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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1141/2022 R.G.A.C., promossa da quale socio unico della cancellata società CV s.r.l. in Parte_1
liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Dragani e Avv. Cristian Catapano,
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Massignani,
APPELLATO
per la riforma della sentenza n. 1370/22, resa dal Tribunale di PE, pubblicata in data 18 ottobre 2022.
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle conclusioni dei rispettivi atti di causa.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza in pari data tratteneva la causa in decisione senza termini, avendo le parti rinunciato agli stessi con le note di udienza.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 1370/2022 pubblicata in data 18 ottobre 2022 il Tribunale di
PE decideva in ordine a domanda proposta da CV s.r.l. in liquidazione nei confronti di per inadempimento al contratto di polizza n. Controparte_1
350153786 per mancato pagamento dell'indennizzo dei danni patiti per un furto subito in data 12 febbraio 2016 nei locali del proprio magazzino.
La compagnia assicurativa in primo grado aveva eccepito la tardività della denuncia di sinistro, la mancanza di prova del furto e dei danni subiti.
Svolta attività istruttoria la causa veniva decisa.
2)La sentenza di primo grado. Con la sentenza impugnata il Tribunale di PE rigettava la domanda.
Rilevava il primo giudice come la compagnia convenuta, oltre a nutrire dubbi sull'accadimento stesso del furto, aveva eccepito la tardività della denuncia di sinistro, essendo previsto nella polizza che in caso di sinistro l'assicurato deve entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'autorità giudiziaria o Polizia e alla
Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno, quindi presentare alla società, entro 5 giorni dalla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore.
Nel caso di specie osservava il primo giudicante che, a fronte dell'avvenuto furto in data
12 febbraio 2016, la denuncia alla Questura era stata fatta in data 3 marzo 2016 con allegata elencazione della merce asseritamente sottratta da ignoti, mentre la denuncia all'Agenzia Generali di Chieti inoltrata in data 4 marzo 2016 non conteneva tale elencazione.
Inoltre in sede di sopralluogo del perito della assicurazione in data 8 aprile 2016, il rappresentante della CV s.r.l. dichiarava che il danno era da quantificare, facendo riferimento solo all'elenco depositato in Questura, ma mai alla Compagnia.
Solo con la raccomandata dell'Avv. alla Compagnia del 19 gennaio CP_2
2018 veniva quantificato il valore dei beni sottratti in un importo pari ad € 42.641,06.
pag. 2/9 Si riteneva pertanto violata la seconda parte della disposizione contrattuale che prevede che l'assicurato presenti alla Compagnia entro cinque giorni dalla denuncia un elenco particolareggiato delle cose distrutte o danneggiate con l'indicazione del loro valore.
Il Tribunale di primo grado, richiamato il dettato dell'art. 1913 c.c. e 1915 c.c. e l'interpretazione giurisprudenziale in tema di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso, riteneva provato, in ragione del succedersi delle continue e reiterate omissioni protrattesi per due anni, dal produrre elenco dettagliato della merce rubata e del loro valore, che tale omissione e inadempimento fossero intenzionale, non occorrendo provare un intento fraudolento dell'assicurato.
Inoltre evidenziava il Tribunale come possa ragionevolmente ritenersi che la consapevole violazione dell'obbligo di avviso, sottoforma di elenco della merce rubata e del suo valore, avesse determinato un'alterazione delle possibilità di accertamento delle modalità di verificazione dell'evento da parte della compagnia, tale da giustificare la sanzione di cui all'art. 1915 comma 1 c.c., della perdita dell'indennità.
In conclusione il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellato.
3)Appello. Avverso la sentenza suddetta proponeva appello quale Parte_1
socio unico della cancellata CV s.r.l. in liquidazione.
3.1) Preliminarmente l'appellante sottolineava la proprio legittimazione quale socio all'esito della cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 13 settembre 2022, prima dell'udienza fissata per la discussione, avvenuta in data 11 ottobre 20922 e quindi della sentenza impugnata. Al riguardo l'appellante richiamava le sentenze della Suprema Corte successive a quella emessa a Sezioni Unite del 12 marzo
2013 n. 6070, secondo cui non poteva ritenersi che la cancellazione della società significasse sempre rinuncia a far valere quei diritti di credito per i quali pendevano giudizi di accertamento, dovendo darsi la prova certa di una tale volontà di rinuncia, potendo in caso contrario il socio quale successore essere legittimato a proseguire il giudizio instaurato dalla società.
3.2) L'appellante si doleva poi della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'allegazione dell'elenco merce alla denuncia alla Compagnia fosse una circostanza non pag. 3/9 contestata tra le parti, se non tardivamente in sede di scritti conclusionali, quindi dovendosi ritenere tale circostanza del tutto provata.
3.3) Ci si doleva poi della violazione degli artt. 1913, 1915 e 1932 c.c. nella parte in cui si era ritenuto dolosa l'omessa asserita trasmissione alla Compagnia dell'elenco specifico della merce rubata e del suo valore.
Nello specifico si rilevava come nell'immediatezza del furto la società aveva avvisato il proprio assicuratore di riferimento, , il quale era intervenuto sul Controparte_3
luogo del fatto, asserendo di aver aperto il sinistro e di attendere la documentazione integrativa dello stesso.
Pertanto la assicurazione era stata messa in grado tempestivamente di poter fare le proprie verifiche ed attivarsi secondo le disposizioni contrattuali.
Si ripercorrevano pertanto gli accadimenti come emergenti dagli atti e dalle testimonianze raccolte in primo grado, evidenziando come il primo giudice avesse del tutto travisato i fatti come emergenti.
Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle pretese avanzate in primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
3.4) Si costituiva la società sollevando preliminarmente eccezione Controparte_1
di inammissibilità dell'appello.
Rilevava in particolare l'appellata che la società attrice di primo grado era stata cancellata dal registro delle imprese in data antecedente l'udienza di discussione e l'emissione della sentenza impugnata, cosicchè l'appello era stato depositato dal socio qualificatosi come “succeduto alla società cessata e cancellata”.
Al riguardo l'appellato ricordava il dettato della giurisprudenza di legittimità espresso da Cassazione a Sezioni Unite del 12 marzo 2013 n. 6070, secondo cui non potevano essere oggetto di successione dalla società al socio le mere pretese, cioè i crediti né certi, né liquidi, come quelli oggetto di giudizio, in quanto in tale situazione la decisione del liquidatore di non aspettare l'esito della causa ma di procedere alla cancellazione ed estinzione del giudizio doveva interpretarsi come una volontà di rinuncia a tale credito preteso.
pag. 4/9 Dal venir meno pertanto del credito oggetto di giudizio, deve ritenersi essere venuta meno la successione in tale diritto del singolo socio, quindi la sua legittimazione a proporre appello, che deve quindi dichiararsi inammissibile.
La conferma di tale volontà di rinuncia, emergeva, secondo l'appellato, dagli atti relativi alla liquidazione cioè bilancio finale di liquidazione del 31 agosto 2022 e verbale di assemblea ordinaria del 31 agosto 2022 nei quali non si fa menzione alcuna della causa in esame e della possibilità di una posta attiva, dando atto nel bilancio finale il liquidatore di aver dato seguito al proprio incarico “provvedendo alle scritture contabili di azzeramento delle poste inesigibili o prescritte”.
Nel merito l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza con vittoria di spese.
4)Motivi della decisione.
4.1) Questa Corte preliminarmente osserva come l'eccezione sollevata dall'appellante di inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto non legittimato per non essere titolare del credito non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa, rilevabile anche d'ufficio, quindi non subordinata ad alcun termine processuale per essere sollevata, attenendo alla legittimazione attiva.
4.2) La Corte ritiene quindi di dover affrontare la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società appellante.
La questione da accertare è se con l'avvenuta cancellazione della società appellante dal registro delle imprese, che comporta estinzione della società, il socio della stessa sia succeduto nelle pretese creditorie della società e possa quindi agire in giudizio, in questo caso proporre appello, per far ottenere il riconoscimento di propri asseriti crediti.
Risulta dagli atti, per avere depositato parte appellante la visura storica, che la società attrice in liquidazione è cessata ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13 settembre 2022, prima dell'udienza di discussione (tenutasi in data 11 ottobre 2022) e prima dell'emissione della sentenza di primo grado.
Tale cessazione, quindi precedente all'atto di appello, ai sensi del novellato art. 2495
c.c., ha comportato l'estinzione della società, dovendosi ritenere per costante pag. 5/9 interpretazione giurisprudenziale che la norma, che contempla solo le società di capitali, si riferisca con evidenza anche alle società di persone. D'altra parte tale interpretazione seguita sin dall'entrata in vigore il 01 gennaio 2004 dell'art.4 del D. lvo 17 gennaio
2003 n. 6, è stata avallata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 4060 del 22 febbraio 2010 che ha chiarito “in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 c.c., secondo comma c.c. come modificato dall'art. 4 D.lvo 17 gennaio 2003 n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lvo n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore”.
Pertanto alla data del 13 settembre 2022 con la cancellazione per scioglimento deve ritenersi estinta.
Quanto alla possibilità degli ex soci, in questo caso del socio unico, di far valere quale successore, le pretese attive della società e quindi i crediti della stessa, deve osservarsi come secondo il costante orientamento giurisprudenziale, avallato fin dalla decisione della Cassazione a Sezioni Unite del 12 marzo 2013 n. 6070: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
pag. 6/9 inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Appare pertanto evidente come le mere pretese, consistenti come nel caso di specie in crediti né certi né liquidi, in quanto oggetto di accertamento giudiziale in causa pendente, non possano essere oggetto di successione dalla società al socio, ma debbono presumersi rinunciati sulla base della scelta del liquidatore o dei soci che, pur pendente un giudizio, hanno scelto di cancellare la causa dal registro delle imprese e di decretarne quindi la cessazione.
A fronte di tale presunzione di rinuncia, parte appellante ha citato alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità che rilevano come dalla cancellazione della società non possa presumersi necessariamente la rinuncia alla pretesa creditoria pendente in giudizio, dovendosi ad esempio interpretare il fatto di riassumere il giudizio da parte dell'ex socio proprio in senso contrario come volontà di perseguire le suddette pretese mai rinunciate.
Tuttavia questa Corte osserva come la maggior parte delle decisioni della Suprema
Corte si siano poste nel solco di quella delle Sezioni Unite, con orientamento che questa
Corte condivide, come da ultimo la sentenza della Cassazione n. 24246 del 9 agosto
2023 che ha confermato l'orientamento prevalente chiarendo che: “L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio”.
pag. 7/9 Peraltro, parte appellante non ha dato prova di una volontà diversa da parte del liquidatore rispetto a quella di rinuncia con la cancellazione alle pretese incerte ed illiquide, non potendo arguirsi tale elemento dalla mera proposizione dell'appello.
Anzi dagli elementi documentali in atti si evince proprio un intendimento contrario, considerato che nell'ultimo bilancio di liquidazione del 31 agosto 2022 non si menziona la presente causa e nel verbale di assemblea ordinaria della stessa data 31 agosto 2022 il liquidatore dava atto di aver eseguito il proprio incarico provvedendo alle scritture contabili di azzeramento delle poste inesigibili o prescritte, lasciando intendere non volere lasciare alcuna pendenza in sospeso, manifestazione di volontà in linea con la rinuncia a pretese creditorie ancora sub iudice.
Da ultimo deve notarsi come militi in tal senso anche il fatto di avere cancellato la società proprio in concomitanza dell'udienza di discussione finale della causa, poco prima quindi della definizione con la sentenza, avendo all'evidenza scelto di non aspettare l'esito ormai prossimo della decisione, preferendo azzerare ogni pendenza e cessare la società.
Pertanto deve concludersi ritenendo sussistere il difetto di legittimazione attiva dell'appellante per insussistenza del credito vantato, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto.
Stante l'evoluzione della giurisprudenza e l'esistenza di pronunce in parte confliggenti con l'orientamento prevalente, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_1
socio unico della cancellata società CV s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza n.
1370/22 resa dal Tribunale di PE pubblicata in data 18 ottobre 2022, nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1
provvede:
• Dichiara l'appello inammissibile;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 8/9 Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 su relazione della Dott.
Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 9/9