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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 3024/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data
23/05/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]-Punjab (INDIA) il Parte_1 C.F._1
26/06/1997, con il proc. dom. avv. CAVALLERI MARCO del Foro di Brescia, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/10/1987, con il proc. dom. avv. SAPIENZA GIUSEPPE e l'avv. BELLINI CHIARA, entrambi del Foro di Vicenza, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in
KA (India) in data 27/11/2018 e che dalla loro unione è nata (nata ad Persona_1
RZ (VI) il 03.09.2022), oggi residente con la madre in Calcio.
1 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 20/11/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c. e sentiva liberamente la sola parte ricorrente vista la mancata comparizione in giudizio del convenuto.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il Giudice delegato assumeva in udienza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. recependo l'accordo provvisorio raggiunto dai difensori delle parti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di separazione la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il giorno 27/11/2018 in KA (India) in data 27/11/2018
(atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di ZERMEGHEDO, parte II, serie C, atto numero 13, anno 2023);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZERMEGHEDO (VI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 3024/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa NI RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data
23/05/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]-Punjab (INDIA) il Parte_1 C.F._1
26/06/1997, con il proc. dom. avv. CAVALLERI MARCO del Foro di Brescia, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
24/10/1987, con il proc. dom. avv. SAPIENZA GIUSEPPE e l'avv. BELLINI CHIARA, entrambi del Foro di Vicenza, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in
KA (India) in data 27/11/2018 e che dalla loro unione è nata (nata ad Persona_1
RZ (VI) il 03.09.2022), oggi residente con la madre in Calcio.
1 All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 20/11/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c. e sentiva liberamente la sola parte ricorrente vista la mancata comparizione in giudizio del convenuto.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il Giudice delegato assumeva in udienza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. recependo l'accordo provvisorio raggiunto dai difensori delle parti, e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Con riguardo alle domande accessorie alla pronunzia di separazione la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza emessa in data odierna dal Collegio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il giorno 27/11/2018 in KA (India) in data 27/11/2018
(atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di ZERMEGHEDO, parte II, serie C, atto numero 13, anno 2023);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZERMEGHEDO (VI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente estensore
NI RA
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