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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione agli atti
esecutivi. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NA De LC - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 329 pubblicata il 10 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 812/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione , con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
con sede in Napoli, alla Via Scarlatti 201, codice Parte_1
fiscale e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via P. Della Valle n.4, c/o lo studio dell'avv.
Gennaro Minopoli (CF. ), e dell'avv. Luigi Martino (C.F. C.F._1
), dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente in virtù di mandato in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_3
Egidio Paolucci ( ) e presso il quale elettivamente domicilia CodiceFiscale_4 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
in Napoli alla via S. Lucia nr.15, giusta mandato rilasciato su foglio separato ex art.83
c.p.c.
-APPELLATO-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ Accogliere il proposto appello, e rigettare la proposta opposizione per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata confermare il D.I. opposto . Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato Guida: 1) “Voglia l'adita Corte,1) in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni esposte;
2) nel merito, rigettare
l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1
di Napoli n. 329/2019, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando la stessa in ogni sua parte;
3)vinte le spese e competenze del grado d'appello con attribuzione”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20.12.2014, l'opponente (odierno appellato) , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_2
opponendosi ad decreto ingiuntivo n. 6916/2014, munito Parte_1
della clausola di provvisoria esecutività, ottenuto nei suoi confronti da
[...]
per il pagamento dell'importo di €. 19.398.,00, quale corrispettivo Parte_1
della mediazione immobiliare (immobile sito in Napoli alla Via Nicolardi, acquistato dal in data 15.04.2013). Pt_2
A sostegno dell'opposizione il rappresentava che: Pt_2
1) la compravendita era intervenuta mediante l'intervento di un'altra agenzia immobiliare, e precisamente attraverso lo Studio Aminei Sas, alla quale egli aveva provveduto al pagamento delle provvigioni di intermediazione;
2) le attività poste in essere in precedenza da non Parte_1
avevano avuto alcuna incidenza causale nella conclusione dell'affare, in quanto
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svolte in assenza di un mandato da parte della venditrice (quello prodotto è risultato falso nella data, in realtà era scaduta da oltre un anno;
3) le attività poste in essere da non erano state neppure Parte_1
portate a conoscenza della venditrice, siccome – dopo la scadenza del contratto di mediazione- questa non aveva mai più riconosciuto la sua legittimazione all'intermediazione;
4) la compravendita era stata conclusa successivamente alle inutili attività poste in essere da quando la ricollocazione in vendita Parte_1
dell'appartamento da parte di Studio Aminei Sas, a condizioni economiche più vantaggiose di quelle precedenti, avevano rinnovato l'interesse del che, Pt_2
a quel punto, ha preso contatti con l'agenzia che, in quel momento era incaricata dell'intermediazione –dal 30.11.2012 sino 28.02.2013-, per concludere l'affare e riconoscere a questa le provvigioni richieste.
Rassegnava le proprie conclusioni come in atti.
Con comparsa depositata in data 2.04.2015, si costituiva in giudizio l'opposta contestando le ragioni dell'opposizione. Concludeva Parte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del D.I. opposto.
La causa veniva istruita con la produzione della documentazione conferente, e l'escussione del teste sig. , proprietaria venditrice dell'appartamento. Tes_1
Precisate le conclusioni, all'udienza del 23.10.2018, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 329/2019, pubblicata il 10/01/2019, il Tribunale di Napoli, così provvedeva: 1)Revocava il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Napoli n.
6916/2014; 2) condannava la al pagamento delle spese Parte_1
processuali quantificate nella somma di €. 4.986,8, oltre iva e cpa, in favore di
Parte_2
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
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Avverso detta pronuncia, la con citazione ritualmente Parte_1
notificata si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, ha accolto l'opposizione avendo accertato l'assenza di un titolo di credito idoneo in capo alla e ha in primis revocato la Parte_1
clausola della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e successivamente la revoca del D.I. L'appellante, sostiene – per quello che, si è potuto dedurre dall'atto di appello- che, la decisione del primo giudice sarebbe iniqua , illogica, erronea, insufficiente e contraddittoria, in relazione a tutti i punti trattati della vicenda sottoposta al giudice.
Il Guida, resiste all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 12/04/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 23.04.2024. la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Si osserva che, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di pagamento della provvigione di intermediazione immobiliare che ha Parte_1
avanzato contro il sig. perché ha accertato che essa Società non ha avuto alcuna Pt_2
incidenza causale nella conclusione dell'affare, il quale è stato invece concluso attraverso un'altra agenzia immobiliare (Studio Aminei sas) alla quale il sig. ha Pt_2
regolarmente corrisposto la provvigione.
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Il primo giudice ha, anche, osservato che nella mediazione c.d. atipica, ovvero con incarico conferito da uno solo dei contraenti (come nel caso in esame ), il mediatore matura il diritto alla provvigione solo se la sua attività risulti utile alla conclusione dell'affare e, nella specie, è risultato che la non ha apportato Parte_1
alcuna utilità all'affare, perché è anche risultato che essa società ha agito in mala fede e senza correttezza professionale, poiché ha artefatto la data del contratto di mediazione facendo credere al sig. che lo stesso fosse ancora attuale e valido Pt_2
mentre, al contrario, il contratto risultava scaduto da oltre un anno.
La ha impugnato la sentenza del Tribunale che, ha accolto Parte_1
l'opposizione revocando il D.I. emesso in data 21.10.2014.
Si osserva che, l' atto di appello, non è altro che la riproposizione degli stessi argomenti contenuti nell'atto costitutivo (opposto) nel giudizio di opposizione.
Il giudizio di appello, invece, è caratterizzato dall'effetto c.d. devolutivo e ciò sta a significare che colui che impugna la sentenza di primo grado ha l'onere processuale – prima- di individuare le parti della motivazione che si ritiene errate e – poi – di specificare le ragioni della dedotta erroneità ex art. 342 C.p.c.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
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Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa della oltre a non rivolgere chiare, Parte_1
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata, nel predetto atto non risultano identificabile le statuizioni impugnate, non consente al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure. L'atto di appello di circa 30 pag. contiene una rassegna giurisprudenziale di merito inconferente al caso in esame, ripetitivo e, non rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. “l'appellante è onerato dal descrivere una motivazione ed un ragionamento logico giuridico diverso da quello impugnato, sostituendo le parti della sentenza impugnata con altre indicate proprio dall'appellante”.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile solo parzialmente, non merita accoglimento, per come in motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2) Con un unico motivo di censura –ripetitivo e, generico - l'appellante sostiene che la sentenza gravata, sarebbe iniqua, illogica, errata, insufficiente e contraddittoria, su tutti i punti trattati dal tribunale. Precisamente si è limitato a riproporre il diritto alla provvigione invocando l'art. 1755 c.c., per l'intermediazione immobiliare dell'appartamento acquistato dall'odierno appellato –opponente in primo grado-
(venduto da ), pur consapevole di non aver intermediato tale vendita, Tes_1
atteso che, la stessa è stata intermediata da altro soggetto, e precisamente dalla società
Studio Aminei Sas.
Si osserva che, il primo giudice, dopo aver, affrontato il tema della qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, dedotto in giudizio, seguendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ha affrontato la differenza tra mediazione tipica – disciplinata dal c.c.- per la quale il mediatore è colui che, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (ex art. 1754 c.c.),
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e la mediazione atipica che, si verifica quando la messa in relazione delle parti è preceduta dal conferimento di un incarico al mediatore ad opera di una delle parti contraenti o di entrambe (contratto di mediazione unilaterale o bilaterale); inoltre ha correttamente inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nella mediazione atipica, ovvero di una mediazione quale incarico conferito da una soltanto delle parti.
