Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1987, n. 3127
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Sentenza 1 aprile 1987

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L'esecuzione forzata che abbia per oggetto navi o galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle Disposizioni speciali contenute nel titolo V del libro IV del codice della navigazione nonché nel titolo IV del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, con la conseguenza che essendo inibito al creditore procedente optare per la normale procedura di cui agli artt. 480 ss. Cod. proc. civ., il termine di efficacia del precetto per procedere al pignoramento dei natanti è quello inderogabile di trenta giorni fissato dall'art. 648, comma secondo, cod. nav..*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1987, n. 3127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3127
    Data del deposito : 1 aprile 1987

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