Decreto cautelare 8 aprile 2025
Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Decreto cautelare 30 aprile 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione “-OMISSIS-”, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Maria Marenghi, Gherardo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- -OMISSIS-del 27 marzo 2025, notificata in data 2 aprile 2025, che dispone la cessazione ad horas dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ove occorra e per quanto di interesse, del decreto sindacale prot. 591 dell’8 gennaio 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
dell’Ordinanza del Comune di Sarno Settore 5 – Suap – Mercati ed Eventi del 10 aprile 2025, depositata in giudizio il 23 aprile 2025, che ha nuovamente imposto la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. 143 dell’08.04.2025;
Vista l’ordinanza collegiale n. 160 del 29.04.2025;
Visto il decreto monocratico n. 168 del 30.04.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, come da avviso dato alle parti all’odierna udienza in camera di consiglio, il ricorso ed i motivi aggiunti possono essere decisi con sentenza ex art. 60 c.p.a., per le ragioni che di seguito si vanno a dettagliare;
Ritenuto che preliminarmente vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso -OMISSIS- del 27 marzo 2025, notificata in data 2 aprile 2025, per la sopravvenienza costituita dall’adozione della successiva ordinanza n. 15374/2025 del 10 aprile 2025, gravata con i motivi aggiunti;
Ritenuto in via generale ed assorbente, che risulti fondato il secondo dei motivi aggiunti e, segnatamente, il profilo della violazione delle garanzie partecipative a cagione della mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 della Legge n. 241/90) atteso che, a fronte di elementi contraddittori emersi da verifiche a seguito di deposito documentale (in particolare per ciò che concerne i cespiti oggetto delle istanze di condono prot. n. 14280/1986 e prot. n. 7061 del 28.02.1995, nonché la sussistenza e trasmissione al portale SUAP del Comune di Sarno di valida SCIA asseritamente inoltrata nell’anno 2023, oltreché per ciò che concerne i rilievi di irregolarità dal punto di vista igenico-sanitario), che già avevano indotto alla concessione di misure cautelari interinali monocratiche (Decreto Presidenziale n. 143 dell’8.4.2025), opzione confermata, poi, in sede collegiale (ord. n. 160/2025), l’amministrazione avrebbe dovuto consentire a controparte di fornire chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa onde addivenire alle proprie determinazioni all’esito di una ricostruzione chiara e completa del quadro fattuale, operata all’interno della dialettica procedimentale dai competenti organi comunali e non differibile al momento successivo dell’attività defensionale svolta in giudizio, configurandosi, altrimenti, come indebita integrazione postuma del corredo motivazionale;
Considerato che, come condivisibilmente evidenziato dalla ricorrente “ il confronto procedimentale con l’interessato è necessario ed imprescindibile agli effetti della legittimità del provvedimento, anche nelle ipotesi di provvedimenti vincolati allorquando l’apporto partecipativo sia utile per giungere ad un accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento che richieda un’istruttoria specifica, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve fondare comunque la determinazione amministrativa ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2024 n. 8908; TAR Puglia, Sez. III 7 gennaio 2025);
che tale regola possa ritenersi a fortiori valevole ogni qualvolta, come nel caso all’esame, emergano elementi fattuali o informativi di dubbia consistenza cosicchè possa dubitarsi dello stesso carattere – vincolato o discrezionale – dell’attività provvedimentale che debba far seguito all’attività accertativa ed istruttoria;
Ritenuto , sulla scorta di tali considerazioni, che possano accogliersi, sotto tale assorbente profilo, i motivi aggiunti avverso la citata delibera, facendo salva la più ampia facoltà dell’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, in sede di riedizione del potere ed all’esito della disposta integrazione del procedimento con una fase istruttoria in contraddittorio con l’interessata ( id est consentendo alla parte ricorrente di fornire chiarimenti ed eventuali elementi probatori certi a corredo della produzione in atti, quali, ad esempio, la ricevuta di cui all’art. 5, co.7, del DPR 160/2010, le comunicazioni attestanti la regolarità igienico sanitaria dei locali ed ogni altra utile documentazione atta a provare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi nonché la conformità dell’attività di somministrazione esercitata ai parametri di legge);
Reputato conclusivamente, che i motivi aggiunti si profilano fondati e vanno per l’effetto accolti, nei sensi e nei limiti sopra indicati, con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., con annullamento dell’atto con essi impugnato;
Valutato che le spese, data la peculiarità della controversia, possano essere compensate, al netto del contributo unificato, da porre a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato, con la più ampia salvezza dei provvedimenti che l’amministrazione vorrà adottare previa riedizione del potere nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
- Compensa le spese di lite.
Condanna il Comune di Sarno alla rifusione in favore della ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’associazione ricorrente e delle generalità del suo legale rappresentante.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.