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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 337/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 337/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Agostino Scaffidi (con pec indicata), presso il cui studio, in Sant'Angelo di Brolo, via Armando Diaz n. 22, è elettivamente domiciliato, Appellante contro (C.F. e P.I. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carlo de Francesco (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Largo Bozzi n. 9, è elettivamente domiciliata, (CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, contumace, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2018, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, la , Controparte_4 Controparte_3 esponendo: che, in data 14 maggio 2013, alle ore 13.30 circa, si trovava in prossimità dell'Hotel Sant'Elia, situato in c.da Santa Elia del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), allorquando era stato investito dal fuoristrada Land Rover targato ZA583LX (assicurato per la r.c.a. con
[...]
poi divenuta , di proprietà della CP_5 Controparte_2 [...]
condotto da , il quale durante l'esecuzione di una manovra Controparte_3 Persona_1 di retromarcia, in un tratto in leggera pendenza, non si era avveduto della presenza del pedone;
che, a causa dell'urto e della conseguente ed inevitabile caduta, aveva riportato la “frattura scomposta e pluriframmentaria dell'omero sinistro ed una ferita lacero contusa alla mano sinistra”, come accertato dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove, subito dopo
1 l'incidente, era stato trasportato dal conducente del mezzo che lo aveva investito;
che, a seguito di intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura, con applicazione di placca e viti, e dopo essere stato sottoposto a cure mediche, in data 3 ottobre 2013, era stato giudicato clinicamente guarito;
che, essendo inconfutabile la responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della
[...]
con lettera A/R del 23 ottobre 2013 aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni Controparte_3 subiti alla compagnia che aveva respinto la richiesta. Controparte_6
Ciò premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi il 14 maggio 2013 in prossimità dell'Hotel Sant'Elia di Sant'Agata di Militello (ME) è stato causato da fatto e colpa del conducente del fuoristrada Land Rover targato ZA583LX di proprietà della
[...]
assicurato per la r.c.a. con la compagnia oggi denominata Controparte_3 Controparte_2
2) Condannare la in solido con la proprietaria del mezzo CP_2 Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore di ogni genere e natura meglio illustrati
[...] nelle premesse del presente atto (danno biologico, danno morale, spese mediche, spese di assistenza stragiudiziale), quantificandoli nella somma di euro 21.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui fin da ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come da costante giurisprudenza. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza della Controparte_2 domanda dell'attore, evidenziando che l'incidente stradale, che a suo dire si era verificato in data 14 maggio 2013, era stato denunziato dall'assicurato a distanza quasi di un mese (12/06/2013), senza indicazione di testi presenti, che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta alla società il 24 ottobre 2013 e l'atto di citazione era stato notificato a distanza di quattro anni. Aggiungeva che le allegazioni dell'attore in merito al sinistro stradale subito erano contraddette dalla cartella clinica redatta dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, in cui si leggeva che il sig. era giunto al P.S. con mezzi propri e che il trauma era frutto di un fatto Parte_1
“riferito accidentale” in “altri luoghi chiusi” e senza alcuna indicazione in ordine a responsabilità di terzi. Evidenziava, infine, il mancato intervento delle forze dell'ordine per rilevare il sinistro. In subordine, contestava l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Non si costituiva in giudizio la per cui ne veniva dichiarata la Controparte_7 contumacia. Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e c.t.u. medica, con sentenza n. 229/2023, emessa in data 10 marzo 2023, il Tribunale di Patti rigettava la domanda proposta da condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta costituita e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado, e, in particolare, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da determinarsi complessivamente nella somma di € 23.758,00 (di cui € 15.774,20 per danno biologico;
€ 3.943,55 per danno morale 25%; € 1.810,00 per spese mediche documentate e € 2.230,25 per spese di assistenza stragiudiziale), oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
2 Si è costituita in giudizio la CI (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del motivo di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Non si è costituita in giudizio la per cui ne va dichiarata la Controparte_7 contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 28 luglio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. - erronea valutazione delle prove-errata ricostruzione dei fatti”. Ha lamentato che il primo giudice, sulla scorta di una errata valutazione dell'impianto probatorio, aveva affermato che la verificazione dell'evento e la ricostruzione del sinistro, così come prospettata dall'attore, non fosse state adeguatamente provate. Ha evidenziato: che la verificazione dell'evento e la dinamica del sinistro erano state adeguatamente provate dall'attore mediante l'escussione del teste Tes_1
, che aveva confermato sia che il Sig. era stato urtato dal fuoristrada guidato dal
[...] Parte_1
Sig. , sia l'evento dannoso che ne era conseguito;
che lo stesso teste aveva sottoscritto Parte_2 una “dichiarazione stragiudiziale”, trasmessa alla compagnia e mai contestata dalla stessa, in cui aveva fornito maggiori particolari del sinistro;
che alle dichiarazioni del conducente del veicolo investitore, Sig. , contenute nel modulo CAI, doveva attribuirsi efficacia Parte_3 confessoria;
che il quadro probatorio non era contraddetto dalle annotazioni contenute nella c.d. scheda di triage. La doglianza è infondata. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il compendio probatorio in atti non consentisse di ritenere provate le allegazioni dell'attore, riguardanti la verificazione e la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa. Sentito all'udienza del 10 dicembre 2021, il teste , dopo avere genericamente Testimone_1 confermato la circostanza di cui al punto a) della memoria istruttoria di parte attrice (“Vero che il 14 maggio 2013 alle ore 13.30 circa il signor è stato investito dal fuoristrada Parte_1
Land Rover targato ZA583LX”), ha riferito di avere assistito all'incidente e di avere visto “una jeep Land-Rover che, facendo marcia indietro, lo ha attinto alla spalla, ma non so precisare se quella destra o sinistra, facendolo cadere a terra”. Ha precisato che “il accusava dolori alla Parte_1 spalla” e che era “stato soccorso da altre persone di cui non so precisare le generalità, che lo hanno portato in ospedale”, escludendo di averlo accompagnato personalmente presso il nosocomio. Ha aggiunto che l'autovettura investitrice “era un modello grande di colore scuro blu se non ricordo male” e che “se non ricordo male l'indicente è avvenuto nel 2013, mi sembra a maggio intorno alle ore 12.00”. Le dichiarazioni del teste, invero, oltre che generiche - in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato, nonché in ordine alle persone coinvolte e alle persone presenti, che avrebbero soccorso la vittima, accompagnandola in ospedale - non valgono a confermare, come affermato dall'appellante, le allegazioni dell'attore, che ha diversamente descritto la dinamica e gli effetti dell'evento dannoso, deducendo di avere riportato le lesioni accertate presso il nosocomio di Sant'Agata di Militello (“Frattura plurifocale e scomposta omero sin con ferita lacero contusa dorso mano sin”) a seguito della caduta conseguita all'urto, aggiungendo di essere stato soccorso e trasportato in ospedale dal conducente del veicolo investitore. Le carenze descrittive e le imprecisioni
3 e contraddizioni evidenziate inducono a ritenere inattendibile la deposizione dell'unico testimone
“oculare” e a dubitare che lo stesso abbia effettivamente assistito al sinistro oggetto di causa. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, inoltre, non ha confermato la Testimone_1
“dichiarazione testimoniale extragiudiziale” prodotta in atti, redatta (con mezzo meccanico) in data imprecisata, che a dire dell'attore sarebbe stata rilasciata dal teste per essere trasmessa alla compagnia assicuratrice, per cui alla stessa non può attribuirsi valenza di piena prova, ma può semmai essere utilizzata con mero valore indiziario (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/10/2017, n. 24976 che ha precisato che “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”). Peraltro, tale dichiarazione scritta, pur contenendo maggiori particolari rispetto alle circostanze di luogo e alla identità delle persone coinvolte nel sinistro, appare contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese dal teste nel contraddittorio delle parti, su aspetti non secondari ed irrilevanti concernenti l'esatta dinamica del sinistro e gli accadimenti immediatamente successivi, leggendosi testualmente “In ordine alla dinamica posso dire che il Fuoristrada Land Rover di colore blu, condotto dal signor gestore dell'hotel, procedendo in retromarcia ha urtato Parte_3 il signor facendolo cadere sull'asfalto… ricordo che il signor lamentava Parte_1 Parte_1 forti dolori alla spalla sinistra e per tale ragione è stato trasportato immediatamente dal signor
all'Ospedale”. Parte_2
Dunque, benché redatta in epoca certamente più prossima al sinistro, la dichiarazione scritta non fa alcun riferimento alla zona del corpo in cui l'autovettura avrebbe urtato la vittima (“lo ha attinto alla spalla”), riconducendo alla caduta sull'asfalto il dolore alla spalla sinistra lamentato dal Parte_1
e nessun riferimento fa alla ferita lacero contusa riportata nel dorso della mano sinistra, né alla presenza di “altre persone, di cui non so precisare le generalità”, che avrebbero prontamente soccorso la vittima, trasportandola in ospedale. Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le allegazioni dell'attore - in ordine alla verificazione di un sinistro stradale nell'area adibita a parcheggio sita in prossimità dell'Hotel Sant'Elia in Sant'Agata di Militello - sono contraddette dalle annotazioni contenute nella cartella clinica redatta presso l'Ospedale di Sant'Agata di Militello, sottoscritta dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso. Ed infatti, nella sezione “Accettazione triage” si legge che Parte_1 si è recato, con mezzo proprio, presso il Pronto Soccorso alle ore 14.16 del 14 maggio 2013, per un
“trauma”, conseguente a un incidente verificatosi in luogo chiuso (“Incidenti in altri luoghi chiusi”) in circostanze di natura accidentale (“Riferito accidentale”) e senza alcuna indicazione relativa alla voce “responsabilità altrui”. Quanto alla valenza probatoria di tali annotazioni, si osserva che, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione
4 in essa espresse” (v., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969). Il valore di prova legale riguarda, dunque, il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare. A tale dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito. Sul punto può essere richiamato l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale
“In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. III, 26/07/2024, n. 20879). Con riguardo, infine, alla dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di denuncia del sinistro, resa dal responsabile del danno, , si osserva che l'art. 143 del codice delle Persona_1 assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20/02/2018, n. 4010). Il complessivo quadro probatorio in atti appare, in definitiva, tutt'altro che univoco, per cui non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione e alla dinamica dell'evento dannoso, secondo la prospettazione dell'attore. Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni difensive concernenti l'entità dei danni subiti e la consulenza medico-legale d'ufficio.
****** Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore della parte appellata rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale Parte_1 di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della CI in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
6
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 337/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Agostino Scaffidi (con pec indicata), presso il cui studio, in Sant'Angelo di Brolo, via Armando Diaz n. 22, è elettivamente domiciliato, Appellante contro (C.F. e P.I. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carlo de Francesco (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Largo Bozzi n. 9, è elettivamente domiciliata, (CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, contumace, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale di Patti. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 4 aprile 2018, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, la , Controparte_4 Controparte_3 esponendo: che, in data 14 maggio 2013, alle ore 13.30 circa, si trovava in prossimità dell'Hotel Sant'Elia, situato in c.da Santa Elia del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), allorquando era stato investito dal fuoristrada Land Rover targato ZA583LX (assicurato per la r.c.a. con
[...]
poi divenuta , di proprietà della CP_5 Controparte_2 [...]
condotto da , il quale durante l'esecuzione di una manovra Controparte_3 Persona_1 di retromarcia, in un tratto in leggera pendenza, non si era avveduto della presenza del pedone;
che, a causa dell'urto e della conseguente ed inevitabile caduta, aveva riportato la “frattura scomposta e pluriframmentaria dell'omero sinistro ed una ferita lacero contusa alla mano sinistra”, come accertato dai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove, subito dopo
1 l'incidente, era stato trasportato dal conducente del mezzo che lo aveva investito;
che, a seguito di intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura, con applicazione di placca e viti, e dopo essere stato sottoposto a cure mediche, in data 3 ottobre 2013, era stato giudicato clinicamente guarito;
che, essendo inconfutabile la responsabilità del conducente del mezzo di proprietà della
[...]
con lettera A/R del 23 ottobre 2013 aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni Controparte_3 subiti alla compagnia che aveva respinto la richiesta. Controparte_6
Ciò premesso, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi il 14 maggio 2013 in prossimità dell'Hotel Sant'Elia di Sant'Agata di Militello (ME) è stato causato da fatto e colpa del conducente del fuoristrada Land Rover targato ZA583LX di proprietà della
[...]
assicurato per la r.c.a. con la compagnia oggi denominata Controparte_3 Controparte_2
2) Condannare la in solido con la proprietaria del mezzo CP_2 Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore di ogni genere e natura meglio illustrati
[...] nelle premesse del presente atto (danno biologico, danno morale, spese mediche, spese di assistenza stragiudiziale), quantificandoli nella somma di euro 21.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui fin da ora si fa espressa richiesta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come da costante giurisprudenza. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la fondatezza della Controparte_2 domanda dell'attore, evidenziando che l'incidente stradale, che a suo dire si era verificato in data 14 maggio 2013, era stato denunziato dall'assicurato a distanza quasi di un mese (12/06/2013), senza indicazione di testi presenti, che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta alla società il 24 ottobre 2013 e l'atto di citazione era stato notificato a distanza di quattro anni. Aggiungeva che le allegazioni dell'attore in merito al sinistro stradale subito erano contraddette dalla cartella clinica redatta dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, in cui si leggeva che il sig. era giunto al P.S. con mezzi propri e che il trauma era frutto di un fatto Parte_1
“riferito accidentale” in “altri luoghi chiusi” e senza alcuna indicazione in ordine a responsabilità di terzi. Evidenziava, infine, il mancato intervento delle forze dell'ordine per rilevare il sinistro. In subordine, contestava l'entità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Non si costituiva in giudizio la per cui ne veniva dichiarata la Controparte_7 contumacia. Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e c.t.u. medica, con sentenza n. 229/2023, emessa in data 10 marzo 2023, il Tribunale di Patti rigettava la domanda proposta da condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 convenuta costituita e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, l'accoglimento di tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado, e, in particolare, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da determinarsi complessivamente nella somma di € 23.758,00 (di cui € 15.774,20 per danno biologico;
€ 3.943,55 per danno morale 25%; € 1.810,00 per spese mediche documentate e € 2.230,25 per spese di assistenza stragiudiziale), oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
2 Si è costituita in giudizio la CI (già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza del motivo di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Non si è costituita in giudizio la per cui ne va dichiarata la Controparte_7 contumacia. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 28 luglio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. - erronea valutazione delle prove-errata ricostruzione dei fatti”. Ha lamentato che il primo giudice, sulla scorta di una errata valutazione dell'impianto probatorio, aveva affermato che la verificazione dell'evento e la ricostruzione del sinistro, così come prospettata dall'attore, non fosse state adeguatamente provate. Ha evidenziato: che la verificazione dell'evento e la dinamica del sinistro erano state adeguatamente provate dall'attore mediante l'escussione del teste Tes_1
, che aveva confermato sia che il Sig. era stato urtato dal fuoristrada guidato dal
[...] Parte_1
Sig. , sia l'evento dannoso che ne era conseguito;
che lo stesso teste aveva sottoscritto Parte_2 una “dichiarazione stragiudiziale”, trasmessa alla compagnia e mai contestata dalla stessa, in cui aveva fornito maggiori particolari del sinistro;
che alle dichiarazioni del conducente del veicolo investitore, Sig. , contenute nel modulo CAI, doveva attribuirsi efficacia Parte_3 confessoria;
che il quadro probatorio non era contraddetto dalle annotazioni contenute nella c.d. scheda di triage. La doglianza è infondata. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il compendio probatorio in atti non consentisse di ritenere provate le allegazioni dell'attore, riguardanti la verificazione e la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa. Sentito all'udienza del 10 dicembre 2021, il teste , dopo avere genericamente Testimone_1 confermato la circostanza di cui al punto a) della memoria istruttoria di parte attrice (“Vero che il 14 maggio 2013 alle ore 13.30 circa il signor è stato investito dal fuoristrada Parte_1
Land Rover targato ZA583LX”), ha riferito di avere assistito all'incidente e di avere visto “una jeep Land-Rover che, facendo marcia indietro, lo ha attinto alla spalla, ma non so precisare se quella destra o sinistra, facendolo cadere a terra”. Ha precisato che “il accusava dolori alla Parte_1 spalla” e che era “stato soccorso da altre persone di cui non so precisare le generalità, che lo hanno portato in ospedale”, escludendo di averlo accompagnato personalmente presso il nosocomio. Ha aggiunto che l'autovettura investitrice “era un modello grande di colore scuro blu se non ricordo male” e che “se non ricordo male l'indicente è avvenuto nel 2013, mi sembra a maggio intorno alle ore 12.00”. Le dichiarazioni del teste, invero, oltre che generiche - in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato, nonché in ordine alle persone coinvolte e alle persone presenti, che avrebbero soccorso la vittima, accompagnandola in ospedale - non valgono a confermare, come affermato dall'appellante, le allegazioni dell'attore, che ha diversamente descritto la dinamica e gli effetti dell'evento dannoso, deducendo di avere riportato le lesioni accertate presso il nosocomio di Sant'Agata di Militello (“Frattura plurifocale e scomposta omero sin con ferita lacero contusa dorso mano sin”) a seguito della caduta conseguita all'urto, aggiungendo di essere stato soccorso e trasportato in ospedale dal conducente del veicolo investitore. Le carenze descrittive e le imprecisioni
3 e contraddizioni evidenziate inducono a ritenere inattendibile la deposizione dell'unico testimone
“oculare” e a dubitare che lo stesso abbia effettivamente assistito al sinistro oggetto di causa. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, inoltre, non ha confermato la Testimone_1
“dichiarazione testimoniale extragiudiziale” prodotta in atti, redatta (con mezzo meccanico) in data imprecisata, che a dire dell'attore sarebbe stata rilasciata dal teste per essere trasmessa alla compagnia assicuratrice, per cui alla stessa non può attribuirsi valenza di piena prova, ma può semmai essere utilizzata con mero valore indiziario (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/10/2017, n. 24976 che ha precisato che “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”). Peraltro, tale dichiarazione scritta, pur contenendo maggiori particolari rispetto alle circostanze di luogo e alla identità delle persone coinvolte nel sinistro, appare contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese dal teste nel contraddittorio delle parti, su aspetti non secondari ed irrilevanti concernenti l'esatta dinamica del sinistro e gli accadimenti immediatamente successivi, leggendosi testualmente “In ordine alla dinamica posso dire che il Fuoristrada Land Rover di colore blu, condotto dal signor gestore dell'hotel, procedendo in retromarcia ha urtato Parte_3 il signor facendolo cadere sull'asfalto… ricordo che il signor lamentava Parte_1 Parte_1 forti dolori alla spalla sinistra e per tale ragione è stato trasportato immediatamente dal signor
all'Ospedale”. Parte_2
Dunque, benché redatta in epoca certamente più prossima al sinistro, la dichiarazione scritta non fa alcun riferimento alla zona del corpo in cui l'autovettura avrebbe urtato la vittima (“lo ha attinto alla spalla”), riconducendo alla caduta sull'asfalto il dolore alla spalla sinistra lamentato dal Parte_1
e nessun riferimento fa alla ferita lacero contusa riportata nel dorso della mano sinistra, né alla presenza di “altre persone, di cui non so precisare le generalità”, che avrebbero prontamente soccorso la vittima, trasportandola in ospedale. Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le allegazioni dell'attore - in ordine alla verificazione di un sinistro stradale nell'area adibita a parcheggio sita in prossimità dell'Hotel Sant'Elia in Sant'Agata di Militello - sono contraddette dalle annotazioni contenute nella cartella clinica redatta presso l'Ospedale di Sant'Agata di Militello, sottoscritta dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso. Ed infatti, nella sezione “Accettazione triage” si legge che Parte_1 si è recato, con mezzo proprio, presso il Pronto Soccorso alle ore 14.16 del 14 maggio 2013, per un
“trauma”, conseguente a un incidente verificatosi in luogo chiuso (“Incidenti in altri luoghi chiusi”) in circostanze di natura accidentale (“Riferito accidentale”) e senza alcuna indicazione relativa alla voce “responsabilità altrui”. Quanto alla valenza probatoria di tali annotazioni, si osserva che, come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione
4 in essa espresse” (v., da ultimo, Cass. 13/06/2024, n. 16572, in motivazione, e, ivi richiamate, Cass. 16/09/2022, n. 27288, Rv. 665724; 24/09/2015, n. 18868, Rv. 636969). Il valore di prova legale riguarda, dunque, il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell'atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima, ossia l'idoneità della stessa a dar prova del fatto che si tratta di provare. A tale dichiarazione non può assegnarsi altra valenza che quella di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo inciso, cod. civ., è liberamente valutabile dal giudice del merito. Sul punto può essere richiamato l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale
“In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. III, 26/07/2024, n. 20879). Con riguardo, infine, alla dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di denuncia del sinistro, resa dal responsabile del danno, , si osserva che l'art. 143 del codice delle Persona_1 assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade - come nel caso di specie - quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 20/02/2018, n. 4010). Il complessivo quadro probatorio in atti appare, in definitiva, tutt'altro che univoco, per cui non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione e alla dinamica dell'evento dannoso, secondo la prospettazione dell'attore. Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbite le ulteriori argomentazioni difensive concernenti l'entità dei danni subiti e la consulenza medico-legale d'ufficio.
****** Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore della parte appellata rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 229/2023 emessa, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale Parte_1 di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della CI in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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