo) hanno Parte_1
contratto matrimonio civile il 28.2.2000 a Colli al Metauro (doc. 1 della ricorrente). La coppia non ha avuto figli. aveva già un Controparte_1
figlio, nato dal precedente matrimonio. La residenza familiare è stata fissata a
Colli al Metauro in un immobile di proprietà del figlio di . Controparte_1
La domanda di separazione – avanzata da entrambe le parti - va accolta, in quanto è pacifico che è venuta meno nella coppia l'affectio coniugale, già a giugno 2022 ha lasciato la casa familiare, non vi è possibilità di Parte_1
ristabilire la comunione materiale e spirituale.
- La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata al convenuto, il quale avrebbe violato l'obbligo di fedeltà coniugale e nel giugno 2024 avrebbe iniziato una nuova convivenza nella casa familiare.
La domanda non può essere accolta.
È opportuno ricordare che è onere della parte che chiede l'addebito della separazione allegare e dimostrare la violazione dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge e il rapporto di causalità tra tale violazione e la improseguibilità della coabitazione coniugale (v. ex multis Cass. n.40795/2021).
Nel caso di specie non è contestato che la coppia viva separata di fatto da oltre due anni e mezzo prima del deposito del ricorso per separazione: in particolare nel corso del 2022 ha lasciato la casa familiare, in cui nel 2021 era Parte_1
tornato a vivere anche il figlio di nonché proprietario Controparte_1 dell'immobile; la ricorrente si è trasferita in un appartamento che ha preso in locazione.
Considerato lo sviluppo cronologico della vicenda, non può costituire motivo di addebito la circostanza che nel 2024 abbia iniziato una Controparte_1 convivenza con un'altra donna e già a Natale 2023 quella donna frequentasse la casa del convenuto, in quanto trattasi di fatti che si collocano un anno e mezzo o due dopo la fine della coabitazione coniugale.
pagina 3 di 6 La ricorrente ha sostenuto che già in precedenza, nel 2019, aveva avuto il sentore che il marito intrattenesse una relazione extraconiugale.
L'asserita infedeltà coniugale è rimasta sfornita di prova. Nel ricorso non sono stati formulati specifici capitoli. I capitoli contenuti nella memoria n.1 non sono idonei a dimostrare i fatti costitutivi dell'addebito (i n. da 1 a 4 riguardano il normale menage familiare;
con il n.5 si chiede di provare che genericamente nel 2019 la moglie avrebbe confidato ad una amica di “essere preoccupata di possibili tradimenti da parte del marito”; i messaggi che la ricorrente avrebbe ricevuto da tale e che avrebbe mostrato ad una amica in un'epoca Per_1
imprecisata tra il 2019 e il 2020 a cui si riferisce il capitolo 6 non sono sufficienti a provare che avesse una relazione extraconiugale e Controparte_1
neppure che la ricorrente abbia deciso di porre fine al matrimonio per tale ragione;
i messaggi che la ricorrente ha depositato documentano un diverbio tra la ricorrente e tale che ha ad oggetto il marito, fanno riferimento a Per_1
fotografie che il convenuto avrebbe mandato a ma le immagini non Per_1
sono state depositate o sono oscurate, la ricorrente ha lasciato la casa familiare solo a distanza di alcuni anni da quando aveva ricevuto quei messaggi pertanto non emerge un rapporto di causalità tra quella corrispondenza Messenger e la intollerabilità della coabitazione;
il capitolo 7 ha un contenuto generico e valutativo;
i capitoli successivi sono carenti di inferenza causale rispetto alla domanda di addebito).
- La ricorrente ha chiesto che sia posto a carico di un Controparte_1
assegno di euro 300,00 mensili per il proprio mantenimento.
La domanda non può essere accolta.
Va osservato che , la quale vive da sola in locazione dal 2022, ha Parte_1
dimostrato di essere in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (v. ex multis Cass. n.14840/2006).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie ha un contratto di lavoro dipendente a tempo Parte_1 indeterminato;
dall'ultima dichiarazione fiscale che ha depositato risulta che nel
2023 ha percepito un reddito netto di circa 20.950 euro (reddito complessivo circa 24.200 euro, su cui è stata applicata una imposta netta di circa 3.250 euro;
v. doc. 5 depositato con il ricorso). è pensionato;
Controparte_1 dall'ultima dichiarazione fiscale che ha depositato risulta che nel 2023 ha percepito un reddito netto di circa 16.700 euro (reddito complessivo circa
20.250 euro, su cui è stata applicata una imposta netta di circa 3.550; v. doc. depositati nel fascicolo riunito n.2008/2024 RG); il rateo netto mensile della pensione che gli viene accreditato sul conto corrente ammonta a circa 1.100 euro, come si evince dall'esame della documentazione bancaria, in quanto gravato dalla cessione del quinto per il rimborso di un finanziamento preso qualche anno fa per acquistare l'automobile (doc.6 depositato il 17.1.2025 e doc.1 depositato il 7.2.2025). Nessuno dei coniugi ha proprietà immobiliari. È vero che la ricorrente deve pagare un canone di locazione, mentre il convenuto non ha spese di affitto perché vive nell'immobile del figlio, tuttavia va dato atto che il reddito da lavoro della ricorrente è superiore al reddito da pensione del convenuto.
Non si ravvisano quindi i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore di . Parte_1
- Non va emesso nessun provvedimento di assegnazione della casa familiare in quanto la coppia non ha figli minorenni o non autonomi.
È inammissibile la domanda del convenuto avente ad oggetto i cani.
- Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n.55/2014 in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1917/2024
R.G. (a cui è riunita la causa n.2008/2024 R.G.), promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di pagina 5 di 6 ; Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda ed istanza disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
che hanno contratto matrimonio il 28.3.2000 a Colli al Metauro;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da;
Parte_1
4) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
causa liquidate in euro 2.300,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti
(atto sottoscritto digitalmente)
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