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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12499/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 12499/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Con l'avv. Michele Ciolino del foro di Rovigo
Attrice contro
codice fiscale e partita IVA CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 Con gli avv. Ivan Lamponi e Francesca Trevisani del Foro di Milano, anche domiciliatari,
Convenuta
Causa rimessa al Collegio ex art. 189 c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/1/2025, comunicata il 24/1/2025
Conclusioni per parte attrice:
In via preliminare istruttoria: previa revoca integrale, ovvero modifica, dell'ordinanza istruttoria datata 07.02.2024 per i motivi tutti esposti nell'istanza datata 25.03.2024, disporsi l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. datata 16.01.2024;
Nel merito in via principale:
Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di al contratto di cessione di quote CP_1
sociali di di cui al combinato disposto dalle scritture private datate Controparte_2
26.11.2021 e 10.03.2022, dichiararsi la responsabilità contrattuale della stessa società e conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni sia quale danno emergente sia come lucro cessante ed in particolare al risarcimento del danno costituito dall'esborso necessario per la tacitazione dei creditori di la cui soddisfazione avrebbe dovuto avvenire attraverso accordi a CP_2 saldo e stralcio perfezionati grazie alle somme di cui all'obbligazione assunta da importo CP_1 pari ad € 4.000.000,000 = oltre a interessi e spese successive di cui alle procedure esecutive in corso o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa da determinarsi eventualmente ricorrendo ad idonea CTU;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'esistenza di un accordo perfetto avente ad oggetto la cessione delle quote sociali di , accertarsi la responsabilità precontrattuale di e CP_2 CP_1 conseguentemente condannarsi la stessa società al risarcimento sub specie di “interesse negativo” costituito dalle spese sostenute dall'attrice, nonché dalle occasioni perse sub specie di opportunità di definizione a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria della stessa società, risarcimento che prudenzialmente si indica in € 1.400.000,00 = o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia da calcolare eventualmente ricorrendo ad idonea CTU.
Vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per parte convenuta:
pagina 2 di 9 in via principale:
1. rigettare tutte le domande svolte dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2
infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
in via istruttoria:
2. essere ammessa, occorrendo, alla prova testimoniale sui capitoli di prova formulati con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c.;
3. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti. in ogni caso:
4. con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI
Con l'atto di citazione i due attori allegavano:
- l'avvenuta conclusione fra essi e la società da un lato, (nell'atto rappresentata Controparte_2 CP_1 dal dr. dall'altro, di un accordo formalizzato in un verbale datato 26/11/2021, nel Persona_1
quale era convenuta la cessione delle quote della a per il corrispettivo di euro CP_2 CP_1
1.400.000, prezzo stimato quale somma occorrente a tacitare i creditori di;
a tal fine era CP_2
stato concordato di istituire un deposito fiduciario, sostanziante una anticipazione, di pari importo;
- la conferma dell'accordo in data 10/3/2022 fra rappresentata da da un lato e CP_1 Per_1 Pt_1
, e in qualità di soci di dall'altro;
[...] Parte_3 Parte_2 CP_2
- il successivo inadempimento di CP_1
Ricordavano che WA era a conoscenza delle difficoltà della società , essendosi anche resa CP_2 acquirente in sede esecutiva dell'impianto a biomasse in proprietà della società (sito in Canda, Rovigo).
Agivano dunque per ottenere il risarcimento del danno. Sul punto rappresentavano che l'inadempimento aveva compromesso la possibilità di definire l'esposizione debitoria della società in termini sensibilmente ridotti rispetto all'entità del passivo, e stava esponendo gli attori, nonché la società, ad esecuzioni azionate per oltre euro 3.000.000,000; le trattative con i creditori avrebbero invece condotto, nella disponibilità dell'importo concordato, ad azzerare la situazione debitoria mediante i soli 1.4 milioni attesi quale prezzo.
In subordine, ove non fosse stato ritenuto perfezionato il contratto di cessione, gli attori allegavano responsabilità precontrattuale di Inewa ex art. 1337 c.c., per immotivata interruzione delle trattative, con danno pari alla somma convenuta nell'accordo.
pagina 3 di 9 Si costituiva la società, osservando la inazione del socio e la impossibilità di verificare da visura Parte_3
camerale la esatta composizione della compagine. Ripercorrendo le vicende che avevano visto CP_1 rendersi acquirente in sede esecutiva dell'un impianto di Canda, negava in primo luogo di essere vincolata dal patto, sottoscritto dall'amministratore privo di deleghe e di poteri di rappresentanza, Per_1 all'insaputa della società convenuta;
laddove solo legale rappresentante di era il presidente, CP_1 all'epoca ing. Lo in ragione di condotte gestorie non condivise dalla società, Persona_2 Per_1 era stato successivamente sollecitato a rassegnare le dimissioni;
egli fra l'altro aveva anche caldeggiato l'acquisto dell'impianto Canda, rivelatosi poi gravemente difettoso.
Riconosceva invece di avere manifestato, mediante atto sottoscritto dal suo Presidente in data 7 CP_1 aprile 2021, l'interesse all'acquisto del ramo di azienda relativo all'Impianto Canda, ma che le condizioni previste in tale accordo non si erano tutte verificate, mancando in particolare la positiva conclusione della due diligence legale e fiscale sul ramo di azienda.
In ogni caso osservava che lo scritto del 26/11/2021 conteneva solo una intesa di massima condizionata al buon esito della due diligence e che il prezzo ivi indicato era solo il massimo prospettato, e che così era anche per lo scritto del 10/3/2022: donde la non configurabilità di responsabilità contrattuale.
Contestava anche la responsabilità precontrattuale.
Contestava infine la quantificazione e prova del danno.
Le parti depositavano memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa viene in decisione su base documentale.
L'ordinanza a verbale del GI del 7/2/2024, con la quale non erano ammesse le prove, è stata fatta oggetto, da parte attrice, di istanza al Collegio per la riforma ex art. 178 c.p.c.. Tale istanza, depositata il
25/3/2024 (e dunque in ogni caso tardiva e inammissibile quale reclamo, sia che la parte intendesse riferirsi al disposto dell'art. 178 comma 3 c.p.c., che regola il reclamo solo contro l'ordinanza di estinzione del GI non operante come giudice unico, da proporsi entro dieci giorni;
sia che la parte intendesse riferirsi alla disciplina generale dell'art. 669terdecies c.p.c. che stabilisce quindici giorni per il reclamo) è trasfusa nella comparsa conclusionale e il Collegio, una volta chiamato a decidere la causa, la esamina ex art. 178 comma 1 c.p.c.; non essendo, del resto, ammissibile nel rito vigente il controllo immediato al Collegio contro le ordinanze istruttorie.
pagina 4 di 9 Merita premettere che gli attori non fanno valere diritti risarcitori a beneficio della società CP_2
come da essi indicata, agendo in forza della legittimazione straordinaria prevista dall'art. 2476
[...]
comma 3 c.c., ma agiscono invece a tutela di diritti propri, per danni subiti in proprio.
Va osservato allora che la causa è costituita dalla somma di domande che sono diverse non solo per il titolo gradatamente invocato (contrattuale o precontrattuale) ma anche sotto l'aspetto soggettivo: e va ricordato che ciascun attore non è legittimato a fare valere se non il proprio diritto, e, dunque, in questo processo, il proprio danno, onde la domanda per essere accolta richiede la prova del danno patito dal singolo.
Occorre peraltro precisare che dalla visura camerale prodotta da parte convenuta si apprende che non è una s.r.l. ma una società cooperativa agricola, in liquidazione;
nulla è dato sapere del suo CP_2
regolamento statutario.
Le domande attoree si fondano sui due accordi sottoscritti dallo per di cui alla narrativa;
Per_1 CP_1
solo nelle difese finali la difesa attorea affianca nelle sue argomentazioni questi accordi alla diversa
“manifestazione di interesse” all'acquisto di ramo di azienda, che fin dalla comparsa di risposta CP_1 aveva allegato di avere avanzato nell'aprile 2021 senza che però esso giungesse in porto;
atto che evidentemente, avendo ad oggetto un ramo di azienda e non le quote degli attori, non ha nulla a che fare con quanto essi hanno tempestivamente posto a fondamento delle loro domande.
Nella prospettiva contrattuale gli attori allegano, in citazione, che “L'inadempimento alle scritture de quibus ha compromesso la possibilità di definire l'esposizione debitoria in termini sensibilmente ridotti rispetto all'entità del passivo e sta esponendo gli stessi, nonché la società, ad esecuzioni azionate in forza di titoli per un ammontare di oltre €. 3.000.000,000” : con ciò essi forse parrebbero fare valere una perdita di chances; ma in realtà, il riferimento numerario al valore del passivo e in particolare dei debiti che gli attori sarebbero chiamati a pagare in proprio (ed è parte convenuta che formula in capo agli attori la qualifica di fideiussori, altrimenti ricavabile solo dai testi dei ricorsi per ingiunzione allegati all'atto di citazione) mostra che ciò che gli attori intendono vedersi ristorare è il temuto esborso. Non vi è però prova che alcuno di essi abbia ancora alcunché pagato, per cui, in una prospettiva di ragione più liquida, potrebbe già osservarsi che non è provato il danno.
Nella prospettiva della responsabilità precontrattuale invece la domanda risarcitoria coincide con l'ammontare del prezzo che gli attori assumono essi avrebbero ricavato dalla cessione delle quote, e che essi fanno coincidere con la somma ritenuta necessaria per tacitare il ceto creditorio, come se essi fossero gli unici soci della cooperativa e come se i debiti sociali dovessero essere integralmente caricati su di essi;
o intendendo significare – dato che allegano fra i documenti dei decreti ingiuntivi che li attingono come pagina 5 di 9 fideiussori - che essi sono comunque interessati a tacitare i creditori sociali nella veste di garanti. In ogni caso la domanda risarcitoria subordinata mira all'ottenimento dello stesso risultato del contratto stipulato, ma ciò non è ammissibile: spetta infatti per la interruzione delle trattative il risarcimento del solo danno c.d. negativo, corrispondente agli esborsi che non si sarebbero sostenuti se la trattativa non fosse stata avviata;
oltre al danno da perdita di altre occasioni (se causalmente correlata); ciò di cui non vi è allegazione né prova, tantomeno con riguardo alle posizioni dei singoli.
Quanto ai contenuti, gli accordi non contengono alcun “contratto perfetto” di trasferimento, ma solo (il primo) una “intenzione positiva” di per l'acquisizione delle quote dei tre soci, previa esecuzione di CP_1
una due diligence indicata come funzionale alla redazione di un contratto preliminare;
mentre il prezzo non è affatto indicato, e solo si menziona l'importo di euro 1.400.000 come esborso massimo che CP_1
indica di volere considerare. Si tratta di una intesa di massima per un percorso di trattativa, prodromica financo rispetto alla stipula di un preliminare. Anche il patto del 10/3/2022, che richiama il precedente e lo ribadisce, aggiungendo la previsione di una prossima delibera sociale di di costituire un deposito CP_1
vincolato per euro 1.400.000, non può dirsi contenere un patto di acquisto, semplicemente rimandando esso al precedente del novembre 2021.
Gli accordi allegati comunque non impegnano positivamente la società ad alcun versamento di disponibilità utilizzabili dai promittenti venditori, e quello del 10/3/2022 accenna solamente al fatto che sarebbe stata in istruttoria nella società una delibera di costituzione di un “deposito vincolato” per euro
1.400.000. Pertanto, anche a ritenere che lo scritto del 10/3/22 contenga un impegno positivo relativamente a questa somma, anche ove vi fosse stata poi la delibera di costituire il deposito vincolato, secondo i patti i soci avrebbero potuto utilizzare la circostanza come mero fatto utile a tranquillizzare i creditori, e non avrebbero invece potuto disporre delle somme per tacitarli. Pertanto non può comunque dirsi che la indisponibilità delle somme possa avere fatto perdere la possibilità di definire singole pretese rivolte contro i soci (aspetto questo tutto da delineare e dimostrare).
Inewa comunque, con riguardo ai due scritti del novembre 2021 e del marzo 2022 osserva che essi furono sottoscritti dal suo amministratore privo di deleghe e di potere rappresentativo, e che ad essa i Per_1
medesimo dunque non sono attribuibili.
Il disposto dell'art. 2384 c.c. stabilisce la regola della sostanziale irrilevanza, per i terzi, delle limitazioni dei poteri del legale rappresentante, e non regola invece l'agire esterno degli amministratori privi di rappresentanza.
Come recita Cass. 12273/2016 invocata da parte attrice, che invero tratta direttamente il caso del liquidatore, “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 2010), «il
pagina 6 di 9 principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nel casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con
l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti”. La Corte prosegue, ed è questo il passaggio additato dalla parte, affermando che “tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.».
Non è però neppure allegato da parte attrice che secondo lo Statuto di fosse possibile conferire CP_2
a soggetti diversi dal Presidente la rappresentanza legale, né che fosse possibile comunque conferire poteri rappresentativi senza particolari formalità; la disciplina delle società in generale prevede figure particolari
(amministratore delegato, procuratore) i cui poteri sono conferiti con atti degli organi sociali da iscrivere al registro delle Imprese, e dunque non certo “senza particolari formalità“. Né parte attrice allega che lo fosse in realtà un amministratore di fatto, offrendo elementi di prova di una tale veste, la quale è Per_1 configurabile solo quando l'ingerenza nella gestione abbia carattere non occasionale e limitato, ma sia connotata di generalità e completezza (Cass. 1546/2022).
Nel presente caso ciò su cui parte attrice ha poggiato la sua fiducia nel consenso della società alla trattativa in corso e in particolare nella sottoscrizione dei due accordi è sostanzialmente la parola dello stesso anche relativamente al fatto di avere in corso o in programma consultazioni e delibere di Per_1
oltre che il coinvolgimento negli scambi di mail concretanti trattativa di soggetti ( CP_1 Pt_4 Pt_5
che in quanto titolari di mail a dominio “inewa” sebbene indicati da parte attrice come consulenti di CP_1
sono invece, più verosimilmente, dipendenti della convenuta, come da questa indicato. Il fatto che un amministratore si faccia coadiuvare da personale interno della società o anche da suoi consulenti non è affatto sufficiente a ingenerare nel terzo contraente l'incolpevole convincimento che costui, sebbene privo dei poteri rappresentativi come facilmente si poteva verificare da visura, fosse stato invece munito di tali poteri, o comunque operasse con l'avallo del legale rappresentante;
tanto più che si era in una semplice trattativa preliminare quale si deve qualificare quella trasfusa nei due scritti.
Né può ravvisarsi “fatto concludente” concretante ratifica nel fatto che la prima risposta promanante da
(e apparentemente non promanante da o dai due con lui dipendenti o consulenti coinvolti CP_1 Per_1
nelle trattative) alle sollecitazioni del difensore di parte attrice del 1/8/2022, sia stata una mail del
8/8/2022, non portante la indicazione in calce o nel dominio del soggetto fisico mittente, in cui la società
pagina 7 di 9 si limitava a fare osservazioni di contenuto sullo scritto del 26/3/2021, sottolineandone il carattere di intesa di massima, senza contestare da subito e per prima cosa il potere rappresentativo dello Per_1
Tale comportamento, la cui riconducibilità al legale rappresentante non è data, non ha alcuna univoca conducenza nel senso di ratificare la condotta dell'amministratore che aveva sottoscritto. Dal punto di vista della capacità di definire la questione, tanto la assenza di potere rappresentativo dello Per_1
quanto la assenza di impegno vincolante avevano, rispetto alla mail attorea del 1/8/2022 (che contestava la inadempienza ai patti e lamentava danni per la impossibilità di definire le pendenze con i creditori sociali) pari rilevanza e conclusività.
Né le prove orali offerte a sostegno della “rappresentanza” o della “ratifica” sono conducenti.
Essendo in questione propriamente la soggettività personale agente e decidente o ratificante, non sono affatto sufficientemente specifici i capitoli (7,8) con i quali si vuole provare che “ aveva manifestato CP_1 interesse” o “ intendeva”, dove ciò che manca è proprio la indicazione di quale fosse il soggetto al CP_1
quale si vuole ricondurre l'intenzione (ammesso che essa sia suscettibile di prova) o la manifestazione di interesse (ammesso che si possa definire specifica questa circostanza). Stesso per cap. 5 “ CP_1 confermava la propria volontà” senza indicazione del soggetto manifestante tale volontà (oltre che del modo di manifestazione e dei termini in cui si poneva la volontà, e della circostanza se a tale volontà fosse seguito un qualche accordo). Per il resto parte attrice rappresenta nei suoi capitoli propriamente l'attività dello e del personale citato nelle trattative con gli attori (e con il liquidatore di , Per_1 CP_1 CP_2
stesso), aspetto già commentato e non rilevante nel senso auspicato, capp. 1 e 2, e anche 6; Pt_1
mentre non sono rilevanti i capitoli afferenti l'acquisto in sede esecutiva e la ricezione in possesso dell'impianto da parte di o l'invio di mail prodotte e autonomamente valutabili (capp. 3,4). Ancora CP_1
relativi alle sole condotte dello e dunque irrilevanti i capp. 9,10,11. Generico il cap. 12 sugli Per_1
impegni dei soci con vari creditori (non sono indicati date, soggetti interloquenti, contenuti); il cap. 13 ancora si riferisce a iniziative dello e attiene ad ulteriori particolari dell'attività dello Per_1 Per_1
ritenute probatoria dell'intento - di lui - di concludere positivamente la trattativa con gli attori, e non è dunque conducente allo scopo di dimostrare l'incolpevole affidamento dei contraenti qui attori nella sua capacità di sottoscrivere gli accordi impegnando validamente la convenuta.
