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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 22556/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22556/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Egle Sciancalepore
ricorrenti contro
CP_1
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Andrea Gianmaria
AS
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto notificato il 6.11.24 i Sig.ri - hanno instaurato il presente Pt_1 Pt_2
procedimento intimando al Sig. lo sfratto per finita locazione al 15.9.24 in CP_1
riferimento al contratto del 15.10.23 avente ad oggetto l'immobile a destinazione turistica sito in Sestriere, via Monterotta n. 23 composto da alloggio e box auto;
- il Sig. si è opposto allo sfratto sostenendo che, in realtà, le parti avevano inteso CP_1
stipulare un ordinario contratto di locazione della durata di anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro anni e che, pertanto, il rapporto era ancora in corso;
- con ordinanza del 14.12.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- all'esito la causa è apparsa già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 23 aprile 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il resistente Sig. con la memoria integrativa depositata il 4.4.25 ha eccepito, in CP_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- in proposito si rileva che:
a) con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 14.12.24 è stato assegnato termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e si è rinviata la causa all'udienza del 17 aprile 2025;
b) l'ordinanza è stata comunicata alle parti il 16.12.24; pagina 2 di 5 c) le parti hanno depositato le memorie integrative, rispettivamente, il 28.3.25 e il
4.4.25;
d) il 10.4.25 i ricorrenti hanno trasmesso all'organismo di mediazione la domanda di mediazione;
- ciò premesso, si osserva che:
1) il termine di 15 giorni è stato assegnato per mero errore materiale nell'uso della modulistica informatica perché alla data dell'ordinanza di conversione del rito
(14.12.24) tale termine originariamente previsto dall'art. 5 comma 1 ultima parte del
D. Lgs. 28/10 era già stato abrogato dal D. Lgs. 149/22 (“riforma Cartabia” entrata in vigore il 30.6.23);
2) l'inosservanza del termine di 15 giorni è, dunque, ininfluente;
3) l'art. 6 del D. Lgs. 28/10 prevedeva tuttavia, nella formulazione vigente alla data dell'ordinanza di conversione del rito, che il procedimento di mediazione avesse durata non superiore a tre mesi;
4) il D.L. 216/24 del 27.12.24 ha elevato la durata a sei mesi estendendo il nuovo termine ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non fosse stato ancora depositato il verbale di conclusivo della mediazione;
5) la previsione di cui al punto precedente è dunque riferibile ai soli procedimenti di mediazione instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L. 216/24 e non ancora conclusi a tale data, e non anche a quelli neppure iniziati;
6) pertanto l'estensione del termine a sei mesi non è riferibile alla fattispecie in esame;
7) per questo motivo sarebbe stato necessario instaurare il procedimento di mediazione in modo tale da concluderlo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. avvenuta il 16.12.24 e, quindi, entro il 16 marzo 2025
pagina 3 di 5 o quanto meno, seguendo un diverso orientamento, prima dei termini assegnati per il deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
8) per contro, i Sig.ri – sui quali gravava, quali ricorrenti, il relativo Parte_3
onere, non trattandosi di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - hanno trasmesso l'istanza di mediazione solo il 10.4.25, quando erano già decorsi sia il termine trimestrale, sia il termine di deposito delle memorie integrative;
9) l'inosservanza del termine non è giustificabile dall'intento attoreo di vagliare preventivamente eventuali soluzioni conciliative poiché la sede a ciò deputata sarebbe stata proprio il procedimento di mediazione, prevenendo l'ulteriore fase di giudizio;
- per questo motivo non è stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 5 comma 6 lett. b)
D. Lgs. 28/10 e le domande attoree vanno dichiarate improcedibili;
- la declaratoria di improcedibilità ha effetti assorbenti rispetto a tutte le ulteriori istanze delle parti;
- il fondamento della predetta eccezione, che ha carattere preliminare rispetto al merito,
preclude la revoca dell'ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato;
CP_1
- le spese di lite seguono la soccombenza dei Sig.ri ; Parte_3
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840 pagina 4 di 5 - fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.506, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- condanna in solido e al pagamento a favore dello Parte_1 Parte_2
Stato delle spese processuali che liquida in euro 2.506 per compensi professionali,
oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 7 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22556/24 di R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Egle Sciancalepore
ricorrenti contro
CP_1
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, con l'Avv. Andrea Gianmaria
AS
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto notificato il 6.11.24 i Sig.ri - hanno instaurato il presente Pt_1 Pt_2
procedimento intimando al Sig. lo sfratto per finita locazione al 15.9.24 in CP_1
riferimento al contratto del 15.10.23 avente ad oggetto l'immobile a destinazione turistica sito in Sestriere, via Monterotta n. 23 composto da alloggio e box auto;
- il Sig. si è opposto allo sfratto sostenendo che, in realtà, le parti avevano inteso CP_1
stipulare un ordinario contratto di locazione della durata di anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro anni e che, pertanto, il rapporto era ancora in corso;
- con ordinanza del 14.12.24 il G.D. ha accolto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
- all'esito la causa è apparsa già matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 23 aprile 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il resistente Sig. con la memoria integrativa depositata il 4.4.25 ha eccepito, in CP_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- in proposito si rileva che:
a) con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 14.12.24 è stato assegnato termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e si è rinviata la causa all'udienza del 17 aprile 2025;
b) l'ordinanza è stata comunicata alle parti il 16.12.24; pagina 2 di 5 c) le parti hanno depositato le memorie integrative, rispettivamente, il 28.3.25 e il
4.4.25;
d) il 10.4.25 i ricorrenti hanno trasmesso all'organismo di mediazione la domanda di mediazione;
- ciò premesso, si osserva che:
1) il termine di 15 giorni è stato assegnato per mero errore materiale nell'uso della modulistica informatica perché alla data dell'ordinanza di conversione del rito
(14.12.24) tale termine originariamente previsto dall'art. 5 comma 1 ultima parte del
D. Lgs. 28/10 era già stato abrogato dal D. Lgs. 149/22 (“riforma Cartabia” entrata in vigore il 30.6.23);
2) l'inosservanza del termine di 15 giorni è, dunque, ininfluente;
3) l'art. 6 del D. Lgs. 28/10 prevedeva tuttavia, nella formulazione vigente alla data dell'ordinanza di conversione del rito, che il procedimento di mediazione avesse durata non superiore a tre mesi;
4) il D.L. 216/24 del 27.12.24 ha elevato la durata a sei mesi estendendo il nuovo termine ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non fosse stato ancora depositato il verbale di conclusivo della mediazione;
5) la previsione di cui al punto precedente è dunque riferibile ai soli procedimenti di mediazione instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L. 216/24 e non ancora conclusi a tale data, e non anche a quelli neppure iniziati;
6) pertanto l'estensione del termine a sei mesi non è riferibile alla fattispecie in esame;
7) per questo motivo sarebbe stato necessario instaurare il procedimento di mediazione in modo tale da concluderlo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. avvenuta il 16.12.24 e, quindi, entro il 16 marzo 2025
pagina 3 di 5 o quanto meno, seguendo un diverso orientamento, prima dei termini assegnati per il deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c.;
8) per contro, i Sig.ri – sui quali gravava, quali ricorrenti, il relativo Parte_3
onere, non trattandosi di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - hanno trasmesso l'istanza di mediazione solo il 10.4.25, quando erano già decorsi sia il termine trimestrale, sia il termine di deposito delle memorie integrative;
9) l'inosservanza del termine non è giustificabile dall'intento attoreo di vagliare preventivamente eventuali soluzioni conciliative poiché la sede a ciò deputata sarebbe stata proprio il procedimento di mediazione, prevenendo l'ulteriore fase di giudizio;
- per questo motivo non è stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 5 comma 6 lett. b)
D. Lgs. 28/10 e le domande attoree vanno dichiarate improcedibili;
- la declaratoria di improcedibilità ha effetti assorbenti rispetto a tutte le ulteriori istanze delle parti;
- il fondamento della predetta eccezione, che ha carattere preliminare rispetto al merito,
preclude la revoca dell'ammissione del Sig. al patrocinio a spese dello Stato;
CP_1
- le spese di lite seguono la soccombenza dei Sig.ri ; Parte_3
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840 pagina 4 di 5 - fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.506, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- condanna in solido e al pagamento a favore dello Parte_1 Parte_2
Stato delle spese processuali che liquida in euro 2.506 per compensi professionali,
oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 7 ottobre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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