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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 14431/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. SAMMARCO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “IN VIA PRIN LE: accertare e dichi a dei requisiti ex art. 30 c. 1 lett. B) – C) nei confronti del sig. ed il Parte_1 diritto del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingi c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L. 20/23 – nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile e che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 16.10.2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, co. 1 lett. B) – C) d in subordine il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, 1.2, TUI ante riforma, impugnando il provvedimento del Questore della Provincia di emesso il CP_1
21.2.2024 e notificatogli il 26.9.2024 con il quale gli era negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugato con cittadina extracomunitaria regolare sul territorio.
Pag. 2 di 22 2. Il provvedimento di rigetto dà atto che il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile il 6 giugno 2018 alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro
18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 e resistenza a pubblico ufficiale e in data 21 novembre 2013 alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa sempre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò si richiama la pendenza di un ulteriore procedimento per il reato di danneggiamento e rissa con udienza fissata a maggio 2024.
Pag. 3 di 22 Il Questore, evidenziando la pericolosità dell'istante, l'ha ritenuta ostativa al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Pag. 4 di 22 Pag. 5 di 22 3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando, in fatto:
Pag. 6 di 22 a) La lontananza nel tempo dei precedenti: i reati sono stati commessi nel 2009 e nel
2016;
Pag. 7 di 22 b) La permanenza sul territorio nazionale da oltre 22 anni;
Pag. 8 di 22 c) La presenza di legami familiari in Italia dove si trova la moglie e la figlia minore con cui vive;
Pag. 9 di 22 d)
L'assenza di legami con il Paese d'origine;
Pag. 10 di 22 e) L'adeguatezza dei redditi e dell'abitazione familiare.
Pag. 11 di 22 In merito all'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale italiano è stato evidenziato il conseguimento del diploma di licenza media, la partecipazione a corsi e tirocini professionali e lo svolgimento – nel periodo in cui è stato regolare – di regolare attività lavorativa.
4. Regolarmente instaurato il contraddittorio, il non si è Controparte_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione (certificato del casellario giudiziale, carichi pendenti e AFIS), l'audizione del ricorrente (“sono in Italia da quasi 21 anni;
sono stato regolare grazie al permesso per cure mediche a seguito della gravidanza di mia moglie e della nascita della bambina. Quindi complessivamente ho avuto due permessi di soggiorno per 6 mesi ciascuno. Poi ho chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari che mi hanno rigettato e che qui ho impugnato. In questo periodo ho lavorato. Negli altri 19 anni ho lavorato in nero. Per quanto riguarda i reati commessi sono stato in carcere complessivamente 8 anni;
le condanne sono state interamente espiata. Sono libero da 4 anni In carcere ho lavorato e anche come semilibero. In questo momento non ho un lavoro. L'ultimo lavoro in regola è finito il 30 gennaio 2023. Mia moglie lavora come badante. Viviamo in affitto e paghiamo 600 euro. L'ultimo fatto penalmente rilevante risale al 2016. Viviamo a ) nonché la testimonianza della CP_1
moglie (“sono la moglie del ricorrente, ci siamo sposati il 23 gennaio 2021; ci siamo conosciuti nel
2020. Viviamo insieme e abbiamo una bambina nata il [...]. Lavoro in regola come assistente agli anziani. Mio marito ha avuto il permesso di soggiorno quando ero in gravidanza e dopo per altri 6 mesi. In quel periodo ha lavorato in regola quasi per un anno. Sono a conoscenza dei problemi che mio marito ha avuto con la giustizia. Da quanto mi risulta il procedimento di cui chiede conto è relativo ad un episodio che si è verificato quando era detenuto a quindi CP_1 prima del 2020. La bambina sta a casa con mio marito, lui la porta all'asilo e la va a prendere. La bambina è molto legata al papà. Siccome io ho subito ripreso il lavoro il rapporto tra la bambina e il papà è molto solido”).
Pag. 12 di 22 Pag. 13 di 22 6. A seguito della discussione, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Pag. 14 di 22 ***
Pag. 15 di 22 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 30 lett. b)-c) D.lgs.
n. 286/1998 in quanto coniuge di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.
In questa sede, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a beneficiare, in via principale, di quest'ultimo permesso di soggiorno, ovvero, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 16 di 22 Pag. 17 di 22 8. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) nonché all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal
D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”). Dunque, per la presenza della domanda subordinata, si procede con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., in composizione collegiale ex art. 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Pag. 18 di 22 9. Le domande volte all'accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 lett. b)-c) D.lgs. n. 286/1998, ovvero, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 devono ritenersi preliminarmente ammissibili. La prima, in quanto il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari è stato espressamente negato dal Questore in ragione della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente. Allo stesso modo, può affermarsi che per le medesime ragioni di pericolosità sociale, il Questore abbia implicitamente negato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, nella specie, per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, norma che tollera un minor grado di pericolosità del richiedente.
E ciò alla luce del tenore complessivo del diniego e avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998, letto alla luce della declaratoria incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 202/2013. Difatti, la disposizione impone, in caso di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo per permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami sul territorio dello Stato, di tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tale norma, in combinato disposto con l'art. 5 co. 9 D.lgs. n. 286/1998, consente, a determinate condizioni, di rilasciare un diverso tipo di permesso di soggiorno in favore dello straniero che non abbia i requisiti necessari per il rilascio, il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno specificamente richiesto, purché la pubblica autorità disponga di elementi sufficienti per rilasciarlo. Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi che il Questore abbia ritenuto del tutto carenti i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del diverso titolo di soggiorno per la protezione speciale nella versione previgente (essendo la domanda stata avanzata nel 2021), nonostante la lunga permanenza in Italia e la presenza di legami familiari sul territorio, in ragione delle medesime ragioni sottese al diniego di rilascio del titolo in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolare, ossia della pericolosità sociale del richiedente.
Pag. 19 di 22 10. Tanto premesso, il ricorrente chiede in via principale l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolare sul territorio italiano.
11. Il provvedimento impugnato, omettendo ogni contestazione in merito alla sussistenza degli ulteriori elementi (rapporto di coniugio con straniera regolare, entità del reddito e adeguatezza dell'immobile), ha negato il diritto sul presupposto della ritenuta pericolosità dell'istante. Orbene, l'accertamento giurisdizionale in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che delimita il thema decidendum (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019) mentre gli ulteriori profili devono ritenersi non contestati.
E' allora doveroso passare alla valutazione della pericolosità sociale.
Il ricorrente risulta gravato da due precedenti per delitti in materia di stupefacenti, il primo commesso nel 2009 e il secondo, unitamente al delitto di resistenza a p.u., nel
2016. In entrambi i casi la pena irrogata è stata significativa: anni 4 e mesi 4 la prima volta, anni 4 e mesi 8 la seconda, a cui si aggiunge la pena pecuniaria. Il ricorrente ha espiato interamente la pena nel 2020. E uscito dal carcere ha sposato la cittadina extracomunitaria madre della bambina che ha avuto nel 2021. Ad oggi è libero da 4 anni.
Non risulta che dal 2016 si sia reso responsabile di altri illeciti. L'episodio citato nel provvedimento impugnato relativo a danneggiamento e rissa per il quale avrebbe dovuto tenersi l'udienza nel 2024 non risulta dal certificato dei carichi pendenti, né dal certificato del casellario aggiornato. Potrebbe trattarsi di una vicenda che ha visto coinvolto l'istante durante la detenzione nella casa circondariale di ma dalla CP_1
documentazione acquisita non si è ottenuta conferma.
Il ricorrente in ogni caso, sicuramente da quando ha espiato la pena e quindi dal 2020, non solo non ha commesso altri illeciti ma si è sposato, è diventato padre e, quando ha potuto perché in possesso di un titolo (permesso di soggiorno legato alla gravidanza e alla nascita della figlia), ha svolto regolare attività lavorativa.
In buona sostanza dalla valutazione congiunta di quanto sopra, mentre non si può escludere una residua pericolosità del ricorrente che è andata scemando con il passare del tempo dall'ultima condanna ad oggi, deve tuttavia prendersi atto di un abbandono
Pag. 20 di 22 dell'opzione delittuosa che ha caratterizzato la permanenza del ricorrente nel periodo antecedente al matrimonio e alla paternità.
Comunque va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la ancor tenera età della bambina nata nel 2021 e il suo diritto a mantenere una relazione con il padre. Nulla può far dubitare dell'effettività del legame familiare intercorrente tra l'odierno istante, da un lato, e la bambina e la moglie, dall'altro.
Quanto ai legami con il Paese d'origine, il ricorrente ormai è lontano da oltre vent'anni con l'effetto che necessariamente essi saranno affievoliti almeno in parte.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della collettività avuto riguardo, si ripete, al giudizio positivo sulla prognosi criminosa dell'istante che risulta aver preso le distanze dalla vita pregressa caratterizzata dalla commissione di reati.
Nel caso di specie si ritiene che la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appia legittima con riferimento ai criteri dell'attualità, della proporzionalità e dell'adeguatezza.
E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Il ricorso pertanto merita accoglimento. La domanda subordinata resta assorbita.
Pag. 21 di 22 In considerazione della natura delle questioni affrontate e della contumacia della resistente, nulla si dispone in merito alle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.
Nulla sulle spese.
Bologna, 6 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 14431/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. SAMMARCO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
[...]
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “IN VIA PRIN LE: accertare e dichi a dei requisiti ex art. 30 c. 1 lett. B) – C) nei confronti del sig. ed il Parte_1 diritto del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la sussistenza di una causa di inespellibilità o comunque di una causa di non respingi c.
1.1 DLGS 286/98 – ante riforma D.L. 20/23 – nei confronti del sig. ed il diritto Parte_1 del medesimo di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile e che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 16.10.2024, ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, co. 1 lett. B) – C) d in subordine il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, 1.2, TUI ante riforma, impugnando il provvedimento del Questore della Provincia di emesso il CP_1
21.2.2024 e notificatogli il 26.9.2024 con il quale gli era negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniugato con cittadina extracomunitaria regolare sul territorio.
Pag. 2 di 22 2. Il provvedimento di rigetto dà atto che il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile il 6 giugno 2018 alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro
18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 e resistenza a pubblico ufficiale e in data 21 novembre 2013 alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa sempre per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Oltre a ciò si richiama la pendenza di un ulteriore procedimento per il reato di danneggiamento e rissa con udienza fissata a maggio 2024.
Pag. 3 di 22 Il Questore, evidenziando la pericolosità dell'istante, l'ha ritenuta ostativa al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
Pag. 4 di 22 Pag. 5 di 22 3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando, in fatto:
Pag. 6 di 22 a) La lontananza nel tempo dei precedenti: i reati sono stati commessi nel 2009 e nel
2016;
Pag. 7 di 22 b) La permanenza sul territorio nazionale da oltre 22 anni;
Pag. 8 di 22 c) La presenza di legami familiari in Italia dove si trova la moglie e la figlia minore con cui vive;
Pag. 9 di 22 d)
L'assenza di legami con il Paese d'origine;
Pag. 10 di 22 e) L'adeguatezza dei redditi e dell'abitazione familiare.
Pag. 11 di 22 In merito all'inserimento del ricorrente nel tessuto sociale italiano è stato evidenziato il conseguimento del diploma di licenza media, la partecipazione a corsi e tirocini professionali e lo svolgimento – nel periodo in cui è stato regolare – di regolare attività lavorativa.
4. Regolarmente instaurato il contraddittorio, il non si è Controparte_1
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione (certificato del casellario giudiziale, carichi pendenti e AFIS), l'audizione del ricorrente (“sono in Italia da quasi 21 anni;
sono stato regolare grazie al permesso per cure mediche a seguito della gravidanza di mia moglie e della nascita della bambina. Quindi complessivamente ho avuto due permessi di soggiorno per 6 mesi ciascuno. Poi ho chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari che mi hanno rigettato e che qui ho impugnato. In questo periodo ho lavorato. Negli altri 19 anni ho lavorato in nero. Per quanto riguarda i reati commessi sono stato in carcere complessivamente 8 anni;
le condanne sono state interamente espiata. Sono libero da 4 anni In carcere ho lavorato e anche come semilibero. In questo momento non ho un lavoro. L'ultimo lavoro in regola è finito il 30 gennaio 2023. Mia moglie lavora come badante. Viviamo in affitto e paghiamo 600 euro. L'ultimo fatto penalmente rilevante risale al 2016. Viviamo a ) nonché la testimonianza della CP_1
moglie (“sono la moglie del ricorrente, ci siamo sposati il 23 gennaio 2021; ci siamo conosciuti nel
2020. Viviamo insieme e abbiamo una bambina nata il [...]. Lavoro in regola come assistente agli anziani. Mio marito ha avuto il permesso di soggiorno quando ero in gravidanza e dopo per altri 6 mesi. In quel periodo ha lavorato in regola quasi per un anno. Sono a conoscenza dei problemi che mio marito ha avuto con la giustizia. Da quanto mi risulta il procedimento di cui chiede conto è relativo ad un episodio che si è verificato quando era detenuto a quindi CP_1 prima del 2020. La bambina sta a casa con mio marito, lui la porta all'asilo e la va a prendere. La bambina è molto legata al papà. Siccome io ho subito ripreso il lavoro il rapporto tra la bambina e il papà è molto solido”).
Pag. 12 di 22 Pag. 13 di 22 6. A seguito della discussione, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Pag. 14 di 22 ***
Pag. 15 di 22 7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena, con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 30 lett. b)-c) D.lgs.
n. 286/1998 in quanto coniuge di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.
In questa sede, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a beneficiare, in via principale, di quest'ultimo permesso di soggiorno, ovvero, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pag. 16 di 22 Pag. 17 di 22 8. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) nonché all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal
D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”). Dunque, per la presenza della domanda subordinata, si procede con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., in composizione collegiale ex art. 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Pag. 18 di 22 9. Le domande volte all'accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 lett. b)-c) D.lgs. n. 286/1998, ovvero, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 devono ritenersi preliminarmente ammissibili. La prima, in quanto il rilascio del titolo di soggiorno per motivi familiari è stato espressamente negato dal Questore in ragione della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente. Allo stesso modo, può affermarsi che per le medesime ragioni di pericolosità sociale, il Questore abbia implicitamente negato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, nella specie, per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, norma che tollera un minor grado di pericolosità del richiedente.
E ciò alla luce del tenore complessivo del diniego e avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998, letto alla luce della declaratoria incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 202/2013. Difatti, la disposizione impone, in caso di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo per permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami sul territorio dello Stato, di tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo
Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tale norma, in combinato disposto con l'art. 5 co. 9 D.lgs. n. 286/1998, consente, a determinate condizioni, di rilasciare un diverso tipo di permesso di soggiorno in favore dello straniero che non abbia i requisiti necessari per il rilascio, il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno specificamente richiesto, purché la pubblica autorità disponga di elementi sufficienti per rilasciarlo. Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi che il Questore abbia ritenuto del tutto carenti i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del diverso titolo di soggiorno per la protezione speciale nella versione previgente (essendo la domanda stata avanzata nel 2021), nonostante la lunga permanenza in Italia e la presenza di legami familiari sul territorio, in ragione delle medesime ragioni sottese al diniego di rilascio del titolo in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolare, ossia della pericolosità sociale del richiedente.
Pag. 19 di 22 10. Tanto premesso, il ricorrente chiede in via principale l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolare sul territorio italiano.
11. Il provvedimento impugnato, omettendo ogni contestazione in merito alla sussistenza degli ulteriori elementi (rapporto di coniugio con straniera regolare, entità del reddito e adeguatezza dell'immobile), ha negato il diritto sul presupposto della ritenuta pericolosità dell'istante. Orbene, l'accertamento giurisdizionale in questa sede è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che delimita il thema decidendum (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019) mentre gli ulteriori profili devono ritenersi non contestati.
E' allora doveroso passare alla valutazione della pericolosità sociale.
Il ricorrente risulta gravato da due precedenti per delitti in materia di stupefacenti, il primo commesso nel 2009 e il secondo, unitamente al delitto di resistenza a p.u., nel
2016. In entrambi i casi la pena irrogata è stata significativa: anni 4 e mesi 4 la prima volta, anni 4 e mesi 8 la seconda, a cui si aggiunge la pena pecuniaria. Il ricorrente ha espiato interamente la pena nel 2020. E uscito dal carcere ha sposato la cittadina extracomunitaria madre della bambina che ha avuto nel 2021. Ad oggi è libero da 4 anni.
Non risulta che dal 2016 si sia reso responsabile di altri illeciti. L'episodio citato nel provvedimento impugnato relativo a danneggiamento e rissa per il quale avrebbe dovuto tenersi l'udienza nel 2024 non risulta dal certificato dei carichi pendenti, né dal certificato del casellario aggiornato. Potrebbe trattarsi di una vicenda che ha visto coinvolto l'istante durante la detenzione nella casa circondariale di ma dalla CP_1
documentazione acquisita non si è ottenuta conferma.
Il ricorrente in ogni caso, sicuramente da quando ha espiato la pena e quindi dal 2020, non solo non ha commesso altri illeciti ma si è sposato, è diventato padre e, quando ha potuto perché in possesso di un titolo (permesso di soggiorno legato alla gravidanza e alla nascita della figlia), ha svolto regolare attività lavorativa.
In buona sostanza dalla valutazione congiunta di quanto sopra, mentre non si può escludere una residua pericolosità del ricorrente che è andata scemando con il passare del tempo dall'ultima condanna ad oggi, deve tuttavia prendersi atto di un abbandono
Pag. 20 di 22 dell'opzione delittuosa che ha caratterizzato la permanenza del ricorrente nel periodo antecedente al matrimonio e alla paternità.
Comunque va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la ancor tenera età della bambina nata nel 2021 e il suo diritto a mantenere una relazione con il padre. Nulla può far dubitare dell'effettività del legame familiare intercorrente tra l'odierno istante, da un lato, e la bambina e la moglie, dall'altro.
Quanto ai legami con il Paese d'origine, il ricorrente ormai è lontano da oltre vent'anni con l'effetto che necessariamente essi saranno affievoliti almeno in parte.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della collettività avuto riguardo, si ripete, al giudizio positivo sulla prognosi criminosa dell'istante che risulta aver preso le distanze dalla vita pregressa caratterizzata dalla commissione di reati.
Nel caso di specie si ritiene che la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appia legittima con riferimento ai criteri dell'attualità, della proporzionalità e dell'adeguatezza.
E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Il ricorso pertanto merita accoglimento. La domanda subordinata resta assorbita.
Pag. 21 di 22 In considerazione della natura delle questioni affrontate e della contumacia della resistente, nulla si dispone in merito alle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 terdecies c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto marito di cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante.
Nulla sulle spese.
Bologna, 6 febbraio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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