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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28982/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28982/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. DI MARTINO MAURO Parte_1
Per l'avv. CIRLA AUGUSTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28982/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MAURO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA, 1 20122 presso il difensore avv. DI CP_1 MARTINO MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CIRLA AUGUSTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA 1 presso CP_1 il difensore avv. CIRLA AUGUSTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2023, ha impugnato la delibera Parte_1 dell'assemblea straordinaria del tenutasi il 6 marzo 2023, avente ad Controparte_2 oggetto il riparto definitivo delle spese straordinarie per i lavori alle facciate, deducendo la mancata convocazione alla suddetta assemblea.
L'attrice ha allegato di essere venuta a conoscenza della delibera soltanto in data 24 maggio 2023, a seguito di scambio epistolare con il difensore del Condominio, e di aver tempestivamente promosso procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Il Condominio si è costituito, eccependo l'infondatezza della domanda e sostenendo di aver regolarmente inviato l'avviso di convocazione a mediante raccomandata, invocando la Parte_1 presunzione di conoscenza derivante dall'avvenuto recapito all'indirizzo della società.
Con successiva produzione documentale (doc. 8 bis) il ha depositato duplicato dell'avviso CP_1 di ricevimento della raccomandata, deducendo la piena prova dell'invio. pagina 2 di 4 L'attrice, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha contestato la rilevanza probatoria della documentazione prodotta, eccependo che la stessa non costituisce prova né della spedizione né della consegna della convocazione, trattandosi di atti unilaterali privi di riscontro terzo. Ha altresì evidenziato che in precedenti occasioni l'amministratore ha inviato le convocazioni a mezzo PEC, nota e utilizzata.
Senza necessità di seguito istruttorio si passa ora alla decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'omessa convocazione anche di un solo condomino comporta l'annullabilità della delibera. (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2020. n. 6735; Cass. civ., sez. II, 05 maggio 2004, n. 8493)
Nel caso in esame, la prova della convocazione grava integralmente sul convenuto, il CP_1 quale ha dichiarato di aver inviato l'avviso a tramite raccomandata n. 154609637820. Parte_1
La documentazione inizialmente prodotta consiste in: distinta interna delle raccomandate inviate ai condomini, stampa di tracciamento che indica una presunta consegna in data 1° marzo 2023.
Tale materiale, per sua natura, non costituisce prova dell'effettiva ricezione della convocazione da parte del destinatario: si tratta di atti formati unilateralmente dal mittente o dal servizio postale, privi di attestazione di consegna sottoscritta o di cartolina di ritorno.
Solo in un momento successivo — in data 4 dicembre 2024 — il ha depositato duplicato CP_1 dell'avviso di ricevimento della raccomandata (doc. 8 bis). Tuttavia, tale produzione: non risulta tempestiva, essendo intervenuta oltre un anno e mezzo dopo la proposizione della domanda giudiziale e dopo la memoria istruttoria dell'attrice; non consente comunque di ricostruire con certezza la data in cui l'avviso è pervenuto al destinatario, né di accertare che esso sia stato effettivamente consegnato presso la sede legale o a un soggetto legittimato a riceverlo.
Come chiarito da giurisprudenza, (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2022 Ordinanza n. 31845) la semplice prova della spedizione non è sufficiente a far decorrere la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: occorre la prova che l'atto sia giunto nella sfera di disponibilità del destinatario in modo idoneo a consentirne la conoscenza effettiva.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita in modo pieno, tempestivo e convincente:
La produzione documentale risulta peraltro in contrasto con la condotta pregressa dell'amministratore, Parte che in altre occasioni ha regolarmente trasmesso le convocazioni a mediante PEC, mezzo certo e tracciabile, confermando implicitamente la consapevolezza dell'esigenza di garantire la prova dell'avvenuta comunicazione.
L'assenza di prova idonea e tempestiva della consegna della convocazione determina una violazione del diritto di intervento e di voto dell'attrice. L'omessa convocazione anche di un solo condomino vizia il procedimento deliberativo, rendendo annullabile la delibera adottata (art. 1137 c.c.). pagina 3 di 4 Ne consegue che la delibera dell'assemblea condominiale del 6 marzo 2023 deve essere annullata.
Parte Peraltro, risulta pacifico che l'amministratore abbia in precedenza utilizzato la PEC aziendale di per le convocazioni successive (es. assemblea del 1° dicembre 2023), circostanza che conferma la disponibilità di un mezzo certo, tracciabile e idoneo a garantire la conoscenza effettiva. L'aver omesso tale mezzo, pur nella disponibilità del convocante, depone ulteriormente per l'assenza di una comunicazione effettiva.
L'omessa convocazione di determina la violazione del diritto di intervento e di voto e vizia Parte_1 l'intero procedimento deliberativo. Pertanto, la delibera assembleare del 6 marzo 2023 va annullata ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 annulla la delibera dell'assemblea condominiale del , Controparte_2
, del 6 marzo 2023; CP_1
2. Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28982/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. DI MARTINO MAURO Parte_1
Per l'avv. CIRLA AUGUSTO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28982/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO MAURO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA, 1 20122 presso il difensore avv. DI CP_1 MARTINO MAURO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CIRLA AUGUSTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA 1 presso CP_1 il difensore avv. CIRLA AUGUSTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2023, ha impugnato la delibera Parte_1 dell'assemblea straordinaria del tenutasi il 6 marzo 2023, avente ad Controparte_2 oggetto il riparto definitivo delle spese straordinarie per i lavori alle facciate, deducendo la mancata convocazione alla suddetta assemblea.
L'attrice ha allegato di essere venuta a conoscenza della delibera soltanto in data 24 maggio 2023, a seguito di scambio epistolare con il difensore del Condominio, e di aver tempestivamente promosso procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Il Condominio si è costituito, eccependo l'infondatezza della domanda e sostenendo di aver regolarmente inviato l'avviso di convocazione a mediante raccomandata, invocando la Parte_1 presunzione di conoscenza derivante dall'avvenuto recapito all'indirizzo della società.
Con successiva produzione documentale (doc. 8 bis) il ha depositato duplicato dell'avviso CP_1 di ricevimento della raccomandata, deducendo la piena prova dell'invio. pagina 2 di 4 L'attrice, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha contestato la rilevanza probatoria della documentazione prodotta, eccependo che la stessa non costituisce prova né della spedizione né della consegna della convocazione, trattandosi di atti unilaterali privi di riscontro terzo. Ha altresì evidenziato che in precedenti occasioni l'amministratore ha inviato le convocazioni a mezzo PEC, nota e utilizzata.
Senza necessità di seguito istruttorio si passa ora alla decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'omessa convocazione anche di un solo condomino comporta l'annullabilità della delibera. (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2020. n. 6735; Cass. civ., sez. II, 05 maggio 2004, n. 8493)
Nel caso in esame, la prova della convocazione grava integralmente sul convenuto, il CP_1 quale ha dichiarato di aver inviato l'avviso a tramite raccomandata n. 154609637820. Parte_1
La documentazione inizialmente prodotta consiste in: distinta interna delle raccomandate inviate ai condomini, stampa di tracciamento che indica una presunta consegna in data 1° marzo 2023.
Tale materiale, per sua natura, non costituisce prova dell'effettiva ricezione della convocazione da parte del destinatario: si tratta di atti formati unilateralmente dal mittente o dal servizio postale, privi di attestazione di consegna sottoscritta o di cartolina di ritorno.
Solo in un momento successivo — in data 4 dicembre 2024 — il ha depositato duplicato CP_1 dell'avviso di ricevimento della raccomandata (doc. 8 bis). Tuttavia, tale produzione: non risulta tempestiva, essendo intervenuta oltre un anno e mezzo dopo la proposizione della domanda giudiziale e dopo la memoria istruttoria dell'attrice; non consente comunque di ricostruire con certezza la data in cui l'avviso è pervenuto al destinatario, né di accertare che esso sia stato effettivamente consegnato presso la sede legale o a un soggetto legittimato a riceverlo.
Come chiarito da giurisprudenza, (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2022 Ordinanza n. 31845) la semplice prova della spedizione non è sufficiente a far decorrere la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: occorre la prova che l'atto sia giunto nella sfera di disponibilità del destinatario in modo idoneo a consentirne la conoscenza effettiva.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita in modo pieno, tempestivo e convincente:
La produzione documentale risulta peraltro in contrasto con la condotta pregressa dell'amministratore, Parte che in altre occasioni ha regolarmente trasmesso le convocazioni a mediante PEC, mezzo certo e tracciabile, confermando implicitamente la consapevolezza dell'esigenza di garantire la prova dell'avvenuta comunicazione.
L'assenza di prova idonea e tempestiva della consegna della convocazione determina una violazione del diritto di intervento e di voto dell'attrice. L'omessa convocazione anche di un solo condomino vizia il procedimento deliberativo, rendendo annullabile la delibera adottata (art. 1137 c.c.). pagina 3 di 4 Ne consegue che la delibera dell'assemblea condominiale del 6 marzo 2023 deve essere annullata.
Parte Peraltro, risulta pacifico che l'amministratore abbia in precedenza utilizzato la PEC aziendale di per le convocazioni successive (es. assemblea del 1° dicembre 2023), circostanza che conferma la disponibilità di un mezzo certo, tracciabile e idoneo a garantire la conoscenza effettiva. L'aver omesso tale mezzo, pur nella disponibilità del convocante, depone ulteriormente per l'assenza di una comunicazione effettiva.
L'omessa convocazione di determina la violazione del diritto di intervento e di voto e vizia Parte_1 l'intero procedimento deliberativo. Pertanto, la delibera assembleare del 6 marzo 2023 va annullata ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 annulla la delibera dell'assemblea condominiale del , Controparte_2
, del 6 marzo 2023; CP_1
2. Condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4