Articolo 5 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 4Articolo 6
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14 agosto 1954
Art. 5.
L'importo del trattamento di quiescienza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'art I, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.
Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerato le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamento di piu' Enti di cui al comma secondo dell'art. 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.
Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia. ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute Rei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954
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