Articolo 12 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 11Articolo 13
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22 dicembre 1995
Art. 12. (Istituzione di scuole
ed istituti di educazione) 1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni, e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995