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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLOT VIVIANE e elettivamente domiciliati in LOC CROIX
NOIRE 61 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. BELLOT VIVIANE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
- dichiarando espressamente, i coniugi, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarando di non volersi riconciliare ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli dietro eventuale richiesta del Tribunale;
pagina 1 di 5 - previa comparizione personale dei coniugi dinanzi all'Ill.mo
Presidente per i provvedimenti di rito, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficio
dello Stato Civile del Comune di Rhemes Notre Dame (AO) e ad ogni altro Ente competente di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione.
Condizioni:
1)I coniugi vivranno separati, senza interferire nella reciproca vita privata, fissando ove meglio credono il proprio domicilio;
2)I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
3)La casa coniugale, sita in C.so Lancieri n. 15 D, rimane alla signora la quale si impegna a trasferire a suo nome il Pt_2
relativo contratto di affitto ed a farsi carico interamente delle relative spese;
4)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5)il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i mercoledì sera Per_1
con pernottamento presso l'abitazione del padre ed un fine settimana ogni due dal venerdì sera sino alla domenica sera allorquando farà
rientro presso l'abitazione materna. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, nonché dal
26 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali e le vacanze invernali: salvo diverso accordo dei genitori da assumere con congruo anticipo, ad anni alterni nelle une e nelle altre;
un anno in coincidenza del giorno di Pasqua e l'anno pagina 2 di 5 successivo in coincidenza del lunedì dell'Angelo; durante i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: secondo gli accordi che interverranno con l'altro genitore. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi;
ciascun periodo dovrà essere comunicato da un genitore all'altro con un congruo preavviso.
6)Considerata l'età del minore rimane ferma la possibilità di ulteriori e diversi accordi tra i genitori, anche in base alle esigenze personali del minore e/o dei genitori. Le eventuali vacanze studio e vacanze da solo o con amici dovranno essere concordate da entrambi i genitori. Le eventuali modifiche al regime sopra descritto, salvo specifiche esigenze del figlio, dovranno essere concordemente decise da entrambi i genitori.
7)Il signor si impegna a versare tutti i mesi a titolo di Pt_1
mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00, da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora codice IBAN Pt_2
[...]; egli contribuirà altresì al 50% delle spese di natura straordinaria sostenute nell'interesse del figlio,
come da protocollo adottato dal Tribunale di Aosta.
8)L'assegno unico per il figlio spetterà al 100% alla signor Pt_2
mentre le detrazioni per il figlio a carico verranno operate al 50%.
9)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ovvero di documenti equipollenti.
10)le spese legali sono compensate tra le parti.”
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
pagina 4 di 5 nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 9 agosto 2007 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Rhemes Notre Dame al n. 1
parte II serie C;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rhemes
Notre Dame per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLOT VIVIANE e elettivamente domiciliati in LOC CROIX
NOIRE 61 11020 SAINT CHRISTOPHE presso lo studio dell'avv. BELLOT VIVIANE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
- dichiarando espressamente, i coniugi, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarando di non volersi riconciliare ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata,
impegnandosi a produrli dietro eventuale richiesta del Tribunale;
pagina 1 di 5 - previa comparizione personale dei coniugi dinanzi all'Ill.mo
Presidente per i provvedimenti di rito, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficio
dello Stato Civile del Comune di Rhemes Notre Dame (AO) e ad ogni altro Ente competente di provvedere all'annotazione dell'emanando provvedimento di separazione.
Condizioni:
1)I coniugi vivranno separati, senza interferire nella reciproca vita privata, fissando ove meglio credono il proprio domicilio;
2)I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
3)La casa coniugale, sita in C.so Lancieri n. 15 D, rimane alla signora la quale si impegna a trasferire a suo nome il Pt_2
relativo contratto di affitto ed a farsi carico interamente delle relative spese;
4)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5)il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i mercoledì sera Per_1
con pernottamento presso l'abitazione del padre ed un fine settimana ogni due dal venerdì sera sino alla domenica sera allorquando farà
rientro presso l'abitazione materna. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, nonché dal
26 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali e le vacanze invernali: salvo diverso accordo dei genitori da assumere con congruo anticipo, ad anni alterni nelle une e nelle altre;
un anno in coincidenza del giorno di Pasqua e l'anno pagina 2 di 5 successivo in coincidenza del lunedì dell'Angelo; durante i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: secondo gli accordi che interverranno con l'altro genitore. Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi;
ciascun periodo dovrà essere comunicato da un genitore all'altro con un congruo preavviso.
6)Considerata l'età del minore rimane ferma la possibilità di ulteriori e diversi accordi tra i genitori, anche in base alle esigenze personali del minore e/o dei genitori. Le eventuali vacanze studio e vacanze da solo o con amici dovranno essere concordate da entrambi i genitori. Le eventuali modifiche al regime sopra descritto, salvo specifiche esigenze del figlio, dovranno essere concordemente decise da entrambi i genitori.
7)Il signor si impegna a versare tutti i mesi a titolo di Pt_1
mantenimento per il figlio la somma di euro 300,00, da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora codice IBAN Pt_2
[...]; egli contribuirà altresì al 50% delle spese di natura straordinaria sostenute nell'interesse del figlio,
come da protocollo adottato dal Tribunale di Aosta.
8)L'assegno unico per il figlio spetterà al 100% alla signor Pt_2
mentre le detrazioni per il figlio a carico verranno operate al 50%.
9)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ovvero di documenti equipollenti.
10)le spese legali sono compensate tra le parti.”
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 5 DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
pagina 4 di 5 nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 9 agosto 2007 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Rhemes Notre Dame al n. 1
parte II serie C;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rhemes
Notre Dame per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5