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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14142/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14142/2023 del Ruolo Generale promossa da
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1
GRADA N. 19 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MITTIGA MARIADOMENICA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
IL T R I B U N A L E
pagina 1 di 3
considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato in data 31/10/2023, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
26/03/2024 davanti al Giudice designato alla trattazione del giudizio di separazione personale dei coniugi;
considerato che
con sentenza n. 1706/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
parte ricorrente all'udienza del 30/05/2025 ha dichiarato di non volersi riconciliare e ha altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni di cui al ricorso introduttivo non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nata a [...], il Parte_1
08/02/1987 e , nato a [...], il Controparte_1
03/08/1987, matrimonio celebrato a (TANZANIA), in data 19.11.2013, Controparte_2
atto trascritto a San Lazzaro di Savena al n. 2, S. C anno 2014;
2. dispone che lo scioglimento del matrimonio sia sottoposto alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale alla sig.ra , in qualità di genitore convivente con i figli Parte_1
, e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
2) affida in via esclusiva i figli , e alla sig.ra Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_1
, con il riconoscimento al sig. del diritto di vista;
[...] CP_1
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla CP_1
Sig.ra un assegno pari ad € 300,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese Parte_1
pagina 2 di 3 straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione dei figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14142/2023 del Ruolo Generale promossa da
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA DELLA Parte_1
GRADA N. 19 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MITTIGA MARIADOMENICA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
IL T R I B U N A L E
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considerato che
, con il ricorso introduttivo depositato in data 31/10/2023, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
26/03/2024 davanti al Giudice designato alla trattazione del giudizio di separazione personale dei coniugi;
considerato che
con sentenza n. 1706/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
parte ricorrente all'udienza del 30/05/2025 ha dichiarato di non volersi riconciliare e ha altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni di cui al ricorso introduttivo non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nata a [...], il Parte_1
08/02/1987 e , nato a [...], il Controparte_1
03/08/1987, matrimonio celebrato a (TANZANIA), in data 19.11.2013, Controparte_2
atto trascritto a San Lazzaro di Savena al n. 2, S. C anno 2014;
2. dispone che lo scioglimento del matrimonio sia sottoposto alle seguenti condizioni:
1) assegna la casa coniugale alla sig.ra , in qualità di genitore convivente con i figli Parte_1
, e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3
2) affida in via esclusiva i figli , e alla sig.ra Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_1
, con il riconoscimento al sig. del diritto di vista;
[...] CP_1
3) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando alla CP_1
Sig.ra un assegno pari ad € 300,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese Parte_1
pagina 2 di 3 straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione dei figli.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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