Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01649/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2017, proposto da
Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio LO IA in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di TA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. 0024845 del 12.10.2017, ricevuta in pari data, a firma congiunta del Sindaco del Comune di TA e del Responsabile del Settore Affari Legali con la quale “ lo scrivente Comune invita la Linea Ambiente a provvedere all'immediato pagamento delle royalties scadute ed non ancora pagate, come da precedenti note di messa in mora, ed a provvedere al puntuale adempimento di tutti i prossimi pagamenti. In mancanza di tale puntuale adempimento, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, la Società dovrà sospendere ogni attività svolta sul sito, ai sensi dell'art. 1460 c.c. ”;
B) di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
È impugnata l’epigrafata nota con la quale il Sindaco del Comune di TA e il Responsabile del Settore Affari Legali “invita la Linea Ambiente a provvedere all’immediato pagamento delle royalties scadute ed non ancora pagate, come da precedenti note di messa in mora, ed a provvedere al puntuale adempimento di tutti i prossimi pagamenti. In mancanza di tale puntuale adempimento, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà sospendere ogni attività svolta sul sito, ai sensi dell’art. 1460 c.c.”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: I -INCOMPETENZA. NULLITA’ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990: DIFETTO DI MOTIVAZIONE). VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DI LEALTA’ E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NEMIN LAEDERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2043. ECCESSO DI POTERE PER OMESSO ED ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 DELLA L. N. 241/1990; ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990 SOTTO DIVERSO PROFILO; ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000; ARTT. 1325, 1343, 1338, 1418 E 1460, C.C.; ARTT. 23, 24 E 97COST.) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E DI LEGALITA’. VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI BUONA FEDE E DEL BUON AGERE AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEO ED OMESSO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA. INCOMPETENZA.
Il 16 luglio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di TA eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata il 31 agosto 2022 la Società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dalla ricorrente con la memoria del 31 agosto 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione;
in quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;
le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti (stante la richiesta in tal senso manifestata dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO