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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA OR ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 553 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013,
TRA
n. il 23.12.1966 a Capriglia Irpina, cf , rappresentata dagli Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Picciocchi e Biancamaria D'Agostino
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
; 2. , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
C.F. 3. , nata a [...] il 18 C.F._3 Controparte_3
novembre 1955 C.F. ; 4. , nata il 13 gennaio C.F._4 Controparte_4
1951 a Capriglia Irpina C.F. ; 5. , nato il 29 C.F._5 Controparte_5
ottobre 1957 a Capriglia Irpina C.F. ; 6. , nato C.F._6 Controparte_6
a Capriglia Irpina il 27/6/1966, C.F. tutti rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_7
Emilio Paolo Sandulli
CONVENUTI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
ha esposto di essere proprietaria, tra l'altro, di un appezzamento di terreno, sito Parte_1
in Capriglia Irpina (AV), alla località Vignale, di superficie totale pari a 3.573 m.q., costituito da n. 4 particelle contigue, registrate al N.C.T., Foglio 7, ai seguenti numeri: n. 1328, n. 1326, n. 1330 e n.
1515, confinante a sud-est con il terreno in proprietà ai convenuti, iscritto al N.C.T. al foglio 7,
particella 423, agli stessi in proprietà per successione mortis causa aperta con denunzia del 9 luglio
2000, e così suddiviso pro quota: 334/1000 in proprietà a e 111/1000 in proprietà a Persona_1
ciascuno degli altri convenuti;
che della tenuta e della conduzione agricola del terreno in proprietà ai convenuti si occupava la sola che all'interno del fondo in proprietà ai convenuti Controparte_1
era stato eseguito il totale disboscamento della piantagione preesistente, come risultava dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria in deroga al vincolo idrogeologico ex art. 23 L. R. 11/96 (Prot. n. 460
del 17 gennaio 2012), dalla stessa presentata alla Comunità Montana Partenio – Controparte_1
Vallo di Lauro depositato nella produzione attorea. In particolare, dal documento anzidetto, a firma della convenuta si evinceva che il vecchio impianto di noccioleto era stato Controparte_1
interamente sostituito con il reinnesto di piante giovani. Unitamente a tale attività, sul fondo in proprietà ai convenuti era stato eseguito uno sbancamento completo fino al confine con il fondo in proprietà all'attrice, con l'asportazione, con mezzi meccanici, della scarpata naturale che si trovava tra i due fondi, posti a dislivello. Ciò aveva provocato la formazione di un dislivello ad angolo retto tra i due fondi, il che aveva a sua volta pregiudicato il corretto deflusso delle acque pluviali: a causa del declivio formatosi a seguito dell'attività di sbancamento compiuta sul fondo dei convenuti, si erano verificati smottamenti e piccole frane del terreno sovrastante in proprietà all'attrice, tant'è che erano rimaste scoperte le radici degli alberi di castagno poste in prossimità del confine sullo stesso fondo dell'attrice. Inoltre, una parte di terra era completamente slittata alla quota inferiore, per di più
con evidenti segni di incendio.
Considerato che
i fondi in questione si trovavano in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, era evidente che le opere eseguite sul fondo in proprietà dei convenuti aggravassero il rischio idrogeologico, già di per sé presente nella zona in questione. Tra l'altro, il territorio che ricomprendeva i due fondi in oggetto riceveva abbondanti precipitazioni atmosferiche nella stagione invernale e presentava un forte declivio orografico;
del resto, la sottoposizione a vincolo ambientale trovava il suo fondamento proprio nelle particolari caratteristiche del territorio in questione. In particolare, la creazione del dislivello con angolo retto, eseguita sul fondo di parte convenuta, comportava che l'acqua non potesse defluire naturalmente scorrendo sul terreno in pendenza, ma affrontasse un salto di quota, finendo così per dilavare il terreno e causare profondi smottamenti del costone lungo la dorsale nord-ovest / sud-est. La eseguita modifica dello stato dei luoghi aveva così compromesso il precedente equilibrio idrogeologico, imperniato sulla preesistente scarpata di contenimento del dislivello che consentiva un naturale deflusso delle acque superficiali.
La parte attrice chiedeva, quindi, che la convenuta venisse condannata ad eseguire, a propria cura e a proprie spese, il ripristino dello stato dei luoghi ovvero, in subordine, l'esecuzione di opere di contenimento tra i due fondi finitimi -come da elaborato peritale di parte- oppure comunque idonee allo scopo di evitare il rischio di frane o smottamenti.
Deduceva, inoltre, che le nuove piante di nocciolo installate dai convenuti al di là del limite di confine sconfinano nel fondo attoreo e che le piante di acacia non erano state collocate a distanza regolamentare, e, per l'effetto, chiedeva ritenere e dichiarare che i convenuti sono tenuti a rimuoverle a propria cura e a proprie spese.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda.
Esponevano, in particolare, che il fondo dei convenuti è raggiungibile solo percorrendo un angusto viottolo pedonale (percorribile solo a piedi o con piccoli trattori) interpoderale, della larghezza di soli cm. 60; che i fondi per cui è causa sono a dislivello perché il fondo attualmente di proprietà è sempre stato ad una quota superiore a quello di proprietà e sono sempre Pt_1 CP_1
stati separati – altimetricamente e non giuridicamente - dall'esistente scarpata, ai piedi della quale corre, interamente all'interno del fondo di loro proprietà, il tracciato dell'angusto viottolo, che assicura il passaggio solo pedonale - e non carrabile - dei comparenti e di terzi proprietari di altri fondi;
che la scarpata non è stata variata e/o modificata dalle opere da loro eseguite;
che non hanno eseguito alcuna opera di sbancamento, essendosi, piuttosto, limitati ad eseguire la mera sostituzione dell'esistente nocelleto, peraltro solo ed esclusivamente, all'interno della loro proprietà il cui confine
è costituito dalla sommità della scarpata e dal filone di castagneto ceduo ivi impiantato da oltre venti anni;
che nessuna modificazione del naturale deflusso delle acque meteoriche risulta ascrivibile all'opera di impianto del nuovo noccioleto, atteso che non insiste sulla scarpata;
che l'alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche e, di riflesso, dello stato dei luoghi è, in realtà, ascrivibile proprio all'attrice o ai suoi danti causa, atteso che, nel fondo di sua proprietà, sono stati interrati i due preesistenti “lavinari” - che sono canali trasversali deputati alla raccolta ed al convogliamento delle acque meteoriche provenienti da monte nel sottostante vallone - tuttora, invece, presenti negli altri fondi a monte ed a valle - ivi compreso, come si evince dalle fotografie già versate agli atti del giudizio, quello di proprietà dei comparenti - con la conseguenza che le acque meteoriche provenienti da monte (ovvero anche dal fondo di parte attrice) in quanto non più convogliate e regimentate a causa dell'interramento e dell'interruzione del tracciato dei preesistenti canali di raccolta e di convogliamento operata dall'attrice, hanno iniziato a scorrere irregolarmente, impetuosamente e disordinatamente verso valle, dando luogo e causa a piccoli fenomeni di erosione e di smottamento ed alla produzione di solchi nei terreni a valle del fondo di proprietà ivi compreso quello di loro Pt_1
proprietà, nonché, ed inevitabilmente, alla erosione della scarpata al confine tra i due fondi.
Ascoltati i testimoni, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.6.2025.
Sulle deposizioni testimoniali
In data 31 marzo 2014 in regime di separazione legale di Parte_2 [...]
ha riferito di avere assistito a lavori di estirpazione di ceppaie di nocciole già esistenti sul Parte_1
fondo degli eredi per il tramite di un escavatore che eseguiva un “taglio netto della scarpata CP_1
che esisteva ed esiste tra i due fondi: prima la scarpata digrada normalmente dolcemente dal fondo
superiore verso quello inferiore e, a seguito dei lavori, ha subito un taglio netto a 90 °” determinando
“l'allargamento del viottolo preesistente”.
Riferiva anche che a seguito dei lavori di fresatura lungo i confini esistenti tra le due proprietà
è stata invasa una parte di terreno di proprietà dell'attrice ove sono stati impiantati alberi di nocciolo.
sotto la scarpata invece sono stati impiantati alberi di acacia ad una distanza minima mentre le piante di nocciole sono state impiantate lungo l'altro confine dove non c'era scarpata. Riferiva inoltre che
“non abbiamo mai interrato anzi abbiamo innalzato i reggiacqua già esistenti, al fine di Pt_3
contenere ed irreggimentare le acque piovane”
Sempre il 31 marzo 2014, , assistente capo del corpo forestale dello Stato, Testimone_1
Comando Stazione di Avellino, ha riferito di avere svolto un sopralluogo unitamente alla collega e constatavano che sul fondo di “erano stati eseguiti lavori di Tes_2 Controparte_1
movimento terra, estirpazione ceppaie di nocciole e sostituzione delle stesse con un nuovo impianto
su una superficie di metri quadri 500 circa. Tali lavori erano eseguiti in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico di cui al RD 3267/1923”.
, dipendente della Comunità montana, ha dichiarato anch'egli di aver visto Testimone_3
l'escavatore che eseguiva i lavori di sbancamento della scarpata.
escusso all'udienza del 31 Marzo 2014, amico del marito della convenuta Testimone_4
aiutante dello stesso nella coltivazione, ha riferito che “la scarpata che esiste tra il Controparte_7
fondo di , che è sovraposto, ed il fondo degli eredi che è sottoposto è stata Parte_1 CP_1
sempre così come si trova all'attualità e non è stata mai modificata dai signori ” e che CP_1
“alcune alterazioni della scarpata sono dovute all'azione erosiva delle acque piovane”. Ha inoltre riferito che l'unica attività svolta sarebbe stata quella di ordinaria estirpazione di piante e nocciole di impianto di nuove piante in corrispondenza di quelle estirpate ossia nelle stesse fosse.
In merito ai cosiddetti 'lavinari' ha riferito che, in occasione della sua attività di raccolta degli asparagi, era entrato nel fondo della parte attrice dove aveva notato che “i vecchi lavinari sono stati
da tempo interrati” cosa che aveva determinato lo scorrimento delle acque “in maniera
indisciplinata” “con erosioni del terreno nei fondi a valle dove si formano pietre e detriti e si
producono i solchi ed anche dei canali, che ci sono ancora oggi”.
Ha, quindi, riferito che per quanto a sua conoscenza nessuna opera di consolidamento della scarpata o di manutenzione della stessa era mai stata svolta dagli attori, e che mai erano stati eseguiti lavori dai che potessero minare il fondo sovrastante;
l'angolo a 90 ° che si evinceva sui CP_1 luoghi era dovuto probabilmente all'erosione dell'acqua. D'altra parte, i lavori di sbancamento denunciati, a suo dire, non potevano essere causati da mezzi meccanici “a causa dello strapiombo e
della stradina.”
Ancora in data 31 marzo 2014, , cognato di confermava Testimone_5 Controparte_1
le circostanze di parte convenuta e dichiarava: “Posso dire che prima del 2011 tali laminari sono stati
interrati, ma non sono in grado di dire quanti anni prima”, confermando che a causa della chiusura di tali laminari, l'acqua piovana scende a valle in modo indisciplinato soprattutto quando piove più
forte poiché scendono a valle detriti e pietre di varia natura e si producono solchi nel terreno a valle della CP_1
In data 19.2.2015, , amico e tecnico di parte dei resistenti, ha riferito che “la Testimone_6
scarpata tra i due fondi non è stata modificata”, di non essere stato presente al momento della esecuzione delle l'estirpazione del reimpianto degli alberi di nocciolo ma che comunque conosceva i luoghi prima di tale operazione, avendo peraltro presentato, sempre in qualità di CTP, “autorizzazione
in sanatoria per l'esecuzione di dette opere, in quanto trattavasi di sostituzione di vecchie ceppaie di
nocciole con reimpianto di piante più giovani”.
Ha confermato la presenza di laminari esistenti nella fondo dei convenuti ma non su quello della parte attrice.
Il 19.2.2015, , marito di ha confermato le dichiarazioni Testimone_7 Controparte_1
di convenuti, pur dichiarando di non essere mai stato sul fondo di parte attrice ma che “quando
pioveva da tale fondo proveniva tanta acqua che si riversava nel fondo sottostante di ” CP_1
In merito ai cd. 'lavinari', ha specificato che essi esistono e non sono mai Testimone_3
stati eliminati, “li puliamo prima della raccolta delle nocciole, ovvero nel mese di luglio perché ci
sono le foglie, poi li ripuliamo quando c'è il periodo della potatura nel mese di novembre dicembre
non li puliamo quando spargiamo il diserbante nel mese di maggio -giugno”.
Egli ha chiarito che l'acqua pluviale dal fondo della scorre nei lavinari o cacciaacquee e Pt_1
defluisce nel vallone;
nel fondo della non finiscono né pietre né detriti. Il viottolo CP_1 sottostante non è più praticabile poiché è stato estirpato un albero di noci dai che lo ha fatto CP_1
venire via.
Ritiene questo giudice che due testimoni oculari - escusso all'udienza del Testimone_3
19 Febbraio 2015 e Monteleone Carmine-hanno visto in opera l'escavatore che eseguiva lavori di sbancamento della scarpata.
Anche se è il marito della parte attrice -ragione per cui, sia pure in Parte_2
regime di separazione legale dei beni, la sua deposizione potrebbe naturalmente propendere in favore della moglie-, non ha motivo questo Tribunale di non ritenere provato il fatto specifico che vi sia stata un'opera di sbancamento a mezzo di escavatore da parte di Controparte_1
Peraltro, lavora come operaio nella comunità montana Vallo Lauro - Testimone_3
Partenio e risulta essere un testimone particolarmente qualificato ai fini della decisione della causa.
Sulla scorta di queste premesse è stato conferito mandato peritale con ordinanza del 9
novembre 2015, affinché il consulente verificasse se le opere eseguite sul fondo di parte convenuta comportino i rischi lamentati da parte attrice e se vi sia sconfinamento nel fondo dell'attrice per le nuove piante di nocciolo nonché se tutte le piante siano state messe a dimora nel rispetto delle distanze regolamentari.
Sostanzialmente la tesi della parte convenuta risiede nel fatto che le eventuali opere dalla stessa compiute -peraltro negate ma per le motivazioni sopra espresse sulla base di valutazioni non condivisibili essendo convergenti le prove testimoniali- non avrebbero causato i danni lamentati dalla parte attrice. In particolare, sostiene che l'interramento dei lavinari avrebbe Controparte_1
determinato un deflusso incontrollato delle acque.
Sulla scorta di queste tesi contrapposte -che non possono essere risolte dall'ascolto dei testimoni, in parte compiacenti e in parte non tecnicamente qualificati, è stato necessario conferire il mandato peritale di cui alla citata ordinanza.
Sulla CTU Va fermamente rigettata l'eccezione ripetutamente sollevata dalla parte convenuta secondo cui la consulenza disposta sarebbe di natura esplorativa.
Ed invero, la CTU è di natura esplorativa e, pertanto, inammissibile quando serve a colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova.
La CTU, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento per aiutare il giudice a comprendere meglio elementi già acquisiti o a risolvere questioni che richiedono competenze tecniche. È, pertanto, inammissibile se viene richiesta per cercare elementi, fatti o circostanze non provati o non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 26048 del 7.9.2023. secondo cui la CTU
ha “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitino di specifiche conoscenze”).
Nel caso di specie, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, appare evidente che il giudice ha bisogno di uno strumento tecnico -cognitivo che non fa parte del proprio bagaglio culturale al fine di comprendere se la dinamica per come accertata in sede di istruttoria testimoniale sia causalmente ascrivibile alla convenuta oppure non.
E' parimenti necessario acquisire l'aiuto di un tecnico specializzato al fine di comprendere quale sia la distanza delle piante che secondo i convenuti sarebbero stati riposizionati nell'esatto punto in cui erano stati sradicati, laddove secondo la parte attrice questo non è vero.
Il consulente anche in questo caso si palesa indispensabile per compiere quelle attività di verifica del fondo e di misurazioni che la scrivente non sarebbe in grado di svolgere.
Tanto premesso, l'elaborato peritale depositato in atti risulta completo ed esaustivo e allo stesso il giudice completamente si riporta.
I fondi di causa sono a dislivello, poiché il fondo della parte attrice confina a sud/est con il sottostante predio della parte convenuta, ove all'interno di quest'ultimo, come accertato per il tramite delle deposizioni testimoniali, venne operata una totale estirpazione della biocenosi vegetale preesistente composta da una popolazione di alberi di nocciolo - senza immutazione di coltura;
ed infatti, la preesistente piantagione venne sostituita con una medesima biocenosi vegetale ovverosia da piante di nocciolo messe a dimora mediante talee con sesto di impianto ben definito sul campo - circa 4 mt x 4 mt.
Come detto, appare processualmente accertato che i convenuti hanno eseguito uno sbancamento del terreno fino al confine con il proprio predio, posto a quota superiore, mediante asportazione-
verosimilmente- con l'ausilio di mezzi meccanici, delle masse di terreno dalla scarpata naturale costituente un segno morfologico storico dando origine a fenomeni di smottamento e di piccoli distacchi del terreno soprastante, tanto è vero che sono rimaste scoperte le radici degli alberi di castagno posto lungo la sommità della stessa scarpata. Tale situazione ha indotto una modifica del regime delle acque superficiali ruscellanti sul fondo attoreo e quindi un aggravio del rischio idrogeologico.
La parte convenuta evidenzia, invece, che i fondi per cui è causa sono sempre stati a dislivello ovverosia il fondo attoreo è sempre stato a livello superiore rispetto al fondo della parte convenuta e che i convenuti non hanno mai eseguito operazioni di sbancamento del piede della scarpata o nell'area ad essa finitima mentre si sono limitati alla messa a dimora della nuova piantagione di nocciolo,
semplicemente a mani nude nonché con l'ausilio di zappe, vanghe e null'altro. Inoltre, la sostituzione delle piante di nocciolo è avvenuta, solo ed esclusivamente, all'interno della proprietà della parte convenuta e nel rispetto delle distanze dai confini secondo quanto stabilito dalla normativa del settore.
La parte convenuta, fa, altresì, notare che all'interno del fondo della parte attrice sono stati eliminati,
previo interramento, alcune scoline deputate alla raccolta e allontanamento delle acque di pioggia che precipitano direttamente nel fondo attoreo quest'ultime denominate “lavinari”, il che induce un aumento di vulnerabilità idrogeologica al fondo attoreo e un'erosione incontrollata del fronte della scarpata in questione.
Va, infine, rilevato che il luogo di causa – comprendente i due fondi – ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 e smi.
A dimostrazione dell'avvenuto intervento di variazione della biocenosi vegetale e sistemazione agraria nel predio della parte convenuta, l'attore ha prodotto l'autorizzazione in sanatoria in deroga al predetto regio decreto e alla L.R. 07 maggio 1996 n° 11 e ss.mm.ii., per i lavori di movimenti di terra finalizzati all'estirpazione delle ceppaie di un nocciolo e la sostituzione delle stesse con un nuovo impianto a noccioleto, rilasciata dall' Ente deputato allo svincolo idrogeologico nel caso in specie Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.
Al fine di capire se le opere eseguite dalla parte convenuta sul proprio fondo nonché nell'area finitima alla linea di confine possono far insorgere o meno i rischi lamentati dall'attore, il CTU ha eseguito l'analisi del contesto territoriale, morfologico, idrogeologico del luogo di causa;
analizzato le lamentate opere e/o trasformazioni territoriali poste in essere dai convenuti;
verificato se le opere e/o trasformazioni eseguite abbiano causato o contribuito a causare l'insorgere di rischi legati a fenomeni di franamento ovverosia scoscendimento del predio attoreo.
Per meglio illustrare i risultati delle sue indagini, si è avvalso di Google Earth.
Inoltre, ha utilizzato l'allegato agli atti attorei consistente nella richiesta di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/1996 effettuata dalla parte convenuta alla
[...]
proposto al rilascio delle autorizzazioni nelle aree a vincolo Controparte_8
idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267.
Tanto premesso, è apparso evidente il taglio e/o l'estirpazione della biocenosi vegetale preesistente, la quale consisteva anch'essa in un vecchio impianto di noccioleto come è stato possibile verificare dalla lettura della qualità colturale indicata nella visura storica del fondo convenuto (p.lla
423), sin dal dall'anno 1977.
Questo sta a significare che quanto attuato dalla parte convenuta non consiste in un disboscamento nel senso letterale della parola. Difatti, per disboscamento si indica l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva o forestale, mentre nella fattispecie trattasi solo di un rinnovo della precedente biocenosi vegetale mediante eradicazione del preesistente noccioleto con la successiva messa a coltura dell'attuale impianto di noccioleto - senza aver generato immutazioni di coltura. La parte convenuta ha provveduto all'eradicazione della preesistente biocenosi vegetale ovverosia del vecchio noccioleto, mediante lavorazioni del terreno agrario aventi lo scopo,
verosimilmente, di fare sì che lo strato coltivabile, in attesa di ospitare il nuovo impianto di noccioleto,
assumesse condizioni strutturali tali da favorire l'attecchimento delle nuove piante di nocciolo disposte secondo il sesto di impianto riscontrato sul campo (~ 4x4 – 4 mt distanze tra le file e 4 mt distanza tra gli alberi della stessa fila), per favorire la facile penetrazione dell'apparato radicale e la circolazione dell'acqua e dell'aria: il tutto finalizzato alla stimolazione della vegetazione del nuovo noccioleto. I lavori di messa in coltura operati nel fondo della convenuta sono stati lavori –
verosimilmente - straordinari cioè compiuti a lunghi intervalli di tempo, allo scopo, appunto, di mettere a coltura terreni già popolati da preesistenti vegetazioni anche di fine carriera produttiva, di smuovere il terreno fino ad una profondità superiore a quella dei lavori ordinari ove i loro benefici effetti si risentono per un certo numero di anni sul nuovo impianto. Rientrano in questa categoria di lavori l'abbattimento e l'allontanamento delle piante preesistenti eventualmente presenti sul campo,
la rimozione di grosse ceppe nel terreno, le operazioni di livellamento della superficie del terreno, la realizzazione e/o ridisegno dei canali di scolo. Per tali lavori solitamente si impiegano macchine per movimento terra che sono rappresentate da escavatori (si consideri che detti lavori di movimento terra, nel fondo convenuto, per l'eradicazione delle ceppaie sono narrati e accertati anche dal corpo forestale dello stato in data 07.12.2011). Nel caso di specie tali lavorazioni straordinarie sono state effettivamente eseguite, visto che dalle immagini fotografiche prodotte dalla parte attrice si evince palesemente e senza dubbio alcuno le citate lavorazioni straordinarie.
Da quanto riferito nonché dalle fotografie allegate alla consulenza “emerge inequivocabile il
taglio del piede della scarpata tra i due fondi a dislivello, verosimilmente operato con mezzi
meccanici del tipo escavatore con benna da terra. Peculiarmente l'avvenuto taglio del piede della
scarpata è espresso con chiarezza tale che non lascia spazio alcuno ad artefatte interpretazioni,
invero potrebbe essere pure possibile che il taglio sia stato operato con attrezzi agricoli manuali ma
comunque resta tale, ovverosia eseguito”. L'avvenuto taglio del piede della scarpata è rilevabile dalle esemplificazioni fotografiche di cui alla allegata relazione peritale ove è chiaramente esplicitato che “in esse risulta di facile
intellegibilità il fronte di scavo, ossia l'inclinazione della scarpa, quasi con angolazione retta -90°-
il che per i terreni in oggetto (limo-sabbiosi), che costituiscono il solido della scarpata, sicuramente
non coincide con l'angolo di naturale declivio o angolo di riposo del terreno. Difatti se il taglio non
fosse stato operato, anziché trovare fronti di scarpate sub-verticali, si doveva riscontrare un fronte
con un'inclinazione del tipo come raffigurata sul mucchietto di terreno appresso riportato”.
Il consulente ha, inoltre, precisato “che l'angolo di natural declivio, consiste nel massimo
angolo di inclinazione per cui un pendio realizzato dall'accumulo di un dato materiale risulta stabile.
Nel momento in cui un terreno viene rimaneggiato, come nel caso posto in essere, si cambia la
distribuzione spaziale dei granelli del solido di terreno costituente la scarpata, quindi si riduce
l'effetto dell'interconnessione, (si può arrivare ad annullarlo del tutto mediante un franamento) di
conseguenza si riduce il valore dell'angolo di resistenza al taglio ossia dell'angolo di riposo. Si
soggiunge che sul fronte della scarpata è stato riscontrato un camminamento pedonale ovverosia
una servitù di passo pedonale a favore di alcuni fondi dominanti posti a nord dei predi oggetto di
causa. Tali terreni di natura colluviale hanno normalmente un angolo di riposo di circa 30 - 40° e
non certo di 90° come arguibile e/o visibile dalle immagini fotografiche scattate subito dopo i lavori
straordinari attuati dalla parte convenuta. Infatti se non fosse effettivamente stata tagliata la
scarpata allora dalle immagini fotografiche non dovevano leggere un fronte della stessa con
morfologia sub verticale ma dovevano leggere un fronte della scarpata con inclinazione sostanzialmente identico all'angolo di riposo. Inoltre durante le operazioni peritali il fronte della
scarpata, mediante le misurazioni effettuate, è risultato di circa 70°.”
Dopo lo svolgimento di sondaggi, il consulente ha evidenziato come “il realizzato taglio del
piede della scarpata, lungo i tratti interessati, potrebbe far accelerare la normale reologia del
terreno ossia il terreno tende a scorrere verso il basso nel fondo inferiore fino a raggiugere l'angolo
di natural declivio ossia l'angolo di riposo. Invero lo scorrimento della scarpata per l'operato taglio
del piede si manifesterà nel tempo e potrà generare, ineluttabilmente piccoli ma diffusi fenomeni di
smottamento del fondo superiore, peculiarmente lungo la sommità della scarpata – dissestandola”.
Allo stato attuale, la scarpata è instabile.
Inoltre, per dirimere la questione sui cd. 'lavinari', il consulente ha chiaramente riferito che
“si fa notare che il fondo superiore è dotato di sistemazioni idrauliche agrarie che raccolgono le
acque di pioggia facendole ruscellare e convogliare nel finitimo canale di ordine gerarchico
maggiore posto sul lato nord, evitando ruscellamenti incontrollati e quindi fenomeni di erosione
idrometeoriche concentrate”.
Ne deriva che “le opere eseguite sul predio convenuto possono far insorgere fenomeni franosi
della scarpata (vedi taglio al piede) mentre la realizzazione del nuovo impianto di noccioleto non
modifica l'assetto idrogeologico del luogo in quanto trattasi della stessa coltura preesistente il che
non dà origine ad immutazioni dell'assetto idrologico e quindi ad aggravio del rischio
idrogeologico”.
Con riguardo ai lavori a farsi, meglio descritti nel supplemento peritale, ipotizzati al fine di stabilizzare la scarpata, sono stati quantificati nella misura di € 12.900,00 e così sintetizzati: Sulle piante
Con apposito rilievo celerimetrico, è emerso che le piante di acacia, messe a dimora dalla parte convenuta, ricadono tutte interamente all'interno del fondo convenuto, peculiarmente risultano finitime al piede della scarpata, quest'ultima insistente tra i due fondi a dislivello.
Il confine tra i due fondi a dislivello, quando esiste una scarpata naturale -come nel caso di specie- che ha una larghezza e/o proiezione orizzontale avente inizio dalla sommità fino al piede della scarpata naturale e che su di essa risulta impostata una servitù di passo pedonale, viene considerato con la linea di mezzeria del frapposto camminamento pedonale in quanto corrisponde certamente ad un criterio di giustizia ed equità tra confinanti.
Con riferimento agli alberi di nocciolo di cui la parte attrice lamenta la piantumazione nel proprio fondo, piantati nell'area a confine tra le p.lle 423 e 1515, dalle operazioni condotte è emersa l'assenza di alberi messi a dimora nel fondo della parte attrice. Dalle foto scattate, dopo aver tracciato con le paline la linea di confine, è stato constatato che le piante di nocciolo messe a dimora dal convenuto risultano tutte all'interno del proprio predio ovverosia non sono state messe a dimora nel fondo attoreo.
Tenendo conto del dettato normativo dell'art. 892 III co. c.c. secondo cui “la distanza si
misura dalla linea del confine alla base del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”, il criterio adottato dal consulente è stato quello per cui se l'albero è stato piantato bisogna considerare la base esterna del tronco al momento della piantagione senza tener conto del successivo sviluppo.
In considerazione del fatto che nessuna normativa specifica è stata riscontrata presso l'ufficio tecnico comunale del Comune di Capriglia Irpina per leggere il Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale al fine di individuare eventuali norme sulla piantumazione e delle rispettive distanze dai confini e, considerando la presenza della scarpata naturale come prova del passaggio di confine, il consulente ha dedotto che “gli alberi che non rispettano la distanza legale (3 mt) sono quelli messi a
dimora nell'area finitima al confine e compresi tra la progressiva avente inizio da 27 mt fino a 33 mt
dal confine SUD con la p.lla 735 come indicato nella grafica sotto riportata”.
Si tratta solamente delle piante di acacia, mentre le altre piante di nocciolo, finitime al confine tra la p.lla 423 e 1515, risultano a distanze regolamentare, nel caso in specie 1,5 mt poiché trattasi di alberi da frutta o meglio di alberi di non alto fusto (difatti la parte aerea dell'albero di nocciolo si sviluppa ad un'altezza dal suolo minore di 3 mt).
Esse andranno, pertanto, rimosse per essere riportate alla giusta distanza.
La peculiarità e complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di dichiara che le opere eseguite dai Parte_1
convenuti aggravano il rischio idrogeologico presente nel territorio in cui ricadono i fondi confinanti e ordina a loro spese la messa in pristino dello stato dei luoghi preesistenti e l'esecuzione delle opere descritte nella relazione peritale depositata il 14 novembre 2024
come compiutamente descritte alla pagina 18 alla quale integralmente si rinvia;
b) Ordina ai convenuti di riposizionare le piante di acacia a distanza legale come meglio individuata la pagina 38 dell'integrazione peritale del 14 novembre 2024;
c) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
460,00 per esborsi ed € 5077,00 per compenso professionale oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione in favore degli avvocati Antonio Picciocchi e
Biancamaria D'Agostino dichiaratisi anticipatari;
d) pone le spese di CTU integralmente a carico dei convenuti.
Si comunichi.
Avellino, 6.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA OR ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 553 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013,
TRA
n. il 23.12.1966 a Capriglia Irpina, cf , rappresentata dagli Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Picciocchi e Biancamaria D'Agostino
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
; 2. , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
C.F. 3. , nata a [...] il 18 C.F._3 Controparte_3
novembre 1955 C.F. ; 4. , nata il 13 gennaio C.F._4 Controparte_4
1951 a Capriglia Irpina C.F. ; 5. , nato il 29 C.F._5 Controparte_5
ottobre 1957 a Capriglia Irpina C.F. ; 6. , nato C.F._6 Controparte_6
a Capriglia Irpina il 27/6/1966, C.F. tutti rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_7
Emilio Paolo Sandulli
CONVENUTI
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul fatto
ha esposto di essere proprietaria, tra l'altro, di un appezzamento di terreno, sito Parte_1
in Capriglia Irpina (AV), alla località Vignale, di superficie totale pari a 3.573 m.q., costituito da n. 4 particelle contigue, registrate al N.C.T., Foglio 7, ai seguenti numeri: n. 1328, n. 1326, n. 1330 e n.
1515, confinante a sud-est con il terreno in proprietà ai convenuti, iscritto al N.C.T. al foglio 7,
particella 423, agli stessi in proprietà per successione mortis causa aperta con denunzia del 9 luglio
2000, e così suddiviso pro quota: 334/1000 in proprietà a e 111/1000 in proprietà a Persona_1
ciascuno degli altri convenuti;
che della tenuta e della conduzione agricola del terreno in proprietà ai convenuti si occupava la sola che all'interno del fondo in proprietà ai convenuti Controparte_1
era stato eseguito il totale disboscamento della piantagione preesistente, come risultava dalla richiesta di autorizzazione in sanatoria in deroga al vincolo idrogeologico ex art. 23 L. R. 11/96 (Prot. n. 460
del 17 gennaio 2012), dalla stessa presentata alla Comunità Montana Partenio – Controparte_1
Vallo di Lauro depositato nella produzione attorea. In particolare, dal documento anzidetto, a firma della convenuta si evinceva che il vecchio impianto di noccioleto era stato Controparte_1
interamente sostituito con il reinnesto di piante giovani. Unitamente a tale attività, sul fondo in proprietà ai convenuti era stato eseguito uno sbancamento completo fino al confine con il fondo in proprietà all'attrice, con l'asportazione, con mezzi meccanici, della scarpata naturale che si trovava tra i due fondi, posti a dislivello. Ciò aveva provocato la formazione di un dislivello ad angolo retto tra i due fondi, il che aveva a sua volta pregiudicato il corretto deflusso delle acque pluviali: a causa del declivio formatosi a seguito dell'attività di sbancamento compiuta sul fondo dei convenuti, si erano verificati smottamenti e piccole frane del terreno sovrastante in proprietà all'attrice, tant'è che erano rimaste scoperte le radici degli alberi di castagno poste in prossimità del confine sullo stesso fondo dell'attrice. Inoltre, una parte di terra era completamente slittata alla quota inferiore, per di più
con evidenti segni di incendio.
Considerato che
i fondi in questione si trovavano in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, era evidente che le opere eseguite sul fondo in proprietà dei convenuti aggravassero il rischio idrogeologico, già di per sé presente nella zona in questione. Tra l'altro, il territorio che ricomprendeva i due fondi in oggetto riceveva abbondanti precipitazioni atmosferiche nella stagione invernale e presentava un forte declivio orografico;
del resto, la sottoposizione a vincolo ambientale trovava il suo fondamento proprio nelle particolari caratteristiche del territorio in questione. In particolare, la creazione del dislivello con angolo retto, eseguita sul fondo di parte convenuta, comportava che l'acqua non potesse defluire naturalmente scorrendo sul terreno in pendenza, ma affrontasse un salto di quota, finendo così per dilavare il terreno e causare profondi smottamenti del costone lungo la dorsale nord-ovest / sud-est. La eseguita modifica dello stato dei luoghi aveva così compromesso il precedente equilibrio idrogeologico, imperniato sulla preesistente scarpata di contenimento del dislivello che consentiva un naturale deflusso delle acque superficiali.
La parte attrice chiedeva, quindi, che la convenuta venisse condannata ad eseguire, a propria cura e a proprie spese, il ripristino dello stato dei luoghi ovvero, in subordine, l'esecuzione di opere di contenimento tra i due fondi finitimi -come da elaborato peritale di parte- oppure comunque idonee allo scopo di evitare il rischio di frane o smottamenti.
Deduceva, inoltre, che le nuove piante di nocciolo installate dai convenuti al di là del limite di confine sconfinano nel fondo attoreo e che le piante di acacia non erano state collocate a distanza regolamentare, e, per l'effetto, chiedeva ritenere e dichiarare che i convenuti sono tenuti a rimuoverle a propria cura e a proprie spese.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda.
Esponevano, in particolare, che il fondo dei convenuti è raggiungibile solo percorrendo un angusto viottolo pedonale (percorribile solo a piedi o con piccoli trattori) interpoderale, della larghezza di soli cm. 60; che i fondi per cui è causa sono a dislivello perché il fondo attualmente di proprietà è sempre stato ad una quota superiore a quello di proprietà e sono sempre Pt_1 CP_1
stati separati – altimetricamente e non giuridicamente - dall'esistente scarpata, ai piedi della quale corre, interamente all'interno del fondo di loro proprietà, il tracciato dell'angusto viottolo, che assicura il passaggio solo pedonale - e non carrabile - dei comparenti e di terzi proprietari di altri fondi;
che la scarpata non è stata variata e/o modificata dalle opere da loro eseguite;
che non hanno eseguito alcuna opera di sbancamento, essendosi, piuttosto, limitati ad eseguire la mera sostituzione dell'esistente nocelleto, peraltro solo ed esclusivamente, all'interno della loro proprietà il cui confine
è costituito dalla sommità della scarpata e dal filone di castagneto ceduo ivi impiantato da oltre venti anni;
che nessuna modificazione del naturale deflusso delle acque meteoriche risulta ascrivibile all'opera di impianto del nuovo noccioleto, atteso che non insiste sulla scarpata;
che l'alterazione del naturale deflusso delle acque meteoriche e, di riflesso, dello stato dei luoghi è, in realtà, ascrivibile proprio all'attrice o ai suoi danti causa, atteso che, nel fondo di sua proprietà, sono stati interrati i due preesistenti “lavinari” - che sono canali trasversali deputati alla raccolta ed al convogliamento delle acque meteoriche provenienti da monte nel sottostante vallone - tuttora, invece, presenti negli altri fondi a monte ed a valle - ivi compreso, come si evince dalle fotografie già versate agli atti del giudizio, quello di proprietà dei comparenti - con la conseguenza che le acque meteoriche provenienti da monte (ovvero anche dal fondo di parte attrice) in quanto non più convogliate e regimentate a causa dell'interramento e dell'interruzione del tracciato dei preesistenti canali di raccolta e di convogliamento operata dall'attrice, hanno iniziato a scorrere irregolarmente, impetuosamente e disordinatamente verso valle, dando luogo e causa a piccoli fenomeni di erosione e di smottamento ed alla produzione di solchi nei terreni a valle del fondo di proprietà ivi compreso quello di loro Pt_1
proprietà, nonché, ed inevitabilmente, alla erosione della scarpata al confine tra i due fondi.
Ascoltati i testimoni, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.6.2025.
Sulle deposizioni testimoniali
In data 31 marzo 2014 in regime di separazione legale di Parte_2 [...]
ha riferito di avere assistito a lavori di estirpazione di ceppaie di nocciole già esistenti sul Parte_1
fondo degli eredi per il tramite di un escavatore che eseguiva un “taglio netto della scarpata CP_1
che esisteva ed esiste tra i due fondi: prima la scarpata digrada normalmente dolcemente dal fondo
superiore verso quello inferiore e, a seguito dei lavori, ha subito un taglio netto a 90 °” determinando
“l'allargamento del viottolo preesistente”.
Riferiva anche che a seguito dei lavori di fresatura lungo i confini esistenti tra le due proprietà
è stata invasa una parte di terreno di proprietà dell'attrice ove sono stati impiantati alberi di nocciolo.
sotto la scarpata invece sono stati impiantati alberi di acacia ad una distanza minima mentre le piante di nocciole sono state impiantate lungo l'altro confine dove non c'era scarpata. Riferiva inoltre che
“non abbiamo mai interrato anzi abbiamo innalzato i reggiacqua già esistenti, al fine di Pt_3
contenere ed irreggimentare le acque piovane”
Sempre il 31 marzo 2014, , assistente capo del corpo forestale dello Stato, Testimone_1
Comando Stazione di Avellino, ha riferito di avere svolto un sopralluogo unitamente alla collega e constatavano che sul fondo di “erano stati eseguiti lavori di Tes_2 Controparte_1
movimento terra, estirpazione ceppaie di nocciole e sostituzione delle stesse con un nuovo impianto
su una superficie di metri quadri 500 circa. Tali lavori erano eseguiti in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico di cui al RD 3267/1923”.
, dipendente della Comunità montana, ha dichiarato anch'egli di aver visto Testimone_3
l'escavatore che eseguiva i lavori di sbancamento della scarpata.
escusso all'udienza del 31 Marzo 2014, amico del marito della convenuta Testimone_4
aiutante dello stesso nella coltivazione, ha riferito che “la scarpata che esiste tra il Controparte_7
fondo di , che è sovraposto, ed il fondo degli eredi che è sottoposto è stata Parte_1 CP_1
sempre così come si trova all'attualità e non è stata mai modificata dai signori ” e che CP_1
“alcune alterazioni della scarpata sono dovute all'azione erosiva delle acque piovane”. Ha inoltre riferito che l'unica attività svolta sarebbe stata quella di ordinaria estirpazione di piante e nocciole di impianto di nuove piante in corrispondenza di quelle estirpate ossia nelle stesse fosse.
In merito ai cosiddetti 'lavinari' ha riferito che, in occasione della sua attività di raccolta degli asparagi, era entrato nel fondo della parte attrice dove aveva notato che “i vecchi lavinari sono stati
da tempo interrati” cosa che aveva determinato lo scorrimento delle acque “in maniera
indisciplinata” “con erosioni del terreno nei fondi a valle dove si formano pietre e detriti e si
producono i solchi ed anche dei canali, che ci sono ancora oggi”.
Ha, quindi, riferito che per quanto a sua conoscenza nessuna opera di consolidamento della scarpata o di manutenzione della stessa era mai stata svolta dagli attori, e che mai erano stati eseguiti lavori dai che potessero minare il fondo sovrastante;
l'angolo a 90 ° che si evinceva sui CP_1 luoghi era dovuto probabilmente all'erosione dell'acqua. D'altra parte, i lavori di sbancamento denunciati, a suo dire, non potevano essere causati da mezzi meccanici “a causa dello strapiombo e
della stradina.”
Ancora in data 31 marzo 2014, , cognato di confermava Testimone_5 Controparte_1
le circostanze di parte convenuta e dichiarava: “Posso dire che prima del 2011 tali laminari sono stati
interrati, ma non sono in grado di dire quanti anni prima”, confermando che a causa della chiusura di tali laminari, l'acqua piovana scende a valle in modo indisciplinato soprattutto quando piove più
forte poiché scendono a valle detriti e pietre di varia natura e si producono solchi nel terreno a valle della CP_1
In data 19.2.2015, , amico e tecnico di parte dei resistenti, ha riferito che “la Testimone_6
scarpata tra i due fondi non è stata modificata”, di non essere stato presente al momento della esecuzione delle l'estirpazione del reimpianto degli alberi di nocciolo ma che comunque conosceva i luoghi prima di tale operazione, avendo peraltro presentato, sempre in qualità di CTP, “autorizzazione
in sanatoria per l'esecuzione di dette opere, in quanto trattavasi di sostituzione di vecchie ceppaie di
nocciole con reimpianto di piante più giovani”.
Ha confermato la presenza di laminari esistenti nella fondo dei convenuti ma non su quello della parte attrice.
Il 19.2.2015, , marito di ha confermato le dichiarazioni Testimone_7 Controparte_1
di convenuti, pur dichiarando di non essere mai stato sul fondo di parte attrice ma che “quando
pioveva da tale fondo proveniva tanta acqua che si riversava nel fondo sottostante di ” CP_1
In merito ai cd. 'lavinari', ha specificato che essi esistono e non sono mai Testimone_3
stati eliminati, “li puliamo prima della raccolta delle nocciole, ovvero nel mese di luglio perché ci
sono le foglie, poi li ripuliamo quando c'è il periodo della potatura nel mese di novembre dicembre
non li puliamo quando spargiamo il diserbante nel mese di maggio -giugno”.
Egli ha chiarito che l'acqua pluviale dal fondo della scorre nei lavinari o cacciaacquee e Pt_1
defluisce nel vallone;
nel fondo della non finiscono né pietre né detriti. Il viottolo CP_1 sottostante non è più praticabile poiché è stato estirpato un albero di noci dai che lo ha fatto CP_1
venire via.
Ritiene questo giudice che due testimoni oculari - escusso all'udienza del Testimone_3
19 Febbraio 2015 e Monteleone Carmine-hanno visto in opera l'escavatore che eseguiva lavori di sbancamento della scarpata.
Anche se è il marito della parte attrice -ragione per cui, sia pure in Parte_2
regime di separazione legale dei beni, la sua deposizione potrebbe naturalmente propendere in favore della moglie-, non ha motivo questo Tribunale di non ritenere provato il fatto specifico che vi sia stata un'opera di sbancamento a mezzo di escavatore da parte di Controparte_1
Peraltro, lavora come operaio nella comunità montana Vallo Lauro - Testimone_3
Partenio e risulta essere un testimone particolarmente qualificato ai fini della decisione della causa.
Sulla scorta di queste premesse è stato conferito mandato peritale con ordinanza del 9
novembre 2015, affinché il consulente verificasse se le opere eseguite sul fondo di parte convenuta comportino i rischi lamentati da parte attrice e se vi sia sconfinamento nel fondo dell'attrice per le nuove piante di nocciolo nonché se tutte le piante siano state messe a dimora nel rispetto delle distanze regolamentari.
Sostanzialmente la tesi della parte convenuta risiede nel fatto che le eventuali opere dalla stessa compiute -peraltro negate ma per le motivazioni sopra espresse sulla base di valutazioni non condivisibili essendo convergenti le prove testimoniali- non avrebbero causato i danni lamentati dalla parte attrice. In particolare, sostiene che l'interramento dei lavinari avrebbe Controparte_1
determinato un deflusso incontrollato delle acque.
Sulla scorta di queste tesi contrapposte -che non possono essere risolte dall'ascolto dei testimoni, in parte compiacenti e in parte non tecnicamente qualificati, è stato necessario conferire il mandato peritale di cui alla citata ordinanza.
Sulla CTU Va fermamente rigettata l'eccezione ripetutamente sollevata dalla parte convenuta secondo cui la consulenza disposta sarebbe di natura esplorativa.
Ed invero, la CTU è di natura esplorativa e, pertanto, inammissibile quando serve a colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova.
La CTU, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento per aiutare il giudice a comprendere meglio elementi già acquisiti o a risolvere questioni che richiedono competenze tecniche. È, pertanto, inammissibile se viene richiesta per cercare elementi, fatti o circostanze non provati o non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 26048 del 7.9.2023. secondo cui la CTU
ha “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di
questioni che necessitino di specifiche conoscenze”).
Nel caso di specie, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, appare evidente che il giudice ha bisogno di uno strumento tecnico -cognitivo che non fa parte del proprio bagaglio culturale al fine di comprendere se la dinamica per come accertata in sede di istruttoria testimoniale sia causalmente ascrivibile alla convenuta oppure non.
E' parimenti necessario acquisire l'aiuto di un tecnico specializzato al fine di comprendere quale sia la distanza delle piante che secondo i convenuti sarebbero stati riposizionati nell'esatto punto in cui erano stati sradicati, laddove secondo la parte attrice questo non è vero.
Il consulente anche in questo caso si palesa indispensabile per compiere quelle attività di verifica del fondo e di misurazioni che la scrivente non sarebbe in grado di svolgere.
Tanto premesso, l'elaborato peritale depositato in atti risulta completo ed esaustivo e allo stesso il giudice completamente si riporta.
I fondi di causa sono a dislivello, poiché il fondo della parte attrice confina a sud/est con il sottostante predio della parte convenuta, ove all'interno di quest'ultimo, come accertato per il tramite delle deposizioni testimoniali, venne operata una totale estirpazione della biocenosi vegetale preesistente composta da una popolazione di alberi di nocciolo - senza immutazione di coltura;
ed infatti, la preesistente piantagione venne sostituita con una medesima biocenosi vegetale ovverosia da piante di nocciolo messe a dimora mediante talee con sesto di impianto ben definito sul campo - circa 4 mt x 4 mt.
Come detto, appare processualmente accertato che i convenuti hanno eseguito uno sbancamento del terreno fino al confine con il proprio predio, posto a quota superiore, mediante asportazione-
verosimilmente- con l'ausilio di mezzi meccanici, delle masse di terreno dalla scarpata naturale costituente un segno morfologico storico dando origine a fenomeni di smottamento e di piccoli distacchi del terreno soprastante, tanto è vero che sono rimaste scoperte le radici degli alberi di castagno posto lungo la sommità della stessa scarpata. Tale situazione ha indotto una modifica del regime delle acque superficiali ruscellanti sul fondo attoreo e quindi un aggravio del rischio idrogeologico.
La parte convenuta evidenzia, invece, che i fondi per cui è causa sono sempre stati a dislivello ovverosia il fondo attoreo è sempre stato a livello superiore rispetto al fondo della parte convenuta e che i convenuti non hanno mai eseguito operazioni di sbancamento del piede della scarpata o nell'area ad essa finitima mentre si sono limitati alla messa a dimora della nuova piantagione di nocciolo,
semplicemente a mani nude nonché con l'ausilio di zappe, vanghe e null'altro. Inoltre, la sostituzione delle piante di nocciolo è avvenuta, solo ed esclusivamente, all'interno della proprietà della parte convenuta e nel rispetto delle distanze dai confini secondo quanto stabilito dalla normativa del settore.
La parte convenuta, fa, altresì, notare che all'interno del fondo della parte attrice sono stati eliminati,
previo interramento, alcune scoline deputate alla raccolta e allontanamento delle acque di pioggia che precipitano direttamente nel fondo attoreo quest'ultime denominate “lavinari”, il che induce un aumento di vulnerabilità idrogeologica al fondo attoreo e un'erosione incontrollata del fronte della scarpata in questione.
Va, infine, rilevato che il luogo di causa – comprendente i due fondi – ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 e smi.
A dimostrazione dell'avvenuto intervento di variazione della biocenosi vegetale e sistemazione agraria nel predio della parte convenuta, l'attore ha prodotto l'autorizzazione in sanatoria in deroga al predetto regio decreto e alla L.R. 07 maggio 1996 n° 11 e ss.mm.ii., per i lavori di movimenti di terra finalizzati all'estirpazione delle ceppaie di un nocciolo e la sostituzione delle stesse con un nuovo impianto a noccioleto, rilasciata dall' Ente deputato allo svincolo idrogeologico nel caso in specie Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.
Al fine di capire se le opere eseguite dalla parte convenuta sul proprio fondo nonché nell'area finitima alla linea di confine possono far insorgere o meno i rischi lamentati dall'attore, il CTU ha eseguito l'analisi del contesto territoriale, morfologico, idrogeologico del luogo di causa;
analizzato le lamentate opere e/o trasformazioni territoriali poste in essere dai convenuti;
verificato se le opere e/o trasformazioni eseguite abbiano causato o contribuito a causare l'insorgere di rischi legati a fenomeni di franamento ovverosia scoscendimento del predio attoreo.
Per meglio illustrare i risultati delle sue indagini, si è avvalso di Google Earth.
Inoltre, ha utilizzato l'allegato agli atti attorei consistente nella richiesta di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/1996 effettuata dalla parte convenuta alla
[...]
proposto al rilascio delle autorizzazioni nelle aree a vincolo Controparte_8
idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267.
Tanto premesso, è apparso evidente il taglio e/o l'estirpazione della biocenosi vegetale preesistente, la quale consisteva anch'essa in un vecchio impianto di noccioleto come è stato possibile verificare dalla lettura della qualità colturale indicata nella visura storica del fondo convenuto (p.lla
423), sin dal dall'anno 1977.
Questo sta a significare che quanto attuato dalla parte convenuta non consiste in un disboscamento nel senso letterale della parola. Difatti, per disboscamento si indica l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva o forestale, mentre nella fattispecie trattasi solo di un rinnovo della precedente biocenosi vegetale mediante eradicazione del preesistente noccioleto con la successiva messa a coltura dell'attuale impianto di noccioleto - senza aver generato immutazioni di coltura. La parte convenuta ha provveduto all'eradicazione della preesistente biocenosi vegetale ovverosia del vecchio noccioleto, mediante lavorazioni del terreno agrario aventi lo scopo,
verosimilmente, di fare sì che lo strato coltivabile, in attesa di ospitare il nuovo impianto di noccioleto,
assumesse condizioni strutturali tali da favorire l'attecchimento delle nuove piante di nocciolo disposte secondo il sesto di impianto riscontrato sul campo (~ 4x4 – 4 mt distanze tra le file e 4 mt distanza tra gli alberi della stessa fila), per favorire la facile penetrazione dell'apparato radicale e la circolazione dell'acqua e dell'aria: il tutto finalizzato alla stimolazione della vegetazione del nuovo noccioleto. I lavori di messa in coltura operati nel fondo della convenuta sono stati lavori –
verosimilmente - straordinari cioè compiuti a lunghi intervalli di tempo, allo scopo, appunto, di mettere a coltura terreni già popolati da preesistenti vegetazioni anche di fine carriera produttiva, di smuovere il terreno fino ad una profondità superiore a quella dei lavori ordinari ove i loro benefici effetti si risentono per un certo numero di anni sul nuovo impianto. Rientrano in questa categoria di lavori l'abbattimento e l'allontanamento delle piante preesistenti eventualmente presenti sul campo,
la rimozione di grosse ceppe nel terreno, le operazioni di livellamento della superficie del terreno, la realizzazione e/o ridisegno dei canali di scolo. Per tali lavori solitamente si impiegano macchine per movimento terra che sono rappresentate da escavatori (si consideri che detti lavori di movimento terra, nel fondo convenuto, per l'eradicazione delle ceppaie sono narrati e accertati anche dal corpo forestale dello stato in data 07.12.2011). Nel caso di specie tali lavorazioni straordinarie sono state effettivamente eseguite, visto che dalle immagini fotografiche prodotte dalla parte attrice si evince palesemente e senza dubbio alcuno le citate lavorazioni straordinarie.
Da quanto riferito nonché dalle fotografie allegate alla consulenza “emerge inequivocabile il
taglio del piede della scarpata tra i due fondi a dislivello, verosimilmente operato con mezzi
meccanici del tipo escavatore con benna da terra. Peculiarmente l'avvenuto taglio del piede della
scarpata è espresso con chiarezza tale che non lascia spazio alcuno ad artefatte interpretazioni,
invero potrebbe essere pure possibile che il taglio sia stato operato con attrezzi agricoli manuali ma
comunque resta tale, ovverosia eseguito”. L'avvenuto taglio del piede della scarpata è rilevabile dalle esemplificazioni fotografiche di cui alla allegata relazione peritale ove è chiaramente esplicitato che “in esse risulta di facile
intellegibilità il fronte di scavo, ossia l'inclinazione della scarpa, quasi con angolazione retta -90°-
il che per i terreni in oggetto (limo-sabbiosi), che costituiscono il solido della scarpata, sicuramente
non coincide con l'angolo di naturale declivio o angolo di riposo del terreno. Difatti se il taglio non
fosse stato operato, anziché trovare fronti di scarpate sub-verticali, si doveva riscontrare un fronte
con un'inclinazione del tipo come raffigurata sul mucchietto di terreno appresso riportato”.
Il consulente ha, inoltre, precisato “che l'angolo di natural declivio, consiste nel massimo
angolo di inclinazione per cui un pendio realizzato dall'accumulo di un dato materiale risulta stabile.
Nel momento in cui un terreno viene rimaneggiato, come nel caso posto in essere, si cambia la
distribuzione spaziale dei granelli del solido di terreno costituente la scarpata, quindi si riduce
l'effetto dell'interconnessione, (si può arrivare ad annullarlo del tutto mediante un franamento) di
conseguenza si riduce il valore dell'angolo di resistenza al taglio ossia dell'angolo di riposo. Si
soggiunge che sul fronte della scarpata è stato riscontrato un camminamento pedonale ovverosia
una servitù di passo pedonale a favore di alcuni fondi dominanti posti a nord dei predi oggetto di
causa. Tali terreni di natura colluviale hanno normalmente un angolo di riposo di circa 30 - 40° e
non certo di 90° come arguibile e/o visibile dalle immagini fotografiche scattate subito dopo i lavori
straordinari attuati dalla parte convenuta. Infatti se non fosse effettivamente stata tagliata la
scarpata allora dalle immagini fotografiche non dovevano leggere un fronte della stessa con
morfologia sub verticale ma dovevano leggere un fronte della scarpata con inclinazione sostanzialmente identico all'angolo di riposo. Inoltre durante le operazioni peritali il fronte della
scarpata, mediante le misurazioni effettuate, è risultato di circa 70°.”
Dopo lo svolgimento di sondaggi, il consulente ha evidenziato come “il realizzato taglio del
piede della scarpata, lungo i tratti interessati, potrebbe far accelerare la normale reologia del
terreno ossia il terreno tende a scorrere verso il basso nel fondo inferiore fino a raggiugere l'angolo
di natural declivio ossia l'angolo di riposo. Invero lo scorrimento della scarpata per l'operato taglio
del piede si manifesterà nel tempo e potrà generare, ineluttabilmente piccoli ma diffusi fenomeni di
smottamento del fondo superiore, peculiarmente lungo la sommità della scarpata – dissestandola”.
Allo stato attuale, la scarpata è instabile.
Inoltre, per dirimere la questione sui cd. 'lavinari', il consulente ha chiaramente riferito che
“si fa notare che il fondo superiore è dotato di sistemazioni idrauliche agrarie che raccolgono le
acque di pioggia facendole ruscellare e convogliare nel finitimo canale di ordine gerarchico
maggiore posto sul lato nord, evitando ruscellamenti incontrollati e quindi fenomeni di erosione
idrometeoriche concentrate”.
Ne deriva che “le opere eseguite sul predio convenuto possono far insorgere fenomeni franosi
della scarpata (vedi taglio al piede) mentre la realizzazione del nuovo impianto di noccioleto non
modifica l'assetto idrogeologico del luogo in quanto trattasi della stessa coltura preesistente il che
non dà origine ad immutazioni dell'assetto idrologico e quindi ad aggravio del rischio
idrogeologico”.
Con riguardo ai lavori a farsi, meglio descritti nel supplemento peritale, ipotizzati al fine di stabilizzare la scarpata, sono stati quantificati nella misura di € 12.900,00 e così sintetizzati: Sulle piante
Con apposito rilievo celerimetrico, è emerso che le piante di acacia, messe a dimora dalla parte convenuta, ricadono tutte interamente all'interno del fondo convenuto, peculiarmente risultano finitime al piede della scarpata, quest'ultima insistente tra i due fondi a dislivello.
Il confine tra i due fondi a dislivello, quando esiste una scarpata naturale -come nel caso di specie- che ha una larghezza e/o proiezione orizzontale avente inizio dalla sommità fino al piede della scarpata naturale e che su di essa risulta impostata una servitù di passo pedonale, viene considerato con la linea di mezzeria del frapposto camminamento pedonale in quanto corrisponde certamente ad un criterio di giustizia ed equità tra confinanti.
Con riferimento agli alberi di nocciolo di cui la parte attrice lamenta la piantumazione nel proprio fondo, piantati nell'area a confine tra le p.lle 423 e 1515, dalle operazioni condotte è emersa l'assenza di alberi messi a dimora nel fondo della parte attrice. Dalle foto scattate, dopo aver tracciato con le paline la linea di confine, è stato constatato che le piante di nocciolo messe a dimora dal convenuto risultano tutte all'interno del proprio predio ovverosia non sono state messe a dimora nel fondo attoreo.
Tenendo conto del dettato normativo dell'art. 892 III co. c.c. secondo cui “la distanza si
misura dalla linea del confine alla base del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”, il criterio adottato dal consulente è stato quello per cui se l'albero è stato piantato bisogna considerare la base esterna del tronco al momento della piantagione senza tener conto del successivo sviluppo.
In considerazione del fatto che nessuna normativa specifica è stata riscontrata presso l'ufficio tecnico comunale del Comune di Capriglia Irpina per leggere il Regolamento Urbanistico Edilizio
Comunale al fine di individuare eventuali norme sulla piantumazione e delle rispettive distanze dai confini e, considerando la presenza della scarpata naturale come prova del passaggio di confine, il consulente ha dedotto che “gli alberi che non rispettano la distanza legale (3 mt) sono quelli messi a
dimora nell'area finitima al confine e compresi tra la progressiva avente inizio da 27 mt fino a 33 mt
dal confine SUD con la p.lla 735 come indicato nella grafica sotto riportata”.
Si tratta solamente delle piante di acacia, mentre le altre piante di nocciolo, finitime al confine tra la p.lla 423 e 1515, risultano a distanze regolamentare, nel caso in specie 1,5 mt poiché trattasi di alberi da frutta o meglio di alberi di non alto fusto (difatti la parte aerea dell'albero di nocciolo si sviluppa ad un'altezza dal suolo minore di 3 mt).
Esse andranno, pertanto, rimosse per essere riportate alla giusta distanza.
La peculiarità e complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda di dichiara che le opere eseguite dai Parte_1
convenuti aggravano il rischio idrogeologico presente nel territorio in cui ricadono i fondi confinanti e ordina a loro spese la messa in pristino dello stato dei luoghi preesistenti e l'esecuzione delle opere descritte nella relazione peritale depositata il 14 novembre 2024
come compiutamente descritte alla pagina 18 alla quale integralmente si rinvia;
b) Ordina ai convenuti di riposizionare le piante di acacia a distanza legale come meglio individuata la pagina 38 dell'integrazione peritale del 14 novembre 2024;
c) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
460,00 per esborsi ed € 5077,00 per compenso professionale oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione in favore degli avvocati Antonio Picciocchi e
Biancamaria D'Agostino dichiaratisi anticipatari;
d) pone le spese di CTU integralmente a carico dei convenuti.
Si comunichi.
Avellino, 6.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA OR