Ha evidenziando inoltre, che nel caso di mediazione atipica, il mediatore ha diritto alle provvigioni nel momento in cui compie l'attività demandatagli, con diligenza adeguata alla sua professionalità, in modo esauriente e funzionale nell'interesse della parte – su tale statuizione non vi è stata censura specifica- sussistendo quindi acquiescenza.
Il primo giudice ha, rilevato inoltre, che il mediatore atipico non matura la provvigione in ogni caso ma lo stesso è subordinato sia alla verifica che, la conclusione dell'affare sia da ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore che, alla verifica del fatto che l'avvicinamento dei contraenti costituisca il risultato (utile) della sua attività, concludendo con il principio secondo il quale la spettanza della provvigione del mediatore atipico deve ritenersi condizionata al nesso di causalità tra l'attività svolta e l'affare concluso (Cass. Civ. sez. II, sentenza 06/12/2016 n. 24950; Cass. Civ. n.
24333/08).
Correttamente il tribunale ha concluso (da un esame della documentazione allegata agli atti e dalle risultanze istruttorie) statuendo che, la non ha maturato Parte_1
tale diritto per mancanza del nesso di causalità; anche su tale aspetto della motivazione della sentenza, ovvero sul momento di maturazione della provvigione da parte del mediatore atipico e, sull'effettiva maturazione da parte dell'odierno appellante, non vi
è stata censura specifica.
Si osserva inoltre, che il Tribunale ha individuato un ulteriore elemento condizionante la maturazione della provvigione per il mediatore atipico: la professionalità non emersa nel corso del giudizio di primo grado. Nel corso dell'istruttoria si è infatti accertato che, l'incarico alla mediazione conferito alla da parte della Parte_1
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proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla Via Nicolardi n.75, oggetto della compravendita, era scaduto al momento dell'intrapreso rapporto con l'odierno appellato In particolare si evidenzia la diversità del documento allegato al Pt_2
ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'odierno appellante, in cui si legge che l'incarico era valido fino alla data del 30.11.2012, con quello depositato da parte opponente nel corso del giudizio di primo grado in cui la data di scadenza indicata era quella del 30.11. 2011 (non contestato dall'odierno appellante), risalente ad un anno prima.
Si osserva, inoltre che, tale circostanza è stata confermata in sede di prova testimoniale con l'escussione della sig.ra , proprietaria dell'immobile oggetto della Tes_1
compravendita, la quale confermava la scadenza del mandato conferito alla Parte_1
nel 2011, successivamente conferendo nuovo mandato ad una diversa agenzia (vedi
[...]
verbale di udienza del 7.10. 2016).
In tale udienza la dichiarava che: “il contratto, scadeva nel 2011; tale incarico Tes_1
non è stato mai più riconfermato, nonostante le insistenze della Parte_1
a proseguirlo;
poi fui contattata dalla che mi chiese se poteva portare clienti Pt_1
a visionare l'appartamento, io dissi che il contratto era scaduto;
loro insistevano e mi chiesero se potevano portare clienti a visionare l'appartamento solo per due clienti, io accettai e vennero due o tre clienti.
Poi mi fu detto che il dott. era interessato alla casa;
ma io mi ero rivolta ad Pt_2
altra agenzia”.
Passando al contenuto del contratto di mediazione, in esso si legge, (si ribadisce non disconosciuto dall'odierno appellante e, nessuna censura è stata spiegata su tale documento probatorio), che la durata dell'incarico era sino al 30.10.2011 rinnovabile per una sola volta per un periodo di uguale durata. Atteso che, il conferimento dell'incarico avveniva in data 10.06.2011, la durata del medesimo era di mesi 4 e giorni 20, con la conseguenza che l'unico tacito rinnovo che, ancora oggi si discute sarebbe stato sino alla data del 22.03.2012, quindi in ogni caso in una data antecedente
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lo svolgimento dell'attività di mediazione illegittimamente posta in essere dall'odierna appellante.
Detto ciò, si osserva, che la circostanza secondo cui il diritto alla provvigione sarebbe maturato in ragione dell'avveramento della condizione prevista, ossia della conclusione dell'affare, si svuota di contenuto in quanto priva di fondamento, attesa l'illegittimità dell'attività posta in essere e quindi della pretesa.
Quanto alle dichiarazioni della teste escussa in merito alla richiesta telefonica da parte della circa la possibilità di porre in essere delle visite Parte_1
all'appartamento, malgrado l'assenza di mandato, la circostanza che, la stessa abbia acconsentito alla richiesta, non circoscrive temporalmente il momento in cui ha acconsentito a tale attività ed in quale misura, né implica conferimento di un nuovo mandato all'odierno appellante e tanto meno rinnovo del precedente.
Ne è prova infatti, la circostanza, altresì confermata in sede di prova testimoniale, che la teste non ha mai ricevuto la proposta scritta dal in data 20.12.2012, Parte_2
ma ne ha avuto solo notizia telefonica da parte della alla Parte_1
quale rispondeva di non essere interessata, atteso il conferimento di nuovo mandato alla mediazione in capo ad una diversa agenzia e. precisamente allo studio Aminei
S.a.s.
Si osserva infine che, in tema di mediazione immobiliare, il diritto al compenso del mediatore sussiste solo nei confronti delle parti che hanno effettivamente concluso
l'affare, a prescindere dal fatto che altri soggetti possano aver contribuito alla sua realizzazione. L'attività mediatoria si considera efficacemente svolta quando viene dimostrato il nesso causale tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare.
La responsabilità per il pagamento della provvigione grava esclusivamente sulle parti che hanno sottoscritto il contratto definitivo di compravendita. La valutazione circa
l'esistenza del nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in sede di
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legittimità se sorretta da motivazione adeguata (ved. Cass. civ. Sez. II n. 950 del 17 gennaio 2020). La condotta processuale tenuta dalla società appellante, anche nel corso del presente giudizio, è andata sempre nella stessa direzione e lo dimostrano i contenuti delle diverse note di trattazione scritta, nelle quali – peraltro – l'appellante ha prodotto una copiosa rassegna giurisprudenziale di merito, non conferente al caso in esame, senza rendersi conto del comportamento poco professionale tenuto dalla difesa dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado e, della conseguente declaratoria - condivisa da questa Corte - di illegittimità del contratto di mediazione contraffatto nella data di conferimento dell'incarico, azione – illecita- ripetuta in tutte e tre pagine (posto a sostegno del D.I. revocato), difronte a tale comportamento non vi è giurisprudenza che, approva tale azione.
Conclusivamente, dagli incartamenti in atti, si evince che, il sig. ha pagato la Pt_2
provvigione di mediazione in favore del soggetto che gli ha fatto concludere l'affare, ovvero l'agenzia Studio Aminei Sas e, nulla deve alla Parte_1
che poi si sostanzierebbe in una seconda provvigione. Si osserva infine, che la motivazione della sentenza impugnata, non appare (alla luce di quanto sopra esposto) affetta da iniquità, illogicità e contraddittoria per come sostiene l'odierno appellante.
Non appare a parere di questa Corte, che il primo giudice abbia fatto mal governo delle prove documentali allegata agli atti, e poste a base del suo convincimento, nel revocare il D.I. opposto.
Il gravame, sollevato risulta in parte inammissibile per la sua genericità e inconcludenza.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, viene condivisa, risulta immune da vizi logici, anche sulla base degli elementi probatori correttamente esaminati ed accertati in contraddittorio delle parti.
DECISIONE DELLA CORTE
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La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dalla società con la condanna della stessa, per il Parte_1
principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellato Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al Parte_2
rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02;
Così deciso in Napoli il 16 maggio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NA De LC) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente.
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