Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2024, proposto da EB GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27/02/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa AT Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., la sig.ra EB GA ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 56/2024, pubblicata in data 27.02.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Cremona, Sezione Lavoro, ha così statuito: “ accerta il diritto di LL OR all’attribuzione della “Carta Elettronica del Docente”, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per l’effetto, condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ai conseguenti adempimenti ”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, successivamente integrato da un’istanza con la quale ha chiesto, ai sensi degli artt. 70 c.p.a., 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., di riunire il presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo T.A.R. ed indicati in apposito elenco depositato in giudizio il 23.5.2025.
2.1.- L’istanza di riunione va rigettata, poiché la stessa si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, fermo restando che la riunione dei procedimenti ha natura facoltativa, non potendosi applicare al giudizio di ottemperanza l’art. 151 disp. att. c.p.c., in quanto disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Né basta a giustificare tale riunione l’obiettivo di limitare la misura delle spese di giudizio cui l'Amministrazione viene condannata, essendo queste già assai contenute, e riferite precipuamente a quelle attività preliminari alla presentazione del ricorso (notifiche, verifiche sul decorso di termini, certificazioni, diffide ad adempiere, e così via) le quali attengono distintamente a ciascun ricorso: né si può chiedere al giudice di considerare con peculiare indulgenza una situazione di palese carenza organizzativa cui ormai da anni l'Amministrazione non sembra in grado di ovviare, anche solo parzialmente.
3.- Ciò posto, i n primo luogo occorre rilevare che la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Cremona della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 9.12.2024, depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta il 7.3.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 18.12.2024.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024 e n. 682 del 31.7.2024.
A fronte dell’allegato inadempimento della parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore di parte ricorrente, della Carta elettronica per l’importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
5.1. Pertanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
5.2. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
5.3. È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
5.4. Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 settembre 2023, n. 5186) – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie – l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
5.5. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte- decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni fissato all’Amministrazione -, in sostituzione di questa, darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima):
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza, oltre interessi legali calcolati dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, giusta art. 112, III comma, c.p.a.;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento di apposita istanza proposta dalla parte ricorrente alla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO