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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 640/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANONI DO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUSATTI VIVIANA VALENTINA ( ) C/O AVV. STEFANONI C.F._2 DO VIALE G. VERDI 34 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIALE G.VERDI N. 34 MODENA presso il difensore avv. STEFANONI DO APPELLANTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI 16 40123 C.F._4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 593/2025 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 11.03.2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con ricorso del 25.3.2024 ha chiesto al Tribunale di Bologna di disporre la revoca Parte_2
dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di €. 280, statuito a Controparte_1
suo carico dal decreto del medesimo Tribunale del 19.5.2015, emesso in accoglimento del ricorso congiunto proposto dalle parti ai sensi dell'art. 9 L. n.898/1970.
Ha dedotto il drastico peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali ed economiche, a causa del licenziamento collettivo per riduzione del personale avvenuto in data 22.11.2022, a fronte del miglioramento di quelle dell'ex coniuge, dipendente presso un'impresa di pulizie e, pertanto, in grado di lavorare.
La i è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
Con sentenza n. 593/25 il Tribunale, alla luce del peggioramento della situazione economica patrimoniale del ricorrente e delle rispettive condizioni delle parti (uno proprietario di casa senza mutuo, l'altra affittuaria con spese fisse di locazione), ha ridotto l'assegno divorzile ad €. 200,00
mensili, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite, compensate per un terzo in considerazione della disposta riduzione dell'importo dell'assegno.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_2
10.04.2025 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
1. Omessa valutazione/travisamento delle prove acquisite, avendo il Tribunale ignorato la pagina 2 di 6 produzione documentale dell'odierno appellante e fondato la decisione su circostanze non provate ma solo allegate dalla controparte;
2. Illegittimità/illogicità/irrazionalità della condanna al pagamento delle spese di lite
parzialmente compensate, non comportando soccombenza l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, ma potendo al più costituire ragione per la compensazione delle spese di lite, giustificata nel caso di specie anche in ragione delle condotta processuale della che, in violazione degli obblighi di collaborazione ex art. 473 bis.18 CP_1
c.p.c., ha omesso la produzione degli estratti dei conti bancari relativi agli ultimi 3 anni e della documentazione relativa alle dedotte spese di locazione.
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della relativa esecuzione, di disporre la revoca dell'assegno previsto in favore della con effetto a CP_1
partire dalla data di domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese di lite.
2.1 - Si è costituita instando per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
2.2 – All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno insistito nelle relative domande e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva che non occorre pronunciarsi sulla istanza di sospensiva formulata dall'appellante, avendo la Corte sufficienti elementi per definire il giudizio.
4 – Venendo all'esame del primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'erroneità del ragionamento con cui il primo giudice è giunto alla decisione di ridurre l'importo dell'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie, anziché revocarlo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sulla revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898
del 1970, secondo cui essa “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni
economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il
pagina 3 di 6 precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle
condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può
procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla
base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di
sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate
dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo
della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”
(Sez. 1, Sentenza n. 787 del 13/01/2017).
Dalla documentazione in atti emerge effettivamente un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante rispetto all'epoca in cui egli ha pattuito il riconoscimento, in favore della ex moglie, di un assegno divorzile;
invero, è pacifico che il 22.11.2022 il è stato licenziato, per Pt_1
riduzione del personale, dall'azienda presso cui lavorava come operaio, e si è trovato così a percepire unicamente l'indennità NASPI pari a circa 780 €., cessata definitivamente nel novembre 2024.
Ad oggi risulta disoccupato, e dunque privo di reddito.
Trattasi all'evidenza di mutamento significativo delle relative condizioni reddituali, tali per cui la corresponsione dell'assegno divorzile alla ex moglie non appare più sostenibile, neppure nella misura ridotta stabilita nella sentenza impugnata.
Il Tribunale, nel motivare la decisione sulla – mera – riduzione dell'assegno, ha posto l'accento sull'acquisto nel 2022 di un immobile da parte del tramite somme che egli non avrebbe provato Pt_1
provenire dai genitori;
inoltre, ha evidenziato l'assenza di prova in ordine alla ricerca da parte del medesimo di nuova occupazione.
Si osserva tuttavia, da un lato, che l'acquisto dell'immobile, tramite fondi che effettivamente paiono provenire da donazioni dei genitori (cfr. doc. 7b ric. in primo grado, estratti conto bancari), costituiva all'evidenza esigenza primaria per l'appellante (e il nuovo nucleo familiare cha ha costituito), rimasto,
pagina 4 di 6 a causa del licenziamento, privo dell'alloggio di cui usufruiva gratuitamente in costanza del rapporto lavorativo;
trattasi, peraltro, di immobile di modesto valore in località Camugnano (BO), acquistato al prezzo di €. 32.400 (cfr. doc. a) della resistente in primo grado), che non attesta l'esistenza in capo al di disponibilità economiche superiori rispetto a quelle dichiarate. Pt_1
D'altro canto non rileva, in questa sede, l'accertamento della colpevolezza dell'attuale stato di disoccupazione (giudizio oltretutto dall'esito assai incerto a fronte dell'età già avanzata del Pt_1
all'epoca del licenziamento), che non potrebbe in ogni caso condurre a statuire la persistenza di un obbligo di natura economica che l'odierno appellante si è assunto oltre 10 anni fa, quando la sua situazione reddituale era affatto differente e che, allo stato, egli non è più oggettivamente in grado di sostenere.
Le dichiarazioni fiscali prodotte dall'appellata, per contro, attestano redditi sufficienti a consentirle di mantenersi autonomamente, anche tenendo conto delle presumibili spese di alloggio, peraltro rimaste indimostrate.
Non può dunque dubitarsi che la accertata modifica delle condizioni economiche dell'appellante debba incidere sulla spettanza alla dell'assegno divorzile che le parti avevano pattuito, la cui funzione, CP_1
peraltro, non può essere oggi individuata stante l'assenza di ogni riferimento a tale aspetto nel decreto che ha recepito l'accordo.
Il primo motivo di appello è dunque fondato, con la conseguenza che l'obbligo a carico del di Pt_1
corrispondere alla l'assegno divorzile va dichiarato cessato con decorrenza dalla data della CP_1
domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Venendo al secondo motivo di appello, in considerazione della riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda del ricorrente, la statuizione sulle spese del giudizio ivi contenuta non è
più giustificata.
Nondimeno, tenuto conto della condotta processuale dello stesso ricorrente, che solo all'esito delle eccezioni di controparte e dell'ordine del giudice ha prodotto la documentazione sulla relativa pagina 5 di 6 situazione economica e reddituale, risultata diversa rispetto a quella dichiarata (ad esempio, con riguardo all'importo della NASPI), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, come peraltro domandato dall'appellante stesso.
P.Q.M.
I – in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara cessato, a decorrere dal deposito Parte_2
del ricorso (25.3.2024), l'obbligo del di corrispondere a l'assegno divorzile di Pt_1 Controparte_1
€. 280 mensili;
II – compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 640/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANONI DO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. BUSATTI VIVIANA VALENTINA ( ) C/O AVV. STEFANONI C.F._2 DO VIALE G. VERDI 34 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIALE G.VERDI N. 34 MODENA presso il difensore avv. STEFANONI DO APPELLANTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. QUATTRIN LAURA ( VIA DE GOMBRUTI 16 40123 C.F._4 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI N 16 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MAURO ROSA APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 593/2025 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 11.03.2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con ricorso del 25.3.2024 ha chiesto al Tribunale di Bologna di disporre la revoca Parte_2
dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di €. 280, statuito a Controparte_1
suo carico dal decreto del medesimo Tribunale del 19.5.2015, emesso in accoglimento del ricorso congiunto proposto dalle parti ai sensi dell'art. 9 L. n.898/1970.
Ha dedotto il drastico peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali ed economiche, a causa del licenziamento collettivo per riduzione del personale avvenuto in data 22.11.2022, a fronte del miglioramento di quelle dell'ex coniuge, dipendente presso un'impresa di pulizie e, pertanto, in grado di lavorare.
La i è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
Con sentenza n. 593/25 il Tribunale, alla luce del peggioramento della situazione economica patrimoniale del ricorrente e delle rispettive condizioni delle parti (uno proprietario di casa senza mutuo, l'altra affittuaria con spese fisse di locazione), ha ridotto l'assegno divorzile ad €. 200,00
mensili, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite, compensate per un terzo in considerazione della disposta riduzione dell'importo dell'assegno.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_2
10.04.2025 censurando la sentenza per i seguenti motivi:
1. Omessa valutazione/travisamento delle prove acquisite, avendo il Tribunale ignorato la pagina 2 di 6 produzione documentale dell'odierno appellante e fondato la decisione su circostanze non provate ma solo allegate dalla controparte;
2. Illegittimità/illogicità/irrazionalità della condanna al pagamento delle spese di lite
parzialmente compensate, non comportando soccombenza l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, ma potendo al più costituire ragione per la compensazione delle spese di lite, giustificata nel caso di specie anche in ragione delle condotta processuale della che, in violazione degli obblighi di collaborazione ex art. 473 bis.18 CP_1
c.p.c., ha omesso la produzione degli estratti dei conti bancari relativi agli ultimi 3 anni e della documentazione relativa alle dedotte spese di locazione.
L'appellante ha quindi chiesto a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione della relativa esecuzione, di disporre la revoca dell'assegno previsto in favore della con effetto a CP_1
partire dalla data di domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con compensazione delle spese di lite.
2.1 - Si è costituita instando per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
2.2 – All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno insistito nelle relative domande e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente si rileva che non occorre pronunciarsi sulla istanza di sospensiva formulata dall'appellante, avendo la Corte sufficienti elementi per definire il giudizio.
4 – Venendo all'esame del primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'erroneità del ragionamento con cui il primo giudice è giunto alla decisione di ridurre l'importo dell'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie, anziché revocarlo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sulla revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898
del 1970, secondo cui essa “postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni
economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il
pagina 3 di 6 precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle
condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può
procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla
base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di
sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione
dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate
dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo
della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata”
(Sez. 1, Sentenza n. 787 del 13/01/2017).
Dalla documentazione in atti emerge effettivamente un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante rispetto all'epoca in cui egli ha pattuito il riconoscimento, in favore della ex moglie, di un assegno divorzile;
invero, è pacifico che il 22.11.2022 il è stato licenziato, per Pt_1
riduzione del personale, dall'azienda presso cui lavorava come operaio, e si è trovato così a percepire unicamente l'indennità NASPI pari a circa 780 €., cessata definitivamente nel novembre 2024.
Ad oggi risulta disoccupato, e dunque privo di reddito.
Trattasi all'evidenza di mutamento significativo delle relative condizioni reddituali, tali per cui la corresponsione dell'assegno divorzile alla ex moglie non appare più sostenibile, neppure nella misura ridotta stabilita nella sentenza impugnata.
Il Tribunale, nel motivare la decisione sulla – mera – riduzione dell'assegno, ha posto l'accento sull'acquisto nel 2022 di un immobile da parte del tramite somme che egli non avrebbe provato Pt_1
provenire dai genitori;
inoltre, ha evidenziato l'assenza di prova in ordine alla ricerca da parte del medesimo di nuova occupazione.
Si osserva tuttavia, da un lato, che l'acquisto dell'immobile, tramite fondi che effettivamente paiono provenire da donazioni dei genitori (cfr. doc. 7b ric. in primo grado, estratti conto bancari), costituiva all'evidenza esigenza primaria per l'appellante (e il nuovo nucleo familiare cha ha costituito), rimasto,
pagina 4 di 6 a causa del licenziamento, privo dell'alloggio di cui usufruiva gratuitamente in costanza del rapporto lavorativo;
trattasi, peraltro, di immobile di modesto valore in località Camugnano (BO), acquistato al prezzo di €. 32.400 (cfr. doc. a) della resistente in primo grado), che non attesta l'esistenza in capo al di disponibilità economiche superiori rispetto a quelle dichiarate. Pt_1
D'altro canto non rileva, in questa sede, l'accertamento della colpevolezza dell'attuale stato di disoccupazione (giudizio oltretutto dall'esito assai incerto a fronte dell'età già avanzata del Pt_1
all'epoca del licenziamento), che non potrebbe in ogni caso condurre a statuire la persistenza di un obbligo di natura economica che l'odierno appellante si è assunto oltre 10 anni fa, quando la sua situazione reddituale era affatto differente e che, allo stato, egli non è più oggettivamente in grado di sostenere.
Le dichiarazioni fiscali prodotte dall'appellata, per contro, attestano redditi sufficienti a consentirle di mantenersi autonomamente, anche tenendo conto delle presumibili spese di alloggio, peraltro rimaste indimostrate.
Non può dunque dubitarsi che la accertata modifica delle condizioni economiche dell'appellante debba incidere sulla spettanza alla dell'assegno divorzile che le parti avevano pattuito, la cui funzione, CP_1
peraltro, non può essere oggi individuata stante l'assenza di ogni riferimento a tale aspetto nel decreto che ha recepito l'accordo.
Il primo motivo di appello è dunque fondato, con la conseguenza che l'obbligo a carico del di Pt_1
corrispondere alla l'assegno divorzile va dichiarato cessato con decorrenza dalla data della CP_1
domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
Venendo al secondo motivo di appello, in considerazione della riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda del ricorrente, la statuizione sulle spese del giudizio ivi contenuta non è
più giustificata.
Nondimeno, tenuto conto della condotta processuale dello stesso ricorrente, che solo all'esito delle eccezioni di controparte e dell'ordine del giudice ha prodotto la documentazione sulla relativa pagina 5 di 6 situazione economica e reddituale, risultata diversa rispetto a quella dichiarata (ad esempio, con riguardo all'importo della NASPI), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, come peraltro domandato dall'appellante stesso.
P.Q.M.
I – in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara cessato, a decorrere dal deposito Parte_2
del ricorso (25.3.2024), l'obbligo del di corrispondere a l'assegno divorzile di Pt_1 Controparte_1
€. 280 mensili;
II – compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
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