Si rigettano dunque le domande attoree, con il seguito delle spese, che si liquidano moderando, stante la mancata ammissione di prove e istruzione, quanto alla fase istruttoria e alla decisionale. Le difese della convenuta non hanno avuto alcuna articolazione correlata alla pluralità di attori, trattati – così come dalla loro stessa difesa - in modo indifferenziato. Il valore della lite determina contenuti aumenti rispetto al valore dell'ultimo scaglione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta, per euro 22.000,00 in compensi, 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/2/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 12499/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Con l'avv. Michele Ciolino del foro di Rovigo
Attrice contro
codice fiscale e partita IVA CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 9 Con gli avv. Ivan Lamponi e Francesca Trevisani del Foro di Milano, anche domiciliatari,
Convenuta
Causa rimessa al Collegio ex art. 189 c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/1/2025, comunicata il 24/1/2025
Conclusioni per parte attrice:
In via preliminare istruttoria: previa revoca integrale, ovvero modifica, dell'ordinanza istruttoria datata 07.02.2024 per i motivi tutti esposti nell'istanza datata 25.03.2024, disporsi l'ammissione integrale delle richieste istruttorie formulate nell'interesse di parte attrice in memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. datata 16.01.2024;
Nel merito in via principale:
Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di al contratto di cessione di quote CP_1
sociali di di cui al combinato disposto dalle scritture private datate Controparte_2
26.11.2021 e 10.03.2022, dichiararsi la responsabilità contrattuale della stessa società e conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni sia quale danno emergente sia come lucro cessante ed in particolare al risarcimento del danno costituito dall'esborso necessario per la tacitazione dei creditori di la cui soddisfazione avrebbe dovuto avvenire attraverso accordi a CP_2 saldo e stralcio perfezionati grazie alle somme di cui all'obbligazione assunta da importo CP_1 pari ad € 4.000.000,000 = oltre a interessi e spese successive di cui alle procedure esecutive in corso o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa da determinarsi eventualmente ricorrendo ad idonea CTU;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'esistenza di un accordo perfetto avente ad oggetto la cessione delle quote sociali di , accertarsi la responsabilità precontrattuale di e CP_2 CP_1 conseguentemente condannarsi la stessa società al risarcimento sub specie di “interesse negativo” costituito dalle spese sostenute dall'attrice, nonché dalle occasioni perse sub specie di opportunità di definizione a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria della stessa società, risarcimento che prudenzialmente si indica in € 1.400.000,00 = o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia da calcolare eventualmente ricorrendo ad idonea CTU.
Vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per parte convenuta:
pagina 2 di 9 in via principale:
1. rigettare tutte le domande svolte dai signori e in quanto Parte_1 Parte_2
infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti;
in via istruttoria:
2. essere ammessa, occorrendo, alla prova testimoniale sui capitoli di prova formulati con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter, c.p.c.;
3. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti. in ogni caso:
4. con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI
Con l'atto di citazione i due attori allegavano:
- l'avvenuta conclusione fra essi e la società da un lato, (nell'atto rappresentata Controparte_2 CP_1 dal dr. dall'altro, di un accordo formalizzato in un verbale datato 26/11/2021, nel Persona_1
quale era convenuta la cessione delle quote della a per il corrispettivo di euro CP_2 CP_1
1.400.000, prezzo stimato quale somma occorrente a tacitare i creditori di;
a tal fine era CP_2
stato concordato di istituire un deposito fiduciario, sostanziante una anticipazione, di pari importo;
- la conferma dell'accordo in data 10/3/2022 fra rappresentata da da un lato e CP_1 Per_1 Pt_1
, e in qualità di soci di dall'altro;
[...] Parte_3 Parte_2 CP_2
- il successivo inadempimento di CP_1
Ricordavano che WA era a conoscenza delle difficoltà della società , essendosi anche resa CP_2 acquirente in sede esecutiva dell'impianto a biomasse in proprietà della società (sito in Canda, Rovigo).
Agivano dunque per ottenere il risarcimento del danno. Sul punto rappresentavano che l'inadempimento aveva compromesso la possibilità di definire l'esposizione debitoria della società in termini sensibilmente ridotti rispetto all'entità del passivo, e stava esponendo gli attori, nonché la società, ad esecuzioni azionate per oltre euro 3.000.000,000; le trattative con i creditori avrebbero invece condotto, nella disponibilità dell'importo concordato, ad azzerare la situazione debitoria mediante i soli 1.4 milioni attesi quale prezzo.
In subordine, ove non fosse stato ritenuto perfezionato il contratto di cessione, gli attori allegavano responsabilità precontrattuale di Inewa ex art. 1337 c.c., per immotivata interruzione delle trattative, con danno pari alla somma convenuta nell'accordo.
pagina 3 di 9 Si costituiva la società, osservando la inazione del socio e la impossibilità di verificare da visura Parte_3
camerale la esatta composizione della compagine. Ripercorrendo le vicende che avevano visto CP_1 rendersi acquirente in sede esecutiva dell'un impianto di Canda, negava in primo luogo di essere vincolata dal patto, sottoscritto dall'amministratore privo di deleghe e di poteri di rappresentanza, Per_1 all'insaputa della società convenuta;
laddove solo legale rappresentante di era il presidente, CP_1 all'epoca ing. Lo in ragione di condotte gestorie non condivise dalla società, Persona_2 Per_1 era stato successivamente sollecitato a rassegnare le dimissioni;
egli fra l'altro aveva anche caldeggiato l'acquisto dell'impianto Canda, rivelatosi poi gravemente difettoso.
