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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13724/2024 RG, introdotta da
(PIEDIMONTE MATESE (CE), 30/03/1982), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. LONGOBARDI GAETANO;
(TELESE TERME (BN), 24/08/1977), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MARTONE FABIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto,
impegnandosi a mantenere tra loro un comportamento civile, leale e corretto nonché orientato esclusivamente alle eIGenze e necessità delle minori. Al
riguardo, le parti danno atto che la IG.ra continuerà a vivere Parte_1
nella suddetta casa coniugale, ove tuttora dimora unitamente alle figlie ed al marito, di proprietà esclusiva della stessa, identificata in Catasto al foglio
1042, particella 345, sub Piano 13, Cat. A/2, Classe Va, Vani 5,5, Rendita
766,94 (doc. 4) che sarà assegnata alla moglie e dove saranno stabiliti il domicilio e la residenza delle minori. Il dott. , attualmente Controparte_1
ancora dimorante nella casa coniugale, entro la metà del mese di ottobre,
lascerà definitivamente la stessa per trasferirsi in altro immobile che condurrà in affitto e che sarà successivamente comunicato alla moglie;
c) entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza personale o domicilio ove riterranno più opportuno e, a tal fine, anche ai fini dell'ottenimento della carta d'identità, valida per l'espatrio, o del passaporto, rilasciano, sin da ora, ampia dichiarazione di reciproco assenso al riguardo, consentendo l'iscrizione delle figlie minori e Persona_1
sul proprio documento ovvero impegnandosi a munirlo Persona_2
d'idoneo e valido documento per eventuali viaggi all'estero; d) le minori potranno viaggiare e/o spostarsi con ciascun genitore,
nell'ambito del territorio italiano (al di fuori dei propri luoghi abituali),
previa comunicazione all'altro genitore, mentre si potranno recare all'estero solo previo ed espresso accordo tra essi genitori;
e) stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così
come previsto dall'art. 337 sexies c.c., sarà obbligato a comunicare all'altro,
entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto eventuale cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio. Per
quanto riguarda le minori, invece, ogni ulteriore e diversa determinazione,
rispetto a quanto indicato nel presente atto, in ordine alla futura
PE PE collocazione, dimora, residenza e domicilio delle piccole e , dovrà
in ogni caso essere oggetto di specifico accordo tra i genitori;
f) le figlie minorenni , ad oggi di anni 6, e , Persona_1 Persona_2
ad oggi di anni 2, saranno affidate congiuntamente, dunque in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte loro di educarle ed istruirle;
gli stessi, pertanto, eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sulle bambine. Circa la loro collocazione, si
PE PE stabilisce d'intesa che le piccole ed continueranno a vivere - alle condizioni di cui appresso - prevalentemente con la madre , con Parte_1
conseguente residenza privilegiata presso la stessa in Roma all'immobile innanzi indicato;
g) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori (scuola, sport, tempo libero etc.) e, più in generale, ad ogni aspetto relativo alla vita delle stesse, dovrà essere presa di comune accordo tra essi genitori, i quali dovranno reciprocamente comunicare e consultarsi in merito a tutte le problematiche inerenti le bambine;
h) limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito;
i) le parti, inoltre, concordemente stabiliscono le seguenti condizioni inerenti alla casa coniugale ed al diritto di visita del padre nei confronti delle minori: - quanto alla casa coniugale, si specifica che la stessa, sita in Roma
alla Via Raffaello Morghen n. 18, come detto sarà assegnata a quest'ultima,
in godimento così della stessa e delle figlie minori conviventi. A tal proposito,
si ribadisce che il Dott. si allontanerà dalla stessa entro e non oltre PE1
il 15 ottobre 2024. In merito al detto immobile, i coniugi, di comune intesa,
si riservano di disciplinare in sede di divorzio l'eventuale trasferimento alle minori in esecuzione degli accordi di divorzio, con contratto a favore del terzo e costituzione del diritto di abitazione o usufrutto a favore della IG.ra
. Si pattuisce altresì che ogni eventuale debenza di tasse, Parte_1
imposte, oneri, spese di utenze, etc, anche pregressi e se intestati all'altro coniuge, sinora maturati e tanto fino al rilascio del marito della casa coniugale, saranno per espressa intesa corrisposti metà ciascuno tra i coniugi, dopodichè le stesse saranno ad esclusivo carico della , Parte_1
con esclusione di ogni contribuzione o responsabilità in merito dell'altro coniuge. - in ordine al finanziamento/prestito acceso per l'acquisto della detta casa coniugale di proprietà della IG.ra , si resta d'intesa Parte_1
che le rate dello stesso resteranno ad esclusivo carico del dott. , così PE1
come sinora in essere;
- in relazione al diritto di visita del padre nei confronti delle figlie, le parti preliminarmente concordano di lasciare massima libertà di frequentazione al dott. , che avrà facoltà di recarsi dalle stesse, nel PE1
caso, anche quotidianamente, sempre tenendo conto degli impegni personali e lavorativi dei coniugi nonché di quelli scolastici e ludici delle bambine. Ciò
posto, qualora dovessero invece al riguardo sorgere conflitti e/o difficoltà
ovvero problematiche nella relativa gestione, si pattuisce sin da ora, in ogni caso, il seguente diritto di visita minimo garantito per il padre nei confronti delle figlie minori, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti: * il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, ogni settimana, per due pomeriggi con conseguente pernottamento, giorni da indicarsi entro e non oltre il fine settimana precedente: nel dettaglio, il preleverà le bambine al PE1
termine del lavoro e le riaccompagnerà a scuola il giorno dopo ovvero,
durante il periodo non scolastico, presso la loro abitazione alle ore 08:30;
inoltre lo stesso terrà con se le figlie il primo ed il terzo weekend del mese,
dal venerdì alle ore 17,00 sino alla domenica alle ore 20,00 (con pernottamento delle minori presso il padre nell'abitazione in cui vivrà),
sempre nel rispetto e tenendo conto in merito della volontà delle piccole. *
PE PE durante le festività natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni, il
24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, nonché il 31
dicembre con uno ed il 1° gennaio con l'altro, ed ancora il 5 gennaio con uno ed il 6 gennaio con l'altro genitore, salvo negli altri giorni di vacanze natalizie la vigenza dell'ordinario diritto di visita;
tale sistema alternativo è
di comune accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al
PE PE quale e staranno, sempre ad anni alterni, con un genitore il sabato pre domenica delle palme e con l'altro la domenica delle Palme, nonché con uno la domenica di Pasqua e il lunedì in Albis con l'altro, salvo nei restanti altri giorni la vigenza dell'ordinario diritto di visita concordato;
* durante il PE PE periodo estivo, le minori e trascorreranno, nel periodo giugno settembre di ogni anno, tre settimane, anche non continuative, per le vacanze estive con ciascun genitore, concordate preventivamente tra i coniugi in relazione alle eIGenze delle minori nonché ai rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro, dandone preavviso entro il 31 maggio di ogni anno;
* in relazione alle singole festività rosse previste dal calendario
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), le bambine trascorreranno le ricorrenze alternate (es. 25 aprile con madre, 1°
maggio con il padre, e così via) per l'intera giornata, seguendo annualmente il criterio dell'alternanza, con orario 10:00 – 20:00; - possibilità per ciascun genitore di festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà (per il IG. ) e quella della mamma (per la IG.ra , PE1 Pt_1
unitamente alle ricorrenze ed agli anniversari propri e dei familiari, con le
PE PE figlie minori. Circa il compleanno e l'onomastico di e , invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata, se possibile,
separatamente a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti anche in ordine alla possibilità, nel caso da concordarsi,
di festeggiarla insieme;
- in caso di altre festività e/o ricorrenze familiari di un genitore (Es. matrimoni, battesimi, etc.), anche coincidenti con i giorni del diritto di visita del IG. , quest'ultimo potrà tenere con sé le minori e PE1
l'eventuale visita, conseguentemente non effettuata dal padre, verrà, di comune accordo tra essi coniugi, opportunamente anticipata o posticipata;
-
qualora il padre, per suoi indilazionabili motivi personali e/o di lavoro,
venisse a trovarsi nella condizione di non poter esercitare il proprio diritto di visita, secondo le modalità sopra previste, sarà tenuto ad avvisare - stante gli impegni professionali della Signora - il coniuge con congruo Pt_1 preavviso di almeno tre giorni e sarà in facoltà dello stesso recuperare, entro il mese di riferimento, le visite non effettuate, esercitando il relativo diritto in altri giorni da concordare a seconda degli impegni lavorativi con l'altro
PE genitore;
- le parti precisano che ad accompagnare e/o prelevare e
PE
a/da scuola potranno provvedere anche i nonni materni e paterni, in sostituzione, rispettivamente, della mamma e del papà, rilasciando così, sin da ora, apposita delega;
- durante i rispettivi giorni di visita durante il weekend, il padre avrà l'onere, se le bambine non avranno già prima
PE PE provveduto, di far eseguire a e i compiti scolastici assegnati dagli insegnanti, prima che rientrino presso l'abitazione materna;
- entrambi i coniugi non potranno recarsi presso le rispettive diverse abitazioni, se non soltanto su richiesta delle figlie per necessità inerenti alla vita delle stesse,
previo, tuttavia, l'indispensabile consenso, da parte del coniuge destinatario della visita, al relativo accesso dell'altro coniuge nella propria abitazione.
Consenso da manifestare in modo espresso ed a seguito di preventiva comunicazione a mezzo sms ovvero tramite servizio di messagistica istantanea “WhatsApp”; - in ordine al pernottamento, si stabilisce che bisognerà tenere, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà delle minori in merito;
- in ogni caso, essi coniugi potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione del figlio minore, in considerazione delle rispettive eIGenze
di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità
eventualmente concordate siano in ogni caso idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi del bambino;
- le parti danno atto di aver in ogni caso redatto, come per legge, apposito piano genitoriale,
indicante gli impegni e le attività quotidiane delle figlie relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, che qui si allega;
l) i IG.ri e stabiliscono, inoltre, che le Parte_1 Controparte_1
comunicazioni inerenti le minori potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggio tramite WhatsApp, limitando, tuttavia, tali rapporti esclusivamente alle eIGenze e problematiche riguardanti le bambine, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. Gli istanti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, presso cui scambiarsi notizie circa le figlie, e, comunque, ognuno dei due dovrà essere posto a conoscenza degli spostamenti dell'altro in località diverse da quelle abituali, quando avrà con sé le minori;
m) i ricorrenti s'impegnano a mantenere buoni i rapporti fra le figlie ed i nonni paterni e materni, permettendo che gli stessi possano frequentarle liberamente;
inoltre dichiarano di acconsentire, mediante, nel caso,
sottoscrizione di apposita delega, affinché i nonni, sia paterni che materni,
possano, se nelle loro possibilità e sempre in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere le nipoti presso la propria scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi che le stesse frequentano o andranno a frequentare;
n) il padre potrà comunicare telefonicamente ogni giorno, anche tramite videochiamate da effettuarsi obbligatoriamente sul telefono dell'altro genitore, con le figlie ed al contempo sarà diritto della madre sentire telefonicamente le bambine, anche tramite videochiamate da effettuarsi obbligatoriamente sul telefono dell'altro genitore che dovrà rendersi reperibile, quando il eserciterà il proprio diritto di visita;
PE1 p) il dott. svolge attualmente la professione di dentista Controparte_1
con collaborazioni in due strutture in Roma ed una in ES ER (BN),
mentre la IG.ra è attualmente impiegata presso il “Salone di Parte_1
bellezza Prestige, sito in Roma, Piazza Vincenzo Simoncelli, n. 25, con contratto a tempo indeterminato part-time (tre ore). Il non percepisce PE1
uno stipendio mensile fisso, essendo lavoratore autonomo con partita iva;
in ogni caso, le disponibilità reddituali dello stesso, nell'ultimo triennio, sono state le seguenti: per l'anno di imposta 2021 il reddito complessivo netto da lavoro autonomo è stato pari ad euro 28.951,00; per l'anno di imposta 2022
il reddito complessivo lordo da lavoro autonomo è stato pari ad euro
24.312,00 ed infine per l'anno di imposta 2023 il reddito complessivo lordo da lavoro autonomo è stato pari ad euro 41.776,00 (doc. 5), con saldo e giacenza media del conto corrente bancario degli ultimi tre anni, come da documentazione bancaria che qui si allega (doc. 6); circa le disponibilità
patrimoniali, invece, si rappresenta che lo stesso non è proprietario di alcun bene immobile;
lo stesso è altresì proprietario dell'autovettura AI
CS tg. GH799TA, nonché di un motociclo ER EG 250 tg.
DF48794 (doc. 7). Allo stato, ha a proprio carico i seguenti oneri e costi:
prestito contratto per acquisto della casa coniugale con rata mensile di circa
700,00 euro, costi vivi per spese di viaggio per collaborazione professionale in struttura di ES ER (circa 500 euro al mese), e spese casa paterna per alloggio sede lavorativa in ES ER (circa 150,00 euro al mese), a cui a breve dovranno essere aggiunti costi e canone di locazione mensile per immobile da condurre in affitto in Roma. La IG.ra , invece, Parte_1
percepisce uno stipendio mensile medio netto di Euro 400,00 circa;
le disponibilità reddituali della stessa, nell'ultimo triennio, sono state le seguenti: per l'anno di imposta 2022 il reddito personale è stato pari ad euro
3151,00; per l'anno di imposta 2023 il reddito personale netto è stato pari ad euro 696,00; infine per l'anno di imposta 2024 il reddito personale è stato pari ad euro 5088,00 (doc. 8), con saldo e giacenza media degli ultimi tre anni come da documentazione postale/bancaria che qui si allega pari ad
Euro 2389,00 per l'anno 2021, Euro 2763,38 per l'anno 2022 ed Euro
3845,64 per l'anno 2023 (doc. 9); circa le disponibilità patrimoniali, si rappresenta che la stessa è proprietaria esclusiva dell'immobile (attualmente casa familiare) sito in Roma alla Via Raffaello Morghen n. 18 nonché
dell'immobile C/2 sito in Faicchio (BN), Strada Provinciale, 83, Piedimonte,
del terreno adibito ad uliveto sito in Faicchio (BN), Strada Provinciale, 83,
Piedimonte, di mq 20,55 e del terreno “semin arbor”, situato sempre in
Faicchio (BN) di mq 34 (doc. 10). E' altresì proprietaria dell'autovettura
Lancia Y tg. GS474DC (doc. 11). Non ha, infine, allo stato, i seguenti oneri che gravano a proprio carico. Ciò detto, le parti, di comune accordo, essendo in ogni caso entrambe economicamente indipendenti e con autonoma capacità lavorativa, provvederanno personalmente al proprio sostentamento,
con rinunzia espressa e reciproca al mantenimento personale;
o) A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie minori, il IG. verserà alla moglie la complessiva somma Controparte_1
PE mensile di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 500,00 per ed euro
PE 500,00 per . La somma dovuta sarà rivalutabile annualmente al 100%
secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul codice IBAN conosciuto alle parti ed intestato a . Parte_1 p) stante allo stato una differenza reddituale tra le parti (cfr.
documentazione reddituale in atti), si pattuisce il pagamento dell'80% a carico del dott. e del 20% a carico della IG.ra delle spese PE1 Pt_1
straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie (a mero titolo di esempio, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche - quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzione, lezioni private, ecc.
- spese sportive, spese ludiche, etc.), così come dettagliatamente identificate ed indicate dal “Protocollo d'intesa spese straordinarie”, stipulato il
17.12.2014 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Roma, che qui,
debitamente sottoscritto, si allega in copia, costituendo in ogni suo punto -
anche nella ripartizione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento
- parte integrante e sostanziale del presente accordo. Dette spese straordinarie dovranno, come da suddetto Protocollo, essere preventivamente concordate tra essi coniugi, eccetto quelle considerate urgenti ed inevitabili. Il concorso di ciascuno avverrà mediante rimborso della propria quota a quello che ne abbia anticipato l'intero importo e previa esibizione delle ricevute e/o degli scontrini di spesa;
q) le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico inerente le figlie minori, sarà percepito, per espressa intesa, integralmente dal genitore collocatario , anche per la quota parte del padre e con espressa Parte_1
rinuncia in merito del IG. ; Controparte_1
r) in ordine alle autovetture innanzi già indicate, si dà atto che ognuno rimarrà nella titolarità e disponibilità dell'auto sinora in dotazione;
s) i coniugi, si riservano di disciplinare con separata scrittura a parte,
eventuali ulteriori rapporti patrimoniali, non espressamente oggetto del presente accordo, ovvero di specificarne determinati aspetti, relativi in ogni caso a questioni rimesse alla libera autonomia negoziale delle parti;
t) la presente convenzione sarà vincolante ed efficace tra le parti, e,
quest'ultime stabiliscono espressamente che i suoi effetti inizieranno a decorrere sin dal momento della sottoscrizione del presente atto;
u) le parti concordano che, come da recente giurisprudenza di legittimità, sarebbe auspicabile che eventuali nuove frequentazioni, non stabili, non venissero palesate alle minori, senza prima aver valutato il grado di maturità delle figlie e la loro propensione ad accogliere “nuove figure”
nella loro vita, ovvero andrebbe considerata la stabilità e la durata della nuova relazione, così da non confondere le figure genitoriali e creare traumi alle minori, tenendo, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà di quest'ultime (considerando altresì, allo stato, la tenera età delle stesse ed in particolare la non ancora compiuta padronanza di linguaggio della piccola
PE
). Le parti, inoltre, si impegnano a comunicarsi reciprocamente nuove frequentazioni con altri partner se nelle stesse verranno coinvolte le minori.
Quanto innanzi si stabilisce soprattutto a tutela della secondogenita;
w) i IG.ri e , a parte quanto indicato nel Controparte_1 Parte_1
presente accordo e salva la sua puntuale esecuzione, dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente ai rapporti patrimoniali tra gli stessi esistenti in costanza di matrimonio sino alla data odierna, avendone altresì con il presente atto definitivamente regolato tutti i detti aspetti e non avendo, tra l'altro, più alcun bene mobile o immobile ovvero libretti postali, conti correnti o somme di danaro da dividere, con la precisazione che ad oggi esiste un libretto di risparmio
PE cointestato tra la IG.ra e la figlia TA (ove sono Parte_1 stati versati regali delle passate ricorrenze), con vincolo pupillare, che sarà
materialmente custodito dal genitore collocatario e le cui somme saranno di
PE esclusiva spettanza, come per legge, di al raggiungimento della maggiore età.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13724/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(PIEDIMONTE MATESE (CE), 30/03/1982) e Controparte_2
(BN), 24/08/1977) relativamente al matrimonio contratto
[...]
in Faicchio in data 28/06/2014, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Faicchio al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2014, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi