Sentenza breve 12 settembre 2025
Decreto collegiale 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 12/09/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto da:
CA AM, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Cittalia – Fondazione dell’Anci sulle Politiche Sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza, non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
della cessazione della misura di accoglienza;
del silenzio rifiuto sulle misure di accoglienza per i titolari di protezione nel Sistema Sai;
e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale nonché per violazione degli obblighi in materia di accoglienza dei titolari di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con " sentenza in forma semplificata ”, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, e dato avviso alle parti in udienza;
RILEVATO che l’amministrazione intimata ha dichiarato che a seguito della richiesta del 7.05.2025 del Coos Marche in data 10.07.2025 il ricorrente è stato inserito nel Sai ordinario;
CONSIDERATO:
- che il ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha affermato di non aver più interesse a coltivare il presente ricorso, che per tale ragione, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.c) c.p.a.;
- che, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate ed al comportamento dell’amministrazione intimata, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;
-che sussistono i presupposti per confermare la decisione con cui la Commissione deputata a delibare in via anticipata ha ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, in ragione della non manifesta infondatezza di taluna delle questioni trattate suscettibili di approfondimento nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Manda alla Segreteria per la fissazione di una camera di consiglio ove delibare sull’istanza di liquidazione parcella per gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO