Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.8224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f ), elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 P.IVA_1
MICHELANGELO BUONARROTI 22 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO
GENNARO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA DON Controparte_1 P.IVA_2
LUIGI STURZO 14 PALERMO, presso lo studio dell'avv. FIORINO GUIDO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
OPPOSTO
Controparte_2
( in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3 P.IVA_4
CONTUMACE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 30.07.2024, ha proposto Parte_1 opposizione nei confronti dell' e della avverso la Controparte_3 Controparte_4 comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.29376202400000712000, notificata in data
1
01.02.2012.notificatogli in data chiedendo di: “- nel merito accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento n. 29320110069719466 e per l'effetto accogliere la presente opposizione e annullare la suddetta cartella e il ruolo in esse portato;
- ancora per l'effetto annullare il preavviso di impugnazione ipotecaria impugnato limitatamente alla cartella di pagamento opposta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione.”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28/01/2025, si è costituita in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - ritenere e dichiarare il Controparte_5 difetto di legittimazione passiva della per quanto di ragione e, per Controparte_5
l'effetto, estrometterla dal giudizio;
- ritenere e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o irricevibile l'atto introduttivo del giudizio. Nel merito: - ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, rigettarlo;
- ritenere e dichiarare legittima e perfettamente conforme alla normativa vigente la procedura di riscossione posta in essere da . Con il favore delle spese.”. Controparte_6
Ha dedotto di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e contestato l'eccepita prescrizione, per la sospensione dei termini nel periodo covid 19.
Denegata la sospensione per difetto di allegazione in punto di periculum (in assenza di richiesta di sospensione avanzata in ricorso), la causa è stata rinviata per discussione e decisione.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
La società ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29376202400000712000 eccependo la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, rispetto al credito in essa portato dalla cartella di pagamento n.29320110069719466, per mancata notifica della cartella e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione quinquennale dalla data di notifica, senza alcun ulteriore atto interruttivo tra la notifica della cartella e la notifica dell'atto opposto.
L'opposizione verte sulla contestazione dell'esistenza del diritto di parte resistente di agire in executivis con la conseguenza che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 co.1 c.p.c.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata
2 dall' atteso che, nel caso di specie, viene fatta valere, oltre all'ipotesi di mancata Controparte_7 notificazione della cartella esattoriale, la prescrizione maturata dopo la notificazione di quest'ultima, per mancata notificazione di ulteriori atti interruttivi ad opera di in quanto inerenti il CP_8 procedimento di escussione del credito, che fa capo interamente al concessionario della riscossione.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La notifica della cartella di pagamento n.29320110069719466001 è avvenuta in data 01/02/2012, come risulta dalla documentazione depositata in atti dalla resistente (all.1). Ne consegue la incontrovertibilità della pretesa creditoria per la mancata tempestiva impugnazione nei termini con conseguente inammissibilità dei fatti estintivi anteriori alla data della notifica della cartella n.29320110069719466001.
Tuttavia, con riferimento alle vicende successive alla notifica della detta cartella di pagamento, risulta nella specie compiuta la prescrizione per mancanza di atti interruttivi nel quinquennio decorrente dalla notifica della cartella. Non risultano comprovati, né allegati ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della su indicata cartella di pagamento, mentre la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca opposta è intervenuta oltre il quinquennio, allorché il credito risultava già prescritto.
Ciò, anche considerando la sospensione del termine prescrizionale nel periodo covid 19 per effetto della legislazione emergenziale richiamata dalla parte resistente (in particolare, il quinquennio prescrizionale risulta maturato già prima dell'entrata in vigore della detta normativa emergenziale).
Né assume rilevanza nella specie la mancata impugnazione nei termini della detta cartella di pagamento atteso che, come oramai più volte affermato in materia, ciò “pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato"
(Cass. civ., n. 7409 del 17.3.2020).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la cartella non opposta non può "assimilarsi ad un titolo giudiziale", in quanto "formata unilateralmente dallo stesso ente", "motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato" (Cass. civ., sez. un., n. 23397 del 17.11.2016).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti portati dalla sola
3 cartella di pagamento n. 29320110069719466001.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, e succ. modif., in base al valore della causa, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta (ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria), da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva limitatamente alla cartella di pagamento n.29320110069719466001, per intervenuta prescrizione del credito;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Gennaro Esposito, che si liquidano in €1.702,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, CPA e IVA, se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 24/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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