Riconosceva invece di avere manifestato, mediante atto sottoscritto dal suo Presidente in data 7 CP_1 aprile 2021, l'interesse all'acquisto del ramo di azienda relativo all'Impianto Canda, ma che le condizioni previste in tale accordo non si erano tutte verificate, mancando in particolare la positiva conclusione della due diligence legale e fiscale sul ramo di azienda.
In ogni caso osservava che lo scritto del 26/11/2021 conteneva solo una intesa di massima condizionata al buon esito della due diligence e che il prezzo ivi indicato era solo il massimo prospettato, e che così era anche per lo scritto del 10/3/2022: donde la non configurabilità di responsabilità contrattuale.
Contestava anche la responsabilità precontrattuale.
Contestava infine la quantificazione e prova del danno.
Le parti depositavano memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa viene in decisione su base documentale.
L'ordinanza a verbale del GI del 7/2/2024, con la quale non erano ammesse le prove, è stata fatta oggetto, da parte attrice, di istanza al Collegio per la riforma ex art. 178 c.p.c.. Tale istanza, depositata il
25/3/2024 (e dunque in ogni caso tardiva e inammissibile quale reclamo, sia che la parte intendesse riferirsi al disposto dell'art. 178 comma 3 c.p.c., che regola il reclamo solo contro l'ordinanza di estinzione del GI non operante come giudice unico, da proporsi entro dieci giorni;
sia che la parte intendesse riferirsi alla disciplina generale dell'art. 669terdecies c.p.c. che stabilisce quindici giorni per il reclamo) è trasfusa nella comparsa conclusionale e il Collegio, una volta chiamato a decidere la causa, la esamina ex art. 178 comma 1 c.p.c.; non essendo, del resto, ammissibile nel rito vigente il controllo immediato al Collegio contro le ordinanze istruttorie.
pagina 4 di 9 Merita premettere che gli attori non fanno valere diritti risarcitori a beneficio della società CP_2
come da essi indicata, agendo in forza della legittimazione straordinaria prevista dall'art. 2476
[...]
comma 3 c.c., ma agiscono invece a tutela di diritti propri, per danni subiti in proprio.
Va osservato allora che la causa è costituita dalla somma di domande che sono diverse non solo per il titolo gradatamente invocato (contrattuale o precontrattuale) ma anche sotto l'aspetto soggettivo: e va ricordato che ciascun attore non è legittimato a fare valere se non il proprio diritto, e, dunque, in questo processo, il proprio danno, onde la domanda per essere accolta richiede la prova del danno patito dal singolo.
Occorre peraltro precisare che dalla visura camerale prodotta da parte convenuta si apprende che non è una s.r.l. ma una società cooperativa agricola, in liquidazione;
nulla è dato sapere del suo CP_2
regolamento statutario.
Le domande attoree si fondano sui due accordi sottoscritti dallo per di cui alla narrativa;
Per_1 CP_1
solo nelle difese finali la difesa attorea affianca nelle sue argomentazioni questi accordi alla diversa
“manifestazione di interesse” all'acquisto di ramo di azienda, che fin dalla comparsa di risposta CP_1 aveva allegato di avere avanzato nell'aprile 2021 senza che però esso giungesse in porto;
atto che evidentemente, avendo ad oggetto un ramo di azienda e non le quote degli attori, non ha nulla a che fare con quanto essi hanno tempestivamente posto a fondamento delle loro domande.
Nella prospettiva contrattuale gli attori allegano, in citazione, che “L'inadempimento alle scritture de quibus ha compromesso la possibilità di definire l'esposizione debitoria in termini sensibilmente ridotti rispetto all'entità del passivo e sta esponendo gli stessi, nonché la società, ad esecuzioni azionate in forza di titoli per un ammontare di oltre €. 3.000.000,000” : con ciò essi forse parrebbero fare valere una perdita di chances; ma in realtà, il riferimento numerario al valore del passivo e in particolare dei debiti che gli attori sarebbero chiamati a pagare in proprio (ed è parte convenuta che formula in capo agli attori la qualifica di fideiussori, altrimenti ricavabile solo dai testi dei ricorsi per ingiunzione allegati all'atto di citazione) mostra che ciò che gli attori intendono vedersi ristorare è il temuto esborso. Non vi è però prova che alcuno di essi abbia ancora alcunché pagato, per cui, in una prospettiva di ragione più liquida, potrebbe già osservarsi che non è provato il danno.
Nella prospettiva della responsabilità precontrattuale invece la domanda risarcitoria coincide con l'ammontare del prezzo che gli attori assumono essi avrebbero ricavato dalla cessione delle quote, e che essi fanno coincidere con la somma ritenuta necessaria per tacitare il ceto creditorio, come se essi fossero gli unici soci della cooperativa e come se i debiti sociali dovessero essere integralmente caricati su di essi;
o intendendo significare – dato che allegano fra i documenti dei decreti ingiuntivi che li attingono come pagina 5 di 9 fideiussori - che essi sono comunque interessati a tacitare i creditori sociali nella veste di garanti. In ogni caso la domanda risarcitoria subordinata mira all'ottenimento dello stesso risultato del contratto stipulato, ma ciò non è ammissibile: spetta infatti per la interruzione delle trattative il risarcimento del solo danno c.d. negativo, corrispondente agli esborsi che non si sarebbero sostenuti se la trattativa non fosse stata avviata;
oltre al danno da perdita di altre occasioni (se causalmente correlata); ciò di cui non vi è allegazione né prova, tantomeno con riguardo alle posizioni dei singoli.
Quanto ai contenuti, gli accordi non contengono alcun “contratto perfetto” di trasferimento, ma solo (il primo) una “intenzione positiva” di per l'acquisizione delle quote dei tre soci, previa esecuzione di CP_1
una due diligence indicata come funzionale alla redazione di un contratto preliminare;
mentre il prezzo non è affatto indicato, e solo si menziona l'importo di euro 1.400.000 come esborso massimo che CP_1
indica di volere considerare. Si tratta di una intesa di massima per un percorso di trattativa, prodromica financo rispetto alla stipula di un preliminare. Anche il patto del 10/3/2022, che richiama il precedente e lo ribadisce, aggiungendo la previsione di una prossima delibera sociale di di costituire un deposito CP_1
vincolato per euro 1.400.000, non può dirsi contenere un patto di acquisto, semplicemente rimandando esso al precedente del novembre 2021.
Gli accordi allegati comunque non impegnano positivamente la società ad alcun versamento di disponibilità utilizzabili dai promittenti venditori, e quello del 10/3/2022 accenna solamente al fatto che sarebbe stata in istruttoria nella società una delibera di costituzione di un “deposito vincolato” per euro
1.400.000. Pertanto, anche a ritenere che lo scritto del 10/3/22 contenga un impegno positivo relativamente a questa somma, anche ove vi fosse stata poi la delibera di costituire il deposito vincolato, secondo i patti i soci avrebbero potuto utilizzare la circostanza come mero fatto utile a tranquillizzare i creditori, e non avrebbero invece potuto disporre delle somme per tacitarli. Pertanto non può comunque dirsi che la indisponibilità delle somme possa avere fatto perdere la possibilità di definire singole pretese rivolte contro i soci (aspetto questo tutto da delineare e dimostrare).
Inewa comunque, con riguardo ai due scritti del novembre 2021 e del marzo 2022 osserva che essi furono sottoscritti dal suo amministratore privo di deleghe e di potere rappresentativo, e che ad essa i Per_1
medesimo dunque non sono attribuibili.
Il disposto dell'art. 2384 c.c. stabilisce la regola della sostanziale irrilevanza, per i terzi, delle limitazioni dei poteri del legale rappresentante, e non regola invece l'agire esterno degli amministratori privi di rappresentanza.
Come recita Cass. 12273/2016 invocata da parte attrice, che invero tratta direttamente il caso del liquidatore, “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10297 del 2010), «il
pagina 6 di 9 principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nel casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con
l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti”. La Corte prosegue, ed è questo il passaggio additato dalla parte, affermando che “tuttavia, anche in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.».
Non è però neppure allegato da parte attrice che secondo lo Statuto di fosse possibile conferire CP_2
a soggetti diversi dal Presidente la rappresentanza legale, né che fosse possibile comunque conferire poteri rappresentativi senza particolari formalità; la disciplina delle società in generale prevede figure particolari
(amministratore delegato, procuratore) i cui poteri sono conferiti con atti degli organi sociali da iscrivere al registro delle Imprese, e dunque non certo “senza particolari formalità“. Né parte attrice allega che lo fosse in realtà un amministratore di fatto, offrendo elementi di prova di una tale veste, la quale è Per_1 configurabile solo quando l'ingerenza nella gestione abbia carattere non occasionale e limitato, ma sia connotata di generalità e completezza (Cass. 1546/2022).
Nel presente caso ciò su cui parte attrice ha poggiato la sua fiducia nel consenso della società alla trattativa in corso e in particolare nella sottoscrizione dei due accordi è sostanzialmente la parola dello stesso anche relativamente al fatto di avere in corso o in programma consultazioni e delibere di Per_1
oltre che il coinvolgimento negli scambi di mail concretanti trattativa di soggetti ( CP_1 Pt_4 Pt_5
che in quanto titolari di mail a dominio “inewa” sebbene indicati da parte attrice come consulenti di CP_1
sono invece, più verosimilmente, dipendenti della convenuta, come da questa indicato. Il fatto che un amministratore si faccia coadiuvare da personale interno della società o anche da suoi consulenti non è affatto sufficiente a ingenerare nel terzo contraente l'incolpevole convincimento che costui, sebbene privo dei poteri rappresentativi come facilmente si poteva verificare da visura, fosse stato invece munito di tali poteri, o comunque operasse con l'avallo del legale rappresentante;
tanto più che si era in una semplice trattativa preliminare quale si deve qualificare quella trasfusa nei due scritti.
Né può ravvisarsi “fatto concludente” concretante ratifica nel fatto che la prima risposta promanante da
(e apparentemente non promanante da o dai due con lui dipendenti o consulenti coinvolti CP_1 Per_1
nelle trattative) alle sollecitazioni del difensore di parte attrice del 1/8/2022, sia stata una mail del
8/8/2022, non portante la indicazione in calce o nel dominio del soggetto fisico mittente, in cui la società
pagina 7 di 9 si limitava a fare osservazioni di contenuto sullo scritto del 26/3/2021, sottolineandone il carattere di intesa di massima, senza contestare da subito e per prima cosa il potere rappresentativo dello Per_1
Tale comportamento, la cui riconducibilità al legale rappresentante non è data, non ha alcuna univoca conducenza nel senso di ratificare la condotta dell'amministratore che aveva sottoscritto. Dal punto di vista della capacità di definire la questione, tanto la assenza di potere rappresentativo dello Per_1
quanto la assenza di impegno vincolante avevano, rispetto alla mail attorea del 1/8/2022 (che contestava la inadempienza ai patti e lamentava danni per la impossibilità di definire le pendenze con i creditori sociali) pari rilevanza e conclusività.
Né le prove orali offerte a sostegno della “rappresentanza” o della “ratifica” sono conducenti.
Essendo in questione propriamente la soggettività personale agente e decidente o ratificante, non sono affatto sufficientemente specifici i capitoli (7,8) con i quali si vuole provare che “ aveva manifestato CP_1 interesse” o “ intendeva”, dove ciò che manca è proprio la indicazione di quale fosse il soggetto al CP_1
quale si vuole ricondurre l'intenzione (ammesso che essa sia suscettibile di prova) o la manifestazione di interesse (ammesso che si possa definire specifica questa circostanza). Stesso per cap. 5 “ CP_1 confermava la propria volontà” senza indicazione del soggetto manifestante tale volontà (oltre che del modo di manifestazione e dei termini in cui si poneva la volontà, e della circostanza se a tale volontà fosse seguito un qualche accordo). Per il resto parte attrice rappresenta nei suoi capitoli propriamente l'attività dello e del personale citato nelle trattative con gli attori (e con il liquidatore di , Per_1 CP_1 CP_2
stesso), aspetto già commentato e non rilevante nel senso auspicato, capp. 1 e 2, e anche 6; Pt_1
mentre non sono rilevanti i capitoli afferenti l'acquisto in sede esecutiva e la ricezione in possesso dell'impianto da parte di o l'invio di mail prodotte e autonomamente valutabili (capp. 3,4). Ancora CP_1
relativi alle sole condotte dello e dunque irrilevanti i capp. 9,10,11. Generico il cap. 12 sugli Per_1
impegni dei soci con vari creditori (non sono indicati date, soggetti interloquenti, contenuti); il cap. 13 ancora si riferisce a iniziative dello e attiene ad ulteriori particolari dell'attività dello Per_1 Per_1
ritenute probatoria dell'intento - di lui - di concludere positivamente la trattativa con gli attori, e non è dunque conducente allo scopo di dimostrare l'incolpevole affidamento dei contraenti qui attori nella sua capacità di sottoscrivere gli accordi impegnando validamente la convenuta.
Si rigettano dunque le domande attoree, con il seguito delle spese, che si liquidano moderando, stante la mancata ammissione di prove e istruzione, quanto alla fase istruttoria e alla decisionale. Le difese della convenuta non hanno avuto alcuna articolazione correlata alla pluralità di attori, trattati – così come dalla loro stessa difesa - in modo indifferenziato. Il valore della lite determina contenuti aumenti rispetto al valore dell'ultimo scaglione.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite della convenuta, per euro 22.000,00 in compensi, 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/2/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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