Articolo 30 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 settembre 1962
Art. 30.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1949-30
(articolo 26)......................... L. 2.187.357.529,74 Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 28)......................... L. 262.059.677,41
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Residui passivi al 30 giugno 1950....... L. 2.449.447.207,15
Entrata in vigore il 15 settembre 1962