Articolo 74 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 73Articolo 75
Versione
11 maggio 1966
Art. 74.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Entrata in vigore il 11 maggio 1966