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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 24/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5174/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. rg 5175/2023, 7170/2023 e 7171/2023 promossa da
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 rappr. e dif. dall' avv. CORVINO ANTONELLA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricole negli anni 2015, 2016, 2017 e Parte_3
, nell'anno 2018 ( ), nell'anno 2015 Parte_4 Parte_2 Parte_1
) e per le giornate da ciascuna indicate, alle dipendenze dell'azienda agricola
[...]
CP_
“TO SE A” ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del loro nominativo dagli elenchi OTD.
Le ricorrenti, in particolare, hanno dedotto di:
- aver lavorato dalle ore 06:00 alle 13:00 nei mesi di luglio, agosto e settembre, e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre (in base alle ore di luce), con un paio di pause di circa 10-15 minuti ciascuna;
- aver percepito la paga giornaliera pari ad € 60,00 circa;
- aver svolto la propria attività lavorativa su terreni siti in agro di Candela alla Località
LO;
- aver solto le seguenti mansioni: a luglio lavorazione e raccolta ortaggi, legatura ortaggi, zappatura erba, ecc., agosto e settembre selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre lavorava nelle serre vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni e nel magazzino provvedeva alla selezione e incassettamento dei relativi prodotti, preparandoli per la vendita per i mercati generali;
- aver rispettato le direttive impartite dalla sig. TO.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate indicate nei CP_ rispettivi ricorsi introduttivi e, per l'effetto, di condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna CP_ dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_
2. L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, nonché l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso e, nel merito, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) chiedendone, dunque, il rigetto.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, disposta la riunione delle cause ed ammesse ed espletate le prove orali, le cause sono state decise all' esito della trattazione cartolare.
3. Preliminarmente, deve darsi atto della riunione dei procedimenti in epigrafe indicati per ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione negli elenchi CP_ OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1 Occorre, inoltre, dare atto che le ricorrenti hanno documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo relativamente alle annualità azionate nel presente giudizio. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22
D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970 sicché infondata CP_ è l'eccezione di decadenza laddove spiegata dall'
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò detto, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2019011340/DDL del 28.01.2022, relativo all'azienda agricola “TO SE A”, riferito al periodo compreso dal 01.07.2014 al 31.12.2020 (e quindi anche alle annualità dedotte nel presente giudizio), dall'analisi del quale emerge che:
-la ditta “TO SE A”, avente sede legale in Candela alla contrada
LO, di cui la titolare è l'omonima, è stata costituita come impresa individuale il 1.01.2013;
- in data 25.01.2013 è stata iscritta presso il registro delle imprese agricole di CP_1
(n. REA FG – 281688- P.IVA ), dichiarando quale attività principale P.IVA_1
“coltivazione di ortaggi” e ha cessato l'attività agricola in data 31.12.2020, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese il 2.02.2021;
- in data 20.02.2013, l'azienda ha trasmesso una denuncia aziendale di iscrizione
(D.A.) nella quale la sig.ra TO è stata qualificata come “coltivatrice diretta”, pur non avendo quest'ultima mai provveduto alla propria iscrizione presso la relativa CP_ gestione previdenziale
-gli ispettori verbalizzanti, in data 14.08.2019, si sono recati presso la sede legale della ditta, situata in Candela alla contrada LO, rilevando la presenza della datrice di lavoro, sig.ra TO, e consegnandole verbale di primo accesso ispettivo;
-in tale occasione gli ispettori hanno richiesto alla datrice di lavoro l'esibizione, entro il 2.09.2019, di tutta la documentazione aziendale, prodotta, successivamente, in data
18.09.2019, in modo incompleto a mezzo del consulente aziendale Pt_5
;
[...]
- a seguito di tale accesso ispettivo gli ispettori sono giunti alla conclusione che la società non ha mai avuto una sede legale esclusiva a cui far riferimento. Tale convincimento è stato determinato dalla circostanza che la signora è Pt_6 risultata, sin dall'agosto 2019, assente dal luogo di residenza, coincidente con la sede legale della ditta, per poi, dal 1.01.2021, essere cancellata all'anagrafe per irreperibilità.
Al momento dell'accesso è emerso, inoltre, che presso la sede legale della ditta il sig.
avesse collocato la propria residenza. Parte_5
Gli ispettori hanno, altresì, accertato- attraverso il riscontro sulla titolarità dei fondi, di proprietà di dalla verifica del soggetto esercente attività di consulenza e Pt_5 in possesso delle scritture contabili, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori - che lo stesso è da considerarsi l'unico vero responsabile dell'attività organizzativa ed esecutiva dell'impresa TO, in qualità di effettivo datore di lavoro;
- tale circostanza appare avvalorata dal contenuto della dichiarazione resa dalla signora TO nel corso del primo accesso ispettivo, avvenuto in data 1.08.2013, avendo la stessa riferito “non sono la proprietaria e non conduco in locazione il terreno sul quale stiamo effettuando i lavori per conto di ”. L' asserita Pt_5 datrice di lavoro dichiarava di essere stata, in precedenza, lavoratrice dipendente del titolare dei terreni e che questi era il consulente dell'azienda, cui i lavoratori che volevano essere assunti si rivolgevano (cfr. dichiarazioni sottoscritte allegate al verbale ispettivo);
- dall'analisi della documentazione acquisita presso l' di inoltre, è CP_2 CP_1 emerso che l'impresa ha predisposto un libro unico del lavoro viziato da incongruenze formali e sostanziali (es. mancata numerazione sequenziale e ordine razionale, fogli presenza vuoti a fronte di giornate lavorative retribuite, retribuzione riportata sui fogli paga elaborata senza rispettare quanto previsto dal CCPL, indicazione e residenza dei lavoratori errata, prospetti paga la cui sottoscrizione è difforme rispetto a quella apposta in calce ai verbali di acquisizione delle dichiarazioni, fogli paga riconducibili a lavoratori mai denunciati);
-allo stesso modo l'esame della documentazione fiscale ha evidenziato che sulle fatture di vendita vi è un'errata indicazione della ragione sociale (a.a. Persona_1
di TO anziché “TO SE A”);
[...]
-dallo studio, poi, della documentazione contributiva è emerso un insoluto contributivo che corrisponde al 59% per l'anno 2015; al 81% per l'anno 2016; al
69% per l'anno 2017; al 97% per l'anno 2018; al 100% per gli anni 2019 e 2020; per un debito contributivo totale pari ad euro 47.919,39; - al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate all' , gli ispettori hanno provveduto alla convocazione di 54 operai CP_3 agricoli. Tuttavia, solo 15 tra i soggetti convocati si sono presentati rilasciando dichiarazione spontanea, fra i quali gli odierni ricorrenti;
- gli ispettori, proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal formale datore di lavoro (TO SE Stoyanova) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle stesse, dalla incompleta esibizione della documentazione aziendale, dalla irregolare esibizione della documentazione lavoristica (LUL) e dalle omissioni contributive, hanno provveduto ad annullare i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla impresa TO e contestualmente, con separato verbale, hanno posto a carico dell'impresa individuale le posizioni contributive dei soggetti che Parte_5 sono risultati avere svolto effettiva attività lavorativa seppure per conto del predetto e non della impresa “TO SE A”.
A fronte della suddetta indagine ispettiva, le prove offerte dalle odierne ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Innanzitutto non può affatto trascurarsi la circostanza che le prospettazioni attoree appaiono contrastanti rispetto a quanto riferito dalle ricorrenti in sede ispettiva;
segnatamente la ricorrente ha dichiarato agli ispettori di aver Parte_2 lavorato nell'anno 2018 alle dipendenze della ditta ispezionata dal mese di marzo al mese di agosto, di essersi occupata della raccolta di una determinata specie di peperoni e di aver percepito la retribuzione giornaliera pari ad euro 40/50, corrisposta a mezzo bonifico. In questa sede, invece, la suddetta ricorrente, evidentemente dimenticandosi di quanto asserito in occasione dell'ispezione, ha asserito di aver lavorato dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno 2018, di essersi occupata della selezione del pomodoro e della lavorazione, nelle serre, di vari ortaggi nonché di aver percepito una paga giornaliera pari ad euro 60,00, corrisposta in contanti.
Quanto alla ricorrente invece, si rileva che costei in sede Parte_3 ispettiva ha riferito di: aver lavorato per la ditta ispezionata dall'anno 2014 all'anno
2016; aver lavorato nei mesi estivi nelle serre, occupandosi della raccolta dei cetrioli e delle zucchine;
aver piantato e raccolto i broccoletti nei mesi invernali, da ottobre a dicembre;
non aver lavorato il giorno del sabato e della domenica. In ricorso invece, la ricorrente ha riferito di aver lavorato dall'anno 2015 all'anno 2017; di essersi occupata da maggio a luglio della lavorazione e della raccolta ortaggi, da agosto a settembre della selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre della lavorazione nelle serre di vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni.
Inoltre l'esame delle buste paghe versate in atti, rileva lo svolgimento di attività lavorativa anche il giorno del sabato
La ricorrente poi, sorella di agli ispettori Parte_4 Parte_3 ha dichiarato di: aver raccolto nei mesi estivi i pomodori che selezionava nella macchinetta;
aver tagliato, nel mese di settembre, i tubicini dal campo degli asparagi nonché di aver raccolto i peperoni;
aver raccolto, nei mesi invernali i broccoletti.
Orbene, tale ricostruzione delle mansioni disimpegnate non coincide né con quella fornita in ricorso, né con quella rappresentata dalla sorella;
circostanza alquanto sorprendete se sol si considera che le due sorelle hanno riferito di aver lavorato insieme.
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che le ricorrenti anche all'indomani della produzione da parte CP_ dell' delle ridette dichiarazioni, debitamente sottoscritte, nulla abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata.
Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Quanto alla prova documentale, si osserva che i ricorrenti hanno depositato i modelli
D-Mag e le buste paga apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, sono apparse contrastanti tra di loro nonché con le deduzioni attoree.
Ed invero:
- La teste escussa all'udienza del 15.10.2025 ha riferito Testimone_1 testualmente: “ho lavorato per parecchi anni, ma non ricordo quali, nell'azienda di TO SE e in quella circostanza ho conosciuto la ricorrente. Non ricordo in quale anno la ricorrente ha lavorato per la detta azienda agricola.
Anche le mie giornate sono state disconosciute e ho proposto giudizio per il loro riconoscimento. io e la ricorrente abbiamo lavorato nella stessa squadra sui terreni a LO (Candela). Nel periodo di luglio e agosto abbiamo raccolto
i pomodori e nel periodo invernale abbiamo raccolto i broccoletti, le zucchine e i peperoni, abbiamo zappato e tolto l'erba vicino ai broccoletti. Non ricordo, però, in quali mesi la ricorrente ha lavorato”.
- Il teste sentito all'udienza del 18.2.2025 ha asserito: “ ho Testimone_2 lavorato negli anni 2014, 2015, 2016 e 2018 nell'azienda di TO SE e in quella circostanza ho conosciuto la ricorrente. Non ricordo in quale anno la ricorrente ha lavorato per la detta azienda agricola, ma ha lavorato per tutto
l'anno. Anche le mie giornate sono state disconosciute e ho proposto giudizio per il loro riconoscimento. io e la ricorrente abbiamo lavorato qualche volta nella stessa squadra sui terreni CO LO (Candela). Nel periodo di febbraio e marzo abbiamo raccolto i carciofi, a luglio e agosto e nel periodo invernale abbiamo raccolto i pomodori. Durante l'anno abbiamo piantato e raccolto nelle serre poste vicino al terreno delle piantine di cui non ricordo la specie, ma erano verdure e ortaggi.”
Orbene, non vi è chi non veda che le affermazioni dei testi circa il periodo di lavoro, il tipo di mansioni disimpegnate ed il prodotto agricolo trattato, sotto contrastanti rispetto a quanto dedotto in questa sede dalle ricorrenti (le quali si rammenta, per quanto concerne le mansioni svolte hanno riferito che “da maggio a luglio lavoravano e raccoglievano ortaggi e zappavano erba, ad agosto e settembre si occupavano della selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre lavoravano nelle serre vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni e nel magazzino provvedevano alla selezione e incassettamento dei relativi prodotti, preparandoli per la vendita per i mercati generali”.
Ulteriore contraddizione, poi si scorge anche in riferimento al soggetto che corrispondeva la retribuzione, invero, a detta delle ricorrenti, la sig.ra TO, a fine settimana direttamente in base alla sua disponibilità economica, corrispondeva degli acconti, mentre il saldo (sempre in contanti) veniva corrisposto a fine mese dalla sig. TO, congiuntamente al sig. in qualità di Parte_5 consulente del lavoro e commercialista della sig.ra TO;
a detta del teste
, invece, era sempre e solo la sig.ra TO a consegnare la busta paga _2
a fine mese e a saldare il compenso.
Da ultimo, poi, non può non considerarsi che le dichiarazioni testimoniali appaiono fortemente contrastanti tra di loro, sicchè la loro attendibilità appare incontrovertibilmente minata.
Segnatamente:
- la teste ha dichiarato “L'orario di lavoro era di sei ore e trenta,”; il teste ES
, invece, ha riferito: “L'orario di lavoro era di otto ore”; _2
- La teste ha affermato: “il compenso che io ho percepito era di 60 euro ES giornalieri in contanti, che la titolare ci versava quando lo richiedevamo. Non ricordo quando ci consegnava la busta paga. Non ho mai visto la ricorrente percepire la retribuzione”; il teste ha asserito: “il compenso che io ho _2 percepito era di 60 euro giornalieri in contanti, che la titolare ci versava come poteva. Ci consegnava la busta paga a fine mese e ci saldava il compenso. Ho visto la ricorrente percepire la retribuzione perché la titolare ci pagava tutti insieme.”. - La teste ha riferito: “mi recavo sui terreni accompagnata in auto da mio ES marito o mio figlio, mentre la ricorrente veniva con la sua auto”; il teste ha affermato: “io mi recavo sui terreni in auto con mia madre _2
, non so la ricorrente come veniva sui terreni.” Testimone_3
- La teste ha dichiarato: “Noi donne lavoravamo in squadra mai con gli ES uomini. Le mie colleghe erano , , e ”; il teste Parte_2 Pt_1 Parte_4 Pt_3
, di contro, ha affermato: “Le squadre erano composte da uomini e _2 donne. I miei colleghi erano mia madre , , Testimone_1 Per_2 Parte_2
, , poi c'erano degli stranieri di cui non ricordo il nome”. Pt_1 Parte_4
Orbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni lampanti ed affatto trascurabili, che impediscono di ascrivere rilievo dirimente alle risultanze della prova orale.
In definitiva, le prove documentali e orali offerte dagli odierni ricorrenti si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che le domande tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD devono essere rigettate.
Le spese di lite gravano sulle ricorrenti in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate (quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposto l'aumento della misura del 30% per la riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5174 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
CP_
- condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 5.120,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 30% per il fascicolo riunito) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%. Foggia, dopo l'udienza del 24.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 24/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5174/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. rg 5175/2023, 7170/2023 e 7171/2023 promossa da
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 rappr. e dif. dall' avv. CORVINO ANTONELLA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricole negli anni 2015, 2016, 2017 e Parte_3
, nell'anno 2018 ( ), nell'anno 2015 Parte_4 Parte_2 Parte_1
) e per le giornate da ciascuna indicate, alle dipendenze dell'azienda agricola
[...]
CP_
“TO SE A” ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del loro nominativo dagli elenchi OTD.
Le ricorrenti, in particolare, hanno dedotto di:
- aver lavorato dalle ore 06:00 alle 13:00 nei mesi di luglio, agosto e settembre, e dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre (in base alle ore di luce), con un paio di pause di circa 10-15 minuti ciascuna;
- aver percepito la paga giornaliera pari ad € 60,00 circa;
- aver svolto la propria attività lavorativa su terreni siti in agro di Candela alla Località
LO;
- aver solto le seguenti mansioni: a luglio lavorazione e raccolta ortaggi, legatura ortaggi, zappatura erba, ecc., agosto e settembre selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre lavorava nelle serre vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni e nel magazzino provvedeva alla selezione e incassettamento dei relativi prodotti, preparandoli per la vendita per i mercati generali;
- aver rispettato le direttive impartite dalla sig. TO.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate indicate nei CP_ rispettivi ricorsi introduttivi e, per l'effetto, di condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna CP_ dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi. CP_
2. L' costituitosi tempestivamente in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, nonché l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso e, nel merito, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) chiedendone, dunque, il rigetto.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, disposta la riunione delle cause ed ammesse ed espletate le prove orali, le cause sono state decise all' esito della trattazione cartolare.
3. Preliminarmente, deve darsi atto della riunione dei procedimenti in epigrafe indicati per ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione negli elenchi CP_ OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1 Occorre, inoltre, dare atto che le ricorrenti hanno documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo relativamente alle annualità azionate nel presente giudizio. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22
D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970 sicché infondata CP_ è l'eccezione di decadenza laddove spiegata dall'
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Ciò detto, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2019011340/DDL del 28.01.2022, relativo all'azienda agricola “TO SE A”, riferito al periodo compreso dal 01.07.2014 al 31.12.2020 (e quindi anche alle annualità dedotte nel presente giudizio), dall'analisi del quale emerge che:
-la ditta “TO SE A”, avente sede legale in Candela alla contrada
LO, di cui la titolare è l'omonima, è stata costituita come impresa individuale il 1.01.2013;
- in data 25.01.2013 è stata iscritta presso il registro delle imprese agricole di CP_1
(n. REA FG – 281688- P.IVA ), dichiarando quale attività principale P.IVA_1
“coltivazione di ortaggi” e ha cessato l'attività agricola in data 31.12.2020, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese il 2.02.2021;
- in data 20.02.2013, l'azienda ha trasmesso una denuncia aziendale di iscrizione
(D.A.) nella quale la sig.ra TO è stata qualificata come “coltivatrice diretta”, pur non avendo quest'ultima mai provveduto alla propria iscrizione presso la relativa CP_ gestione previdenziale
-gli ispettori verbalizzanti, in data 14.08.2019, si sono recati presso la sede legale della ditta, situata in Candela alla contrada LO, rilevando la presenza della datrice di lavoro, sig.ra TO, e consegnandole verbale di primo accesso ispettivo;
-in tale occasione gli ispettori hanno richiesto alla datrice di lavoro l'esibizione, entro il 2.09.2019, di tutta la documentazione aziendale, prodotta, successivamente, in data
18.09.2019, in modo incompleto a mezzo del consulente aziendale Pt_5
;
[...]
- a seguito di tale accesso ispettivo gli ispettori sono giunti alla conclusione che la società non ha mai avuto una sede legale esclusiva a cui far riferimento. Tale convincimento è stato determinato dalla circostanza che la signora è Pt_6 risultata, sin dall'agosto 2019, assente dal luogo di residenza, coincidente con la sede legale della ditta, per poi, dal 1.01.2021, essere cancellata all'anagrafe per irreperibilità.
Al momento dell'accesso è emerso, inoltre, che presso la sede legale della ditta il sig.
avesse collocato la propria residenza. Parte_5
Gli ispettori hanno, altresì, accertato- attraverso il riscontro sulla titolarità dei fondi, di proprietà di dalla verifica del soggetto esercente attività di consulenza e Pt_5 in possesso delle scritture contabili, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori - che lo stesso è da considerarsi l'unico vero responsabile dell'attività organizzativa ed esecutiva dell'impresa TO, in qualità di effettivo datore di lavoro;
- tale circostanza appare avvalorata dal contenuto della dichiarazione resa dalla signora TO nel corso del primo accesso ispettivo, avvenuto in data 1.08.2013, avendo la stessa riferito “non sono la proprietaria e non conduco in locazione il terreno sul quale stiamo effettuando i lavori per conto di ”. L' asserita Pt_5 datrice di lavoro dichiarava di essere stata, in precedenza, lavoratrice dipendente del titolare dei terreni e che questi era il consulente dell'azienda, cui i lavoratori che volevano essere assunti si rivolgevano (cfr. dichiarazioni sottoscritte allegate al verbale ispettivo);
- dall'analisi della documentazione acquisita presso l' di inoltre, è CP_2 CP_1 emerso che l'impresa ha predisposto un libro unico del lavoro viziato da incongruenze formali e sostanziali (es. mancata numerazione sequenziale e ordine razionale, fogli presenza vuoti a fronte di giornate lavorative retribuite, retribuzione riportata sui fogli paga elaborata senza rispettare quanto previsto dal CCPL, indicazione e residenza dei lavoratori errata, prospetti paga la cui sottoscrizione è difforme rispetto a quella apposta in calce ai verbali di acquisizione delle dichiarazioni, fogli paga riconducibili a lavoratori mai denunciati);
-allo stesso modo l'esame della documentazione fiscale ha evidenziato che sulle fatture di vendita vi è un'errata indicazione della ragione sociale (a.a. Persona_1
di TO anziché “TO SE A”);
[...]
-dallo studio, poi, della documentazione contributiva è emerso un insoluto contributivo che corrisponde al 59% per l'anno 2015; al 81% per l'anno 2016; al
69% per l'anno 2017; al 97% per l'anno 2018; al 100% per gli anni 2019 e 2020; per un debito contributivo totale pari ad euro 47.919,39; - al fine di dirimere ogni dubbio sulla regolarità dei rapporti di lavoro e delle giornate denunciate all' , gli ispettori hanno provveduto alla convocazione di 54 operai CP_3 agricoli. Tuttavia, solo 15 tra i soggetti convocati si sono presentati rilasciando dichiarazione spontanea, fra i quali gli odierni ricorrenti;
- gli ispettori, proprio in ragione delle dichiarazioni acquisite dal formale datore di lavoro (TO SE Stoyanova) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle stesse, dalla incompleta esibizione della documentazione aziendale, dalla irregolare esibizione della documentazione lavoristica (LUL) e dalle omissioni contributive, hanno provveduto ad annullare i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla impresa TO e contestualmente, con separato verbale, hanno posto a carico dell'impresa individuale le posizioni contributive dei soggetti che Parte_5 sono risultati avere svolto effettiva attività lavorativa seppure per conto del predetto e non della impresa “TO SE A”.
A fronte della suddetta indagine ispettiva, le prove offerte dalle odierne ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Innanzitutto non può affatto trascurarsi la circostanza che le prospettazioni attoree appaiono contrastanti rispetto a quanto riferito dalle ricorrenti in sede ispettiva;
segnatamente la ricorrente ha dichiarato agli ispettori di aver Parte_2 lavorato nell'anno 2018 alle dipendenze della ditta ispezionata dal mese di marzo al mese di agosto, di essersi occupata della raccolta di una determinata specie di peperoni e di aver percepito la retribuzione giornaliera pari ad euro 40/50, corrisposta a mezzo bonifico. In questa sede, invece, la suddetta ricorrente, evidentemente dimenticandosi di quanto asserito in occasione dell'ispezione, ha asserito di aver lavorato dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno 2018, di essersi occupata della selezione del pomodoro e della lavorazione, nelle serre, di vari ortaggi nonché di aver percepito una paga giornaliera pari ad euro 60,00, corrisposta in contanti.
Quanto alla ricorrente invece, si rileva che costei in sede Parte_3 ispettiva ha riferito di: aver lavorato per la ditta ispezionata dall'anno 2014 all'anno
2016; aver lavorato nei mesi estivi nelle serre, occupandosi della raccolta dei cetrioli e delle zucchine;
aver piantato e raccolto i broccoletti nei mesi invernali, da ottobre a dicembre;
non aver lavorato il giorno del sabato e della domenica. In ricorso invece, la ricorrente ha riferito di aver lavorato dall'anno 2015 all'anno 2017; di essersi occupata da maggio a luglio della lavorazione e della raccolta ortaggi, da agosto a settembre della selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre della lavorazione nelle serre di vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni.
Inoltre l'esame delle buste paghe versate in atti, rileva lo svolgimento di attività lavorativa anche il giorno del sabato
La ricorrente poi, sorella di agli ispettori Parte_4 Parte_3 ha dichiarato di: aver raccolto nei mesi estivi i pomodori che selezionava nella macchinetta;
aver tagliato, nel mese di settembre, i tubicini dal campo degli asparagi nonché di aver raccolto i peperoni;
aver raccolto, nei mesi invernali i broccoletti.
Orbene, tale ricostruzione delle mansioni disimpegnate non coincide né con quella fornita in ricorso, né con quella rappresentata dalla sorella;
circostanza alquanto sorprendete se sol si considera che le due sorelle hanno riferito di aver lavorato insieme.
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che le ricorrenti anche all'indomani della produzione da parte CP_ dell' delle ridette dichiarazioni, debitamente sottoscritte, nulla abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata.
Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Quanto alla prova documentale, si osserva che i ricorrenti hanno depositato i modelli
D-Mag e le buste paga apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, sono apparse contrastanti tra di loro nonché con le deduzioni attoree.
Ed invero:
- La teste escussa all'udienza del 15.10.2025 ha riferito Testimone_1 testualmente: “ho lavorato per parecchi anni, ma non ricordo quali, nell'azienda di TO SE e in quella circostanza ho conosciuto la ricorrente. Non ricordo in quale anno la ricorrente ha lavorato per la detta azienda agricola.
Anche le mie giornate sono state disconosciute e ho proposto giudizio per il loro riconoscimento. io e la ricorrente abbiamo lavorato nella stessa squadra sui terreni a LO (Candela). Nel periodo di luglio e agosto abbiamo raccolto
i pomodori e nel periodo invernale abbiamo raccolto i broccoletti, le zucchine e i peperoni, abbiamo zappato e tolto l'erba vicino ai broccoletti. Non ricordo, però, in quali mesi la ricorrente ha lavorato”.
- Il teste sentito all'udienza del 18.2.2025 ha asserito: “ ho Testimone_2 lavorato negli anni 2014, 2015, 2016 e 2018 nell'azienda di TO SE e in quella circostanza ho conosciuto la ricorrente. Non ricordo in quale anno la ricorrente ha lavorato per la detta azienda agricola, ma ha lavorato per tutto
l'anno. Anche le mie giornate sono state disconosciute e ho proposto giudizio per il loro riconoscimento. io e la ricorrente abbiamo lavorato qualche volta nella stessa squadra sui terreni CO LO (Candela). Nel periodo di febbraio e marzo abbiamo raccolto i carciofi, a luglio e agosto e nel periodo invernale abbiamo raccolto i pomodori. Durante l'anno abbiamo piantato e raccolto nelle serre poste vicino al terreno delle piantine di cui non ricordo la specie, ma erano verdure e ortaggi.”
Orbene, non vi è chi non veda che le affermazioni dei testi circa il periodo di lavoro, il tipo di mansioni disimpegnate ed il prodotto agricolo trattato, sotto contrastanti rispetto a quanto dedotto in questa sede dalle ricorrenti (le quali si rammenta, per quanto concerne le mansioni svolte hanno riferito che “da maggio a luglio lavoravano e raccoglievano ortaggi e zappavano erba, ad agosto e settembre si occupavano della selezione dei pomodori, da ottobre a dicembre lavoravano nelle serre vari ortaggi, come zucchine, pomodori, basilico in padelle, cetrioli, meloni e nel magazzino provvedevano alla selezione e incassettamento dei relativi prodotti, preparandoli per la vendita per i mercati generali”.
Ulteriore contraddizione, poi si scorge anche in riferimento al soggetto che corrispondeva la retribuzione, invero, a detta delle ricorrenti, la sig.ra TO, a fine settimana direttamente in base alla sua disponibilità economica, corrispondeva degli acconti, mentre il saldo (sempre in contanti) veniva corrisposto a fine mese dalla sig. TO, congiuntamente al sig. in qualità di Parte_5 consulente del lavoro e commercialista della sig.ra TO;
a detta del teste
, invece, era sempre e solo la sig.ra TO a consegnare la busta paga _2
a fine mese e a saldare il compenso.
Da ultimo, poi, non può non considerarsi che le dichiarazioni testimoniali appaiono fortemente contrastanti tra di loro, sicchè la loro attendibilità appare incontrovertibilmente minata.
Segnatamente:
- la teste ha dichiarato “L'orario di lavoro era di sei ore e trenta,”; il teste ES
, invece, ha riferito: “L'orario di lavoro era di otto ore”; _2
- La teste ha affermato: “il compenso che io ho percepito era di 60 euro ES giornalieri in contanti, che la titolare ci versava quando lo richiedevamo. Non ricordo quando ci consegnava la busta paga. Non ho mai visto la ricorrente percepire la retribuzione”; il teste ha asserito: “il compenso che io ho _2 percepito era di 60 euro giornalieri in contanti, che la titolare ci versava come poteva. Ci consegnava la busta paga a fine mese e ci saldava il compenso. Ho visto la ricorrente percepire la retribuzione perché la titolare ci pagava tutti insieme.”. - La teste ha riferito: “mi recavo sui terreni accompagnata in auto da mio ES marito o mio figlio, mentre la ricorrente veniva con la sua auto”; il teste ha affermato: “io mi recavo sui terreni in auto con mia madre _2
, non so la ricorrente come veniva sui terreni.” Testimone_3
- La teste ha dichiarato: “Noi donne lavoravamo in squadra mai con gli ES uomini. Le mie colleghe erano , , e ”; il teste Parte_2 Pt_1 Parte_4 Pt_3
, di contro, ha affermato: “Le squadre erano composte da uomini e _2 donne. I miei colleghi erano mia madre , , Testimone_1 Per_2 Parte_2
, , poi c'erano degli stranieri di cui non ricordo il nome”. Pt_1 Parte_4
Orbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni lampanti ed affatto trascurabili, che impediscono di ascrivere rilievo dirimente alle risultanze della prova orale.
In definitiva, le prove documentali e orali offerte dagli odierni ricorrenti si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che le domande tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD devono essere rigettate.
Le spese di lite gravano sulle ricorrenti in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate (quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposto l'aumento della misura del 30% per la riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5174 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta i ricorsi riuniti;
CP_
- condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 5.120,00 (comprensivo dell'aumento nella misura del 30% per il fascicolo riunito) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%. Foggia, dopo l'udienza del 24.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti