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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG N. 10251/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Maria Serena Primigalli Picchi
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
OGGETTO: separazione personale e divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 la ricorrente “conclude come da ricorso e da provvedimenti provvisori, esclusa l'assegnazione della casa coniugale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 14.09.2024 ha adito Parte_1 il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da
[...]
, con il quale aveva contratto matrimonio il 25.05.2019 a San Juan De CP_1
Miraflores - Lima (Perù), atto che è stato trascritto nei Registri dello stato civile del pagina 1 di 9 Comune di Firenze (FI) – al n. 285 p.2 s. C1/ 2024, disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei tre figli nati dal matrimonio (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) fissandone la residenza abituale presso la madre, di
[...] conseguenza assegnare la casa coniugale alla ricorrente, stabilire incontri protetti tra i figli ed il padre nella misura di frequentazione ritenuta più equa, previo ascolto dei Servizi
Sociali territoriali di riferimento e dell' , porre a carico del padre Controparte_2
l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € 500,00 in favore dei tre figli minori quale contributo al loro mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, da corrispondere il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporre in favore della madre al 100% la percezione dell'assegno unico universale per i figli minori. Ha chiesto, infine, al Tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che pronuncia sulla separazione personale, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando le conclusioni contenute nel ricorso quanto ad affidamento dei figli e questioni economiche. In via istruttoria ha chiesto di acquisire la relazione rilasciata dai Servizi Sociali nel Procedimento
RG 1660.2023 Tribunale per i Minorenni di Firenze, prova testimoniale su circostanze capitolate, disporre CTU volta a verificare lo stato psicologico dei minori e della Pt_1 acquisire le relazioni sui minori dei Servizi Sociali Area Tutela Progetto Valery ed eventualmente, laddove effettuate, di , oltre ad indagini sui redditi del resistente CP_3 mediante Polizia Tributaria.
La ricorrente ha rappresentato che dopo il matrimonio, a causa di incompatibilità di carattere e forti incomprensioni, la convivenza sarebbe divenuta insostenibile, principalmente a causa dei comportamenti del , caratterizzati da violenza, CP_1 autoritarismo e disinteresse per il mantenimento e la cura dei figli. Il resistente avrebbe manifestato segni di insofferenza sin dal loro arrivo in Italia, rifiutandosi di lavorare e facendo uso di alcool. I figli, inizialmente rimasti in Perù con i nonni paterni, sarebbero giunti in Italia nell'ottobre 2021. La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto cercare lavoro per mantenere la famiglia, mentre il marito avrebbe trascurato i figli e speso il denaro guadagnato dalla moglie. La ha riferito episodi di violenza domestica attuata nei Pt_1 suoi confronti dal marito facendo riferimento, tra gli altri, ad un episodio accaduto il pagina 2 di 9 7.11.2023 quando il alla presenza dei tre figli minori, in stato di CP_1 alterazione da abuso di alcol, avrebbe aggredito la moglie, provocandole una ferita alla testa. A seguito di questo episodio, la sarebbe stata trasportata al nosocomio di Pt_1
Careggi, dove sarebbe stata attivata la procedura del Codice Rosa. Il CP_1 avrebbe ricevuto un ammonimento dal Questore della Provincia di Firenze ma, nonostante ciò, avrebbe continuato a manifestare comportamenti violenti e minacciosi. Ha riportato poi un altro episodio occorso il 04.02.2024 quando, in occasione della partecipazione della ricorrente ad una festa in compagnia della sorella e del cognato, il ricorrente avrebbe violentemente litigato con la moglie e aggredito il cognato. Intervenuti i Carabinieri, avrebbero trovato i minori da soli in una stanza e sarebbe, quindi, stata effettuata una segnalazione ai Servizi Sociali, attivando il "percorso ”. Il ricorrente, dopo tale CP_2 episodio, avrebbe lasciato la casa coniugale e non avrebbe più dato notizie sulla sua dimora.
I figli minori sarebbero stati collocati in una Comunità con segnalazioni alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze e avrebbero fatto rientro definitivo presso la casa materna a settembre 2024 in concomitanza con l'inizio della scuola. Contestualmente la madre avrebbe iniziato un percorso di recupero e collaborazione con i Servizi Sociali.
Quanto alla situazione economica la ricorrente ha dedotto di prestare la propria attività lavorativa come addetta alle pulizie presso la Italiana Servizi s.p.a con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile medio di circa € 900,00. Quanto al padre, invece, ha sottolineato che, né durante il matrimonio né attualmente, avrebbe versato alcunché in termini di mantenimento verso i tre figli, tanto ordinario che straordinario, e al momento non si avrebbero informazioni circa la prestazione di alcuna attività lavorativa da parte del marito. Ha quindi concluso come sopra riportato.
2. Il resistente, pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
3. Con decreto di fissazione d'udienza del 16.09.2024 la Presidente ha richiesto al
Tribunale dei minorenni di Firenze di far pervenire gli atti del procedimento RG 1660/2023 con il quale il ha formulato istanza ex art. 31 TU immigrazione per CP_1 ottenere permesso di soggiorno ed ha incaricato il servizio sociale territorialmente competente di far pervenire entro il 16.12.2024 una relazione aggiornata sul nucleo familiare. pagina 3 di 9 All'udienza del 19.12.2024 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La
Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ha interrogato la ricorrente sull'attuale sistemazione abitativa. Ella ha riferito che avrebbe cambiato casa perché la cognata e il fratello, con cui coabitava, avrebbero fatto tornare a casa il marito della ricorrente e questa sarebbe stata costretta a trovare una sistemazione diversa perché intimorita. I Servizi
Sociali avrebbero, quindi, proposto una sistemazione della ricorrente, insieme ai figli presso una struttura di accoglienza.
4. Sussistendo i presupposti dell'art. 151 c.c. il Tribunale, con sentenza parziale n. 2/2025 pubblicata il 02.01.2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge, ed ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
5. Con provvedimento di pari data la Presidente ha quindi adottato provvedimenti provvisori nell'interesse dei minori: ha affidato in maniera esclusiva i tre figli alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale posta in via della Cernaia 80 – Firenze, ha disposto che il padre possa vedere i figli solo nell'ambito di incontri protetti che potranno essere organizzati dai Servizi Sociali territoriali di riferimento su richiesta del padre, previa positiva valutazione nell'ambito di un percorso di sostegno alla genitorialità e verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il SER.D territorialmente competente, ha posto a carico del padre l'obbligo del versamento mensile di € 500,00 in favore dei tre figli minori quale contributo al loro mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, da corrispondere il 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli, ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre, ed ha previsto la prosecuzione delle misure educative e di sostegno in favore dei minori mediante il servizio sociale competente cui ha richiesto relazione aggiornata sulle problematiche inerenti il contesto abitativo e sulla capacità della madre di accudire i figli in maniera adeguata alle loro esigenze morali e materiali.
6. Il giudizio è, quindi, proseguito in via istruttoria mediante il deposito delle relazioni da parte dei servizi incaricati e le produzioni documentali della ricorrente (tra cui contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.05.2025 con datore di lavoro Alfred s.r.l.) e all'udienza del 11.06.2025 la ricorrente ha concluso come sopra riportato e la Presidente ha rimesso la decisione al Tribunale. pagina 4 di 9 5. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste sono stati accertati dai Servizi
Sociali competenti e documentati nella relazione depositata dai Servizi Sociali stessi, la quale è agli atti del presente procedimento. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti in questione con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, risultando pertanto superflue. Poiché la relazione dei Servizi Sociali illustra adeguatamente gli eventi in questione, considerata l'irrilevanza delle altre testimonianze per come dedotte, le richieste istruttorie vanno rigettate.
7. In ordine all'affidamento dei figli minori (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]), il Tribunale rileva quanto segue. Il marito ha manifestato
[...] comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della moglie, culminati in episodi di violenza domestica documentati e confermati da interventi delle forze dell'ordine e dall'attivazione del Codice Rosa presso il nosocomio di Careggi. Il ha, CP_1 poi, dimostrato un totale disinteresse per il mantenimento e la cura dei figli, trascurandoli nei loro bisogni primari, scolastici e di igiene personale. La quindi, ha dovuto Pt_1 assumersi l'intera responsabilità economica e pratica della famiglia, cercando lavoro e mantenendo i figli da sola. Il resistente, poi, risulta aver fatto uso frequente di alcol, influenzando negativamente il suo comportamento e la sua capacità di prendersi cura dei figli e tale abuso ha contribuito indubbiamente a creare un ambiente familiare instabile e pericoloso per i minori. Si osserva anche che il resistente non ha mai contribuito economicamente al mantenimento dei figli, né durante il matrimonio né successivamente alla separazione di fatto e questo inadempimento è indice di una grave carenza negli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale. La madre, invece, ha sempre dimostrato anche una costante collaborazione con i Servizi Sociali seguendo le prescrizioni e i percorsi di recupero suggeriti, al fine di garantire il benessere dei figli e il loro rientro in un ambiente familiare sicuro.
Dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 19.12.2024 sono emersi elementi tali da far ritenere una minore capacità genitoriale nel padre tale da giustificare l'affidamento esclusivo alla madre. Le carenze genitoriali del padre sono state individuate dai Servizi pagina 5 di 9 Sociali nell'assenza di coinvolgimento ed interesse tanto che il non si è CP_1 mai rivolto all'assistente sociale, non ha intrapreso i percorsi di sostegno e valutazione inizialmente concordati, non sono stati attivati incontri protetti. Si evidenzia che il padre non ha frequentato i figli dal momento della sua fuoriuscita dal nucleo familiare e non è sembrato in alcun modo interessato a recuperare i contatti con i figli. Il resistente, poi, ha violato il divieto di avvicinamento alla moglie, recandosi presso l'abitazione della stessa e causando di conseguenza l'intervento delle forze dell'ordine. In conseguenza di tali accadimenti anche la scuola dei minori ha espresso preoccupazione per l'assenza di un provvedimento che vietasse al padre di recarsi a scuola a prendere i bambini. I Servizi
Sociali hanno quindi concluso proponendo di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e raccomandando l'attivazione di incontri protetti con il padre, solo dopo una valutazione dei minori e a seguito dei percorsi di valutazione e recupero presso il Serd e il
CAM per il . Tali valutazioni sulla figura paterna sono state ribadite dai Servizi CP_1
Sociali anche nella relazione di monitoraggio e aggiornamento depositata il 06.05.2025 e l'11.06.2025 dove si legge che il padre continua a rendersi irreperibile per il Servizio
Sociale e cercherebbe di vedere i bambini in autonomia e in forma libera, ignorando le prescrizioni in essere. Nell'ultima relazione, peraltro, è emersa la situazione di criticità della ricorrente, accompagnata da un senso di solitudine per non avere in Italia nessuno che possa o voglia aiutarla nella gestione della prole, tanto che ella avrebbe riferito ai Servizi di star esaminando la possibilità di tornare in Perù in via definitiva, dove ha casa propria, e la possibilità di lavorare con l'aiuto del padre e dei fratelli che vivono nelle vicinanze per la gestione dei figli. I Servizi hanno evidenziato “la donna appare capace di riflettere anche in base ai bisogni dei minori e nel loro interesse, e che, dalla seppur breve osservazione del servizio educativo della comunità, appare una madre adeguata e attenta ai Parte_1 figli”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre sia il regime più idoneo a garantire il loro benessere psicofisico e la loro crescita equilibrata.
In conformità alla situazione attuale, i figli minori saranno collocati presso la madre con la quale abiteranno, attualmente presso la struttura di accoglienza Casa San Felice sita in via
Romana, 2 a Firenze, nella quale sono residenti e domiciliati. Date le circostanze, il pagina 6 di 9 Tribunale ritiene di dover confermare la prosecuzione di tutti gli interventi di aiuto e sostegno, educativo e psicologico, attualmente in essere tramite i Servizi incaricati territorialmente competenti.
8. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario il Tribunale, ritenendo necessaria una preparazione del padre e una esplicita richiesta del medesimo, dispone che il padre possa vedere i figli solo nell'ambito di incontri protetti che potranno essere organizzati dai
Servizi Sociali territoriali di riferimento su richiesta del padre stesso, previa positiva valutazione nell'ambito di un percorso di sostegno alla genitorialità e verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il SER.D territorialmente competente.
9. Passando alle domande di natura economica, deve osservarsi che la ricorrente ha dichiarato da ultimo di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.05.2025, e guadagnare circa € 1.200,00 al mese. Non è proprietaria di immobili ed attualmente è ospitata in una struttura di accoglienza. Non vi sarebbero notizie circa una eventuale occupazione lavorativa del marito. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i minori formulata dalla madre deve essere accolta ed il Tribunale ritiene che la somma di € 500,00 mensili sia adeguata, tenuto conto del onere di fatto esclusivo di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, che non ha spese abitative da sostenere, quale genitore collocatario della prole minorenne, e dei bisogni dei minori, oltre ad essere proporzionata alla capacità lavorativa del resistente che è di giovane età (nato nel 1990) e si presume in grado di posizionarsi in modo accettabile nel mondo del lavoro (quando è arrivato in Italia ha lavorato presso un albergo). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P. Q. M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- rigetta le richieste istruttorie domandate dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) alla madre
[...] Parte_1 autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai minori relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre con collocazione presso la stessa attualmente presso la struttura di accoglienza Casa San Felice sita in via Romana, 2 a Firenze;
- conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare, su istanza del padre, ove abbia completato un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione degli stessi, e previa verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il
SERD territorialmente competente, incontri protetti tra il padre ed i figli, di stabilirne i tempi e le modalità di esercizio con invito al medesimo Servizio a relazionare il Giudice
Tutelare sull'attività espletata;
- incarica i Servizi Sociale di proseguire le misure educative e di sostegno in atto in favore dei minori, con richiesta di riferire al Giudice Tutelare sull'andamento dei percorsi effettuati;
- dispone l'invio del presente provvedimento al Giudice Tutelare al fine di instaurare il procedimento di vigilanza;
- pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori, l'importo mensile complessivo di € 500,00 da versarsi tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
- dispone che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
- condanna il resistente a rimborsare all'Erario le spese del giudizio, che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
- dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al servizio sociale di riferimento pagina 8 di 9 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente Rel. dr.ssa Daniela Garufi Giudice dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG N. 10251/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
Maria Serena Primigalli Picchi
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
OGGETTO: separazione personale e divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.06.2025 la ricorrente “conclude come da ricorso e da provvedimenti provvisori, esclusa l'assegnazione della casa coniugale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 14.09.2024 ha adito Parte_1 il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione personale da
[...]
, con il quale aveva contratto matrimonio il 25.05.2019 a San Juan De CP_1
Miraflores - Lima (Perù), atto che è stato trascritto nei Registri dello stato civile del pagina 1 di 9 Comune di Firenze (FI) – al n. 285 p.2 s. C1/ 2024, disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei tre figli nati dal matrimonio (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) fissandone la residenza abituale presso la madre, di
[...] conseguenza assegnare la casa coniugale alla ricorrente, stabilire incontri protetti tra i figli ed il padre nella misura di frequentazione ritenuta più equa, previo ascolto dei Servizi
Sociali territoriali di riferimento e dell' , porre a carico del padre Controparte_2
l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad € 500,00 in favore dei tre figli minori quale contributo al loro mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, da corrispondere il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporre in favore della madre al 100% la percezione dell'assegno unico universale per i figli minori. Ha chiesto, infine, al Tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che pronuncia sulla separazione personale, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando le conclusioni contenute nel ricorso quanto ad affidamento dei figli e questioni economiche. In via istruttoria ha chiesto di acquisire la relazione rilasciata dai Servizi Sociali nel Procedimento
RG 1660.2023 Tribunale per i Minorenni di Firenze, prova testimoniale su circostanze capitolate, disporre CTU volta a verificare lo stato psicologico dei minori e della Pt_1 acquisire le relazioni sui minori dei Servizi Sociali Area Tutela Progetto Valery ed eventualmente, laddove effettuate, di , oltre ad indagini sui redditi del resistente CP_3 mediante Polizia Tributaria.
La ricorrente ha rappresentato che dopo il matrimonio, a causa di incompatibilità di carattere e forti incomprensioni, la convivenza sarebbe divenuta insostenibile, principalmente a causa dei comportamenti del , caratterizzati da violenza, CP_1 autoritarismo e disinteresse per il mantenimento e la cura dei figli. Il resistente avrebbe manifestato segni di insofferenza sin dal loro arrivo in Italia, rifiutandosi di lavorare e facendo uso di alcool. I figli, inizialmente rimasti in Perù con i nonni paterni, sarebbero giunti in Italia nell'ottobre 2021. La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto cercare lavoro per mantenere la famiglia, mentre il marito avrebbe trascurato i figli e speso il denaro guadagnato dalla moglie. La ha riferito episodi di violenza domestica attuata nei Pt_1 suoi confronti dal marito facendo riferimento, tra gli altri, ad un episodio accaduto il pagina 2 di 9 7.11.2023 quando il alla presenza dei tre figli minori, in stato di CP_1 alterazione da abuso di alcol, avrebbe aggredito la moglie, provocandole una ferita alla testa. A seguito di questo episodio, la sarebbe stata trasportata al nosocomio di Pt_1
Careggi, dove sarebbe stata attivata la procedura del Codice Rosa. Il CP_1 avrebbe ricevuto un ammonimento dal Questore della Provincia di Firenze ma, nonostante ciò, avrebbe continuato a manifestare comportamenti violenti e minacciosi. Ha riportato poi un altro episodio occorso il 04.02.2024 quando, in occasione della partecipazione della ricorrente ad una festa in compagnia della sorella e del cognato, il ricorrente avrebbe violentemente litigato con la moglie e aggredito il cognato. Intervenuti i Carabinieri, avrebbero trovato i minori da soli in una stanza e sarebbe, quindi, stata effettuata una segnalazione ai Servizi Sociali, attivando il "percorso ”. Il ricorrente, dopo tale CP_2 episodio, avrebbe lasciato la casa coniugale e non avrebbe più dato notizie sulla sua dimora.
I figli minori sarebbero stati collocati in una Comunità con segnalazioni alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze e avrebbero fatto rientro definitivo presso la casa materna a settembre 2024 in concomitanza con l'inizio della scuola. Contestualmente la madre avrebbe iniziato un percorso di recupero e collaborazione con i Servizi Sociali.
Quanto alla situazione economica la ricorrente ha dedotto di prestare la propria attività lavorativa come addetta alle pulizie presso la Italiana Servizi s.p.a con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile medio di circa € 900,00. Quanto al padre, invece, ha sottolineato che, né durante il matrimonio né attualmente, avrebbe versato alcunché in termini di mantenimento verso i tre figli, tanto ordinario che straordinario, e al momento non si avrebbero informazioni circa la prestazione di alcuna attività lavorativa da parte del marito. Ha quindi concluso come sopra riportato.
2. Il resistente, pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio e ne è stata quindi dichiarata la contumacia.
3. Con decreto di fissazione d'udienza del 16.09.2024 la Presidente ha richiesto al
Tribunale dei minorenni di Firenze di far pervenire gli atti del procedimento RG 1660/2023 con il quale il ha formulato istanza ex art. 31 TU immigrazione per CP_1 ottenere permesso di soggiorno ed ha incaricato il servizio sociale territorialmente competente di far pervenire entro il 16.12.2024 una relazione aggiornata sul nucleo familiare. pagina 3 di 9 All'udienza del 19.12.2024 sono comparsi la ricorrente ed il proprio difensore. La
Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ha interrogato la ricorrente sull'attuale sistemazione abitativa. Ella ha riferito che avrebbe cambiato casa perché la cognata e il fratello, con cui coabitava, avrebbero fatto tornare a casa il marito della ricorrente e questa sarebbe stata costretta a trovare una sistemazione diversa perché intimorita. I Servizi
Sociali avrebbero, quindi, proposto una sistemazione della ricorrente, insieme ai figli presso una struttura di accoglienza.
4. Sussistendo i presupposti dell'art. 151 c.c. il Tribunale, con sentenza parziale n. 2/2025 pubblicata il 02.01.2025, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge, ed ha disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
5. Con provvedimento di pari data la Presidente ha quindi adottato provvedimenti provvisori nell'interesse dei minori: ha affidato in maniera esclusiva i tre figli alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale posta in via della Cernaia 80 – Firenze, ha disposto che il padre possa vedere i figli solo nell'ambito di incontri protetti che potranno essere organizzati dai Servizi Sociali territoriali di riferimento su richiesta del padre, previa positiva valutazione nell'ambito di un percorso di sostegno alla genitorialità e verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il SER.D territorialmente competente, ha posto a carico del padre l'obbligo del versamento mensile di € 500,00 in favore dei tre figli minori quale contributo al loro mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni Istat, da corrispondere il 15 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie per i figli, ha disposto che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre, ed ha previsto la prosecuzione delle misure educative e di sostegno in favore dei minori mediante il servizio sociale competente cui ha richiesto relazione aggiornata sulle problematiche inerenti il contesto abitativo e sulla capacità della madre di accudire i figli in maniera adeguata alle loro esigenze morali e materiali.
6. Il giudizio è, quindi, proseguito in via istruttoria mediante il deposito delle relazioni da parte dei servizi incaricati e le produzioni documentali della ricorrente (tra cui contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.05.2025 con datore di lavoro Alfred s.r.l.) e all'udienza del 11.06.2025 la ricorrente ha concluso come sopra riportato e la Presidente ha rimesso la decisione al Tribunale. pagina 4 di 9 5. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste sono stati accertati dai Servizi
Sociali competenti e documentati nella relazione depositata dai Servizi Sociali stessi, la quale è agli atti del presente procedimento. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, sono ritenute sufficienti per la valutazione dei fatti in questione con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione, risultando pertanto superflue. Poiché la relazione dei Servizi Sociali illustra adeguatamente gli eventi in questione, considerata l'irrilevanza delle altre testimonianze per come dedotte, le richieste istruttorie vanno rigettate.
7. In ordine all'affidamento dei figli minori (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]), il Tribunale rileva quanto segue. Il marito ha manifestato
[...] comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della moglie, culminati in episodi di violenza domestica documentati e confermati da interventi delle forze dell'ordine e dall'attivazione del Codice Rosa presso il nosocomio di Careggi. Il ha, CP_1 poi, dimostrato un totale disinteresse per il mantenimento e la cura dei figli, trascurandoli nei loro bisogni primari, scolastici e di igiene personale. La quindi, ha dovuto Pt_1 assumersi l'intera responsabilità economica e pratica della famiglia, cercando lavoro e mantenendo i figli da sola. Il resistente, poi, risulta aver fatto uso frequente di alcol, influenzando negativamente il suo comportamento e la sua capacità di prendersi cura dei figli e tale abuso ha contribuito indubbiamente a creare un ambiente familiare instabile e pericoloso per i minori. Si osserva anche che il resistente non ha mai contribuito economicamente al mantenimento dei figli, né durante il matrimonio né successivamente alla separazione di fatto e questo inadempimento è indice di una grave carenza negli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale. La madre, invece, ha sempre dimostrato anche una costante collaborazione con i Servizi Sociali seguendo le prescrizioni e i percorsi di recupero suggeriti, al fine di garantire il benessere dei figli e il loro rientro in un ambiente familiare sicuro.
Dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il 19.12.2024 sono emersi elementi tali da far ritenere una minore capacità genitoriale nel padre tale da giustificare l'affidamento esclusivo alla madre. Le carenze genitoriali del padre sono state individuate dai Servizi pagina 5 di 9 Sociali nell'assenza di coinvolgimento ed interesse tanto che il non si è CP_1 mai rivolto all'assistente sociale, non ha intrapreso i percorsi di sostegno e valutazione inizialmente concordati, non sono stati attivati incontri protetti. Si evidenzia che il padre non ha frequentato i figli dal momento della sua fuoriuscita dal nucleo familiare e non è sembrato in alcun modo interessato a recuperare i contatti con i figli. Il resistente, poi, ha violato il divieto di avvicinamento alla moglie, recandosi presso l'abitazione della stessa e causando di conseguenza l'intervento delle forze dell'ordine. In conseguenza di tali accadimenti anche la scuola dei minori ha espresso preoccupazione per l'assenza di un provvedimento che vietasse al padre di recarsi a scuola a prendere i bambini. I Servizi
Sociali hanno quindi concluso proponendo di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e raccomandando l'attivazione di incontri protetti con il padre, solo dopo una valutazione dei minori e a seguito dei percorsi di valutazione e recupero presso il Serd e il
CAM per il . Tali valutazioni sulla figura paterna sono state ribadite dai Servizi CP_1
Sociali anche nella relazione di monitoraggio e aggiornamento depositata il 06.05.2025 e l'11.06.2025 dove si legge che il padre continua a rendersi irreperibile per il Servizio
Sociale e cercherebbe di vedere i bambini in autonomia e in forma libera, ignorando le prescrizioni in essere. Nell'ultima relazione, peraltro, è emersa la situazione di criticità della ricorrente, accompagnata da un senso di solitudine per non avere in Italia nessuno che possa o voglia aiutarla nella gestione della prole, tanto che ella avrebbe riferito ai Servizi di star esaminando la possibilità di tornare in Perù in via definitiva, dove ha casa propria, e la possibilità di lavorare con l'aiuto del padre e dei fratelli che vivono nelle vicinanze per la gestione dei figli. I Servizi hanno evidenziato “la donna appare capace di riflettere anche in base ai bisogni dei minori e nel loro interesse, e che, dalla seppur breve osservazione del servizio educativo della comunità, appare una madre adeguata e attenta ai Parte_1 figli”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre sia il regime più idoneo a garantire il loro benessere psicofisico e la loro crescita equilibrata.
In conformità alla situazione attuale, i figli minori saranno collocati presso la madre con la quale abiteranno, attualmente presso la struttura di accoglienza Casa San Felice sita in via
Romana, 2 a Firenze, nella quale sono residenti e domiciliati. Date le circostanze, il pagina 6 di 9 Tribunale ritiene di dover confermare la prosecuzione di tutti gli interventi di aiuto e sostegno, educativo e psicologico, attualmente in essere tramite i Servizi incaricati territorialmente competenti.
8. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario il Tribunale, ritenendo necessaria una preparazione del padre e una esplicita richiesta del medesimo, dispone che il padre possa vedere i figli solo nell'ambito di incontri protetti che potranno essere organizzati dai
Servizi Sociali territoriali di riferimento su richiesta del padre stesso, previa positiva valutazione nell'ambito di un percorso di sostegno alla genitorialità e verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il SER.D territorialmente competente.
9. Passando alle domande di natura economica, deve osservarsi che la ricorrente ha dichiarato da ultimo di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.05.2025, e guadagnare circa € 1.200,00 al mese. Non è proprietaria di immobili ed attualmente è ospitata in una struttura di accoglienza. Non vi sarebbero notizie circa una eventuale occupazione lavorativa del marito. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i minori formulata dalla madre deve essere accolta ed il Tribunale ritiene che la somma di € 500,00 mensili sia adeguata, tenuto conto del onere di fatto esclusivo di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, che non ha spese abitative da sostenere, quale genitore collocatario della prole minorenne, e dei bisogni dei minori, oltre ad essere proporzionata alla capacità lavorativa del resistente che è di giovane età (nato nel 1990) e si presume in grado di posizionarsi in modo accettabile nel mondo del lavoro (quando è arrivato in Italia ha lavorato presso un albergo). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie di istruzione e mediche vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre quale genitore collocatario.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P. Q. M.
pagina 7 di 9 Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando,
- rigetta le richieste istruttorie domandate dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori (nato il Persona_1
07.09.2013), (nata il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) alla madre
[...] Parte_1 autorizzandola a prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai minori relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre con collocazione presso la stessa attualmente presso la struttura di accoglienza Casa San Felice sita in via Romana, 2 a Firenze;
- conferisce mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare, su istanza del padre, ove abbia completato un percorso di sostegno alla genitorialità, previa valutazione degli stessi, e previa verifica dell'assenza di una condizione di alcoldipendenza tramite il
SERD territorialmente competente, incontri protetti tra il padre ed i figli, di stabilirne i tempi e le modalità di esercizio con invito al medesimo Servizio a relazionare il Giudice
Tutelare sull'attività espletata;
- incarica i Servizi Sociale di proseguire le misure educative e di sostegno in atto in favore dei minori, con richiesta di riferire al Giudice Tutelare sull'andamento dei percorsi effettuati;
- dispone l'invio del presente provvedimento al Giudice Tutelare al fine di instaurare il procedimento di vigilanza;
- pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori, l'importo mensile complessivo di € 500,00 da versarsi tramite bonifico bancario alla madre entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
- dispone che l'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla madre;
- condanna il resistente a rimborsare all'Erario le spese del giudizio, che si liquidano in €
2.800,00 per compensi, oltre IVA e Cap e spese generali come per legge.
- dispone con separata ordinanza in ordine alla domanda di divorzio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al servizio sociale di riferimento pagina 8 di 9 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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