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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4969 /2021
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 10/04/2025. È comparso per parte opposta l'avv. FILIPPO SCIUTO il quale si riporta alle precisazioni delle conclusioni rese a verbale del 12 luglio 2024 e cioè precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione precisando che l'importo richiesto è di € 19.500,00 in quanto la somma di € 31487,49 indicato nella conclusione della comparsa è frutto di errore materiale.
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Esaurita la discussione il G.I. alle ore 16.40 pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
*****************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 10/04/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4969 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto somministrazione
TRA
(CF: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Santagata Alfonso, in Via V.
Bellini n. 17, San Marcellino (CE), e dunque presso l'indirizzo digitale che la rappresentata e difende per procura estesa a su foglio Email_1 separato e dunque da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione Pag. 1 di 7
Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato elettivamente domiciliata in Roma,
Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto dalla quale è rappresentata e difesa per procura estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale.
L'opponente non ha precisato le conclusioni, in quanto nessuno è comparso all'udienza.
Dunque deve essere ritenuto che la parte ha fatto riferimento a quelle formulate in precedenza, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (Cass., sez. 3, sentenza n.
10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983; Cass., sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16637/2020 emesso dal Tribunale di Roma nella procedimento monitorio iscritto al r.g. n. 45778 del 2020 a favore di Controparte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 19.500,00 ”, oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già con ricorso per decreto ingiuntivo attuale opposta, ha tra Controparte_1
l'altro dedotto di aver emesso “nell'interesse della la Controparte_2 polizza fideiussoria n. N00895/A0784373, a favore del , a garanzia della Parte_2 restituzione dell'anticipazione concessa in relazione ai lavori descritti nel frontespizio di polizza”; di aver provveduto, nel rispetto degli obblighi assunti, a versare, in data 14/12/2019, la somma di € 19.500,00, avendo il beneficiario escusso la garanzia a causa dell'l'inadempimento dell'obbligato principale;
l'inadempimento dell'opponente, risultando vano ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito vantato;
di avere diritto conseguentemente, come previsto nel contratto, a sostituirsi in surroga al a tutti i diritti e le azioni competenti al creditore originario,
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ivi compreso il riconoscimento degli interessi e all'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale e quindi alla restituzione di tutte le somme versate dal garante.
Invece a sostegno della opposizione ha espressamente dedotto come Parte_1 di seguito: “1) inefficacia ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Preliminarmente, in rito, si contesta l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., non essendovi alcun valido supporto documentale comprovante il credito, la certezza dello stesso, né tantomeno la liquidità ed esigibilità del medesimo. 2) contestazione del pagamento effettuato nei confronti del comune di delle somme anticipate, in quanto lo stesso comune aveva Pt_2 incaricato la ditta opponente di fare dei lavori, per i quali occorrevano somme sicuramente maggiori rispetto a quelle bandite, e che sarebbe dovuta subentrare una perizia di variante, mai arrivata”. Ha concluso domandando “in via principale, l'annullamento e/o la revoca del Decreto
Ingiuntivo n. 16637/2020 rg 45778/2020 emesso dal Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Grazia
Belli, in data 23/10/2020, depositato e reso pubblico in data notificato 23/10/2020 in favore della ricorrente nei confronti della - in via subordinata, dichiarare Parte_1 inefficace, nullo e/o annullabile, per i motivi e le causali di cui sopra il decreto opposto;
- in via gradata, ridurre a quanto di ragione e/o diritto le pretese creditorie della ricorrente;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo, e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche all'esito del comportamento processuale della stessa”.
Costituitosi ha contestato tutto quanto eccepito e Controparte_1 domandato da parte opponente, tra l'altro ha osservato circa l' inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione ed essendo i motivi di opposizione generici;
di aver prodotto già con il ricorso completa ed idonea documentazione a configurare la prova scritta;
ha osservato circa la natura della fideiussione quale autonomo contratto di garanzia e quindi estraneo alla vicende inerenti il rapporto principale garantito alle quali l'opponente fa “cenno”. In conclusione ha domandato
“in via principale:” di “respin[gere] l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso;
in ogni caso: − dichiar[are] tenuto e condann[are] con la miglior formula Controparte_2
a rimborsare alla la somma ingiunta di €
[...] Controparte_1
31.487,49 oltre agli interessi richiesti liquidati nel decreto, come previsti dal D.lgs. 231/2002, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo;
− con favore di spese e
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”. successivamente già con note di trattazione scritta depositata in data 5 settembre 2021 ha ridotto la pretesa precisando che “a pag. 5 della […]”
“comparsa è stata per mero errore materiale indicata -la somma ingiunta di € 31.487,49 -, che deve invece intendersi - la somma ingiunta di € 19.500,00”.
Riduzione ribadita anche all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
È stata istruita la causa con produzione documentale.
Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Innanzitutto occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo …non può considerarsi un'azione solo di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
(Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del
21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). In particolare al fine di risolvere la controversia va richiamato il seguente principio, compatibile anche con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. u. sentenza n. 13533, del 30 ottobre
2001; Cass. sez. 1, sentenza n. 15659, del 15 luglio 2011). Occorre anche osservare che l'“onere
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr.
Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (cfr.:
Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013). Inoltre al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Orbene parte opponente non ha contestato specificatamente di aver sottoscritto il contratto né il pagamento, avendo svolto delle generiche osservazioni circa la mancanza di prova scritta, quindi anche una valutazione in diritto, nonché la contestazione del pagamento per fatti assolutamente dedotti in maniera generica Pertanto sia il rapporto sorto tra le parti sia il pagamento effettuato dall'opposta deve ritenersi incontroverso. In ogni caso tali circostanze oltre ad essere non contestate risultano provate attraverso la documentazione già depositata nel procedimento monitorio. Infatti l'opposta ha fornito idonea prova scritta del contratto fideiussorio sia della richiesta di escussione da parte del creditore principale e del versamento della somma di € 19.500,00 attraverso la seguente idonea produzione documentale: 01) copia polizza fideiussoria;
02) copia richiesta del Beneficiario;
03) copia documenti attestanti il pagamento. Dall'esame della documentazione risulta provata tramite la scrittura privata non contestata da cui si evince la garanzia fideiussoria di cui alla polizza emessa dalla a CP_1 favore nei confronti della a favore dell'ente comunale – stazione Parte_1
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. appaltante - quale beneficiario, la richiesta del Comune beneficiario medesimo ed il pagamento effettuato dalla Compagnia in esecuzione dell'impegno. Importa rilevare che l'art. 10 delle
Condizioni Generali contenute a pag. 2 della polizza il contraente Controparte_2 si è impegnato “ […] a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le
[...] somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.”. L'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. tra le altre Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947, del 18 febbraio 2010).
Si aggiunga che l'art. 10 contenente la pattuizione di rinuncia alle eccezioni è stato approvato specificamente per iscritto dal contraente , ai sensi degli CP_2 Controparte_2 artt. 1341-1342 c.c. che appare valida. Significativa la mancata eccezione di nullità della clausola anche da parte dell'opponete al fine di corroborare la valutazione circa la validità del contratto e della clausola. A maggior ragione parte convenuta in senso sostanziale nemmeno ha confutato il proprio inadempimento nei confronti del comune beneficiario della fideiussione il quale ha chiesto l'escussione della garanzia, né la documentazione prodotta dall'opposto è stata disconosciuta alla realtà dei fatti in essa rappresentati né la sua sottoscrizione. Inoltre non ha dimostrato di aver adempiuto alla refusione verso l'attrice in senso sostanziale dell'importo versato al in base al titolo di cui si tratta. Dunque con il contratto fideiussorio il Pt_2 contraente risulta essersi obbligato a rimborsare quanto pagato dal garante al creditore garantito, a semplice richiesta e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto principale. Parte opposta a dimostrato anche di aver costituito in mora l'opponente con diffida del 20 luglio 2020, non contestata.
Premesso ciò, l'opposizione deve essere rigettata e parallelamente il decreto ingiuntivo confermato avendo l'attrice in senso sostanziale provato il fondamento costitutivo della propria pretesa creditoria, in relazione all'azione di regresso svolta dalla Compagnia nei confronti dell'opponente ai sensi deli artt. 1203 n. 3 - 1949 -1950 c.c., rilevate altresì l'assenza di prova da parte della convenuta in senso sostanziale dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ovvero del suo adempimento.
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201
a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (opponente-convenuta in senso sostanziale), nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 16637/2020 emesso dal
Tribunale di Roma nella procedimento monitorio iscritto al r.g. n. 45778 del 2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
e per l'effetto
- avvalora il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore della Parte_1 parte che liquida in complessivi € 5.838,55 (di cui per Controparte_1 compensi € 5.077,00 per spese forfettarie -15%- € 761,55- D.M. 55/2014) oltre IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 10/04/2025. È comparso per parte opposta l'avv. FILIPPO SCIUTO il quale si riporta alle precisazioni delle conclusioni rese a verbale del 12 luglio 2024 e cioè precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione precisando che l'importo richiesto è di € 19.500,00 in quanto la somma di € 31487,49 indicato nella conclusione della comparsa è frutto di errore materiale.
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Esaurita la discussione il G.I. alle ore 16.40 pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 10/04/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4969 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto somministrazione
TRA
(CF: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Santagata Alfonso, in Via V.
Bellini n. 17, San Marcellino (CE), e dunque presso l'indirizzo digitale che la rappresentata e difende per procura estesa a su foglio Email_1 separato e dunque da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione Pag. 1 di 7
Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. OPPONENTE-convenuto in senso sostanziale
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato elettivamente domiciliata in Roma,
Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto dalla quale è rappresentata e difesa per procura estesa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO-attore in senso sostanziale
CONCLUSIONI
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale.
L'opponente non ha precisato le conclusioni, in quanto nessuno è comparso all'udienza.
Dunque deve essere ritenuto che la parte ha fatto riferimento a quelle formulate in precedenza, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (Cass., sez. 3, sentenza n.
10027 del 09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983; Cass., sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16637/2020 emesso dal Tribunale di Roma nella procedimento monitorio iscritto al r.g. n. 45778 del 2020 a favore di Controparte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di “ € 19.500,00 ”, oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché spese della procedura oltre IVA e C.A.P come per legge.
Già con ricorso per decreto ingiuntivo attuale opposta, ha tra Controparte_1
l'altro dedotto di aver emesso “nell'interesse della la Controparte_2 polizza fideiussoria n. N00895/A0784373, a favore del , a garanzia della Parte_2 restituzione dell'anticipazione concessa in relazione ai lavori descritti nel frontespizio di polizza”; di aver provveduto, nel rispetto degli obblighi assunti, a versare, in data 14/12/2019, la somma di € 19.500,00, avendo il beneficiario escusso la garanzia a causa dell'l'inadempimento dell'obbligato principale;
l'inadempimento dell'opponente, risultando vano ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito vantato;
di avere diritto conseguentemente, come previsto nel contratto, a sostituirsi in surroga al a tutti i diritti e le azioni competenti al creditore originario,
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ivi compreso il riconoscimento degli interessi e all'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale e quindi alla restituzione di tutte le somme versate dal garante.
Invece a sostegno della opposizione ha espressamente dedotto come Parte_1 di seguito: “1) inefficacia ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Preliminarmente, in rito, si contesta l'esistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., non essendovi alcun valido supporto documentale comprovante il credito, la certezza dello stesso, né tantomeno la liquidità ed esigibilità del medesimo. 2) contestazione del pagamento effettuato nei confronti del comune di delle somme anticipate, in quanto lo stesso comune aveva Pt_2 incaricato la ditta opponente di fare dei lavori, per i quali occorrevano somme sicuramente maggiori rispetto a quelle bandite, e che sarebbe dovuta subentrare una perizia di variante, mai arrivata”. Ha concluso domandando “in via principale, l'annullamento e/o la revoca del Decreto
Ingiuntivo n. 16637/2020 rg 45778/2020 emesso dal Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Grazia
Belli, in data 23/10/2020, depositato e reso pubblico in data notificato 23/10/2020 in favore della ricorrente nei confronti della - in via subordinata, dichiarare Parte_1 inefficace, nullo e/o annullabile, per i motivi e le causali di cui sopra il decreto opposto;
- in via gradata, ridurre a quanto di ragione e/o diritto le pretese creditorie della ricorrente;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo, e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche all'esito del comportamento processuale della stessa”.
Costituitosi ha contestato tutto quanto eccepito e Controparte_1 domandato da parte opponente, tra l'altro ha osservato circa l' inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione ed essendo i motivi di opposizione generici;
di aver prodotto già con il ricorso completa ed idonea documentazione a configurare la prova scritta;
ha osservato circa la natura della fideiussione quale autonomo contratto di garanzia e quindi estraneo alla vicende inerenti il rapporto principale garantito alle quali l'opponente fa “cenno”. In conclusione ha domandato
“in via principale:” di “respin[gere] l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso;
in ogni caso: − dichiar[are] tenuto e condann[are] con la miglior formula Controparte_2
a rimborsare alla la somma ingiunta di €
[...] Controparte_1
31.487,49 oltre agli interessi richiesti liquidati nel decreto, come previsti dal D.lgs. 231/2002, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo;
− con favore di spese e
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”. successivamente già con note di trattazione scritta depositata in data 5 settembre 2021 ha ridotto la pretesa precisando che “a pag. 5 della […]”
“comparsa è stata per mero errore materiale indicata -la somma ingiunta di € 31.487,49 -, che deve invece intendersi - la somma ingiunta di € 19.500,00”.
Riduzione ribadita anche all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
È stata istruita la causa con produzione documentale.
Si rileva in rito che la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Precisare le conclusioni e discussa la causa il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Innanzitutto occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo …non può considerarsi un'azione solo di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
(Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del
21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). In particolare al fine di risolvere la controversia va richiamato il seguente principio, compatibile anche con l'opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. u. sentenza n. 13533, del 30 ottobre
2001; Cass. sez. 1, sentenza n. 15659, del 15 luglio 2011). Occorre anche osservare che l'“onere
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni dei fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr.
Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (cfr.:
Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013). Inoltre al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Orbene parte opponente non ha contestato specificatamente di aver sottoscritto il contratto né il pagamento, avendo svolto delle generiche osservazioni circa la mancanza di prova scritta, quindi anche una valutazione in diritto, nonché la contestazione del pagamento per fatti assolutamente dedotti in maniera generica Pertanto sia il rapporto sorto tra le parti sia il pagamento effettuato dall'opposta deve ritenersi incontroverso. In ogni caso tali circostanze oltre ad essere non contestate risultano provate attraverso la documentazione già depositata nel procedimento monitorio. Infatti l'opposta ha fornito idonea prova scritta del contratto fideiussorio sia della richiesta di escussione da parte del creditore principale e del versamento della somma di € 19.500,00 attraverso la seguente idonea produzione documentale: 01) copia polizza fideiussoria;
02) copia richiesta del Beneficiario;
03) copia documenti attestanti il pagamento. Dall'esame della documentazione risulta provata tramite la scrittura privata non contestata da cui si evince la garanzia fideiussoria di cui alla polizza emessa dalla a CP_1 favore nei confronti della a favore dell'ente comunale – stazione Parte_1
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. appaltante - quale beneficiario, la richiesta del Comune beneficiario medesimo ed il pagamento effettuato dalla Compagnia in esecuzione dell'impegno. Importa rilevare che l'art. 10 delle
Condizioni Generali contenute a pag. 2 della polizza il contraente Controparte_2 si è impegnato “ […] a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le
[...] somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.”. L'inserimento nel contratto di fideiussione della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (cfr. tra le altre Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947, del 18 febbraio 2010).
Si aggiunga che l'art. 10 contenente la pattuizione di rinuncia alle eccezioni è stato approvato specificamente per iscritto dal contraente , ai sensi degli CP_2 Controparte_2 artt. 1341-1342 c.c. che appare valida. Significativa la mancata eccezione di nullità della clausola anche da parte dell'opponete al fine di corroborare la valutazione circa la validità del contratto e della clausola. A maggior ragione parte convenuta in senso sostanziale nemmeno ha confutato il proprio inadempimento nei confronti del comune beneficiario della fideiussione il quale ha chiesto l'escussione della garanzia, né la documentazione prodotta dall'opposto è stata disconosciuta alla realtà dei fatti in essa rappresentati né la sua sottoscrizione. Inoltre non ha dimostrato di aver adempiuto alla refusione verso l'attrice in senso sostanziale dell'importo versato al in base al titolo di cui si tratta. Dunque con il contratto fideiussorio il Pt_2 contraente risulta essersi obbligato a rimborsare quanto pagato dal garante al creditore garantito, a semplice richiesta e senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto principale. Parte opposta a dimostrato anche di aver costituito in mora l'opponente con diffida del 20 luglio 2020, non contestata.
Premesso ciò, l'opposizione deve essere rigettata e parallelamente il decreto ingiuntivo confermato avendo l'attrice in senso sostanziale provato il fondamento costitutivo della propria pretesa creditoria, in relazione all'azione di regresso svolta dalla Compagnia nei confronti dell'opponente ai sensi deli artt. 1203 n. 3 - 1949 -1950 c.c., rilevate altresì l'assenza di prova da parte della convenuta in senso sostanziale dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ovvero del suo adempimento.
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201
a € 26.000, secondo i valori medi relativi a tutte le fasi e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (opponente-convenuta in senso sostanziale), nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta-attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n. 16637/2020 emesso dal
Tribunale di Roma nella procedimento monitorio iscritto al r.g. n. 45778 del 2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
e per l'effetto
- avvalora il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore della Parte_1 parte che liquida in complessivi € 5.838,55 (di cui per Controparte_1 compensi € 5.077,00 per spese forfettarie -15%- € 761,55- D.M. 55/2014) oltre IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Roma, 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 4969/2021 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.